CCNL Istruzione e ricerca: nuovo incontro per la sequenza contrattuale del personale estero

I Sindacati premono per il reinserimento di alcuni istituti contrattuali all’interno del CCNL, mentre l’Aran si prende dell’altro tempo

La Flc-Cgil ha reso nota la prosecuzione degli incontri, siamo al terzo, presso l’Aran per discutere delle sequenze contrattuali relative al CCNL Istruzione e ricerca e, nella fattispecie, sul personale scolastico italiano in servizio presso le sedi estere, secondo quanto previsto dall’art. 178 del contratto collettivo. Le OO.SS. hanno voluto sottolineare come sia stato un errore da parte dell’Amministrazione non aver ridefinito, come le Sigle suggerivano, la durata del mandato estero all’interno del CCNL. 
In merito alle relazioni sindacali sono state accolte solo alcune delle richieste presentate dalla Flc-Cgil; mentre i lettori sono stati inseriti tra il personale destinatario della contrattazione decentrata. Inoltre, è stato chiesto l’aggiornamento tempestivo delle variazioni dei coefficienti dell’indennità di servizio. Al vaglio del dibattito anche: trasferimento del personale da una sede estera ad altra sede; modalità di cessazione dal servizio; possibilità di recuperare risorse non spese per reinvestirle; criteri di assegnazione del personale ai plessi. 
Nel corso dell’incontro, tra le altre cose, si è discusso di come introdurre alcuni istituti contrattuali relativamente al calcolo e all’utilizzo del Fondo per il personale, delle ferie, dell’accesso alla formazione, dell’interruzione del servizio. 
Dal canto suo, l’Aran se da un lato si è chiusa sulla possibilità di intervenire sulle materie normate dalla Legge, tra cui la determinazione dell’ISE in riferimento ai permessi, dall’altro si è presa dell’altro tempo per approfondire le richieste dei sindacati, impegnandosi a convocare il tavolo sulla sequenza contrattuale tra una decina di giorni. 

Le istruzioni Uniemens in materia di Accordo di sicurezza sociale Italia – Giappone

Fornite indicazioni ai datori di lavoro sulle modalità di assolvimento degli obblighi contributivi (INPS, messaggio 11 giugno 2024, n. 2199).

L’INPS ha reso note le istruzioni per i datori di lavoro relativamente alle modalità di assolvimento degli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori subordinati distaccati in applicazione delle disposizioni in materia di legislazione applicabile contenute nell’Accordo sulla sicurezza sociale tra Italia e Giappone, firmato a Roma il 6 febbraio 2009 e ratificato con la Legge n. 97/2015.

Lavoratori distaccati dall’Italia in Giappone

Ai fini dell’assolvimento degli adempimenti contributivi deve essere aperta un’apposita posizione contributiva contrassegnata dal codice di autorizzazione “4Z”. Inoltre, la posizione contributiva deve essere contrassegnata anche dal codice di autorizzazione “1C”, avente il significato di “Esonero dal versamento della contribuzione dovuta alla CUAF”.

Lavoratori distaccati dal Giappone in Italia

Per i lavoratori che in base alle previsioni dell’Accordo sono esonerati dalla legislazione italiana per l’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e per l’assicurazione contro la disoccupazione (DS), i datori di lavoro devono utilizzare, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens – denuncia individuale – il codice Tipo Contribuzione di nuova istituzione “87”, avente il significato di “Lavoratori stranieri provenienti dal Giappone distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, nel paese di origine (art.13 accordo di sicurezza sociale Italia- Giappone)”.

Qualora, invece, l’esonero dalla legislazione italiana operi soltanto per l’IVS, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens deve essere utilizzato il codice Tipo Contribuzione in uso “81”, avente il significato di “Lavoratori stranieri con opzione per IVS nel paese di origine”.

Le istruzioni contenute nel messaggio in commento, si applicano a decorrere dal periodo di competenza giugno 2024. Per i periodi di competenza aprile 2024 e maggio 2024, i datori di lavoro devono avvalersi della procedura di regolarizzazione (DMVig).

Per le forme assicurative non rientranti nell’ambito di applicazione dall’Accordo, gli obblighi contributivi devono essere assolti in Italia nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Infine, nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato sia assicurato nello Stato di provenienza anche per la disoccupazione involontaria, tale circostanza deve risultare dall’espressa indicazione nella sezione 4 del formulario di copertura assicurativa (“IT/JPN 101” per i lavoratori distaccati dall’Italia e “JPN/IT/ 101” per coloro che sono distaccati dal Giappone) della norma di riferimento in base alla quale il lavoratore è assicurato anche per il citato rischio (articolo 13 dell’Accordo).

