CCNL Turismo Catene Alberghiere: indetta la mobilitazione per il rinnovo contrattuale

Le OO.SS. indicono una mobilitazione di 16 ore in protesta per il mancato rinnovo 

Con un comunicato stampa del 29 luglio 2024, la Fisascat-Cisl ha reso nota la mobilitazione per il rinnovo contrattuale per le lavoratrici ed i lavoratori del settore turismo-catene alberghiere. La mobilitazione arriva dopo due anni di trattative iniziate a maggio 2023 a cui ha fatto seguito la rottura del negoziato e lo sciopero di dicembre 2023. Ad oggi, il confronto si è nuovamente interrotto, come reso noto in un articolo di qualche giorno fa, ed è stato proclamato un pacchetto di 16 ore di sciopero nazionale per i dipendenti associate ad Aica e Federturismo. 
Le OO.SS. hanno chiesto di procedere con il rinnovo contrattuale, introducendo nuovi e migliorativi elementi salariali; mentre, le associazioni datoriali hanno introdotto elementi peggiorativi a livello contrattuale. Per le Sigle, le retribuzioni, a sei anni dal contratto, sono ancora lontane dall’attuale costo della vita. 

Conversione Decreto Sport: dipendenti P.A. e prestazioni sportive dei volontari

Pubblicata in G.U. la Legge 29 luglio 2024, n. 106 di conversione del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, recante – fra le altre – disposizioni urgenti in materia di sport. Confermate le novità relative ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono attività sportiva e alla gestione dei rimborsi spese dei lavoratori volontari.

Dipendenti delle pubbliche amministrazioni

Il comma 1 e la lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 modificano la disciplina sulle prestazioni di lavoro sportivo da parte di dipendenti delle pubbliche  amministrazioni. In particolare, gli interventi legislativi, per i casi in cui l’importo dei corrispettivi non superi complessivamente i 5.000 euro annui, consentono le prestazioni di lavoro sportivo sulla base della sola comunicazione preventiva, in luogo dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Le novelle intervenute introducono, inoltre, per l’ambito del lavoro sportivo, una norma speciale relativa ai termini e le modalità delle comunicazioni obbligatorie alla pubblica amministrazione di appartenenza da parte dei soggetti eroganti corrispettivi ai pubblici dipendenti per lo svolgimento di incarichi subordinati ad autorizzazione della medesima amministrazione: modificando il comma 11 dell’ articolo 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, le comunicazioni relative ai lavoratori sportivi sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un’unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente (come già accennato, l’obbligo di comunicazione riguarda gli incarichi subordinati ad autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, quindi esso a seguito delle novità intervenute si applica, nell’ambito del lavoro sportivo, esclusivamente per i casi di corrispettivi superiori ai 5.000 euro annui).

Il comma 2 dell’articolo 3 abroga invece l’articolo 53, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, il quale riguarda la qualificazione come reddito di lavoro autonomo dei redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa; l’abrogazione è intesa a far salva con chiarezza la distinzione, ai fini fiscali, tra attività abituale e attività occasionale.

Prestazioni sportive dei volontari

La lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 novella per intero l’articolo 29, comma 2, del citato D.Lgs. n. 36/2021, ridefinendo la disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari (rese, come noto, al di fuori di rapporti di lavoro dipendente o autonomo).

L’intervento legislativo consente, in favore dei soggetti in esame, il riconoscimento di rimborsi forfettari, nel limite complessivo di 400 euro mensili, fermo restando il divieto di ogni altra forma di remunerazione. La possibilità del riconoscimento è subordinata alla condizione che il competente ente, organizzazione o società, con proprie deliberazioni, individui le tipologie di spese e delle attività di volontariato rientranti nelle forme di rimborso forfettario. I rimborsi possono essere riconosciuti anche qualora l’attività sia svolta nel comune di residenza del soggetto volontario (in precedenza il rimborso era riconosciuto esclusivamente per le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, o per le spese oggetto di autocertificazione).

I rimborsi ai volontari non concorrono a formare il reddito del percipiente, tuttavia, si specifica che tali importi sono inclusi nel computo degli emolumenti per l’applicazione dei limiti massimi di esclusione dall’imponibile della contribuzione previdenziale e delle imposte sui redditi, limiti stabiliti per alcune fattispecie di compensi per lavoro sportivo nell’area del dilettantismo.

E’ introdotto, altresì, un obbligo di comunicazione relativo ai rimborsi  forfettari in oggetto. Gli enti eroganti i rimborsi ai volontari sono infatti tenuti a comunicare i relativi nominativi e l’importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’INPS e all’INAIL. La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, nonché tramite il sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), di cui all’articolo 73 del medesimo codice.

