Art-Bonus: erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività culturali


In materia di credito di imposta Art-Bonus, di cui all’art. 1, comma 1, del d.l. n. 83 del 2014, forniti chiarimenti sulle erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività culturali (Agenzia delle entrate – Risposta 02 novembre 2022, n. 542).

Nel caso di specie, un’associazione senza scopo di lucro che contribuisce alla cura delle attività riguardanti la musica da concerto, all’elargizione di assistenza e sussidi ai soci, all’acquisizione e la manutenzione di materiale e strumenti musicali; e all’istruzione ed aiuti ai giovani dotati di talento musicale, ha una convenzione con una Fondazione, in base alla quale, a fronte di impegni e obblighi a suo carico, è prevista la concessione da parte della Fondazione ai componenti dell’Orchestra dell’autorizzazione a svolgere attività autonoma nell’Associazione, nonché a disporre del predetto Teatro, nonché utilizzarne il nome nei limiti consentiti dalla convezione stessa.
L’Associazione riceve liberalità da soggetti privati, persone fisiche e persone giuridiche, per il sostegno della propria attività, e non riceve contributi, sovvenzioni e/o finanziamenti da parte della Fondazione e, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 27 luglio 2017 e s.m.i., non ha mai formulato domanda di accesso ai contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS).
Ciò posto, l’Istante chiede se le erogazioni liberali destinate al sostegno della propria attività, ricevute nel corso dell’anno 2022, nonché quelle future, siano ammissibili al beneficio fiscale del c.d. “Art-Bonus” di cui all’art. 1 del d.l. 31 maggio 2014, n. 83, anche se non ha mai formulato domanda di accesso ai contributi a valere sul FUS.

L’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, prevede un credito d’imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.Tale credito d’imposta – riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo – è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Sono ammissibili al credito di imposta Art bonus quei soggetti dello spettacolo riconducibili in astratto alle categorie previste dal D.M. 27 luglio 2017 per l’accesso al FUS, a prescindere dalla concreta percezione di tali contributi.La ratio legis è infatti quella di sostenere il finanziamento di tutti quei soggetti che svolgano stabilmente, in maniera strutturata e con continuità attività di spettacolo, non rilevando l’effettivo riconoscimento a tali soggetti di ulteriori e diverse agevolazioni pubbliche ai fini dell’ammissibilità all’Art bonus.
Pertanto, il Ministero della cultura ritiene che l’Associazione rientri tra i soggetti dello spettacolo previsti dall’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, quali destinatari di erogazioni liberali ammissibili all’Art bonus (disposizioni che, tra gli altri, contempla istituzioni concertistico-orchestrali, complessi strumentali, società concertistiche e corali), e che presenti i requisiti di attività strutturata, stabile e continuativa, indipendentemente dall’aver presentato domanda di accesso al FUS.
Sulla base del citato parere del Ministero della cultura, si ritengono ammissibili all’agevolazione fiscale in parola le erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività dell’Associazione Istante.


Contributo a fondo perduto per la ristorazione: modalità applicative


Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività delle imprese operanti nel settore della ristorazione è stato previsto un contributo a fondo perduto a favore delle suddette imprese stanziando un fondo pari a 10 milioni di euro. (Agenzia delle enytrate – provvedimento 2 novembre 2022, n. 406608/2022)

