E.B.A.M. Marche: previsto il contributo carenza malattia breve

Dal 1° giugno 2024 previsto un contributo, in caso di carenza malattia, fino ad 80,00 euro a favore delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con qualifica di operaio 

L’E.B.A.M. Marche, l’Ente Bilaterale artigianato Marche, ha previsto la possibilità, per i lavoratori assunti con qualifica di operaio, di disporre di un contributo fino ad un massimo di 80,00 euro, in caso di carenza di malattia. Tale integrazione è così distribuita:
– 40,00 euro per un giorno di carenza,
– 60,00 euro per due giorni di carenza,
– 80,00 euro per tre giorni di carenza. 
La prestazione copre un unico evento nell’anno solare.
Le domande possono essere inoltrate tramite il sito  “MyEbam” disponibile dal 1° giugno 2024, entro e non oltre la fine del terzo mese successivo al verificarsi dell’evento. In caso di eventi avvenuti nei mesi di novembre e dicembre 2024, le domande devono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio 2025.

CCNL Federcasa: prosegue il tavolo tecnico

Posizioni distanti tra OO.SS. e Federcasa che ha proposto da giugno un aumento dell’IVC al 4,3%

Le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uilf-Pl hanno reso noto, tramite un comunicato stampa la ripresa della trattativa per il rinnovo del CCNL Federcasa 2022-2024, dopo l’ultimo incontro del 4 aprile scorso, durante il quale la parte datoriale aveva chiesto ai sindacati di redigere un testo con i punti d’intesa o di mancata intesa, documento che hanno trasmesso l’8 maggio scorso. La delegazione di Federcasa ha chiesto di raggiungere un’intesa circa la parte normativa, tralasciando quella economica. Punto che non ha trovato d’accordo le Sigle che hanno ribadito, come si evince dal comunicato, che per giungere ad una fruttuosa conclusione dell’accordo è indispensabile che Federcasa proponga un aumento superiore al 6%, percentuale presentata al tavolo di rinnovo e sulla quale le lavoratrici e i lavoratori hanno espresso il loro dissenso, chiedendo non solo una percentuale più alta, ma anche risorse per gli altri istituti economici quali: arretrati, produttività, fondo pensione, indennità, ecc.
Dal canto suo Federcasa non si è resa disponibile ad accogliere le richieste dei lavoratori, affermando, sulla base di quanto indicato dal comunicato delle Sigle, di voler procedere a decorrere dal mese di giugno a corrispondere un aumento dell’indennità di vacanza contrattuale portandola al 4,3% del tabellare in godimento. Le OO.SS chiedono la formalizzazione di quanto proposto da Federcasa, fermo restando che non incontra quanto chiesto dai lavoratori, in quanto si tratta di una somma erogata a titolo di anticipo da conguagliare in seguito. 

 Decreto agevolazioni fiscali: il testo convertito in Legge in Gazzetta 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 23 maggio 2024, n. 67, è stato convertito con modifiche il D.L. 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonchè relative all’amministrazione finanziaria.

La versione finale del testo di Legge, in vigore dal 29 maggio 2024, si compone di 10 articoli divisi in due capi:

  • Capo I – Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni fiscali;

  • Capo II – Ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di Amministrazione finanziaria.

L’articolo 1 contiene, in particolare, modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura.

All’articolo 2 del D.L. n. 11/2023, sono infatti apportate alcune modificazioni:

– viene soppresso l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore;

– dopo il comma 3-ter è inserito il nuovo comma 3-ter.1. secondo il quale le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi da Superbonus effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. 

 

Viene, però, stabilita la possibilità di beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 29 maggio 2024:

a) risulti presentata la CILA, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020  e sono diversi da quelli effettuati dai condomini; 

b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’articolo 119 e sono effettuati dai condomini;

c) risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’articolo 119 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119;

e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

 

Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3-quater, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-quater dell’articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, per i quali in data antecedente al 29 maggio 2024 sussistano le suddette condizioni o sia stata presentata l’istanza per la concessione di contributi.

