Tomografo computerizzato in leasing: iva al 5%


Una società che ha sottoscritto, in qualità di locatore, un contratto di locazione finanziaria con un conduttore avente ad oggetto un tomografo computerizzato, può applicare i benefici Iva previsti dall’art. 124, D.L. n. 34/2020, cioè l’esenzione per le cessioni fino al 31 dicembre 2020 e l’Iva al 5% per quelle effettuate successivamente (Agenzia Entrate – risposta 27 settembre 2022 n. 478).

L’art. 124, D.L. n. 34/2020, conv. con modif. dalla L. n. 77/2020, ha introdotto una disciplina IVA agevolata in relazione a determinati beni, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19, che consiste, fino al 31 dicembre 2020, in un particolare regime di esenzione con diritto a detrazione in capo al cedente degli stessi e, a partire dal 1° gennaio 2021, nell’applicazione dell’aliquota ridotta del 5%.
In relazione al caso di specie, coerentemente a quanto già chiarito con la risposta n. 470 del 14 ottobre 2020, secondo cui ai fini della corretta definizione dell’aliquota IVA applicabile ai prodotti elencati dal cit. art. 124, è necessario procedere all’esatta classificazione merceologica degli stessi sulla base di un parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Con la circolare n. 12/D del 30maggio 2020, l’ADM ha specificamente individuato i codici di classificazione doganale, associando alla voce tomografo computerizzato il codice TARIC ex902212, che, nell’ambito degli “Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento “individua gli “Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell’informazione”.
Ciò premesso, nel presupposto che il prodotto oggetto del contratto di locazione finanziaria in argomento sia effettivamente riconducibile alla classificazione doganale con il codice TARIC 902212 (“tomografo computerizzato”), rispetto alla quale esula dal presente parere qualsiasi valutazione, si è dell’avviso che lo stesso sia astrattamente riconducibile tra i prodotti “agevolabili” di cui all’art. 124 del D.L. n. 34/2020.


Fisco: IVA ridotta su cessione gas dispositivi medici


Fornite precisazioni circa il trattamento fiscale applicabile alla cessione dei gas dispositivi medici ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto (Agenzia delle entrate – Risposta 27 settembre 2022, n. 474).

Nel caso di specie, la società formula un quesito di carattere interpretativo in ordine al trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, alle cessioni di ” gas dispositivi medici” (Azoto liquido DM; Carbonio diossido DM; Miscele di gas DM; Argon DM) prodotti e distribuiti dalla stessa istante e, in particolare, alla riconducibilità di detti prodotti tra i “gas per uso terapeutico” soggetti ad IVA con applicazione dell’aliquota del 4 per cento di cui al n. 32) della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 (Decreto IVA).
Al riguardo, l’Agenzia fa presente che con la risoluzione n. 55/E del 22 giugno 2010, ha avuto modo di precisare che i “gas medicinali” rientranti nella categoria dei medicinali ai sensi del decreto legislativo n. 219 del 2006 sono da considerarsi ” gas per uso terapeutico” cui si applica l’aliquota IVA ridotta al 4 per cento.
È il caso di evidenziare che gli elementi istruttori di carattere tecnico, posti alla base di siffatta assimilazione, sono stati forniti dall’Agenzia Italiana del Farmaco (i.e. AIFA), interpellata, illo tempore, dalla scrivente in qualità di autorità competente in materia.
Quanto ai “gas dispositivi medici” oggetto dell’istanza in trattazione, la qualificazione degli stessi nell’ambito della categoria dei gas di cui al n. 32) della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, comporta una verifica circa la natura/finalità terapeutica degli stessi da effettuarsi sulla base di accertamenti tecnici che, in quanto tali, esulano dalle competenze della scrivente.
In particolare, l’assimilazione, per natura e finalità d’uso, dei gas dispositivi medici ai “gas medicinali” (i.e. gas per uso terapeutico) implica una verifica di elementi fattuali e di carattere tecnico non di competenza dell’amministrazione finanziaria che non può essere esperita in sede di risposta ad istanza di interpello. Pertanto, qualora la riconducibilità dei gas dispositivi medici oggetto dell’istanza ai gas terapeutici contemplati al più volte citato n. 32) della Tabella A parte II del decreto IVA risulti suffragata da adeguati elementi tecnici, la società potrà applicare l’aliquota del 4 per cento prevista dalla menzionata norma.


Superamento barriere architettoniche: detrazione d’imposta per le spese sostenute


28 SETT 2022 Detrazione d’imposta del 75 per cento delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche da parte di un soggetto IRES (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 settembre 2022, n. 475)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria la S.P.A. istante chiede chiarimenti sulla detrazione d’imposta riguardante gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio), introdotto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).
La Società rappresenta di detenere, in virtù di un contratto di locazione, un immobile posto all’interno di fondi ad uso commerciale, nel quale esercita la sua attività caratteristica di commercio al minuto e all’ingrosso.
Nell’ambito del miglioramento dell’accessibilità ai locali commerciali in uso, la Società afferma di voler effettuare un intervento rientrante nel disposto dell’articolo 119-ter del decreto rilancio, che prevede una detrazione fiscale del 75% per le spese documentate e sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento ed all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti; in particolare, la Società dichiara che l’intervento rientra nelle previsioni della lettera a) del comma 2 del predetto articolo 119-ter.
Ciò posto, l’Istante chiede se la detrazione di cui all’articolo 119-ter del decreto rilancio possa spettare anche ai soggetti IRES; in caso affermativo, chiede inoltre di poter optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 121.
In base a quanto sopra rappresentato, in conclusione nel caso in esame l’Istante (soggetto IRES), nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma in esame (la cui verifica, come detto, esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello), potrà fruire della detrazione prevista dall’articolo 119-ter del decreto rilancio per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.
In relazione a tali spese l’Istante potrà, altresì, avvalersi delle disposizioni previste dall’articolo 121 del decreto rilancio, ai sensi del quale potrà optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per le summenzionate modalità alternative della cessione o dello sconto.

Tasso per le agevolazioni in favore delle imprese


27 SETT 2022 Fissato il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione (MISE – Decreto 22 settembre 2022)

Il Mise ha approvato il decreto in oggetto che fissa il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.
A decorrere dal 1° ottobre 2022, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari al 2,03%.


DL Aiuti-ter: misure di contenimento dell’accisa e dell’Iva sui carburanti


Il DL 23 settembre 2022 n. 144 (cd. DL Aiuti-ter), pubblicato nella GU n. 223 del 23 settembre 2022, all’art. 4 ha introdotto nuove disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti.

In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022:


– le aliquote di accisa dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
a) benzina: 478,40 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
d) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;


– l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.


In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, non si applica per il periodo dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, devono trasmettere, entro il 10 novembre 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti con l’accisa rideterminata usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 ottobre 2022.