Emergenza Covid-19: presentazione istanze contributo a fondo perduto gestori impianti sportivi


Le richieste di contributo a fondo perduto per gli impianti sportivi devono essere inviate esclusivamente entro il prossimo 31 agosto al proprio Organismo Sportivo affiliante (FSN, DSA, EPS) e non al Dipartimento per lo sport (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Decreto 30 giugno 2022 e Comunicato 26 agosto 2022).

I soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto di un importo complessivo nel limite massimo di spesa di euro 53.000.000,00 in favore dei gestori di impianti sportivi,sono le Associazioni e le Società Sportive che al 2 marzo 2022 risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, e che siano al 1° agosto 2022 affiliate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva e che abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi.
Si ricorda che i beneficiari dovranno presentare le domande agli organismi sportivi affilianti (Federazioni, Enti di promozione sportiva o Discipline sportive associate), complete di tutta la documentazione a supporto, entro il 31 agosto 2022.
Non verranno perciò prese in considerazione le richieste di contributo avanzate direttamente al Dipartimento da parte di singole associazioni e/o società sportive.
A loro volta, gli organismi affilianti dovranno presentare al Dipartimento per lo sport il prospetto delle domande pervenute e istruite positivamente, mediante compilazione del format allegato, corredato di tutta la documentazione a supporto.


Staking di criptovalute: compilazione del modello Redditi


I redditi derivanti dall’attività di staking di criptovalute devono essere assoggettate a ritenuta a titolo d’acconto da parte della Società e indicate dal contribuente nella sezione I-A “Redditi di capitale” del Quadro RL del Modello Redditi (Agenzia Entrate – risposta 26 agosto 2022 n. 437).

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un nuovo parere sul trattamento fiscale applicabile ai redditi derivanti dalla detenzione di cripto-valute a rettifica della risposta del 24 agosto 2022 n. 433.


Per quanto concerne, la remunerazione derivante dalla attività di “staking”, ovvero del compenso in cripto-valute corrisposto a fronte del “vincolo di disponibilità” delle stesse, cioè di un vincolo di non utilizzo per un certo periodo di tempo, è applicabile quanto previsto dall’art. 44, co. 1, lett. h), Tuir.


Tale norma dispone che costituiscono redditi di capitale gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.


Pertanto, sono inquadrabili tra i redditi di capitale sulla base di tale fattispecie impositiva non soltanto i redditi che siano determinati o predeterminabili, ma anche quelli variabili in quanto la relativa misura non sia collegata a parametri prefissati.


Come chiarito nella circolare 24 giugno 1998, n. 165/E per la configurabilità di un reddito di capitale è sufficiente l’esistenza di un qualunque rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale e quindi anche rapporti che non siano a prestazioni corrispettive ovvero nei quali il nesso di corrispettività non intercorra tra la concessione in godimento del capitale ed il reddito conseguito.


Conseguentemente, possono essere attratti ad imposizione sulla base di tale disposizione non soltanto quei proventi che sono giuridicamente qualificabili come frutti civili ai sensi dell’art. 820 c.c. e cioè quei proventi che si conseguono come corrispettivo del godimento che altri abbia di un capitale, ma anche tutti quei proventi che trovano fonte in un rapporto che presenti come funzione obiettiva quella di consentire un impiego del capitale.


Detto questo, le remunerazioni in cripto-valuta percepite dalle persone fisiche, al di fuori dell’attività d’impresa, per l’attività di staking sono soggette ad imposizione del cit. art. 44 e se accreditate nel wallet da una Società italiana, quest’ultima è tenuta all’applicazione della ritenuta nella misura del 26% ai sensi dell’art. 26, co. 5, D.P.R. n. 600/1973.


Nel caso di specie, tali remunerazioni devono essere assoggettate a ritenuta a titolo d’acconto da parte della Società e indicate dal contribuente nella Sezione I-A “Redditi di capitale” del Quadro RL del Modello Redditi.


Con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale, l’art. 4, D.L. n. 167/1990 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.


Nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E è stato precisato che il medesimo obbligo sussiste anche per le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.


Nel caso in esame, tenuto conto che il contribuente detiene il wallet presso una Società italiana non è tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale, né tanto meno al pagamento dell’IVAFE.