 

 

Fondo Mario Negri: indetto il concorso per 250 borse di studio

Previste borse di studio fino a 200,00 euro per gli studenti della scuola secondaria di primo grado 

Il Fondo Mario di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di Spedizione e Trasporto Mario Negri ha istituito per i figli dei dirigenti iscritti un bando di concorso per 250 borse di studio, da assegnarsi agli studenti che abbiano conseguito la licenza di ammissione alla scuola secondaria di secondo grado.
L’importo della singola borsa di studio è di 200,00 euro, salvo eventuale riduzione in caso di assegnazione a tutti i candidati idonei oltre il numero di borse previste.
Possono partecipare al concorso:
– gli studenti che nell’anno scolastico 2023-2024 abbiano frequentato l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado in istituto statale, pareggiato o parificato nel territorio nazionale o dell’Unione Europea o dei Paesi extracomunitari riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione che effettuano corsi equiparati a quelli nazionali conseguendo la valutazione minima di 9/10;
– gli studenti orfani con una valutazione non inferiore a 7/10; 
– gli studenti diversamente abili o con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) con una valutazione almeno di 6/10. 
La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre 2024 e contenere:
– lo stato di famiglia del concorrente;
– il certificato di studio;
– ogni altra documentazione ritenuta utile a dimostrare eventuali stati di necessità.

CIPL Edilizia Industria Terni: rinnovata la norma premiale 2024

Riconfermate le condizioni di accesso alla norma premiale rivolta alle imprese 

Il 6 giugno 2024, le Parti Sociali hanno riconfermato le condizioni di accesso alla norma premiale sulla contribuzione, introdotte precedentemente con il CIPL del 28 dicembre 2016, prevedendo, per le imprese che rispettano determinati requisiti, l’abbattimento del contributo APE.

Ai fini del rimborso delle somme versate, sono stati messi a disposizioni 86.657,4 euro per l’anno finanziario 2024.
I requisiti richiesti, che devono essere posseduti al momento dell’inoltro della domanda da parte dell’impresa, sono quelli indicati nella Circolare Informativa diffusa dalla Cassa Edile di Terni, tra cui:
– iscrizione alla Cassa Edile di Terni da almeno 5 anni finanziari;
– aver presentato 36 denunce mensili dei lavoratori occupati (MUT) nei 3 anni finanziari precedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda di premialità. Per l’anno 2024, l’impresa deve aver inviato 36 denunce MUT nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2023;
– non aver assunto, nei 36 mesi, operai con forme di lavoro diverse da quelle previste dal contratto di lavoro subordinato regolato dal CCNL Edilizia-Industria;
– in questi 36 mesi, l’impresa deve essere in regola con i versamenti dovuti alla Cassa Edile di Terni;
– aver ottemperato all’obbligo di formazione per tutti i dipendenti e agli obblighi di legge relativi sia alla redazione del documento di valutazione dei rischi aziendali che alla nomina del medico competente;
– aver verificato che i lavoratori abbiano eletto un loro rappresentante RLS o che le imprese usufruiscano del RLST assegnatogli;
– aver iscritto presso il T.E.S.e.F. i lavoratori assunti per la prima volta nel settore Edile, ai corsi di formazione di 16 ore previsti dai CCNL 18 giugno 2008 e successivi, per tutto il periodo per il quale si richiede la premialità;
– aver ottemperato agli obblighi di legge relativi alla formazione dei lavoratori riguardo i rischi specifici della mansione e all’addestramento all’uso dei DPI di terza categoria per i lavoratori interessati al loro utilizzo.
Pertanto, l’impresa che intende accedere ala norma premiale dovrà inviare, entro il 30 giugno 2024 alla Cassa Edile di Terni, la domanda redatta sul modello apposito.
Con riferimento all’anno 2024, il rimborso verrà eseguito tramite bonifico bancario entro il 30 settembre 2024. 

Credito d’imposta ZES unica: il modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo

È stato approvato il modello denominato “comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica”, con le relative istruzioni, per la richiesta del contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti realizzati dal 1 gennaio 2024 al 15 novembre 2024 (Agenzia delle entrate, provvedimento 11 giugno 2024, n. 262747). 

L’articolo 16 del D.L. n. 124/202 ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

Tali imprese hanno un mese di tempo, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, per richiedere all’Agenzia delle entrate il suddetto bonus speciale per il Mezzogiorno

 

La comunicazione per le spese sostenute o da sostenere quest’anno potrà essere inviata, dal beneficiario o da un soggetto incaricato, esclusivamente in via telematica tramite il software “ZES UNICA”, disponibile sul sito dell’Agenzia dal 12 giugno. Da questa stessa data, e fino al 12 luglio, le aziende interessate potranno inviare le comunicazioni relative ai nuovi investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio e fino al 15 novembre 2024

 

Entro dieci giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni è emanato il provvedimento che individua la percentuale di agevolazione effettivamente spettante. A decorrere dal giorno successivo è possibile fruire del credito d’imposta per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute le relative fatture elettroniche.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

 

A decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il credito d’imposta per investimenti non ancora realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione richiesta, il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative utilizzando il medesimo modello di comunicazione.

In caso di molteplici invii, l’ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate