Sospensione riscossione: non idoneità del decreto di omologa/esecutività del concordato fallimentare


Forniti chiarimenti in merito ai corretti strumenti amministrativi a disposizione del contribuente tornato in bonis a seguito dell’omologazione e dell’esecuzione di una procedura di concordato fallimentare, al fine di stimolare l’Agenzia delle entrate, quale ente creditore, e l’Agenzia delle entrate – Riscossione, quale Agente della riscossione, ad adeguarsi alle pronunce giudiziali emesse in sede fallimentare, con specifico riferimento agli effetti di cui all’art. 135 L.F (Agenzia delle entrate – Risposta 10 novembre 2022, n. 6).

Il decreto di omologa/esecutività del concordato fallimentare non annulla, né sospende, il titolo che fonda il credito erariale (o la relativa cartella), ma eventualmente ne riduce solo l’esigibilità; pertanto, deve negarsi che lo stesso possa rientrare tra le cause di sospensione della riscossione ex articolo 1, commi 537 e ss. della legge n. 228 del 2012 e sia quindi idoneo ad attivare la relativa procedura.
Ciò non significa, tuttavia, che tale decreto sia ininfluente per gli Uffici dell’Agenzia delle entrate o per l’ente della riscossione, i quali sono ovviamente tenuti al rispetto delle norme e dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. Agli Uffici e all’ente della riscossione si impone dunque di agire in conformità all’articolo 135 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (“legge fallimentare” o “L.F.”), secondo cui il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi. I creditori conservano la loro azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso. Ove ciò non avvenga per un qualsiasi motivo, i contribuenti, ferma la tutela giurisdizionale dei propri diritti, potranno comunque rivolgersi all’Amministrazione finanziaria ex articolo 2- quater (“Autotutela”) del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 – convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 – per l’annullamento o la revoca degli atti posti in essere in contrasto con la richiamata disposizione della legge fallimentare.


ITS Academy: definite le istruzioni per il credito d’imposta


L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità di attuazione delle agevolazioni dirette agli iscritti dei percorsi formativi e dei “benefattori” che finanziano gli istituti (Agenzia Entrate – provvedimento 10 novembre 2022 n. 414366).

Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata l’elargizione, ovvero in compensazione ai sensi dell’art. 17, DLgs n. 241/1997; inoltre, lo stesso credito non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del cit. art. 17.
L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d’imposta successivi.


Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
– il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
– con successiva risoluzione è istituito il relativo codice tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.


Agli iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy è riconosciuta la facoltà di riscattare, ai fini pensionistici, il relativo periodo di frequenza.
Ai predetti iscritti è altresì riconosciuta, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, la detraibilità, ai fini Irpef, delle rette per la frequenza dei percorsi formativi in base a quanto previsto dall’art. 15, co. 1, lett. e) del Tuir, nonché delle erogazioni liberali in favore degli ITS Academy.
La detraibilità delle rette per la frequenza dei percorsi formativi e delle erogazioni liberali in favore degli ITS Academy è riconosciuta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, DLgs n. 241/1997.


Bonus per la partecipazione a manifestazioni fieristiche


I soggetti a cui è stato assegnato il buono fiere possono presentare la richiesta di rimborso dello stesso, esclusivamente per via telematica. Tale procedura telematica sarà attiva a decorrere dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e fino alle ore 17:00 del 30 novembre 2022 (Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Comunicato 08 novembre 2022).

Il bonus fiere è un buono del valore massimo di 10.000 euro, erogabile in favore delle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia.
Le fiere ricomprese nella misura sono individuate nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dovranno avere luogo nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge, e il 31 dicembre 2022.
L’incentivo è previsto nel quadro degli interventi delineati dal decreto-legge del 17 maggio 2022 n. 50 (articolo 25-bis  del c.d. “Decreto Aiuti”), convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
I soggetti a cui è stato assegnato il buono fiere possono presentare, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica raggiungibile all’indirizzo comunicato prima dell’apertura dello sportello, un’apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione delle manifestazioni fieristiche sulla base del modello fac-simile.
Le istanze di rimborso possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e fino alle ore 17:00 del 30 novembre 2022. Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di rimborso del buono fiere, al soggetto istante è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva.
I soggetti a cui è stato assegnato il buono fiere possono presentare la richiesta di rimborso dello stesso, esclusivamente per via telematica attraverso la procedura informatica raggiungibile al seguente indirizzo https://misedgiaibuonofiere.invitalia.it.


Bonus acquisto gasolio per attività di trasporto: in arrivo il codice tributo


Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto (Agenzia delle entrate – risoluzione 9 novembre 2022 n. 65/E)

Per consentire l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione in oggetto, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:  “6989” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto – art. 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. Si precisa che, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.


Enti religiosi: fusione riorganizzativa per incorporazione


L’Agenzia delle Entrate con la risposta 08 novembre 2022 n. 555 è intervenuta sul trattamento fiscale riservato nell’ipotesi della “fusione per incorporazione” di due enti ecclesiastici ai fini delle imposte sul reddito, dell’IVA e dell’imposta di registro.

Con particolare riguardo all’operazione di fusione che coinvolge enti ecclesiastici, nella risoluzione 15 aprile 2008, n. 152/E è stato chiarito che ai fini una valutazione degli effetti fiscali occorre distinguere se i beni che “passano” da un ente all’altro siano o meno relativi ad un’attività d’impresa.


In altre parole, una tale operazione di fusione non è da considerare “realizzativa” e può, quindi, beneficiare della neutralità fiscale di cui all’art. 172, co. 1, del TUIR, limitatamente ai beni gestiti dall’ente incorporato in regime di impresa che, dopo la fusione, confluiscono nell’attività d’impresa dell’ente incorporante.


Qualora, invece, detti beni non confluiscano in un’attività d’impresa dell’ente incorporante, gli stessi si considerano realizzati a valore normale, in analogia a quanto disposto dall’art. 171, co. 1 del TUIR in materia di trasformazione eterogenea, generando plusvalenze imponibili a causa della loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.


La risoluzione n. 152/E del 2008 ha chiarito, altresì, che anche per i beni relativi all’attività istituzionale dell’ente incorporato occorre distinguere a seconda dell’attività in cui gli stessi confluiscono in conseguenza dell’operazione di fusione.


In relazione ai beni non relativi ad impresa che confluiscono nell’impresa, trova applicazione in via analogica l’articolo 171, co. 2 del TUIR che, in caso di trasformazione da ente non commerciale in società commerciale, rinvia alla disciplina del conferimento per i beni non ricompresi nell’azienda o nel complesso aziendale dell’ente stesso.


La medesima risoluzione precisa, infine, nella diversa ipotesi di beni non relativi all’impresa che confluiscono nell’attività istituzionale dell’incorporante, l’operazione sarà fuori dal regime d’impresa.


Nel caso di specie, l’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, rappresenta che procederà ad incorporare due enti ecclesiastici civilmente riconosciuti appartenenti alla medesima struttura religiosa (“Congregazione”) e che detta fusione verrà realizzata mantenendo in capo all’ente incorporante la destinazione originaria dei beni all’attività istituzionale o commerciale, come già rinvenibile in capo agli enti incorporati, in sostanza “aggregando” rispettivamente, le attività istituzionali con i relativi patrimoni e le attività commerciali con i relativi patrimoni.


Alla luce di quanto esposto, relativamente ai beni in regime di impresa che confluiranno nel novero dei beni dell’ente incorporante in regime d’impresa, la fusione potrà avvenire in neutralità fiscale, ai sensi degli artt. 172 e 174 del TUIR.