 

Al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei comuni interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009, viene istituito, un fondo finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese di riqualificazione. 

 

Viene anche istituito un fondo finalizzato a riconoscere agli enti del Terzo settore, alle onlus, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale un contributo per le spese sostenute per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.

 

A seguire, la Legge di conversione stabilisce che la disciplina della remissione in bonis non si applica in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, incluse quelle relative alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti 

 

L’articolo 3 della Legge n. 67/2024, poi, introduce nuove disposizioni in materia di trasmissione all’ENEA dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente.

 

A seguire, l’articolo 4 stabilisce che in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, l’utilizzabilità in compensazione dei crediti d’imposta da bonus edilizi è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.

 

Dal 1 gennaio 2025 alle banche e agli intermediari finanziari, alle società appartenenti a un gruppo bancario e alle imprese di assicurazione non sarà più consentita la compensazione dei crediti d’imposta da bonus fiscali con i contributi previdenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 4-bis).

 

Nel testo di legge è anche previsto che per le spese sostenute a partire dal 2024 in relazione agli interventi da Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus, la detrazione venga ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

 

L’articolo 6 della Legge di conversione stabilisce , poi, che ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dal 29 maggio 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

 

La Legge agevolazioni fiscali prevede inoltre, all’articolo 7, che le disposizioni sul contraddittorio obbligatorio (articolo 6-bis Statuto dei diritti del contribuente), non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito emesso prima della medesima data.

 

Il termine per il ravvedimento speciale delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 viene prorogato al 31 maggio 2024 e la decorrenza degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo slitta al 1 giugno 2024 (articolo 7 D.L. n. 39/2024). 

Lo stesso articolo 7 prevede che i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un’unica soluzione e rimuovono le irregolarità o omissioni. In alternativa al pagamento in un’unica soluzione, tali soggetti possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1 giugno 2024. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonchè della sanzione, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024.

Pubblicato  il bando BRiC 2024

Le proposte progettuali devono essere presentate entro le 14.00 del prossimo 1° luglio (INAIL, comunicato 23 maggio 2024).

L’INAIL ha comunicato la pubblicazione del bando BRiC 2024 sul proprio portale istituzionale: il termine di presentazione per le proposte progettuali è il 1° luglio 2024 alle ore 14.00 . In particolare, l’avviso pubblico per l’affidamento di ricerche in collaborazione dirette al raggiungimento degli obiettivi programmati dall’Istituto e al consolidamento della rete scientifica, in attuazione del Piano di attività 2022-2024 – Ricerca scientifica, prevede un finanziamento, per il 2024, di 3,7 milioni di euro.

Le collaborazioni devono riguardare proposte progettuali coerenti con i programmi di ricerca ricompresi nel Piano di attività dell’INAIL 2022-2024 – Ricerca scientifica. I contenuti sono orientati verso lo sviluppo di soluzioni innovative e ad alto valore tecnologico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare interesse al design cognitivo applicato alle macchine, ai sistemi robotizzati e alle macchine a guida autonoma per la sicurezza nei cantieri, ai rischi nei veicoli di piccole dimensioni per lavoratori e disabili, ai rischi emergenti dovuti a fenomeni meteorologici estremi connessi ai cambiamenti climatici, all’evoluzione del rischio correlata a nuove modalità organizzative, alla correlazione tra efficacia della formazione e sfera cognitiva ed emozionale del lavoratore e all’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale, realtà virtuale e machine learning.

I destinatari

Il bando si rivolge a enti di ricerca pubblici e i relativi dipartimenti dotati di autonomia gestionale, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le università e i dipartimenti universitari. Nell’ambito delle proposte progettuali presentate possono anche figurare, in qualità di enti partner regioni, province autonome e pubbliche amministrazioni a esse afferenti, strutture di ricerca delle associazioni di categoria e delle parti sociali e le fondazioni a carattere nazionale, iscritte all’Anagrafe nazionale delle ricerche con esperienza nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro e/o in studi sociali.

