Superbonus: detraibilità spese in caso di indennizzo di una compagnia assicurativa


In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sulla detraibilità delle spese in caso di indennizzo di una compagnia assicurativa per interventi di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 e limiti di spesa per interventi di cui all’articolo 16 bis del TUIR (Agenzia delle entrate – Risposta 20 settembre 2022, nn. 458).

Nel caso di specie consegue il Condominio Istante è stato oggetto di un incendio nel 2021 che ha danneggiato l’ultimo piano mansardato e il tetto delle mansarde.
L’Istante ha ricevuto dalla compagnia assicurativa una somma a titolo di indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dall’edificio oggetto degli interventi agevolati, a seguito dell’evento previsto dal contratto di assicurazione.
L’Agenzia ritiene che detta somma non vada sottratta alle spese sostenute per gli interventi di ricostruzione del tetto, che determineranno il miglioramento sismico dell’edificio, rientranti tra quelle ammesse al cd. Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 anche a seguito del risarcimento pagato dall’impresa di assicurazione e che pertanto, queste, possano considerarsi rimaste interamente a carico dell’Istante medesimo.
Relativamente alla modalità di determinazione dei massimali di spesa per gli interventi sulle parti comuni riconducibili a quelli previsti dall’articolo 16-bis del TUIR con la circolare n. 28/E del 2022 è stato ribadito che, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale in questione:
– il limite di spesa ammesso alla detrazione (attualmente pari a 96.000 euro) è annuale e riguarda il singolo immobile; in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), tale limite deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d’imposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico;
– l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente, in quanto gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio;
– le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio, in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa detraibile;
– nel caso in cui vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori sulle parti comuni che lavori sul proprio appartamento, la detrazione spetta nei limiti di spesa precedentemente riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento;
– nel caso di titolarità di più appartamenti, il limite massimo di spesa relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato autonomamente per ciascuna abitazione e, in caso di più contitolari dell’unità abitativa, deve essere suddiviso tra gli stessi.


Definito il contributo 2022 per l’attività di assicurazione e riassicurazione


Il Ministero dell’economia e delle finanze, con il decreto 07 settembre 2022, ha definito la misura e le modalità di versamento all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo dovuto, per l’anno 2022, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

Il contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2022 è stabilito nella misura di seguito indicata:
– 0,42 per mille dei premi incassati nel 2021 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia;
– 0,10 per mille dei premi incassati in Italia nel 2021 a carico delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi.


Il contributo di vigilanza per l’anno 2022 è corrisposto all’IVASS:


– dalle rappresentanze situate in Italia delle imprese europee che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi raccolti nel territorio italiano;
– dalle case madri delle imprese europee che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sia direttamente dal proprio paese di origine che tramite rappresentanze situate in altri paesi europei, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel territorio italiano.


Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell’elenco III in appendice all’albo delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza.
Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza, premi incassati nell’esercizio 2021 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all’aliquota fissata in misura pari al 4,07% dei predetti premi.


Decreto Aiuti ter: le misure per le imprese


21 SETT 2022 Approvato il decreto Aiuti ter che rafforza le misure a sostegno di famiglie e imprese per contrastare l’aumento dei costi energetici e ridurre il loro impatto sulle spese dei cittadini e sulle attività produttive del Paese.

Le principali misure adottate vanno dalla garanzia statale sui prestiti alle imprese in crisi di liquidità per il caro bollette all’estensione del credito d’imposta. Introdotte aliquote del 40% per gli energivori e del 30% per le imprese più piccole che impiegano energia elettrica con una potenza superiore a 4,5 kw. Le risorse stanziate per questi interventi verranno concentrate nei mesi di ottobre e novembre per un ristoro immediato e più consistente sul caro energia.
Raddoppiati i benefici anche per gli impianti di risalita e in generale per tutte le attività produttive e commerciali non classificate come energivore mentre è stato previsto un contributo sociale, una tantum, di 150 euro per 22 milioni di cittadini che percepiscono redditi inferiori a ventimila euro lordi annui.
Sulle delocalizzazioni è, invece, stata approvata la misura che prevede la revoca per le aziende di ogni beneficio statale ricevuto in caso di delocalizzazione che comporti il 40% di licenziamenti dei dipendenti.
Nel decreto Aiuti ter è stata accolta anche la proposta di prorogare al prossimo 31 ottobre il termine per attivare la procedura di restituzione dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo indebitamente percepiti.


Tax credit energia e gas: i codici tributo terzo trimestre 2022


Istituiti i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – terzo trimestre 2022 (Agenzia delle entrate – Risoluzione 16 settembre 2022, n. 49/E).

Gli articoli 6 e 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, hanno introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel terzo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.
In particolare:
– l’articolo 6, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022;
– l’articolo 6, comma 2, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022;
– l’articolo 6, comma 3, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
– l’articolo 6, comma 4, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022; „h l’articolo 7, comma 1, ha esteso il credito d’imposta relativo all’esercizio dell’attività agricola e della pesca, di cui all’articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.
La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2022, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
– “6968” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
– “6969” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
– “6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
– “6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; „h “6972” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.


 

Bonus Imu Turismo: autodichiarazione dal 28 settembre


Definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per la fruizione del credito d’imposta a sostegno del turismo, pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata Imu 2021 per gli immobili accatastati D/2, introdotto dall’art. 22, D.L. n. 21/2022 (cd. decreto Ucraina), da utilizzare esclusivamente in compensazione. Domande dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023 (Agenzia delle Entrate – provvedimento 16 settembre 2022 n. n. 356194).

L’art. 22, D.L. n. 21/2022, conv. con modif. dalla L. n. 51/2022 ha previsto un credito d’imposta per le imprese turistico-ricettive, ivi compresi le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 1, co. da 738 a 783, L. n. 160/2019, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva.
Il credito d’imposta spetta a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
Ai fini dell’agevolazione rilevano anche i versamenti a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento e dell’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano.
Il credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
L’efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Detto questo, con il presente provvedimento l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta.
L’Autodichiarazione deve essere inviata dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, co. 3, D.P.R. n. 322/1998, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.