Autotrasportatori: deduzione forfetaria 2022


Rese note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2021 (Ministero dell’economia e delle finanze – Comunicato 28 giugno 2022, n. 125 e Agenzia delle entrate – Comunicato 28 giugno 2022).

Sulla base delle risorse disponibili, si comunicano le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2022.
Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2021, nella misura di 55,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.
La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2022 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.


CFC discoteche e sale da ballo: fissato l’importo da accreditare a ogni beneficiario


Stabilita la misura del contributo a fondo perduto riconosciuto ai titolari di discoteche e sale da ballo rimaste chiuse nel rispetto delle norme anti-contagio. (Agenzia delle entrate – Provvedimento 27 giugno 2022, n. 244635)

L’importo spettante è pari a 22.002 euro a ciascun operatore in possesso dei requisiti che ha validamente presentato la domanda nel periodo 6-20 giugno 2022. La misura era destinata alle imprese che, al 27 gennaio 2022, svolgevano attività di discoteche e sale da ballo e che, alla stessa data, erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia.
Nel dettaglio, si tratta dei soggetti con partita Iva attivata prima della data di entrata in vigore del Dl n. 4/2022 (27 gennaio 2022) che, alla stessa data, svolgevano in modo prevalente attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili (codice Ateco 2007 “93.29.10”) ed erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19.
L’importo pari a 22.002 euro è stato quantificato tenendo conto delle risorse disponibili e del fabbisogno derivante dalle istanze presentate fino al 20 giugno 2022. A ciascun operatore verrà riconosciuto il minore tra l’importo di 22.002 euro e l’ammontare residuo degli aiuti fruibili da ciascuna impresa sulla base dei dati indicati in istanza riguardo ai limiti previsti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework.
La somma sarà accreditata direttamente sul conto corrente bancario o postale indicato nell’istanza.


Soggette a Iva le prestazioni di servizi di accesso a distanza ad un evento scientifico


La modalità di partecipazione a distanza non comporta la fruizione di una prestazione di servizio differente da quella offerta rispetto a chi partecipa all’evento in presenza, dato che ciascun partecipante, seppur con modalità differenti, ha egualmente la possibilità di assistervi e di parteciparvi, con annessa possibilità per ciascun partecipante di interagire con i relatori. In tal caso, trova applicazione l’art. 7-quinquies, D.P.R. n. 633/1972, con conseguente applicazione dell’Iva, trattandosi di prestazioni che si considerano effettuate nel territorio dello Stato (Agenzia Entrate – risposta 28 giugno 2022 n. 353).

L’art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato”:


– quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;


– quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.


Con l’articolo 7- ter del D.P.R. n. 633 del 1972, il legislatore ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2010, rilevanti novità ai fini dell’individuazione del requisito della territorialità per le prestazioni di servizio c.d. “generiche”, stabilendo che tali prestazioni:


– sono territorialmente rilevanti nel Paese del committente, quando rese da un soggetto passivo d’imposta ad un altro soggetto passivo di imposta (cd. B2B);


– sono territorialmente rilevanti nel Paese del prestatore, quando rese da un soggetto passivo d’imposta ad un privato (non soggetto passivo di imposta, cd. B2C).


In attuazione della disciplina comunitaria, il legislatore nazionale ha previsto alcune deroghe a tale regola generale.


In particolare, l’articolo 7- quinquies,  D.P.R. n. 633/1972 ha stabilito che “In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter:


– le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie (tali servizi se resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, sono territorialmente rilevanti nel Paese in cui i servizi medesimi sono resi);


– le prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse (criterio oggettivo di territorialità, basato sul luogo di materiale esecuzione dell’evento, senza che rilevi il paese di stabilimento del committente soggetto passivo di imposta – vale a dire il criterio generale di tassazione per i servizi resi nei rapporti cd. B2B).


Con circolare 29 luglio 2011, n. 37/E, al par. 3.1.4., prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche e simili, viene precisato che ” i servizi resi nei rapporti B2B sono attratti, a partire dal 1° gennaio 2011, nel criterio base del committente, ad eccezione dei servizi connessi all’accesso alle manifestazioni e dei servizi accessori connessi con l’accesso (per i quali il requisito della territorialità sarà sempre individuato sulla base del luogo di materiale esecuzione). Per quanto invece concerne i rapporti B2C, il luogo di effettuazione, anche in seguito al 1° gennaio 2011, non ha subito variazioni rispetto alla disciplina vigente nel 2010 ed è pertanto individuato in funzione del luogo di materiale esecuzione del servizio.