All’interno dei parternariati costituiti dai destinatari istituzionali viene mantenuta, come nel precedente bando, la possibilità di un coinvolgimento, nel progetto, di imprese con stabile organizzazione in Italia e nessun impedimento a contrarre con la pubblica amministrazione. L’individuazione delle imprese da parte dei destinatari istituzionali dovrà avvenire mediante manifestazione pubblica di interesse preferibilmente prima della presentazione della domanda di partecipazione e, comunque, non oltre la sottoscrizione della convenzione. 

I destinatari istituzionali ammessi al finanziamento dovranno presentare, entro 30 giorni, il progetto esecutivo, redatto in collaborazione con una specifica unità operativa dell’INAIL, in relazione al quale l’Istituto stipulerà un’apposita convenzione.

Certificazione di parità di genere

La novità di questa edizione di BRiC 2024 è la valorizzazione del coinvolgimento, da parte dei destinatari istituzionali, di imprese che adottino, al loro interno, politiche connesse alla parità di genere: il punteggio premiale aggiuntivo correlato a tale coinvolgimento si massimizza per le imprese in possesso, alla data di presentazione della domanda, della certificazione della parità di genere di cui alla Legge n.162/2021, in conformità alla norma UNI/PdR 125:2022, rilasciata dagli organismi di certificazione accreditati ai sensi del regolamento CE 765/2008.

Modalità di partecipazione

Nell’ottica della progressiva informatizzazione del rapporto dell’INAIL con i suoi partner/utenti, si pone il completamento della digitalizzazione della procedura avviata nella precedente edizione di BRiC 2024. Le proposte progettuali saranno presentate, da parte dei destinatari istituzionali, tramite un apposito applicativo che sarà on line dalla giornata del 3 giugno 2024. Ciascun destinatario istituzionale potrà presentare al massimo 3 proposte, da inviare attraverso la procedura informatica entro i termini sopra citati. Qualora uno stesso destinatario istituzionale presenti più di 3 proposte, saranno prese in considerazione le prime 3 ammissibili secondo l’ordine cronologico di arrivo.

CCNL Pubblici esercizi – Confcommercio: proclamato lo stato di agitazione

Il percorso di rinnovo contrattuale, avviato negli scorsi mesi sui temi riguardanti la sfera normativa, la classificazione del personale e gli incrementi salariali, rischia di subire ulteriori rallentamenti

Le OO.SS. di settore, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, a seguito della comunicazione pervenuta dalle due associazioni imprenditoriali (Anir Confindustria e Angem) nella quale hanno diffidato le Parti ad astenersi dall’adozione di qualsiasi determinazione inerente il comparto della ristorazione collettiva, hanno indetto la mobilitazione nazionale. Nella missiva le associazioni datoriali hanno inoltre richiesto di costituire un tavolo negoziale specifico.
Per i Sindacati, le comunicazioni di Angem e Anir sono volte a condizionare il confronto di rinnovo del CCNL dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva, Commerciale e Turismo, scaduto nel 2021 e applicato complessivamente ad oltre un milione di addetti. Hanno pertanto deciso di avviare la mobilitazione, per contrastare la posizione assunta dalle due associazioni datoriali su mandato delle imprese aderenti. Per il prossimo 4 giugno è prevista quindi una giornata di sciopero nazionale delle lavoratrici e lavoratori dipendenti delle aziende della ristorazione collettiva aderenti ad Anir Confindustria e Angem.  
Nel lamentare il difficile contesto economico, ancora fortemente compromesso dall’impennata inflattiva degli scorsi anni e dal conseguente aumento del costo della vita, le organizzazioni sindacali hanno dichiarato lo stato di agitazione e il blocco di qualsiasi forma di flessibilità. Previste sin da subito le assemblee sindacali retribuite presso i luoghi di lavoro per aggiornare le lavoratrici ed i lavoratori rispetto alle azioni sindacali che verranno intraprese, a partire dalla denuncia a tutte le committenze pubbliche e private, al fine di tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori che lavorano nel settore.