Start-up innovativa e contratto di associazione in partecipazione


La normativa relativa alle start-up innovative preclude la distribuzione di utili anche nell’ipotesi di ricorso a contratti di associazione in partecipazione (Agenzia delle entrate – Risposta 21 giugno 2022, n. 334).

Nel caso di specie, la società S.R.L., iscritta nel registro delle imprese come “start-up innovativa”, ha per oggetto la progettazione, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Nello specifico, la società ha sviluppato un servizio innovativo. La realizzazione di questo progetto comporta per la start-up il sostenimento di ingenti costi di investimento sia nell’acquisto che nell’installazione.
La società è pertanto intenzionata a realizzare una partnership con investitori, sia persone fisiche che imprese, disposti ad accollarsi le spese, in cambio della partecipazione agli utili derivanti. La partnership assumerebbe la veste di associazione in partecipazione con apporto di capitali, a fronte del diritto spettante all’associato di partecipare agli utili derivanti dallo specifico affare.
L’istante evidenzia che, ai fini delle imposte dirette, l’utile attribuito all’associato persona fisica viene considerato reddito di capitale, mentre nel caso di associato imprenditore l’utile diventa un componente positivo del reddito di impresa (dividendo).
Dunque, a suo avviso, in campo fiscale l’associazione in partecipazione con apporto di capitale viene trattata alla stregua di un rapporto di natura partecipativa e l’erogazione dell’utile all’associato alla stregua della distribuzione di dividendo.
Quanto sopra premesso, considerato che l’articolo 25, comma 2, lett. e) del decreto legge n. 179 del 2012 prevede che le start-up, oltre ai requisiti elencati nello stesso comma, non debbano aver distribuito e non possano distribuire utili fino a quando sono iscritte nella sezione speciale della CCIAA, la società chiede al Fisco se tale divieto risulta operante anche nel caso di attribuzione di utili all’associato che apporta capitale nell’ambito di un contratto di associazione in partecipazione sottoscritto con la start-up.

Il legislatore ha equiparato il trattamento fiscale della remunerazione corrisposta in relazione ai contratti di associazione in partecipazione (allorché, come nel caso in esame, sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi) a quello della remunerazione dovuta in relazione a titoli e strumenti finanziari comunque denominati, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società.
Ai sensi dell’articolo 109, comma 9, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), entrambi i tipi di remunerazione risultano indeducibili per il soggetto emittente/associante e, in base all’articolo 44, comma 1, rispettivamente lettere e) ed f), del TUIR, sia gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società, sia gli utili derivanti da associazioni in partecipazione sono per il percettore da considerarsi redditi di capitale (eccetto il caso in cui l’apporto dell’associato sia costituito da solo lavoro).
Il trattamento fiscale è dunque, sia per l’associato che per l’associante, equivalente a quello di una partecipazione ad una società di capitali: la distribuzione dell’utile non è deducibile in capo all’associante, mentre il regime di imposizione fiscale, in capo all’associato varia a seconda che si tratti di un soggetto IRES, di un soggetto IRPEF imprenditore o di un soggetto IRPEF privato, secondo le rispettive regole previste per le diverse categorie di percettori.
Tenuto conto del relativo regime di tassazione, ove la start-up innovativa procedesse a corrispondere utili all’associato in partecipazione perderebbe i requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, del decreto legge n. 179 del 2012, che alla lettera e) dispone che la start-up “non distribuisce, e non ha distribuito, utili”.
Tale conclusione è peraltro avvalorata dall’essere il divieto di distribuzione di utili finalizzato a favorire l’investimento degli stessi per la crescita della start-up innovativa; ove si procedesse a remunerare l’associato in partecipazione con tali utili verrebbe meno il comportamento virtuoso che la norma agevolativa intende premiare con le corrispondenti agevolazioni fiscali.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, l’Agenzia ritiene che la normativa relativa alle start-up innovative precluda la distribuzione di utili anche nell’ipotesi di ricorso a contratti di associazione in partecipazione.


Emergenza Covid-19: più tempo per inviare l’autodichiarazione relativa agli Aiuti di Stato


C’è tempo fino al 30 novembre per consentire agli operatori economici che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 di inviare le dichiarazioni sostitutive all’Agenzia delle Entrate. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 22 giugno 2022, n. 233822)

Il termine di scadenza per l’invio del documento che serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” viene prorogato al 30 novembre 2022.
L’autodichiarazione deve essere inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia.
Il provvedimento in oggetto tiene conto di quanto disposto dall’articolo 35 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, con il quale sono prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA).
Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del Dl n. 41/2021) possono inviare la dichiarazione entro il 30 novembre oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.


Operazioni transfrontaliere: differita la decorrenza del regime sanzionatorio


La sanzione di 2 euro per l’omessa o errata trasmissione dei dati, entro il limite massimo di 400 euro mensili, si applica per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (art. 13, D.L. n. 73/2022).

L’art. 11, co. 2-quater, D.Lgs. n. 471/1997, in caso di omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere prevede una sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura (entro il limite di 1.000 euro per ciascun trimestre), ridotta alla metà (entro il limite di 500 euro per ciascun trimestre), se l’invio avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.


A riguardo, la Legge di Bilancio 2021 aveva previsto che per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura (entro il limite di 400 euro mensili), ridotta alla metà (entro il limite di 200 mensili), se l’invio avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.


