CCNL Alimentari Industria: sottoscritto l’accordo per gli addetti del settore Margarina e Olio



Previsti incrementi sui minimi e sull’indennità per mancata contrattazione


Lo scorso 16 maggio è stato sottoscritto da Assitol-Associazione Italiana dell’Industria Olearia e da Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil il rinnovo delle “Disposizioni specifiche per gli Addetti all’Industria Olearia e Margariniera” del CCNL Alimentari Industria.
Minimi retributivi
Di seguito i nuovi minimi.




































































Livello Aumenti
dal 1°dicembre 2023
Minimi
dal 1°dicembre 2023
Aumenti
dal 1° settembre24
Minimi
dal 1°settembre 2024
1 31,45 2369,61 55,04 2424,65
2 29,27 2206,44 51,23 2257,67
3 26,38 1987,27 46,16 2033,43
4 23,33 1755,01 40,83 1795,84
5 21,30 1605,26 37,28 1642,54
6 19,71 1482,69 34,49 1517,18
7 17,97 1353,45 31,45 1384,90
8 16,96 1277,69 29,67 1307,36
9 15,94 1201,11 27,90 1229,01
10 14,49 1091,15 25,36 1116,51

























































































Livello Aumenti
dal 1°gennaio 2025
Minimi
dal
1°gennaio 2025
Aumenti
dal 1°gennaio 2026
Minimi
dal
1°gennaio 2026
Aumenti
dal 1°gennaio 2027
Minimi
dal 1°gennaio 2027
1 94,35 2519,00 94,35 2613,35 61,33 2674,68
2 87,83 2345,50 87,83 2433,33 57,09 2490,42
3 79,13 2112,56 79,13 2191,69 51,43 2243,12
4 70,00 1865,84 70,00 1935,84 45,50 1981,34
5 63,91 1706,45 63,91 1770,36 41,54 1811,90
6 59,13 1576,31 59,13 1635,44 38,43 1673,87
7 53,91 1438,81 53,91 1492,72 35,04 1527,76
8 50,87 1358,23 50,87 1409,10 33,06 1442,16
9 47,83 1276,84 47,83 1324,67 31,09 1355,76
10 43,48 1159,99 43,48 1203,47 28,26 1231,73

Incremento Aggiuntivo della Retribuzione
L’IAR determinato sul valore parametrale 138 è corrisposto in due tranche:
– 55,00 euro a decorrere dal 1° dicembre 2023;
– 11,00 euro a decorrere dal 1° settembre 2027.
Tale voce non è assorbibile ed incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e TFR.
Di seguito i nuovi importi.








































































Livello IAR

al 30 Novembre2023

Aumenti
dal 1°dicembre 2023
 IAR
dal 1°dicembre 2023
Aumenti
dal 1° settembre2027
 IAR dal 1° settembre20/27
1 55,04 86,49 141,53 17,30 158,83
2 51,23 80,51 131,74 16,10 147,84
3 46,16 72,54 118,70 14,51 133,21
4 40,83 64,17 105,00 12,83 117,83
5 37,28 58,59 95,87 11,72 107,59
6 34,49 54,20 88,69 10,84 99,53
7 31,45 49,42 80,87 9,88 90,75
8 29,67 46,63 76,30 9,33 85,63
9 27,90 43,84 71,74 8,77 80,51

Trattamento mancata contrattazione di secondo livello
Previsto un incremento a decorrere dal 1° gennaio 2027.






































Livello Aumenti dal

1° gennaio 2027

Trattamento mancata contrattazione

di II livello 1° gennaio 2027

1 23,59 70,76
2 21,96 65,87
3 19,78 59,35
4 17,50 52,50
5 15,98 47,94
6 14,78 44,35
7 13,48 40,44
8 12,72 38,15

Preavviso di licenziamento e dimissioni
Le Parti si impegnano in fase di stesura definitiva le tabelle relative al preavviso di licenziamento e dimissioni, sulla base del rinnovo del 1°marzo 2024

Sistema duale, superati gli obiettivi del PNRR

Nel primo anno di attuazione i percorsi individuali attivati sono stati il 77% in più dell’obiettivo assegnato (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 22 maggio 2024).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato il buon andamento delle performance dell’investimento PNRR sulla formazione professionale in modalità duale. Infatti, nel primo anno di attuazione i percorsi individuali attivati sono stati il 77% in più dell’obiettivo assegnato (48.608 percorsi totali per l’annualità formativa 2022-2023) e rispetto al target finale complessivo di 174.000 percorsi formativi completati entro fine 2025, l’Italia era già a metà percorso al 30 novembre 2023.

Inoltre, il primo bollettino di monitoraggio sull’attuazione dell’intervento del PNRR Missione 5 – Componente 1 – Investimento 3 “Sistema duale” mette in evidenza l’impatto dell’investimento sull’offerta regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che si sta convertendo verso il sistema duale, “confermandolo come modalità più efficace e rispondente alle esigenze degli allievi e alle richieste delle imprese direttamente coinvolte nella realizzazione degli interventi”.

Infine, è stato forte l’incremento degli iscritti ai percorsi di IeFP svolti in modalità duale (I-IV anno): nell’anno formativo 2022-2023 rispetto all’annualità formativa 2020-2021 sono saliti del 157%, con picchi del +340% nelle regioni del Mezzogiorno.

