Disciplina antielusiva ACE esclusa per joint venture paritetica extragruppo


Nell’ambito dell’agevolazione ACE, la specifica disciplina antielusiva si applica alle sole operazioni intercorse all’interno del medesimo gruppo per le quali può ritenersi sussistente un rapporto di controllo. L’agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora le operazioni siano effettuate tra soggetti costituiti in forma di joint-venture paritetica tra due società appartenenti a gruppi diversi, la disciplina antielusiva non si applica, mancando il rapporto di controllo rilevante. (Risposta 25 gennaio 2022, n. 1)

La questione esaminata dall’Agenzia delle Entrate riguarda la corretta applicazione della disciplina ACE, e in particolare delle norme antielusive in caso di operazioni riguardanti una società controllata pariteticamente da due (o più) soggetti appartenenti a gruppi distinti (cd. controllo congiunto).
In altri termini, se ai fini ACE, una società che sia oggetto di controllo congiunto (joint-venture) possa o meno considerarsi come società appartenente al gruppo di ciascuno dei soci anche quando i soci detengano una partecipazione paritetica e nessuno dei soci sia in grado di esercitare un’influenza dominante sulla società in questione.


L’Agenzia delle Entrate evidenzia che la disciplina ACE – Aiuto alla crescita economica – (art. 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) ha introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese, da operare mediante una deduzione dal reddito complessivo netto, commisurata, in estrema sintesi, agli incrementi del capitale proprio. Lo scopo dell’agevolazione è di riequilibrare il trattamento fiscale tra le società che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.
Al fine di evitare che, per effetto di transazioni poste in essere all’interno di gruppi societari, a fronte di un’unica immissione di capitale proprio in favore di una società del gruppo, si possano conseguire effetti moltiplicativi del beneficio ACE anche a vantaggio di altre società appartenenti al medesimo gruppo, la disciplina prevede disposizioni antielusive.
In particolare, la norma contenuta nelle disposizioni attuative (art. 10, D.M. 3 agosto 2017), contempla l’irrilevanza, ai fini del computo della cd. base ACE, dei trasferimenti di liquidità in favore di altre società del gruppo derivanti da conferimenti in denaro, finanziamenti, acquisizioni di aziende o rami di aziende e di partecipazioni di controllo. Nel delimitare il perimetro applicativo della disciplina antielusiva, dispone che essa riguarda le imprese appartenenti al medesimo gruppo, determinato facendo riferimento alla nozione di controllo individuata dall’articolo 2359 del codice civile.
Riguardo all’ipotesi di controllo congiunto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che lo stesso non rileva laddove una particolare norma fiscale richiami la nozione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. In particolare, ad eccezione delle ipotesi in cui, in capo ad alcuno dei partecipanti, ricorrano i presupposti per ravvisare l’esercizio di un controllo di fatto o contrattuale, le joint-venture non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2359 del codice civile. Queste, infatti, normalmente sono regolate da accordi contrattuali che prevedono una partecipazione paritetica dei soci alle decisioni più importanti della società, nonché la ripartizione paritetica della composizione degli organi di governo della stessa.
Ciò posto, nel caso di soggetti costituiti in forma di joint-venture paritetica tra due società appartenenti a gruppi diversi, ai fini dell’agevolazione ACE, le operazioni “sorvegliate” effettuate tra i predetti soggetti non sono soggette all’applicazione delle disposizioni antielusive, poiché non sussiste tra le società il rapporto di controllo rilevante agli effetti dell’articolo 2359 codice civile, cui fa espresso riferimento la disciplina ACE.

Trattamento tributario ai fini IVA delle attività agricole connesse


Forniti chiarimenti sul trattamento tributario ai fini IVA delle attività agricole connesse di cui all’articolo 2135, comma 3, codice civile, svolte da una società cooperativa agricola che commercializza i prodotti agricoli conferiti dai propri soci (Agenzia delle entrate – Risposta di consulenza giuridica 25 gennaio 2022, n. 2).

Per il trattamento tributario ai fini IVA delle attività agricole connesse di cui all’articolo 2135, comma 3, del codice civile svolte da una società cooperativa agricola che commercializza i prodotti agricoli conferiti dai propri soci, non essendo sostanzialmente mutato il contesto normativo di riferimento, sono da considerarsi ancora validi i principi richiamati nella risoluzione n. 65/E del 12 giugno 2012 dell’Agenzia delle entrate.
In particolare,
– ai fini civilistici e IVA, le cooperative sono produttori agricoli in quanto svolgono l’attività sui prodotti agricoli, conferiti dai soci;
– in virtù di tale connessione soggettiva è ravvisabile un rapporto di continuità tra socio e cooperativa nello svolgimento delle attività agricole, comprese quelle connesse, ai sensi dell’articolo 2135, comma 3, del codice civile, quali la manipolazione e la trasformazione, nonché altre attività dirette alla commercializzazione, quali ad esempio la promozione e il marketing;
– nell’ambito delle attività di commercializzazione di tali prodotti, le attività connesse non assumono, quindi, la rilevanza di autonome prestazioni di servizi rese ai soci, ma rappresentano una fase dell’attività di commercializzazione svolta dalla cooperativa per conto dei soci. La cooperativa, infatti, al fine di realizzare una migliore redditività dei prodotti, si sostituisce al produttore;
– lo svolgimento di un’attività agricola connessa da parte di una cooperativa (o da parte di un consorzio) che commercializza i prodotti dei soci non dia luogo ad operazioni imponibili ulteriori rispetto alle cessioni di beni dai soci all’ente e dall’ente ai terzi.
L’Agenzia sottolinea che i principi sopra richiamati ovviamente vanno coniugati con nuove consuetudini amministrative e/o commerciali, con essi non incompatibili e fintantoché le attività svolte dalla cooperativa sui prodotti agricoli dei soci siano da ritenersi connesse (quali quelle di manipolazione e trasformazione, ecc.) e costituiscano, nel quadro della previsione normativa di cui all’articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, “un quid strettamente funzionale e quasi inautonomo rispetto all’attività principale di vendita da parte delle cooperative agricole per conto dei soci produttori”.