Gli aiuti sono erogati ai soggetti ai quali è stato riconosciuto il contributo e che svolgono come attività prevalente, comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate, una di quelle individuate da uno dei seguenti codici ATECO 2007: 56.10, 56.21, 56.30. Al fine dell’erogazione del contributo i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono tenuti ad inviare una dichiarazione, mediante procedura web, all’Agenzia delle entrate attestante l’ammontare degli aiuti di Stato nell’ambito del regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024. L’Agenzia procede alla erogazione delle risorse finanziarie assegnate a tutti coloro che hanno ottenuto il contributo, che svolgono come attività prevalente una di quelle individuate dai seguenti codici ATECO 2007: 56.10, 56.21, 56.30, e che hanno presentato la dichiarazione di cui al presente provvedimento. In particolare, il 70% delle predette risorse finanziarie viene ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari; in aggiunta, il 20% dell’assegnazione viene ripartita tra le imprese beneficiarie che nell’anno 2019 presentano un ammontare di ricavi superiore a 100 mila euro e il restante 10% si aggiunge alle precedenti ripartizioni per le imprese con un ammontare di ricavi 2019 superiori a 300 mila euro. L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa a fronte della dichiarazione presentata è pari al minore tra l’importo determinato a seguito della ripartizione e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, determinato sulla base dell’ammontare degli aiuti di Stato in regime “de minimis” indicato dal soggetto nella dichiarazione.
Con il provvedimento in oggetto vengono definite le modalità di presentazione della dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “de minimis”, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione, e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del predetto decreto. La dichiarazione, oltre ai dati identificativi del soggetto dichiarante e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene l’indicazione dell’ammontare degli aiuti di Stato in regime “de minimis”, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024, ricevuti dallo stesso e dall’intera impresa unica di cui il dichiarante fa parte. L’Agenzia delle entrate determina i contributi sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione. I contributi sono erogati sullo stesso conto corrente sul quale è stato erogato il contributo a fondo perduto. Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano il mancato riconoscimento del contributo. Qualora i contributi riconosciuti siano in tutto o in parte non spettanti, l’Agenzia delle entrate recupera i contributi (in tutto o in parte) non spettanti, irrogando sanzioni e interessi È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni. In caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale.


Reti di imprese agricole e agroalimentari: definita la percentuale del bonus


L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 02 novembre 2022 n. 406604, ha determinato la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, di cui all’art. 1, co. 131, L. n. 178/2020 (Agenzia Entrate – provvedimento n. 406604/2022).

L’art. 1, co. 131, L. n. 178/2020, ha previsto la concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, del credito d’imposta di cui all’art. 3, co. 1, D.L. n. 91/2014, conv. con modif. dalla L. n. 116/2014, alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell’art. 3, D.L. n. 5/2009, conv. con modif. dalla L. n. 33/2009, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino” di cui all’art. 2, co. 1, lett. a), L. n. 268/1999.
Il cit. comma 131 ha previsto inoltre che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, fossero stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto dallo stesso comma 131 (5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).


In proposito, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del 20 maggio 2022 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.
Tanto premesso, considerato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2021, è inferiore al limite di spesa, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo del credito richiesto.


Bonus energetici: il trasferimento nella fiscal unit non è cessione


I trasferimenti dei crediti concessi per l’acquisto di prodotti energetici, dalle controllate alla controllante, non configurano cessioni a terzi degli stessi crediti, bensì il trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit, che rileva ai soli fini della liquidazione dell’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante (Agenzia Entrate – risposta 31 ottobre 2022 n. 536).

Il caso di specie si riferisce ai seguenti crediti:
– credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022 (art. 15, D.L. n. 4/2022, conv. con modif. dalla L. n. 25/2022);
– credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 (art. 4, D.L. n. 17/2022, conv. con modif. dalla L. n. 34/2022);
– credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (“imprese gasivore”), pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre del 2022 (art. 15.1, D.L. n. 4/2022);
– credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (“imprese gasivore”), pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre del 2022 (art. 5, D.L. n. 17/2022).


Si ricorda che i suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022.


In alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:
– il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
– in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
– il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022.


Nel caso di specie, alcune delle società che aderiscono, in qualità di consolidate, al consolidato facente capo alla stabile organizzazione della Alfa S.A. hanno effettuato, nel corso dei primi due trimestri del 2022, acquisti di energia elettrica e gas naturale che danno loro diritto a beneficiare dei menzionati crediti d’imposta per le imprese energivore e gasivore.


L’intenzione delle società consolidate è quella di trasferire i crediti società istante nel quadro del regime di consolidato fiscale nazionale.