Contributi o liberalità a favore della ricerca scientifica deducibili dal reddito delle società


Individuazione delle fondazioni e associazioni aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica alle quali si rendono applicabili le disposizioni sulla deducibilità dal reddito. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 07 luglio 2022)

Sono deducibili dal reddito del soggetto erogante (art. 1, comma 353 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) i fondi trasferiti dalle società e dagli altri soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, a titolo di contributo o liberalità, in favore delle fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate, ai soli fini fiscali in apposito allegato, che forma parte integrante e sostanziale del decreto in oggetto e può essere soggetto a revisione annuale.

Rimborsi accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica:nuovo indirizzo applicativo


In materia di rimborso del credito ex art. 14, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 504/1995 originato dal meccanismo di applicazione dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica ha trovato consolidamento negli ultimi anni un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione teso a superare le conseguenze derivanti dalla rigidità del termine decadenziale biennale ai fini dell’utilizzo del credito maturato per eccedenze dei versamenti in acconto (Agenzia delle dogane e dei monopoli – Nota 17 agosto 2022, n. 379481/RU).

A seguito di diverse pronunce rese a partire dal 2019 si è venuto affermando l’indirizzo interpretativo secondo il quale, nei due suddetti settori d’imposta, alla chiusura annuale di ciascun periodo oggetto di dichiarazione si determina, per quanto qui interessa, un nuovo saldo creditorio, che va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati e che si protrae fino all’esaurimento dello stesso o fino alla definizione del rapporto tributario.
Valutata l’opportunità di prestare adesione al predetto orientamento, si evidenzia quindi che non vi è decadenza biennale del rimborso di accisa se:
– il rapporto tributario è in corso;
– il credito è riportato nelle successive dichiarazioni regolarmente presentate;
– il credito medesimo viene detratto dai successivi versamenti di acconto.
Rilevato come l’uso del credito in detrazione dai successivi versamenti in acconto costituisce quindi la via prioritaria di utilizzo del credito medesimo, sempre in linea con il richiamato indirizzo giurisprudenziale, occorre sottolineare che il rimborso dell’intero credito potrebbe aver luogo solamente in presenza della cessazione dell’attività dell’operatore della chiusura del rapporto tributario, a decorrere dal quale può essere richiesto in denaro entro due anni dalla presentazione dell’ultima dichiarazione di consumo.
Al di fuori delle vicende oggetto di vaglio giudiziario, i medesimi effetti conseguenti alla chiusura integrale del rapporto tributario sembrano configurarsi anche nel caso in cui il soggetto obbligato venditore cessi la propria attività di fornitura al consumo nel territorio di uno degli autonomi ambiti territoriali individuati all’art. 2, comma 2, della DD prot. n. 264785/RU del 23 luglio 2021.
La conclusione delle forniture di prodotto nel territorio di uno dei distinti ambiti, quantunque possa proseguire l’attività in altro/i ambito/i territoriale/i, comporta di fatto l’impossibilità di recuperare pro quota il credito maturato mediante detrazione delle eccedenze dalle rate successive.
Anche in questa la richiesta di rimborso deve essere presentata entro il termine biennale di decadenza decorrente dalla dichiarazione di consumo contenente gli elementi per la determinazione del credito d’imposta derivante dalla cessazione delle forniture nell’ambito territoriale interessato.


Via libera per la compensazione orizzontale


Il contribuente può sempre compensare i crediti di imposta agevolativi derivanti dalla trasformazione delle detrazioni fiscali in credito d’imposta, prevista dal DL Rilancio, con tutte le entrate, il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, a meno che la compensazione non venga espressamente preclusa (Agenzia Entrate – risposta 25 agosto 2022 n. 435).

L’art. 121 del DL Rilancio (D.L. n. 34/2020) stabilisce che i crediti d’imposta relativi ad interventi edilizi sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.


Il richiamato art. 17 disciplina i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.


La norma, dunque, nel disciplinare la cd. compensazione orizzontale, consente di utilizzare il modello di versamento unitario (F24) al fine di assolvere, con un’unica operazione, il pagamento delle somme, anche mediante compensazione con eventuali crediti relativi alle entrate sempre ivi indicate.


Detto questo, in relazione al caso di specie, è ammessa la compensazione dei crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi edilizi elencati all’art. 121, D.L. n. 34/2020, con tutte le entrate, il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali.