Avviato l’iter di approvazione del Ddl bilancio 2023


Con la trasmissione al Parlamento del disegno di legge di bilancio 2023, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 novembre, viene avviato alla Camera dei deputati l’iter per l’approvazione del provvedimento.

Nel testo della manovra, che ha ottenuto la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, è confermato l’approccio prudente e realista ma allo stesso tempo coraggioso che sta alla base delle scelte di politica economica del Governo, nelle quali si tiene conto della situazione economica, anche internazionale, e della necessità di garantire interventi sostenibili per la finanza pubblica, a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette e l’aumento dell’inflazione, nonché di prospettiva per la crescita e la competitività economica del Paese (MEF – comunicato 01 dicembre 2022)


Pagamento accisa su alcuni prodotti per immissioni in consumo dal 1° al 15 dicembre 2022


Fissazione delle modalità di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2022 (MEF – decreto 28 novembre 2022)

In considerazione dell’approssimarsi delle scadenze di pagamento dell’accisa sull’alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise) e con riferimento alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2022, si comunica che è stato firmato ed è in corso di pubblicazione il decreto che fissa al 19 dicembre 2022 il termine per i pagamenti eseguiti con l’utilizzo del modello unificato F/24 di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti ed al 27 dicembre 2022 il termine per i pagamenti eseguiti direttamente presso la tesoreria dello Stato ovvero tramite conto corrente postale o bonifico, bancario o postale, in favore della medesima tesoreria dello Stato, nonché tramite la piattaforma digitale pagoPA.

 


Bonus cultura: regolamento sulla Carta elettronica


Pubblicato nella G.U. 01 dicembre 2022, n. 281 il regolamento recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica (MINISTERO DELLA CULTURA – Decreto 26 settembre 2022, n. 184).

Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all’importo di 500 euro, che non costituisce reddito imponibile del beneficiario né rileva ai fini del computo del valore dell’ISEE.
La Carta è realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali.
L’applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare la Carta.
L’applicazione prevede la generazione, nell’area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati all’acquisto di uno dei beni o servizi consentiti.
La Carta è riconosciuta ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, nell’anno del compimento di diciotto anni di età ed è utilizzabile nell’anno successivo.
I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», o attraverso la Carta di identità elettronica, di seguito «CIE». In fase di registrazione, è acquisito l’indirizzo e-mail dei beneficiari che l’Amministrazione responsabile tratta secondo quanto previsto dall’articolo 10 per la realizzazione dei compiti attinenti all’attribuzione e all’utilizzo della Carta.
I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali, sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all’indirizzo https://www.18app.italia.it/, oppure su eventuali altre applicazioni riconosciute allo scopo dal MIC che mantiene la titolarità del trattamento dei dati personali. La registrazione è consentita dal 31 gennaio al 31 ottobre dell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età.
A ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta, di importo pari a 500 euro, per l’acquisto di:
a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
b) libri;
c) abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;
d) musica registrata;
e) prodotti dell’editoria audiovisiva;
f) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
g) corsi di musica;
h) corsi di teatro;
i) corsi di lingua straniera.
La Carta è utilizzabile, entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui i beneficiari si sono registrati, per acquisti presso le strutture e gli esercizi.
La Carta è usata attraverso buoni di spesa. Ciascun buono di spesa è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal titolare della Carta, previo controllo dell’identità da parte dell’esercente da condursi nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e minimizzazione.
I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica o su eventuali altre applicazioni, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresì essere stampati.
L’accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati determina la riduzione, pari all’importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario.

Bonus chef: pronte le modalità di presentazione


Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto del 29 novembre 2022, ha definito i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2021, in favore dei cuochi professionisti.

L’agevolazione è stata introdotta dall’art. 1, co. 117, L 30 dicembre 2020 n. 178, e ai fini dell’accesso all’agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, DM 01 luglio 2022, devono presentare al Ministero un’apposita istanza, sulla base del modello approvato, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del medesimo Ministero (www.mise.gov.it).
Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza. Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 27 febbraio 2023 e fino alle ore 15:00 del 3 aprile 2023. Le istanze di agevolazione presentate fuori dai termini, oppure con modalità difformi rispetto a quelle descritte, sono irricevibili.
Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva, condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza.
Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, il soggetto richiedente dichiara:


– l’importo dell’agevolazione richiesta;


– i dati e le informazioni relative alle spese ammissibili;


– di essere stato alle dipendenze, di alberghi e ristoranti, con regolare contratto di lavoro subordinato attivo in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, oppure di essere stato titolare di partiva IVA, per attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.


Il soggetto richiedente titolare di partita IVA è tenuto altresì a dichiarare, nell’istanza di agevolazione:


– i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l’appartenenza ad una “impresa unica”;


– i termini, iniziale e finale, del proprio esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare.


In sede di presentazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto, inoltre, ad allegare:


– titoli giustificativi delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 e termina il 31 dicembre 2022;


– copia dell’estratto del conto corrente dal quale sia possibile riscontrare l’evidenza dei pagamenti effettuati;


– eventuale documentazione comprovante lo stato di classe energetica elevata per ciascuno dei macchinari oggetto di richiesta;


Sono ammissibili le seguenti spese relative a:


– l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;


– l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;


– la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.


Il Fondo di garanzia PMI per contrastare il caro bollette


Per contrastare il caro bollette cresce la copertura del Fondo di garanzia per le Pmi (Mediocredito Centrale /Invitalia – Circolare 30 novembre 2022, n. 13 e Ministero delle Imprese e del Made In Italy – Comunicato 30 novembre 2022).

Per accedere all’incremento della garanzia previsto dal Decreto Aiuti Ter (art.3, comma 3), i finanziamenti devono essere finalizzati alla copertura dei costi sostenuti per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Rientrando in questa fattispecie i finanziamenti possono ottenere una copertura dell’80% che riguarderà tutte le PMI e i professionisti, indipendentemente dalla fascia di appartenenza stabilita attraverso l’applicazione del modello rating del Fondo. Per questa specifica tipologia di finanziamenti per esigenze di liquidità, dunque, il decreto Aiuti Ter incrementa dal 60% all’80% la percentuale di intervento a favore delle imprese in fascia 1 e 2.
La garanzia, inoltre, viene concessa gratuitamente qualora il tasso applicato alla quota garantita del finanziamento concesso dalle banche o dagli altri intermediari non superi il tetto massimo stabilito dal decreto (il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il predetto tasso dovrà essere limitato al recupero dei costi).
Per ottenere la gratuità, infine, i soggetti finanziatori devono indicare nella richiesta di ammissione le condizioni economiche di maggior favore applicate in conseguenza dell’intervento del Fondo rispetto a quelle che sarebbero applicate senza garanzia.