Provvigione spettante alla S.I.A.E


15 SETT 2022 Determinata la misura della provvigione spettante alla Società italiana degli autori ed editori per l’attività di accertamento, riscossione e pagamento agli autori del compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione di opere d’arte e manoscritti (MINISTERO DELLA CULTURA – Decreto 18 maggio 2022)

Per le attività di accertamento, riscossione e pagamento all’autore del compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione di opere d’arte e di manoscritti, è riconosciuta alla S.I.A.E., a decorrere dal 9 aprile 2021 e fino all’8 aprile 2022, una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 16,50 per cento a valere sull’ammontare del compenso oggetto della riscossione; a decorrere dal 9 aprile 2022 e fino all’8 aprile 2023 è riconosciuta alla S.I.A.E. una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 20,50 per cento a valere sull’ammontare del compenso oggetto della riscossione; a decorrere dal 9 aprile 2023 e fino all’8 aprile 2024 è riconosciuta alla S.I.A.E. una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 19,50 per cento a valere sull’ammontare del compenso oggetto della riscossione.
Il decreto in oggetto è sottoposto ad aggiornamento triennale a decorrere dal 9 aprile 2024.


Bonus carburanti per l’attività di pesca: pronto il codice tributo


Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca, di cui all’art. 3-bis, D.L. n. 50/2022, conv. con modif. dalla L. n. 91/2022 (Agenzia Entrate – risoluzione 14 settembre 2022 n. 48).


 


L’art. 3-bis, D.L. n. 50/2022, conv. con modif. dalla L. n. 91/2022, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, ha esteso il credito d’imposta di cui all’art. 18, D.L. n. 21/2022, conv. con modif. dalla L. n. 51/2022, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca.


Il cit. articolo 18, ai commi 2 e 3, stabilisce che il credito d’imposta, entro la data del 31 dicembre 2022, deve essere utilizzato in compensazione mediante modello F24, oppure ceduto solo per intero a terzi.


Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:


– “6967” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.


In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.


Compensazione dell’ITF con crediti agevolativi da parte di un soggetto non residente


Fornite indicazioni sulle modalità di compensazione dell’ITF con crediti agevolativi da parte di un soggetto “non residente” (Agenzia delle entrate – Risposta 13 settembre 2022, n. 453).

Nel caso di specie, la società istante intende acquisire, a mezzo di “cessione del credito”, alcuni crediti di imposta agevolativi, come previsto dall’articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
In quanto soggetto passivo dell’imposta sulle transazioni finanziarie, di seguito ITF, sebbene fiscalmente non residente in Italia, l’istante riferisce che l’Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara ha confermato all’Istante, via e-mail, di poter adempiere agli obblighi relativi all’Imposta sulle Transazioni Finanziarie utilizzando il codice fiscale originariamente attribuito alla stabile organizzazione – liquidata a fine 2021 – e, quindi, provvede direttamente al versamento dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie mediante modello F24, utilizzando il codice fiscale rimasto attivo successivamente alla liquidazione della relativa branch italiana e chiusura della relativa posizione IVA.
Precisa, altresì, che, ai fini della materiale presentazione del modello F24, e quindi del versamento dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie, ad oggi si avvale dell’ausilio della stabile organizzazione italiana, la quale riceve dall’Istante la provvista necessaria per i versamenti, i quali sono istruiti per il tramite di un conto corrente alla stessa intestato.
L’istante fa, inoltre, presente che, relativamente alla possibilità di compensare i crediti agevolativi con l’ITF, la recente circolare 23 giugno 2022, n. 23/E ha chiarito che relativamente alle imposte, ai contributi e alle altre somme dovute a favore dello Stato per le quali è ammessa la compensazione, il successivo comma 2 del medesimo articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 contiene un’elencazione tassativa degli stessi, tra cui, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 25 febbraio 2022, n. 13, rientra a decorrere dal 26 febbraio 2022, anche l’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF).
Pertanto, a partire dal 26 febbraio 2022, deve ritenersi che l’ITF sia compensabile, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, con i crediti d’imposta acquisiti ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.
Ciò premesso, alla luce del mutato contesto normativo, come sopra precisato, che consente ora di compensare l’Imposta sulle Transazioni Finanziarie con i Crediti d’Imposta di cui agli Artt. 119 e 121, l’Istante intende quindi chiedere chiarimenti in merito alle modalità di utilizzo di tali Crediti d’Imposta a fronte:
– dei versamenti che l’Istante sarà tenuta ad effettuare direttamente in relazione all’Imposta sulle Transazioni Finanziarie dovuta; nonché
– dei versamenti che potrebbero essere veicolati per mezzo di un rappresentante fiscale nominato dall’Istante, eventualmente tra i soggetti del Gruppo cui l’Istante appartiene.