Ebi Pesca: erogati 20 assegni di aiuto alla genitorialità

Le domande entro e non oltre il 31 luglio 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Ebi Pesca ha stanziato 20 assegni di aiuto alla genitorialità, da 500,00 euro netti, riservati ai dipendenti da imprese di pesca. I beneficiari, oltre a dover essere in regola con il pagamento del contributo a Ebi Pesca al momento della presentazione della domanda, dovranno certificare la nascita del figlio o della figlia nell’anno 2023. 
Pertanto, i lavoratori o le lavoratrici che intendano concorrere a tale assegnazione, dovranno presentare:
– la domanda di partecipazione, utilizzando il modello apposito, debitamente compilata;
– certificato di stato di famiglia in carta semplice.
Le domande di partecipazioni devono essere inviate entro il 31 luglio 2024 per essere esaminate dal Consiglio di Amministrazione, il quale, dopo aver stilato una graduatoria in base ai criteri di anzianità di iscrizione e regolarità contributiva, concederà gli assegni con giudizio insindacabile.
Non saranno prese in considerazione le domande prive di documentazione, incomplete o pervenute oltre i termini. 

 

CCNL Acconciatura ed estetica: siglato il rinnovo del contratto

Previsti incrementi economici pari a 183,00 euro al 3° livello, da riparametrare per gli altri livelli, ed Una Tantum pari a 80,00 euro 

Al termine di una lunga trattativa è stata siglata tra i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, e le associazioni datoriali Confartigianato Benessere-Acconciatori, Cna Unione Benessere e sanità, Casartigiani e Claai, l’ipotesi di accordo del CCNL Acconciatura ed Estetica, Tatuaggio, Piercing, Tricologia Non Curativa, Centri Benessere, scaduto il 31 dicembre 2022. L’intesa, applicata agli oltre 140mila lavoratrici e lavoratori dipendenti delle 60mila aziende del settore, decorre dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2026. 
Dal punto di vista economico, è previsto un aumento contrattuale a regime di 183,00 euro al 3° livello, da riparametrare per gli altri livelli, suddiviso in 4 tranches:
– 70,00 euro, con la retribuzione di maggio 2024;
– 50,00 euro, con la retribuzione di gennaio 2025;

– 43,00 euro, con la retribuzione di gennaio 2026;
– 20,00 euro, con la retribuzione di ottobre 2026.
A copertura del periodo di carenza contrattuale verrà invece corrisposto un importo forfetario a titolo di Una Tantum di 80,00 euro, erogato in due soluzioni:
– 40,00 euro con la retribuzione di giugno 2024;
– 40,00 euro con la retribuzione di luglio 2024.
Dal punto di vista della classificazione del personale l’articolato ha recepito le figure professionali connesse alle nuove professionalità operative nel mercato di riferimento, valorizzando le competenze e le professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori, per contrastare il lavoro irregolare e dare maggiori opportunità lavorative nel settore. In particolare, viene definita per la prima volta il quadro di figure professionali della toelettatura per animali, settore già da tempo ricompreso nella sfera di applicazione. Prevista inoltre anche l’istituzione di una Commissione Paritetica volta ad analizzare ulteriori profili professionali per tutti i settori disciplinati dal nuovo sistema di classificazione.
Sul mercato del lavoro l’accordo è intervenuto sulla disciplina dei contratti a termine, con la previsione di un’unica causale per il ricorso all’istituto, e sulla disciplina dell’apprendistato professionalizzante, con l’inserimento dei percorsi specifici di apprendimento e l’incremento del trattamento economico applicato a far data dal 1° ottobre 2024, che passa al 70% della retribuzione tabellare nel primo anno di apprendistato.
In tema di preavviso sono stati invece ridefiniti i termini; 20 giorni lavorativi per il 1°, 2° e il 3° livello e 15 giorni per il 4° livello. E’ stato infine riformulato l’articolato sui congedi per le donne vittime di violenza di genere, con la previsione di ulteriori 3 mesi di aspettativa oltre ai 90 giorni previsti dalla legge, di cui 2 retribuiti con una indennità economica erogata dall’azienda. 
Per i Sindacati la sottoscrizione dell’accordo rappresenta un risultato importante ottenuto dopo un negoziato articolato e complesso, sostenuto anche attraverso la mobilitazione. 

Fruizione detrazione per recupero patrimonio edilizio e riqualificazione energetica da parte del detentore

L’Agenzia delle entrate, in risposta a un interpello, è intervenuta a fornire chiarimenti ai fini della fruizione della detrazione prevista per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici da parte del soggetto detentore (Agenzia delle entrate, risposta 23 maggio 2024, n. 112).

L’articolo 16bis, comma 1, lettera b), del TUIR prevede una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi edilizi, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali.

La detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

 

Ai sensi del suddetto articolo 16bis sono ammessi alla detrazione gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, con esclusione degli interventi di nuova costruzione.

Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono, altresì, compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento, inoltre, può prevedere nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.

Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

 

Con la circolare n. 17/E/2023 è stato ribadito dall’Agenzia delle entrate che la detrazione spetta ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.

In particolare, il detentore dell’immobile oggetto degli interventi agevolabili può fruire della detrazione con riferimento alle spese sostenute per gli interventi edilizi richiamati dalla norma, a condizione che sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell’immobile risulti da un atto regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio.

La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

 

Nel caso di specie, in cui in forza di un contratto di compravendita regolarmente registrato l’istante si obbliga a demolire un fabbricato, con il consenso espresso dei venditori, sarà possibile fruire della detrazione di cui al citato articolo 16bis del TUIR, essendo assicurata la disponibilità giuridica e materiale del fabbricato collabente oggetto degli interventi agevolabili.

Viene, dunque, l’Agenzia che nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese, l’istante dopo aver compilato la sezione relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche, bonus facciate e Superbonus, dovrà indicare i dati catastali identificativi dell’immobile (in corso di demolizione) nella sezione successiva nonché gli estremi di registrazione dell’atto di acquisto dello ius aedificandi.