Definizione agevolata controversie tributarie: interessi dovuti per il versamento delle rate

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa (Agenzia delle entrate, risposta 5 agosto 2024, n. 168).

Con riferimento alla definizione agevolata delle controversie tributarie, la circolare n. 2/E/2023 dell’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di evidenziare come la stessa consenta di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. 

 

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma.

Nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le suddette rate vanno versate entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno.

Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Oltre a ciò, l’Agenzia ricorda che:

  • l’articolo 20 del D.L. n. 34/2023 posticipa al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata e, in caso di opzione per il pagamento rateale degli importi dovuti per la definizione, modifica le date entro cui effettuare il versamento delle prime tre rate. La norma introduce, infine, dopo il pagamento delle prime tre rate, in alternativa alla rateazione trimestrale, la possibilità di versare le somme dovute in 51 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024;

  • la misura del tasso di interesse legale deve essere determinata con riferimento all’annualità in cui viene perfezionato l’atto di accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento della rate si protrae negli anni successivi.

Chiarisce, dunque, l’Agenzia come il vigente comma 2 dell’art. 8, D.Lgs. n. 218/1997 stabilisca che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata, non contenendo più quel riferimento temporale rappresentato dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione che la previgente norma, invece, esplicitamente conteneva. Infatti, le due date (pagamento della prima rata e perfezionamento ultimo della definizione agevolata) coincidono.

 

Nel caso di specie, il dubbio dell’interpellante verteva sulla possibilità di applicare il ”nuovo” tasso di interesse del 2,5% (Decreto del MEF del 29 novembre 2023) sulle rate dovute a decorrere dal 1° gennaio 2024, essendo già stata presentata la domanda di accesso alla definizione agevolata ed essendo già stata versata la prima rata nel 2023, anno in cui trovava applicazione il tasso di interesse legale del 5%.

In risposta, dunque, l’Agenzia, alla luce di quanto sopra, ribadisce che gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa.

Atto di rinuncia di un Trust: imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale

L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire la tassazione, ai fini delle imposte di successione e donazione, ipotecaria e catastale, dell’atto di rinuncia alla posizione di beneficiario di Trust (Agenzia delle entrate, risposta 1 agosto 2024, n. 165).

Il Trust si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito ”disponente” (o settlor)­ con negozio unilaterale trasferisce ad un altro soggetto, definito ”trustee”, beni (di qualsiasi natura), affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.

 

L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.

Ai sensi dell’articolo 73, comma, 1, lettere b), c) e d) del TUIR,  i trust, residenti e non residenti, sono inclusi tra i soggetti passivi dell’IRES.

 

Con specifico riferimento all’imposizione indiretta, già con la circolare n. 34/E/2022 è stato chiarito che, in via generale, l‘atto istitutivo e gli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust, non sono assoggettati all’imposta sulle successioni e donazioni poiché, in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione, tali atti non comportano l’attribuzione definitiva dei beni al trustee che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un ritrasferimento ai beneficiari del trust.

Gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari, pertanto, realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Ai fini della determinazione dell’imposta da versare, le aliquote e le franchigie sono individuate, all’atto dell’attribuzione dei beni, sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario.

 

Con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, la richiamata circolare 34/E/2022 ha chiarito che le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione di beni immobili o diritti reali immobiliari al trust, al momento della costituzione del vincolo, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa mentre quelle eseguite in dipendenza di atti di attribuzione dei beni immobili o diritti reali immobiliari vincolati in trust ai beneficiari, realizzando l’effettivo trasferimento dei beni in questione, sono soggette, invece, alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Al riguardo, l’Agenzia chiarisce inoltre che la ”retrocessione” ai disponenti dei beni dai medesimi apportati al trust non integra il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni.

 

Nel caso di specie, l’atto di rinuncia alla posizione di beneficiario da parte di tutti i beneficiari comporta la cessazione del Trust e i disponenti rientrano nella titolarità delle unità immobiliari, secondo i rispettivi diritti vantati al momento dell’atto istitutivo del Trust stesso.

Al riguardo, l’Agenzia ritiene che, non verificandosi un trasferimento di ricchezza, non si realizza il presupposto per l’applicazione dell’imposta di donazione.

Ai fini dell’imposta di registro, l’atto in questione rientra tra gli atti da registrare in termine fisso, con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Al medesimo atto sono applicabili le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 4 della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/1990 e dell’articolo 10, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Navi, galleggianti e unità da diporto: le modalità per la comunicazione dei dati su iscrizioni e trascrizi

L’Agenzia delle entrate ha comunicato modalità e termini per la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati e delle notizie relativi alle domande di iscrizione e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti e unità da diporto, o quote di essi (Agenzia delle entrate, provvedimento 1 agosto 2024, n. 320231).

Il nuovo documento di prassi dell’Agenzia delle entrate risponde all’esigenza di razionalizzare e riorganizzare la raccolta dei dati relativi alle navi, ai galleggianti e alle unità da diporto, in considerazione della possibilità per l’Agenzia di avvalersi del sistema telematico centrale della nautica da diporto.

Le nuove disposizioni sostituiscono le previsioni recate dall’articolo 1, punto 1.1, lett. a), del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 165906/2010 concernente “Comunicazioni all’anagrafe tributaria”.

 

Ai sensi dell’articolo 1 del decreto MEF 21 ottobre 1999, sono tenuti alla comunicazione dei dati relativi alle domande di iscrizione e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti e unità da diporto, o quote di essi, gli Uffici marittimi e gli Uffici della Motorizzazione Civile – Sezione Nautica.

 

Vista, dunque, la possibilità di effettuare l’acquisizione diretta di tali dati contenuti presso l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto, nelle more della stipula di un’apposita convenzione, i soggetti obbligati possono effettuare la trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle entrate con le seguenti modalità:

  • per le navi maggiori e i galleggianti, nelle more della disponibilità di una banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso la trasmissione telematica degli stessi;

  • per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline;

  • avvalendosi degli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.

Il termine per la trasmissione delle comunicazioni di ciascun anno è stabilito al 30 aprile dell’anno successivo.

 

Il termine per la trasmissione delle comunicazioni dei dati relativi all’anno 2024 è stabilito al 30 giugno 2025.

Depositari di scritture contabili: la procedura per comunicare la cessazione dell’incarico

Dal 29 luglio 2024 è attivo il servizio web per comunicare all’Agenzia delle entrate la fine dell’incarico di depositario delle scritture contabili di aziende e professionisti (Agenzia delle entrate, comunicato 29 luglio 2024).

È infatti ora possibile trasmettere, attraverso una procedura web attivata sul sito delle Entrate, il modello approvato dal Direttore dell’Agenzia con un provvedimento del 17 aprile 2024, per comunicare la cessazione dell’incarico di depositario di libri, registri e documenti contabili.

 

Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 35 del Decreto IVA, introdotto dal Decreto Adempimenti, prevede che in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri e le scritture contabili in seguito alla cessazione dell’incarico di depositario, possa essere lo stesso professionista a comunicare all’Agenzia la conclusione dell’incarico.

In tal modo, è data al depositario cessato la possibilità di informare direttamente l’Agenzia della variazione, nell’ipotesi in cui il contribuente cui si riferiscono i documenti contabili non abbia proceduto ad inviare la stessa comunicazione entro i 30 giorni previsti dalla legge (articolo 35, comma 3, D.P.R. n. 633/1972).

 

Il professionista, prima di avviare la procedura, è tenuto ad avvisare il depositante dell’intenzione di trasmettere la comunicazione di cessazione all’Agenzia. Pertanto, l’inoltro del modello sarà consentito soltanto a partire dal 31° giorno successivo all’interruzione dell’incarico ed esclusivamente attraverso la procedura web presente nel Cassetto fiscale, sezione “Consultazioni – Anagrafica”.

 

Dopo aver ricevuto la comunicazione e verificato la correttezza delle informazioni, l’Agenzia rilascerà un’attestazione di trasmissione e, dopo l’accoglimento, una ricevuta di acquisizione che riepiloga i dati comunicati. La comunicazione e la ricevuta potranno poi essere consultate sia dal depositario che dal depositante accedendo alle rispettive sezioni del Cassetto fiscale presente in area riservata del sito delle Entrate.

 

A partire dalla data di trasmissione della comunicazione, il luogo di conservazione dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti contabili coinciderà con il domicilio fiscale del depositante.

AdE: analisi delle novità in materia di plusvalenze su partecipazioni qualificate non residenti

L’Agenzia delle entrate si è soffermata a fornire chiarimenti e istruzioni sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 in tema di regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti (Agenzia delle entrate, circolare 29 luglio 2024, n. 17/E ).

L’articolo 1, comma 59, lettera a), della Legge di bilancio 2024 introduce il comma 2-bis all’interno dell’articolo 68 del TUIR, recante i criteri di determinazione delle plusvalenze riconducibili a specifiche fattispecie individuate dall’articolo 67 del TUIR.

 

In particolare, il nuovo comma 2-bis contiene una modifica al regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, prevedendo che le plusvalenze realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui all’articolo 68, comma 4, del TUIR, poste in essere da società ed enti commerciali, godano di un particolare regime fiscale, qualora soddisfino i requisiti previsti.
Viene, dunque, esteso il trattamento fiscale “participation exemption“, riservato alle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da soggetti residenti, alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e privi di stabile organizzazione.

 

La circolare passa, quindi, ad analizzare l’ambito soggettivo e oggettivo del nuovo regime in seguito alle modifiche apportate.

In particolare viene chiarito che i soggetti destinatari della disciplina di cui al comma 2-bis sono le società ed enti commerciali privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’UE o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e soggetti a un’imposta sul reddito delle società. Rientra, inoltre, nell’ambito soggettivo di applicazione della norma il soggetto non residente, anche con stabile organizzazione in Italia, nell’ipotesi in cui la partecipazione qualificata rilevante in Italia, oggetto di cessione, sia contabilmente e funzionalmente riferibile all’entità non residente cui la stessa appartiene.

 

Le plusvalenze rientranti nell’ambito oggettivo delle nuove disposizioni, invece, sono quelle definite dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4 dell’articolo 68 del TUIR.

 

Ai fini della determinazione dell’ammontare di plusvalenza assoggettabile a tassazione, la norma dispone che la stessa, in misura pari al 5% dell’intero importo, deve essere sommata algebricamente all’ammontare corrispondente dell’eventuale minusvalenza della medesima categoria.
L’eventuale ammontare della corrispondente minusvalenza, non utilizzato in deduzione dell’eventuale plusvalenza nel corso del periodo d’imposta di realizzo, è riportato in deduzione fino a concorrenza del 5% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto.

Al riguardo, il documento di prassi specifica che le plusvalenze e le minusvalenze che rilevano per la determinazione del saldo imponibile per l’anno d’imposta 2024 sono esclusivamente quelle realizzate dal 1° gennaio 2024. Su tale insieme non incidono, pertanto, le eccedenze riportabili dai periodi d’imposta precedenti relative alle altre masse.

Tali plusvalenze oggetto del comma 2-bis sono, dunque, da assoggettare a imposta sostitutiva con aliquota del 26%.