Decreto milleproroghe 2025: le disposizioni in materia fiscale

Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (Decreto Milleproroghe) pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2024, n. 302, è entrato in vigore il 28 dicembre e prevede disposizioni urgenti in materia di termini normativi in materia di lavoro, in ambito economico e fiscale.

Il Decreto si compone di 22 articoli che recano disposizioni urgenti in materia di termini normativi in scadenza al 31 dicembre 2024, riguardanti vari ambiti, tra cui turismo, sport, agricoltura e pubblica amministrazione.

 

L’articolo 3 al comma 1, in particolare, stabilisce la proroga al 30 novembre 2025 del termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie sull’IMU turistica adottate per il contrasto alla pandemia COVID-19. Il comma 2, poi, prevede che le disposizioni di cui all’articolo 31-octies, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, relativo alla sospensione della responsabilità per l’inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, siano prorogate al 30 novembre 2025 con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’imposta municipale propria (IMU). Il comma 3 modifica l’articolo 15-bis, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, riguardante il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, agli enti territoriali di alcuni immobili statali in gestione all’Agenzia del demanio, estendendo il termine di presentazione dell’istanza di trasferimento fino al 31 dicembre 2025. A seguire, il comma 6 prevede che il divieto di fatturazione elettronica di cui all’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sia prorogato fino al 31 marzo 2025.  Infine, il comma 9, apportando modifiche all’articolo 1, comma 683, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, stabilisce che “in attesa della razionalizzazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, in attuazione dell’articolo 7 della legge 9 agosto 2023, n. 111, le disposizioni di cui al comma 15-quater dell’articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026“.

 

L’articolo 12 del nuovo Milleproroghe, relativamente al regime del 5 per mille riservato alle ONLUS, all’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, proroga di un anno il periodo di transitorietà del cinque per mille dell’IRPEF.

 

L’articolo 13 interviene sull’articolo 1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, per prorogare al 31 marzo 2025 il termine entro il quale scatta l’obbligo, per alcune categorie di imprese, di stipulare contratti assicurativi per rischi catastrofali.

 

Infine, per quanto riguarda il settore turistico, l’articolo 14 prevede:

  • la proroga fino al 31 ottobre 2025 del termine per la conclusione di alcuni interventi, rispetto ai quali è previsto, a favore delle imprese turistiche, il riconoscimento di due contributi: uno sotto forma di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute, l’altro sotto forma di contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute, relativamente a interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica, di eliminazione delle barriere architettoniche, di interventi edilizi funzionali agli interventi precedenti, di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, nonché interventi di digitalizzazione;

  • la proroga al 31 dicembre 2025 della durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di impianti fotovoltaici all’interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali che, secondo la normativa vigente, produrrebbe i suoi effetti fino al 31 dicembre 2024;

  • la proroga del termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, in ogni caso non superiore a 24 mesi e in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.

Regime franchigia IVA piccole imprese: la comunicazione preventiva

L’Agenzia delle entrate ha chiarito quali sono le informazioni che i soggetti che intendono avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione sono tenuti a trasmettere, nonché le modalità e i termini per effettuare la comunicazione preventiva contenente le predette informazioni (Agenzia delle entrate, provvedimento 30 dicembre 2024, n. 460166).

La direttiva UE 2020/285 introduce, a partire dal 1° gennaio 2025, disposizioni volte a semplificare gli obblighi fiscali per le imprese di minori dimensioni che operano in più Stati all’interno dell’Unione europea. La citata direttiva implementa il regime attualmente previsto, solo in ambito domestico, per le piccole imprese. Le novità consentono agli Stati membri di applicare un regime speciale transfrontaliero di franchigia IVA a favore delle piccole imprese che:

  • sono stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea;

  • conseguono un volume di affari annuo inferiore alla soglia fissata dallo Stato nel quale sono stabilite;

  • conseguono complessivamente un volume d’affari annuo all’interno dell’Unione europea non superiore a euro 100.000.