Bonus Editoria: in G.U. le disposizioni applicative


Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2022, il D.P.C.M. 26 ottobre 2021, recante disposizioni applicative per la concessione del credito d’imposta per la distribuzione delle testate edite dalle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Per accedere al credito d’imposta di cui all’art. 67, D.L. n. 73/2021, conv. con modif. in L. n. 106/2021 è richiesta:


– la sede legale nello spazio economico europeo;


– la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;


– l’attribuzione del codice di classificazione Ateco 58 attività editoriali: 58.13 (edizione di quotidiani) e 58.14 (edizione di riviste e periodici);


– l’aver stipulato accordi di filiera per garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai comuni con un solo punto vendita di giornali.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime spese, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea, nonché con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al D.Lgs. n. 70/2017.


Inoltre, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30%della spesa effettiva sostenuta, nell’anno 2020, per le spese di distribuzione e trasporto, ivi inclusa la spesa di trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, dei giornali editi dalle imprese, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina.

Modalità di accesso e di riconoscimento

Per accedere all’agevolazione, le imprese editrici di quotidiani e periodici devono presentare la relativa domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra il 20 ottobre e il 20 novembre 2021, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale “impresainungiorno.gov.it”.


La domanda deve essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti richiesti, l’ammontare delle spese effettivamente sostenute e la mancata percezione di altre agevolazioni a copertura delle medesime spese per le quali è richiesto il credito d’imposta nonché del contributo diretto di cui al D.Lgs. n. 70/2017.


Alla domanda inoltre devono essere allegati gli accordi di filiera stipulati, nonché l’attestazione delle spese sostenute nel 2020.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, ricevuta l’istanza di accesso all’agevolazione, verifica la completezza dei dati indicati ed effettua le ulteriori verifiche propedeutiche alla concessione dell’aiuto, e qualora le verifiche si concludano positivamente, determina l’ammontare dell’agevolazione concedibile.


Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il medesimo Dipartimento provvede a formare l’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti cui è riconosciuto il credito d’imposta per la distribuzione, con l’indicazione dell’importo spettante a ciascuno.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a partire dal decimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.


L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso, pena lo scarto dell’operazione di versamento.


Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

Revoca

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l’insussistenza di uno o più requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, procede alla revoca del credito d’imposta o alla sua rideterminazione, nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio.


I soggetti beneficiari dell’agevolazione concessa sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l’informazione e l’editoria l’eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità ai benefici richiesti, nonché ogni altra variazione che incida sulla misura del beneficio.


Via libera alla compensazione del credito d’imposta per il canone speciale Rai


Con l’istituzione del codice tributo è finalmente possibile compensare il credito d’imposta riconosciuto per il canone speciale Rai relativo all’anno 2021 dal “decreto Sostegni” (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 25 gennaio 2022, n. 6/E).

Il credito d’imposta


Il Decreto Sostegni ha previsto per che per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni, cd. “canone speciale RAI”.
Per coloro che hanno effettuato il versamento prima della pubblicazione del Decreto Sostegni è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 100 per cento dell’eventuale canone versato.

Compensazione tramite F24


Per consentire ai beneficiari – ovvero a coloro che hanno effettuato il versamento del canone speciale 2021 entro e non oltre il 22 marzo 2021 – l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il Modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6958” denominato “Credito d’imposta canone speciale RAI”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, sia nel caso di utilizzo in compensazione, sia nell’ipotesi di riversamento dell’agevolazione non spettante.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L’importo spettante


Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale.
Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.
I soggetti beneficiari del credito e i relativi importi sono stati indicati dalla RAI Radiotelevisione italiana S.p.A., pertanto, eventuali richieste di chiarimenti in proposito dovranno essere rivolte alla stessa RAI, inviando apposita comunicazione all’indirizzo PEC dell’ufficio RAI della propria regione, reperibile alla pagina web http://www.canone.rai.it/Speciali/SediSpeciali.aspx.

Agricoli a tempo determinato: domanda per benefici dopo eventi calamitosi o eccezionali


Si forniscono indicazioni sugli adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2021.


Per i lavoratori agricoli a tempo determinato è previsto un particolare beneficio previdenziale, cosiddetto “trascinamento di giornate”, consistente nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2021, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali.
Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.
Il beneficio è destinato ai lavoratori occupati nel 2021, per almeno cinque giornate, presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 c.c. che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 102/2004 e che ricada in un’area dichiarata calamitata. Alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni con proprie delibere o decreti.
Requisito necessario ai fini del citato “trascinamento” è che le giornate di lavoro siano state prestate presso i medesimi datori di lavoro.


Le aziende interessate devono trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Dichiarazione di calamità aziende agricole”, reperibile nella sezione “Prestazioni e servizi” del sito istituzionale www.inps.it e fruibile con le consuete modalità di accesso.
Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate, così come da decreti/delibere regionali.
Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle Strutture dell’Istituto competenti per territorio il modulo “SC95” – “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”, reperibile sul sito dell’Istituto (www.inps.it).
Tale trasmissione deve avvenire entro il 25 febbraio 2022 per consentire alle Strutture territoriali di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla compilazione degli elenchi annuali valevoli per l’anno 2021.