A tal proposito, la Corte UE, con sentenza 13 marzo 2019, Causa C-647/17, ha precisato, con riferimento ad alcune attività di formazione che rientrano nella categoria delle manifestazioni educative previste dall’articolo 32 del Regolamento di esecuzione n. 282/2011, che “l’accesso ai seminari fornito, a fronte di un corrispettivo, ai soggetti passivi implica necessariamente la possibilità di assistervi e di parteciparvi. Tale partecipazione è quindi strettamente connessa all’accesso ai seminari medesimi”.


Nella medesima sentenza viene chiarito che “la determinazione del luogo delle prestazioni di attività di formazione come quelle oggetto del procedimento principale dev’essere effettuata sulla base dell’articolo 53 della direttiva IVA ed esse devono essere conseguentemente assoggettate all’IVA nel luogo in cui le prestazioni stesse vengono materialmente svolte, vale a dire negli Stati membri in cui dette attività di formazione vengono dispensate”.


Con riferimento alla fattispecie in esame, “I biglietti acquistati per partecipare all’evento a distanza non forniscono alcun diritto ad usufruire di prestazioni ulteriori e/o differenti rispetto ai biglietti acquistati per partecipare all’evento “fisicamente”. In particolare, trattasi di una diversa modalità di fruizione del medesimo servizio”.


La modalità di partecipazione a distanza, dunque, non comporta la fruizione di una prestazione di servizio differente da quella offerta rispetto a chi partecipa all’evento in presenza, dato che ciascun partecipante, seppur con modalità differenti, ha egualmente la possibilità di assistervi e di parteciparvi, con annessa possibilità per ciascun partecipante di interagire con i relatori.


In tal caso, trova applicazione l’articolo 7- quinquies del D.P.R. n. 633/1972, con conseguente applicazione dell’Iva.


Il DL per l’attuazione del PNRR diventa legge


Votata la fiducia per il decreto per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (CAMERA DEI DEPUTATI – Comunicato 28 giugno 2022)

La Camera con 419 voti favorevoli e 55 voti contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Approvato dal Senato) (C. 3656), nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato.

Bonus facciate: ok per il restauro portale della chiesa


In materia di bonus facciate, forniti chiarimenti sugli interventi di restauro e risanamento conservativo di un portale di un edificio religioso (Agenzia delle entrate – Risposta 28 giugno 2022, n. 352).

Nel caso di specie, la Chiesa istante intende iniziare il restauro e il risanamento conservativo del portale dell’edificio religioso – composto da portone, cornice e lunetta – destinato a svolgere la funzione di porta di ingresso alla chiesa solo per una piccola parte dello stesso corrispondente ad una superficie di 11, 97 mq. La superficie complessiva del portale invece è di mq 48,41 cui si deve aggiungere la superficie della cornice sovrastante il portone e quella della lunetta.
Tanto premesso, chiede se possa avvalersi della detrazione prevista dall’articolo1, commi da 219 a 224 della legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020),come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. “bonus facciate”), con eventuale opzione per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione o per lo “sconto in fattura”, di cui all’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020.
In considerazione di quanto rappresentato dall’Istante che la funzione del portale della Chiesa non è soltanto quella di consentire l’ingresso all’interno dell’edificio ma che lo stesso assume, per la sua dimensione ed imponenza,anche una funzione decorativa e ornamentale, l’Agenzia ritiene, che nel presupposto che sussistano tutte le condizioni previste dalla disciplina in commento, le spese per l’intervento di restauro e risanamento conservativo del portale possano essere ricondotte nell’ambito della detrazione in esame.
Conseguentemente, l’Istante potrà avvalersi anche delle disposizioni previste 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale stabilisce che i soggetti che sostengono le spese per gli interventi indicati nel comma 2 (tra i quali rientrano anche quelli ammessi al cd. bonus facciate) possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
– per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
– per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.