Per piccole imprese si intende qualsiasi persona considerata soggetto passivo ai fini dell’IVA (Titolo III della Direttiva -IVA), indipendentemente dalla loro forma (lavoratori autonomi, liberi professionisti, start-up, società costituite, persone fisiche che svolgono attività economica, ecc.) e il cui fatturato annuo all’interno dell’Unione europea non supera i 100 000 EUR (regime transfrontaliero per le PMI) o la soglia nazionale annua o settoriale dello Stato membro di stabilimento (regime nazionale per le PMI).

 

L’accesso al regime speciale transfrontaliero IVA determina la riduzione degli adempimenti burocratici e amministrativi, dal momento che lo Stato membro di stabilimento diventa l’unico interlocutore del soggetto passivo d’imposta.

In particolare, le piccole imprese che non superano le soglie di volume di affari annue sopra richiamate possono comunicare al proprio Stato membro di stabilimento l’intenzione di avvalersi del regime speciale IVA, al fine di essere esonerate da tutti gli adempimenti IVA, compreso l’assolvimento dell’imposta, per tutte le cessioni/prestazioni B2B e B2C effettuate in uno o più degli altri Stati membri.

 

I soggetti passivi stabiliti in Italia, per essere autorizzati all’adozione del regime, devono inviano una comunicazione preventiva attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

In conformità ai requisiti previsti da ogni Stato membro ai fini dell’accesso al regime, la comunicazione preventiva può essere inviata da professionisti e piccoli operatori economici che, a prescindere dalla forma giuridica assunta, svolgono attività artigianali, professionali o commerciali (con alcune eccezioni).

La trasmissione della comunicazione preventiva, consentita a decorrere dal 1° gennaio 2025, è finalizzata all’ottenimento del numero di identificazione EX composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito seguito dal suffisso “EX” e deve contenere le seguenti informazioni:

 

a) codice fiscale;

b) denominazione o cognome e nome;

c) natura giuridica;

d) domicilio fiscale;

e) attività prevalente;

f) attività secondarie;

g) eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell’impresa;

h) dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva SME-SS in altro Stato di stabilimento;

i) Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;

j) eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè numeri di identificazione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto rilasciati da uno Stato di esenzione;

k) Volume d’affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio dell’Unione europea nei due anni civili precedenti la comunicazione e nel periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva. Nel caso in cui gli Stati di esenzione indicati alla lettera i) abbiano fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, i volumi di affari sono indicati distintamente per ciascun settore di attività esercitata.

 

La comunicazione preventiva deve essere trasmessa mediante la procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Successivamente alla trasmissione, l’Agenzia effettua controlli sulle informazioni contenute. Superati i controlli, la comunicazione preventiva o l’aggiornamento della comunicazione preventiva viene trasmessa agli Stati di esenzione indicati nella stessa.

All’esito positivo del riscontro di almeno uno Stato di esenzione ovvero alla decorrenza dei termini per mancata risposta da parte degli Stati di esenzione, l’Agenzia delle entrate attribuisce al soggetto stabilito il numero di identificazione EX.

Legge di bilancio 2025: le novità fiscali di maggior interesse

La Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2024. Tra le misure fiscali troviamo la riduzione del cuneo fiscale e la revisione delle aliquote IRPEF (Legge 30 dicembre 2024, n. 207; Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 28 dicembre 2024).

Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la Legge n. 207/2024 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”.

 

Di seguito le novità fiscali di maggior interesse.

 

Revisione delle aliquote IRPEF

L’articolo 1, comma 2, della Legge di bilancio 2025 stabilisce che l’imposta lorda venga determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • fino a 28.000 euro, 23%;

  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

  • oltre 50.000 euro, 43%.

Viene, dunque, confermata e resa strutturale la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni, già introdotta per il 2024.

