Precompilata 2022: dal 23 maggio saranno disponibili i modelli predisposti dal Fisco


Da martedì 31 maggio sarà possibile inviare la dichiarazione, accettandola così com’è oppure procedendo alle opportune modifiche e integrazioni. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 19 maggio 2022, n. 173218 e comunicato 20 maggio 2022)

I cittadini potranno consultare il proprio modello accedendo nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate con Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Da quest’anno sarà inoltre possibile affidare a un familiare o un’altra persona di fiducia l’invio della propria dichiarazione: una novità introdotta per agevolare tutti quei contribuenti che non possono gestire direttamente l’adempimento.
La stagione dichiarativa 2022 si chiuderà il 30 settembre per chi presenta il 730 e il 30 novembre per chi invece utilizza l’applicazione Redditi web.
La dichiarazione precompilata non solo facilita gli adempimenti, ma rappresenta anche una garanzia per il contribuente. Ad esempio, la raccolta automatizzata delle spese detraibili permette di avere consapevolezza delle agevolazioni spettanti, evitando così che alcune opportunità offerte dalla normativa non vengano colte.
Novità del 2022 è la possibilità di affidare la gestione della propria dichiarazione a un familiare. In particolare, sarà possibile conferire una procura al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado attraverso un apposito modello, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia. Il modello potrà essere inviato dal contribuente (rappresentato) direttamente online tramite i servizi telematici, allegando copia della carta d’identità del rappresentante oppure via pec a una qualsiasi direzione provinciale delle Entrate. Nel caso di trasmissione tramite pec di una scansione del documento cartaceo (ad esempio il modello di procura firmato su carta) e nel caso di presentazione presso uno sportello dell’Agenzia sarà necessario allegare copia della carta d’identità di entrambi, rappresentato e rappresentante.
Qualora la persona a cui si intende affidare la gestione della propria dichiarazione non sia il coniuge né un parente entro il quarto grado, sarà comunque possibile conferire la procura presso un ufficio. Una semplificazione ulteriore è poi prevista per le persone impossibilitate a recarsi in Agenzia a causa di patologie: in questo caso la procura può essere presentata direttamente dal rappresentante, insieme a un’attestazione del medico di base del rappresentato. La procura non può essere conferita a titolo professionale; inoltre ogni contribuente può designare un solo rappresentante e ogni persona può essere designata al massimo da tre contribuenti. Le abilitazioni avranno validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono state rilasciate.
Precompilata più semplice anche per gli eredi, che da quest’anno potranno richiedere l’abilitazione necessaria per accedere alla dichiarazione del familiare direttamente online, senza necessità quindi di recarsi in ufficio. Infine, chi presenta la dichiarazione in qualità di genitore, tutore o amministratore di sostegno, potrà trasmettere la richiesta per l’abilitazione, oltre che con le consuete modalità, anche tramite il servizio online “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito internet delle Entrate.

Decreto Ucraina-bis: qualificazione delle imprese ai fini del Superbonus


La Camera, con 391 voti favorevoli e 45 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico,del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina (approvato dal Senato). Di seguito le novità relative alla qualificazione delle imprese ai fini di accedere ai benefici fiscali relativi al superbonus 110% e all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sul corrispettivo.

Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali relativi al superbonus del 110% e all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sul corrispettivo (artt. 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020), a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli citati interventi, può essere affidata solo ad imprese in possesso di particolari qualificazioni.
In particolare:
a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici;
b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dalla legge.
Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali in questione l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi agevolabili, può essere affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione.
Le suddette novità non si applicano ai lavori già in corso di esecuzione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa anteriore alla data di entrata di entrata in vigore della disposizione in esame.


CFP Discoteche: pronte le istruzioni


L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 18 maggio 2022, n. 171638, ha fornito le istruzioni per accedere ai contributi a fondo perduto per i titolari di discoteche e sale da ballo rimaste chiuse nel rispetto delle norme anti-contagio.

L’Agenzia delle Entrate fissa i termini di presentazione, dal 6 al 20 giugno 2022, delle istanze da parte delle imprese che al 27 gennaio 2022 svolgevano attività di discoteche e sale da ballo e che, alla stessa data, erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia Covid-19.