CCNL Agenzia delle entrate: rinnovata la polizza sanitaria

Garantita la continuità di copertura sanitaria 

Il 30 luglio 2024, le Organizzazioni sindacali Fabi, First-Cisl, Cgil-Fisac, Uilca ed Unisin hanno comunicato che dal prossimo 1° agosto è risultata aggiudicataria la Cass di Assistenza Prevint, le cui prestazioni saranno garantite dalla compagnia Intesa San Paolo RBM Salute, attraverso il circuito Previmedical.
Pertanto, viene garantita la copertura sanitaria anche dopo la scadenza, in data 31 luglio, del contratto di settore.
Tanto premesso, si dovrà caricare sul nuovo portale le informazioni necessarie, inerenti i familiari fiscalmente a carico, per consentire alla Compagnia l’aggiornamento dei dati. 

CCNL Autostrade: con agosto in arrivo nuovi minimi retributivi



Stabiliti nuovi minimi retributivi per i dipendenti del settore Autostrade


Sulla base di quanto stabilito all’interno del verbale di accordo del 18 luglio 2023, la Federreti, Acap, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal, Federazione Ugl-Viabilità e Logistica hanno stabilito nuovi minimi retributivi per le lavoratrici ed i lavoratori del settore Autostrade. Nella tabella riportata di seguito sono indicati i nuovi minimi retributivi che vengono erogati con la busta paga di agosto 2024.


















































Livello Minimo Contingenza Edr Totale
A 2.922,73 539,82 10,33 3.472,88
A1 2.611,82 533,72 10,33 3.155,87
B 2.300,85 529,40 10,33 2.840,58
B1 2.101,91 525,33 10,33 2.637,57
C 1.840,70 522,02 10,33 2.373,05
C1 1.679,03 519,97 10,33 2.209,33
D 1.243,70 514,29 10,33 1.768,32

 

AdE: analisi delle novità in materia di plusvalenze su partecipazioni qualificate non residenti

L’Agenzia delle entrate si è soffermata a fornire chiarimenti e istruzioni sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 in tema di regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti (Agenzia delle entrate, circolare 29 luglio 2024, n. 17/E ).

L’articolo 1, comma 59, lettera a), della Legge di bilancio 2024 introduce il comma 2-bis all’interno dell’articolo 68 del TUIR, recante i criteri di determinazione delle plusvalenze riconducibili a specifiche fattispecie individuate dall’articolo 67 del TUIR.

 

In particolare, il nuovo comma 2-bis contiene una modifica al regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, prevedendo che le plusvalenze realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui all’articolo 68, comma 4, del TUIR, poste in essere da società ed enti commerciali, godano di un particolare regime fiscale, qualora soddisfino i requisiti previsti.
Viene, dunque, esteso il trattamento fiscale “participation exemption“, riservato alle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da soggetti residenti, alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e privi di stabile organizzazione.

 

La circolare passa, quindi, ad analizzare l’ambito soggettivo e oggettivo del nuovo regime in seguito alle modifiche apportate.

In particolare viene chiarito che i soggetti destinatari della disciplina di cui al comma 2-bis sono le società ed enti commerciali privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’UE o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e soggetti a un’imposta sul reddito delle società. Rientra, inoltre, nell’ambito soggettivo di applicazione della norma il soggetto non residente, anche con stabile organizzazione in Italia, nell’ipotesi in cui la partecipazione qualificata rilevante in Italia, oggetto di cessione, sia contabilmente e funzionalmente riferibile all’entità non residente cui la stessa appartiene.

 

Le plusvalenze rientranti nell’ambito oggettivo delle nuove disposizioni, invece, sono quelle definite dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4 dell’articolo 68 del TUIR.

 

Ai fini della determinazione dell’ammontare di plusvalenza assoggettabile a tassazione, la norma dispone che la stessa, in misura pari al 5% dell’intero importo, deve essere sommata algebricamente all’ammontare corrispondente dell’eventuale minusvalenza della medesima categoria.
L’eventuale ammontare della corrispondente minusvalenza, non utilizzato in deduzione dell’eventuale plusvalenza nel corso del periodo d’imposta di realizzo, è riportato in deduzione fino a concorrenza del 5% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto.

Al riguardo, il documento di prassi specifica che le plusvalenze e le minusvalenze che rilevano per la determinazione del saldo imponibile per l’anno d’imposta 2024 sono esclusivamente quelle realizzate dal 1° gennaio 2024. Su tale insieme non incidono, pertanto, le eccedenze riportabili dai periodi d’imposta precedenti relative alle altre masse.

Tali plusvalenze oggetto del comma 2-bis sono, dunque, da assoggettare a imposta sostitutiva con aliquota del 26%.