Inoltre, all’articolo 13, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 917/1986 in materia di detrazione per redditi di lavoro dipendente, le parole: “1.880 euro” sono sostituite dalle seguenti: “1.955 euro”.

 

Taglio del cuneo fiscale

La manovra conferma e rende strutturale anche il taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi, che viene esteso anche ai redditi fino a 40.000 euro con benefici per ulteriori 3 milioni di contribuenti. Il taglio del cuneo resta contributivo per i redditi fino a 20.000 euro mentre per i redditi tra 20.000 e 40.000 euro il taglio diventa fiscale, con una detrazione fissa di 1.000 euro fino a 32.000 euro, detrazione che diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi (decalage) tra i 32.000 e i 40.000 euro (articolo 1, comma 6).

 

Congedi parentali e bonus asilo nido
Viene ampliato il periodo di congedo parentale indennizzato all’80% a tre mesi complessivi entro il sesto anno di vita del figlio.

Inoltre, riguardo al bonus per gli asili nido viene stabilito che, per i nati dal 2024 in nuclei con redditi ISEE inferiori a 40.000 euro, il beneficio viene portato a 3.600 euro e riconosciuto a prescindere dalla presenza di altri figli, estendendo pertanto la platea coinvolta. Viene, poi, confermata anche l’esclusione delle somme relative all’assegno unico universale nella determinazione del reddito ISEE utile ai fini dell’accesso ai benefici per i nuovi nati e per le spese relative alla frequenza degli asili nido.

 

Riordino detrazioni

Il comma 10 della manovra introduce un limite massimo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con redditi superiori ai 75.000 euro, garantendo però maggiori agevolazioni alle famiglie con più di due figli a carico e alle famiglie con figli disabili. Le spese sanitarie e quelle relative ai mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 sono escluse dal tetto della revisione delle detrazioni. Esclusi anche gli investimenti in start-up e PMI innovative. La detrazione può arrivare fino a un massimo di 14.000 euro nella fascia di reddito tra 75.000 e 100.000 euro, mentre per la fascia di reddito tra 100.000 e 120.000 la detrazione massima sarà di 8.000 euro. È inoltre previsto lo stop alle detrazioni per i figli oltre i 30 anni, con l’eccezione dei figli disabili, per i quali le detrazioni continuano a essere garantite senza limiti di età.

 

Bonus bebè
Per incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno è previsto un bonus di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato da gennaio 2025 per famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui (articolo1, comma 206).

 

Esonero contributivo mamme lavoratrici
Confermato ed esteso alle lavoratrici a tempo determinato e a quelle autonome, anche con reddito d’impresa che non optano per il regime forfettario, il bonus mamme lavoratrici (articolo 1, comma 219).

 

Fondo di garanzia mutui per la prima casa

Il comma 114 stabilisce che la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa sia incrementata di 130 milioni di euro per l’anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

 

Bonus elettrodomestici
Per sostenere la competitività dell’industria, l’occupazione e l’efficienza energetica domestica, nel 2025 è previsto un contributo ai consumatori finali per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Il contributo è pari al 30% del costo dell’elettrodomestico, fino a un massimo di 100 euro per ciascun acquisto, elevato a 200 euro per famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro (articolo1, comma 107).

 

Al comma 161, la nuova Legge di bilancio 2025 prevede la detassazione e l’estensione dell’incentivo contributivo.

L’agevolazione consiste nel riconoscimento in busta paga della quota di contributi a carico del lavoratore, per quanti – in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato – decidano di restare al lavoro (cd. Bonus Maroni). Viene ampliata la portata della disposizione sul piano soggettivo (includendo anche i soggetti che al 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti per il pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica) e prevista l’esclusione dall’imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore.

 

Prorogata, per i prossimi tre anni, la maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro derivante da nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato effettuate da imprese e professionisti. La deduzione può arrivare fino al 130%, nel caso di assunzioni stabili di particolari categorie di soggetti (disabili, giovani under 30 ammessi agli incentivi occupazione, mamme con almeno due figli, donne vittime di violenza, ex percettori del reddito di cittadinanza).

 

Detassazione premi di produttività
Prorogata fino al 2027 la riduzione, dal 10% al 5%, dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa (articolo1, comma 385).

 

Fringe benefit
Confermata per il triennio 2025-2027 la soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit (1.000 euro per i lavoratori senza figli e fino a 2.000 euro per quelli con figli). Per i nuovi assunti a tempo indeterminato con reddito fino a 35.000 euro nell’anno precedente, che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui per i primi due anni dalla data di assunzione (commi 386, 387, 388).

 

Aumento soglia flat tax per lavoratori dipendenti
L’articolo 1, comma 12, della manovra stabilisce che per l’anno 2025, il limite di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, è elevato a 35.000 euro.

 

IRES premiale
La nuova Legge di bilancio prevede una riduzione dal 24% al 20% dell’aliquota IRES per le imprese che reinvestono l’80% degli utili, di cui almeno il 30% per investimenti in beni 4.0 e 5.0, e che assumano l’1% di lavoratori in più.

Per favorire gli investimenti privati per il 2025 vengono stanziati 1,6 miliardi di euro destinati a finanziare un credito di imposta per le imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno. Vengono incrementate le risorse della “Nuova Sabatini“, l’agevolazione che abbatte il costo dei finanziamenti per i macchinari, e stanziate risorse per agevolare gli investimenti nel comparto turistico.

Inoltre, per favorire la quotazione delle piccole e medie imprese su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, viene prorogato per tre anni il credito d’imposta del 50% delle spese di consulenza sostenute.

Sequestro preventivo: gli adempimenti fiscali del custode giudiziale

Nell’ambito di una procedura cautelare di sequestro giudiziario e conservativo, l’Agenzia delle entrate ha chiarito gli adempimenti fiscali a carico del custode giudiziale nominato dal giudice (Agenzia delle entrate, risposta 20 dicembre 2024, n. 268).

In merito agli adempimenti fiscali a carico dell’amministratore giudiziario con riferimento ai beni oggetto di sequestro preventivo, l’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di chiarire che per il trattamento tributario dei redditi derivanti da tali beni sia applicabile la disciplina relativa all’eredità giacente, dettata dall’articolo 187 del TUIR e dall’articolo 5ter del D.P.R. n. 322/1998.

Nello specifico, l’articolo 5ter prevede che i curatori di eredità giacenti, oltre alle dichiarazioni dei redditi di cui all’articolo 187 delTUIR, da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d’imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni ai periodi d’imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d’imposta nel quale cessa la curatela o l’amministrazione, sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni:

  • le dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo d’imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d’imposta già decorsi anteriormente a quest’ultimo;

  • la dichiarazione dei redditi posseduti nell’ultimo periodo d’imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d’imposta precedente.

La medesima disposizione precisa che, inoltre, che nei confronti del curatore o dell’amministratore i termini pendenti alla data di apertura della successione e quelli aventi inizio prima della data di assunzione delle funzioni, sono sospesi fino a tale data e sono prorogati di 6 mesi.

Tale disciplina va coordinata con l’articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) che delinea il regime fiscale dei beni oggetto dei provvedimenti di sequestro ”antimafia” e confisca non definitiva applicabile a tutte le ipotesi di sequestro preventivo disposto ex articoli 321 del codice di procedura penale, 92 e 104 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

 

Riguardo al caso di specie, l’Agenzia ritiene che le disposizioni in materia di eredità giacente, di cui agli articoli 187 del TUIR e 5ter del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, siano applicabili a decorrere dalla prima nomina a custode giudiziario. Tale disciplina, quindi, convive con l’articolo 51 del Codice antimafia.

Al riguardo, come già chiarito con la risoluzione n. 62/E/2007, il differimento dei termini contemplato dall’articolo 5ter è volto a consentire, al soggetto che assume ex novo i compiti dell’amministratore/custode di un complesso di beni, di reperire e predisporre la documentazione necessaria per adempiere gli obblighi di natura contabile e tributaria. Tale conclusione vale, tanto più, nell’ipotesi in cui la seconda nomina confermi, nel ruolo di custode giudiziale, il medesimo soggetto, sia pure in sede civile oltre che in sede penale.

Dunque, è con il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari che sorge l’esigenza di amministrare il patrimonio provvisoriamente privo di titolare ed è da quel momento che decorrono i termini di favore previsti dalla normativa.

Pertanto, gli adempimenti fiscali a carico dell’istante, custode giudiziario dei beni della defunta, sono:

  • presentare, nei termini previsti dall’articolo 5ter, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998, ovvero entro 6 mesi dalla data di nomina a custode giudiziale, la dichiarazione dei redditi Modello Persone Fisiche 2023 Periodo d’imposta 2022;

  • versare il saldo Irpef per l’anno di imposta 2022, con interessi e senza alcuna sanzione;

  • presentare, nei termini ordinari, la dichiarazione dei redditi Modello Persone Fisiche 2024 periodo di imposta 01.01.2023 31.10.2023 (data del decesso);

  • presentare, entro i termini ordinari, la dichiarazione dei redditi Modello Persone Fisiche 2024 Periodo di imposta 01.11.2023 31.12.2023;

  • non versare alcun acconto Irpef per l’anno di imposta 2023

  • versare il saldo Irpef per il periodo di imposta 2023, nei termini previsti dall’articolo 5ter, comma 5, del D.P.R. n. 322/1998, ovvero entro il termine prorogato di 6 mesi decorrente dalla scadenza ordinaria (30 giugno 2024) benché tale scadenza cada di giorno festivo e, dunque, entro il 30 dicembre 2024;

  • presentare, entro i termini ordinari, le dichiarazioni dei redditi Modello Persone Fisiche, relative all’anno in cui è intervenuto il sequestro (2024) e seguenti;

  • versare gli acconti Irpef per l’anno di imposta 2024 e seguenti, al netto delle imposte riconducibili agli immobili sequestrati;

  • versare il saldo Irpef per l’anno di imposta 2024 e seguenti, al netto delle imposte riconducibili agli immobili sequestrati, nei termini ordinari.

Piccole e medie imprese: le novità nel DDL del Governo

Il Consiglio dei ministri, su proposta del MIMIT, durante la seduta del 23 dicembre 2024, ha avviato l’esame di un disegno di legge annuale sulle Piccole e medie imprese (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 23 dicembre 2024, n. 109). 

Il Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024 ha avviato l’esame del disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese.

 

Il provvedimento interviene, tra gli altri, sui seguenti profili:

  • sospensione di imposta in favore delle imprese aderenti ad un contratto di rete;

  • risorse per programmi di investimento nella filiera della moda;

  • centrali consortili” quali enti mutualistici di sistema;

  • pensionamento flessibile, mediante riduzione dell’orario di lavoro di lavoratori in procinto di raggiungere l’età pensionabile e contestuale assunzione di

  • lavoratore di età non superiore a 34 anni;

  • riforma della disciplina dei confidi;

  • fattispecie oggetto di cartolarizzazione estendendola ai destocking di magazzino;

  • esonero dall’assicurazione obbligatoria ai carrelli elevatori e veicoli utilizzati in zone portuali e aeroportuali;

  • modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

  • disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, anche in “lavoro agile”;

  • definizione degli operatori del settore Horeca;

  • termini previsti perché i Consorzi industriali possano riacquistare le aree cedute;

  • contrasto alle false recensioni online;

  • testo unico in materia di start up innovative, incubatori di start up e PMI innovative;

  • ruolo e funzioni del Garante per le micro, piccole e medie imprese.