Il DL Semplificazioni fiscali è intervenuto sul regime sanzionatorio introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, prevedendo il differimento della sua applicabilità al 1° luglio 2022.


Alla suddette violazione non è applicabile l’istituto del cumulo giuridico previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, mentre è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.


In GU il decreto semplificazioni fiscali


Pubblicato nella G.U. 21 giugno 2022, n. 143 il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. Di seguito le misure fiscali.

Nel dettaglio:
– è prevista la soppressione dell’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori (art.1);
– si permette la completa dematerializzazione delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille all’atto della presentazione del modello 730 tramite sostituto d’imposta (art. 2);
– la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A. relativi al secondo trimestre è spostata dal 16 settembre al 30 settembre (art. 3);
– gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari sono presentati entro il mese successivo al periodo di riferimento (art. 3);
– vengono semplificate la procedura relativa alla modifica del domicilio fiscale e quella per l’erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi (artt. 4 e 5).
– nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. Inoltre, il Caf o il professionista non dovranno più conservare i singoli documenti relativi alle spese sanitarie (art. 6);
– l’attestazione per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce (art. 7);
– si introducono semplificazioni normative per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili (art. 8);
– è abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica e dell’addizionale IRES (art. 9);
– sono semplificate le modalità di deduzione dal valore della produzione IRAP dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato (art. 10);
– ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP le dichiarazioni, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati sono redatti non più entro il 31 gennaio, ma entro il mese di febbraio. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall’Agenzia delle entrate non più entro il 15 febbraio, ma entro il mese di febbraio (art. 11);
– vengono ampliati i casi di esonero dalla presentazione del cosiddetto “esterometro”, il documento per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, non più richiesto per le singole operazioni di importo inferiore a 5.000 euro (art. 12);
– è spostata dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 la decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere (art. 13);
– è spostato da venti a trenta giorni il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso (art. 14);
– è ampliato il servizio telematico di pagamento dell’imposta di bollo (art. 15);
– è semplificato il monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento di denaro attraverso intermediari bancari e finanziari, con l’invio delle relative comunicazioni all’Agenzia delle Entrate per operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro (art. 16);
– sono semplificati gli obblighi di segnalazione in materia di appalti (art. 17);
– sono previste modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati (art. 18);
– sono semplificati i modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali e viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione sull’IMU (art. 19);
– per evitare la proroga automatica delle precedenti addizionali comunali Irpef, queste sono allineate e adeguate ai nuovi scaglioni previsti dalla riforma dell’imposta (art. 20);
– è prevista l’integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione (art. 21);
– è spostata dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2026 la proroga del meccanismo di inversione contabile (art. 22);
– sono semplificate le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione (art. 23);
– sono estesi al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, previsti per il 2020 e il 2021 alla luce degli effetti della pandemia sull’economia (art. 24);
– è prevista l’applicazione del contrassegno fiscale telematizzato sull’alcole e sulle bevande alcoliche (art. 25);
– sono disposte modifiche all’articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in relazione dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro (art. 26).


Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: albo dei soggetti incaricati al controllo


In gazzetta il regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Decreto 03 marzo 2022, n. 75)

L’albo è istituito presso il Ministero della giustizia, individuato quale titolare del trattamento dei dati personali.


L’albo è articolato in due sezioni:
a) sezione ordinaria;
b) sezione componenti degli Organismi di composizione della crisi d’impresa (OCRI).
L’iscrizione nella sezione ordinaria comporta anche l’iscrizione nella sezione componenti dell’OCRI.
Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati e può prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformità alle previsioni del presente regolamento.
L’albo è tenuto con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.
L’albo è suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parte riservata. Nella parte pubblica sono inseriti: i dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’iscritto, la sezione dell’albo nella quale è iscritto e l’eventuale ordine professionale di appartenenza. Nella parte riservata sono inseriti: le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice; le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall’albo e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d’ufficio, dal responsabile.
Possono accedere alla parte riservata dell’albo i magistrati, i dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari civili, nonché, i referenti dell’OCRI.
L’accesso all’albo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
Nell’albo sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali e di onorabilità previsti dal Codice. Il responsabile approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.
Colui che richiede l’iscrizione nell’albo inoltra al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari interni, la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato, con i relativi allegati.
Il responsabile, se accerta l’insussistenza o il venir meno dei requisiti, ne dà comunicazione all’iscritto, assegnandogli, ove sia possibile regolarizzare la posizione, un termine non superiore a sei mesi per provvedervi. Qualora entro il termine assegnato l’iscritto non abbia provveduto, il responsabile dispone la cancellazione dall’albo.
L’iscritto all’albo può chiedere, per gravi e comprovate ragioni di salute, familiari o professionali, la sospensione dall’iscrizione per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi.L’iscritto può sempre chiedere la cancellazione dall’albo o da una delle sezioni in cui esso si articola.
Per l’iscrizione all’albo è dovuto un contributo di euro centocinquanta.
Per il mantenimento dell’albo è posto a carico dell’iscritto un contributo annuo di euro cinquanta. Il contributo è dovuto dall’anno successivo a quello dell’iscrizione.
Il pagamento del contributo è effettuato mediante:
a) versamento con modalità informatiche tramite la piattaforma tecnologica Pago PA;
b) versamento mediante bonifico bancario o postale;
c) versamento con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale;
d) versamento mediante conto corrente postale intestato alla Tesoreria dello Stato.