Tornano applicabili anche alla fattispecie in esame i precedenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, nei quali è stato precisato che, coerentemente alla disciplina del regime del consolidato fiscale contenuta nel TUIR (artt. 117 e seguenti) e nei decreti ministeriali di attuazione, in costanza di consolidato ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo (inclusa la stessa consolidante) ha la facoltà di trasferire i propri crediti alla società consolidante, per consentire la compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta da quest’ultima. Il trasferimento dei crediti deve avvenire per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.


Il trasferimento dei crediti d’imposta è quindi consentito ai fini della compensazione con l’IRES del gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata dalla società titolare del credito per l’assolvimento di altri tributi di sua spettanza.


Nei documenti di prassi sopra citati, è stato evidenziato, in particolare, che detto trasferimento non configura un’ipotesi di “cessione a terzi” dei crediti d’imposta; si è in presenza, invece, di un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva ai fini della liquidazione dell’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, nell’ambito di un sistema di tassazione che consente la definizione di un reddito imponibile unico e di un’IRES di gruppo determinata anche attraverso l’utilizzo in compensazione, ex articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dei crediti e delle eccedenze d’imposta trasferiti dalle imprese che vi aderiscono.

Bonus locazioni: attività di commercio al dettaglio


In materia di credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, forniti chiarimenti in relazione all’attività di commercio al dettaglio (Agenzia delle entrate – Risposta 31 ottobre 2022, n. 535).

Nel caso di specie, la società istante svolge come attività principale quella di confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento in pelliccia), come da codice ATECO 14.12 e, in via secondaria, l’attività di commercio al dettaglio avente ad oggetto i capi dalla stessa prodotti come da codice ATECO 47.71. I negozi e gli outlet in cui viene svolta quest’ultima attività sono condotti dalla società S.p.A. in ragione di contratti di locazione o di contratti di affitto d’azienda.
La società istante chiede di sapere se il credito di cui al comma 2-bis dell’articolo 4 del decreto legge n. 73 del 2021 spetti – al ricorrere di tutte le condizioni previste dalla norma – anche alle imprese esercenti commercio al dettaglio con ricavi nel periodo d’imposta 2019 inferiori a 15 milioni di Euro.
Alla luce dei chiarimenti contenuti nella risposta n. 102/E del 2021 che, con riferimento all’applicazione dell’articolo 28, comma 3- bis, del decreto legge n. 34 del 2020, ha riconosciuto la possibilità di enucleare l’attività di commercio al dettaglio dal complesso dell’attività svolta dall’impresa, in linea con l’intento del legislatore di introdurre misure di sostegno nel settore del commercio al dettaglio particolarmente penalizzato dalle misure restrittive imposte per contenere l’epidemia da COVID-19, l’Agenzia ritiene che la società istante possa beneficiare del credito d’imposta di cui al comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge n. 73 del 2021 allorché dall’attività di commercio al dettaglio (sempreché autonoma sotto il profilo contabile, amministrativo ed economico-gestionale rispetto all’attività principale) siano derivati – nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto stesso (ovvero nel periodo d’imposta 2019) – ricavi non superiori a 15 milioni di euro. Ciò, naturalmente, nel presupposto che ricorrano tutti gli altri requisiti normativamente richiesti.
L’Agenzia evidenzia che, in linea di principio, l’operazione di scorporo dei ricavi derivanti dall’attività di commercio al dettaglio non produce effetti ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto legge n. 73 del 2021 con riferimento alle altre attività eventualmente esercitate dall’impresa.
Sono, infatti, comunque escluse dalla fruizione del credito d’imposta le altre attività i cui ricavi, per effetto dello scorporo dei ricavi derivanti dall’attività di commercio al dettaglio, dovessero essere non superiori ai 15 milioni di euro.
Resta fermo che la società istante non potrà usufruire del credito d’imposta di cui al comma 2 con riferimento ai canoni versati per i locali condotti in virtù di contratti di locazione/affitto d’azienda, allorché in tali locali non sia svolta l’attività di commercio al dettaglio.