In particolare, possono beneficiare dei contributi a fondo perduto, i soggetti con partita Iva attivata prima della data di entrata in vigore del DL n. 4/2022 (27 gennaio 2022) che, alla stessa data, svolgevano in modo prevalente attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili (codice Ateco 2007 “93.29.10”) ed erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19, previste dall’art. 6, co. 2, D.L. n. 221/2021.


Per accedere ai contributi, la domanda va inviata, anche da un intermediario delegato, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito.


La trasmissione può essere effettuata a partire dal 6 giugno e fino al 20 giugno 2022.


L’Agenzia delle Entrate comunicherà nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, l’importo del contributo riconosciuto, che verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario indicato nell’istanza.


Welfare aziendale: coupon riconosciuto ai dipendenti per la fruizione di APP informatica


I chiarimenti del Fisco sul trattamento fiscale da appilcare all’applicazione informatica volta ad incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 18 maggio 2022, n. 273)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria la società istante S.P.A. rappresenta di voler introdurre un piano di welfare aziendale attraverso un insieme di iniziative volte ad incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia. Il piano di welfare prevede che il personale dipendente (a tempo indeterminato e a tempo determinato, a tempo pieno e a tempo parziale) abbia diritto all’utilizzo per un anno di una applicazione informatica (cd. App).
Al riguardo, l’istante precisa che l’App, che può funzionare anche dall’estero, mette a disposizione dell’utente un sistema di ricerca in tempo reale. La ricerca si basa su alcuni parametri: il luogo, le lingue parlate e le specializzazioni. Pertanto, l’App risponde all’esigenza estemporanea di accedere ad una prestazione sanitaria, che, altrimenti, sarebbe in molti casi preclusa per la difficoltà nel reperimento del personale.
La società istante, nell’ambito del piano welfare, evidenzia che fornirà ad ogni dipendente un coupon in euro che garantirà il servizio dell’App per un anno. In merito, l’istante fa presente che il coupon non è comprensivo della prestazione o in quanto il servizio si pone l’obiettivo di rendere disponibile la prestazione a tutte le persone che la necessitano in relazione ad un luogo, all’orario, alla specialità ed alla lingua. Pertanto, l’App garantisce l’accesso alla prestazione, non la prestazione che verrà liberamente scelta e concordata dall’utente.
Ciò esposto, l’istante chiede se le somme corrisposte per consentire ai propri dipendenti di usufruire del servizio in oggetto assumano rilevanza in capo al soggetto beneficiario del servizio ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e se i costi relativi a tale servizio siano detraibili ai fini IVA per la società istante.
Il Fisco ritiene che l’utilizzazione della APP per facilitare la generalità dei dipendenti nell’individuazione del servizio disponibile configuri un servizio avente finalità di assistenza sanitaria e come tale rientri nell’ambito di applicazione della lettera f), comma 2, dell’articolo 51 del TUIR e che, la circostanza che tale servizio sia erogato tramite un coupon che, come riportato espressamente nel Regolamento, non può essere utilizzato per il pagamento della prestazione sanitaria fornita tramite la APP, integri i requisiti di cui al comma 3- bis del medesimo articolo 51, pertanto, il coupon in euro riconosciuto ai dipendenti per la fruizione del servizio fornito dalla APP, possa essere escluso dalla formazione del reddito imponibile del dipendente ai sensi dell’articolo 51, commi 2, lettera f), e 3- bis, del TUIR.
Con riferimento al trattamento fiscale, in capo alla società istante, delle spese sostenute per il servizio offerto ai dipendenti di cui sopra, si ritiene che le relative spese saranno integralmente deducibili dal reddito della società, ai sensi dell’articolo 95 del TUIR.
In relazione al comparto IVA, invece, non può essere riconosciuto in capo alla Società il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti relativi alla fornitura, al proprio personale dipendente, dell’applicazione informatica. Il coupon in euro riconosciuto ai dipendenti – in base alla descrizione resa dall’Istante – sembra avere le caratteristiche di un voucher multiuso di cui all’articolo 6- quater del Decreto IVA.


Ritenuta su compensi corrisposti a relatori esteri nell’ambito di convegni


La ritenuta sui compensi/corrispettivi erogati ai relatori non residenti, sia titolari che non di partita IVA, deve essere applicata solo nei casi in cui gli stessi svolgano la loro attività sul territorio italiano (Agenzia delle entrate – Risposta 17 maggio 2022, n. 266)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria la società Alfa organizza nell’ambito della sua attività, convegni nel campo sanitario sia in Italia che all’estero. L’ Istante rappresenta che, a causa delle restrizioni derivanti dall’epidemia da COVID 19, sempre più spesso i convegni si svolgeranno a mezzo del canale di internet: per l’intero evento, oppure in parte in presenza ed in parte a mezzo collegamenti video.
Pertanto, potrebbe verificarsi che alcuni relatori, sia titolari che non di partita IVA, non residenti in Italia, effettueranno i loro interventi in videoconferenza restando fisicamente nel loro Paese di residenza o collegandosi da un Paese terzo e in tal caso alcuni utilizzeranno anche delle ” slide” o note e lavori simili che saranno oggetto di cessione alla Società istante a fronte di un corrispettivo.
Ciò posto, l’ Istante chiede se il predetto corrispettivo assuma rilevanza reddituale in Italia (art. 23, co. 2, lett. c), Tuir) e, in tal caso, se debba applicare la ritenuta del 30 percento (art. 25, co. 2, d.P.R. n. 600/1973).
Al riguardo il Fisco chiarisce che nel caso di specie, l’ Istante riferisce di erogare compensi a soggetti non residenti esteri per prestazioni relative a convegni a cui gli stessi partecipano ” in video conferenza restando fisicamente sul loro territorio di residenza o in un altro territorio terzo” relazionando in alcuni casi anche con l’ausilio di slide a supporto.
A seguito della richiesta di documentazione integrativa, sono stati forniti alcuni esempi di contratti stipulati dall’ Istante con soggetti non residenti nel territorio dello Stato. L’analisi dei suddetti contratti ha evidenziato che l’obbligo per tutti i relatori che intervengono nei convegni è quello di collaborare con l’ Istante allo sviluppo di contributi scientifici di alto livello nelle giornate in cui essi si svolgono e, di preparare contestualmente del materiale didattico che rispecchi i messaggi educativi chiave contenuti negli obiettivi di apprendimento per cui lo stesso è stato indetto.
In particolare come già anticipato, i relatori sono chiamati a esporre il loro materiale (studi, casi clinici, articoli, etc.) attraverso interventi di video lettura in cui commentano quanto elaborato oppure esponendo la propria relazione.
A fronte del loro intervento, gli stessi percepiscono un compenso onnicomprensivo accreditato direttamente sul loro conto corrente come testimoniato da alcuni esempi di fatture prodotte; inoltre, può succedere come prospettato che per gli eventi organizzati in Italia in sede fissa, sia previsto l’intervento in presenza sul territorio italiano del relatore e la proiezione delle proprie slide (già acquistate in precedenza dall’ Istante).
In appendice ad ogni contratto, è previsto espressamente che i relatori sottoscrivano un modulo in cui dichiarano di cedere i loro elaborati/ slide alla Società istante e che la stessa possa farne uso attraverso i social media e le piattaforme social in maniera separata o con altri lavori.
Il dubbio interpretativo prospettato dall’ Istante riguarda la possibilità che il materiale prodotto dal relatore possa assumere rilevanza in Italia ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera c), del Tuir.
Al riguardo, si rappresenta che nel commentario OCSE con riferimento al concetto di informazioni a carattere scientifico (know how) viene chiarito che rientrano tutte quelle informazioni che non necessariamente devono essere oggetto di categoria intellettuale protetta (quindi teoricamente anche le informazioni rese dai medici all’istante).
Tuttavia nel medesimo commentario è chiarito che le informazioni cedute devono essere suscettibili di uno “sfruttamento economico” da parte di chi li utilizza.
A fronte dello sfruttamento delle informazioni l’utilizzatore deve, dunque, poterne ricavare un beneficio, a fronte del quale corrisponde una royalty.
Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato, i relatori non diffondono un know-how, nel senso sopra esposto quanto piuttosto forniscono una prestazione professionale di tipo divulgativa a carattere scientifico che costituisce un’attività di lavoro autonomo (anche occasionale) prestata da soggetti non residenti.
Ciò posto, si ritiene che la ritenuta sui compensi/corrispettivi erogati ai relatori non residenti, sia titolari che non di partita IVA, debba essere applicata solo nei casi in cui gli stessi svolgano la loro attività sul territorio italiano.