L’Agenzia delle entrate ritiene ammissibile che l’istante proceda all’autonoma attivazione del proprio cassetto fiscale, avvalendosi del codice fiscale già attribuito alla stabile organizzazione cessata, anche al fine di effettuare la compensazione dell’ITF con i crediti agevolativi da acquisire, in base all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, a mezzo di “cessione del credito”.
In alternativa, è consentito all’istante di avvalersi, al medesimo fine, della figura del rappresentante fiscale, appositamente da individuare – come previsto dall’articolo 1, comma 494, della legge n. 228 del 2012 e dall’articolo 19, comma 7, del decreto 21 febbraio 2013 – tra i sostituti d’imposta di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
In assenza di una preclusione normativa, l’istante può scegliere di nominare anche, quale rappresentante fiscale, la stabile organizzazione italiana di un’altra società del medesimo gruppo.
Il rappresentante fiscale – che risponde negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per i versamenti derivanti dall’applicazione dell’imposta – può limitarsi a comunicare la propria nomina all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Agenzia delle entrate, non essendo tenuto a richiedere contestualmente l’attribuzione del codice fiscale per l’istante rappresentato, già in possesso di quello attribuito alla stabile organizzazione cessata.
In ragione della nomina ricevuta e comunicata all’Agenzia delle entrate, il rappresentante fiscale è, quindi, responsabile del versamento dell’imposta al pari dell’istante, soggetto passivo cui si sostituisce, e, pertanto, è titolato a richiedere l’attivazione del cassetto fiscale per conto del soggetto rappresentato, cui potrà direttamente accedere al fine di procedere al versamento dell’ITF anche per il tramite della compensazione con i crediti agevolativi da acquisire, in base all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, a mezzo di “cessione del credito”.
Dal punto di vista procedurale, con riferimento all’acquisizione e all’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti d’imposta da parte della società istante, nella comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione dei crediti, da effettuarsi secondo le disposizioni vigenti, dovrà essere indicato come cessionario il codice fiscale della società istante. Ciò determinerà il caricamento dei crediti sull’apposita Piattaforma accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia, a disposizione della società istante.
La società istante dovrà, quindi, accedere alla suddetta Piattaforma, al fine di accettare i crediti d’imposta ricevuti e, per certe tipologie di crediti, comunicare anche l’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24.
Ai fini dell’utilizzo dei crediti in compensazione per il pagamento dell’ITF e di eventuali altri debiti della società istante, il modello F24 dovrà essere obbligatoriamente inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel/Fisconline). In altre parole, il modello F24 non potrà essere presentato tramite i servizi telematici bancari e postali (es. home banking); ciò in quanto viene utilizzato in compensazione un credito d’imposta soggetto al controllo preventivo di capienza rispetto al plafond disponibile in capo al soggetto titolare del credito stesso (la società istante, nel caso di specie).
In particolare, il modello F24 potrà essere compilato e inviato secondo due modalità alternative:
1) nel modello F24 viene indicato esclusivamente il codice fiscale della società istante (debitrice dell’ITF e titolare dei crediti d’imposta compensati); il modello F24 potrà essere inviato direttamente dalla società istante, oppure tramite un intermediario incaricato (es. commercialista, CAF). Per l’addebito dell’eventuale saldo a debito del modello F24 (pari alla differenza tra debiti pagati e crediti compensati) dovrà essere indicato un conto corrente bancario o postale intestato alla società istante;
2) il modello F24 viene inviato dal rappresentante fiscale della società istante e quindi nel modello F24 sono indicati due codici fiscali. In particolare, come “primo” codice fiscale (il codice fiscale del contribuente) viene indicata la società istante e come “secondo” codice fiscale (codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare) viene indicato il codice fiscale del rappresentante fiscale, unitamente al codice identificativo “72”. Il modello F24 potrà essere inviato direttamente dal rappresentante fiscale, oppure tramite un intermediario incaricato (es. commercialista, CAF). Per l’addebito dell’eventuale saldo a debito del modello F24 dovrà essere indicato un conto corrente bancario o postale intestato al rappresentante fiscale.


Ulteriore proroga per la riduzione delle imposte sui carburanti


14 SETT 2022 Firmato il nuovo Decreto carburanti che prevede lo sconto di 30 centesimi esteso fino al 17 ottobre (MEF – Comunicato 13 settembre 2022, n.162)

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro della Transizione Ecologica hanno firmato il Decreto Interministeriale che proroga fino al 17 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.
Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.

Irap esclusa per la consulenza prestata alla società di cui si è soci


Non paga l’Irap il professionista che presta attività di consulenza alla società di cui è socio. Se l’imposta è stata comunque versata, il rimborso è legittimo (Corte di cassazione – Ordinanza 08 settembre 2022, n. 26491).

Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
– impieghi beni strumentali eccedenti, secondo “l’id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.


Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamene non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.


In tema di IRAP, il commercialista che sia anche amministratore, revisore e sindaco di una società non soggiace all’imposta per il reddito netto di tali attività, in quanto è soggetta ad imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata; il che non si verifica nella specie, atteso che per la soggezione all’IRAP non è sufficiente che il commercialista normalmente operi presso uno studio professionale, atteso che tale presupposto non integra, di per sé, il requisito dell’autonoma organizzazione rispetto ad un’attività rilevante quale organo di una compagine terza.


Il trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza di una società di capitali non integra gli estremi del trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., in quanto non determina la sostituzione di un soggetto giuridico ad un altro nella titolarità dei rapporti pregressi, ma modifica gli assetti azionari interni sotto il profilo della loro titolarità.


In tema di reddito d’impresa, la deducibilità dei costi da rilascio di garanzia, effettuato da società capogruppo in favore di società controllata, deriva dall’insussistenza di una presunzione di gratuità della medesima, ove sia rilasciata in virtù di formali contratti, giacché il perseguimento dell’interesse dello stesso gruppo societario non esclude l’onerosità della prestazione, che s’impone quale diretta conseguenza dell’autonomia patrimoniale e della distinta soggettività giuridica, anche fiscale, delle società appartenenti al gruppo stesso.


Nel caso in cui due soggetti si accordino per creare una società di capitali, l’intestazione ad uno di essi della partecipazione dell’altro non dà luogo né ad una fattispecie di interposizione fittizia di persona, atteso che in tale situazione, in cui la società ancora non esiste e viene creata proprio con quel contratto, manca il soggetto terzo, né alla simulazione assoluta del contratto costitutivo di società, posto che gli stipulanti intendono davvero realizzare l’effetto della creazione di una persona giuridica con una soggettività distinta e separata da quella dei singoli soci.


Ne consegue che l’unico strumento attraverso il quale far emergere la realtà dei rapporti non è quello dell’azione di simulazione, ma quello dell’accertamento di un negozio fiduciario.