Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: aspetti contributivi


L’Inps, con il messaggio 09 febbraio 2022, n. 637, ha fornito ulteriori indicazioni riguardo alla ricaduta sugli aspetti di natura contributiva della riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro prevista dalla Legge di Bilancio 2022.

L’art. 1, commi da 191 a 220, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), ha riformato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015, sulla base di un principio di protezione sociale universale, c.d. universalismo differenziato, volto ad assicurare una più adeguata protezione a tutti i lavoratori, cui concorrono tutti i datori di lavoro.

Contratto di apprendistato e lavoratori a domicilio

A decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari delle integrazioni salariali di cui al Titolo I e al Titolo II del D.Lgs n. 148/2015 tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, con contratto di apprendistato professionalizzante e con contratto di apprendistato di alta specializzazione e ricerca, nonché i lavoratori a domicilio.
Come novellato dalle disposizioni della Legge di Bilancio 2022, per gli apprendisti, l’art. 2 del D.Lgs n. 148/2015:
– non limita più l’accesso alle integrazioni salariali straordinarie alla sola causale di intervento per crisi aziendale;
– non prevede più l’ulteriore limitazione per cui, se l’azienda rientra nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, gli apprendisti professionalizzanti possono essere destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.


Pertanto, dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio.
Non risultano invece novellate le disposizioni concernenti i dirigenti, i quali restano esclusi dal campo di applicazione delle integrazioni salariali del Titolo I (art. 1, co. 1, D.Lgs n. 148/2015).
In relazione ai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II, il personale dirigente può essere destinatario delle prestazioni e dei connessi obblighi contributivi unicamente se espressamente previsto dai decreti interministeriali istitutivi dei Fondi medesimi.

CIGO e CIGS

La novella normativa non ha modificato la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi, che rimangono regolamentati dagli artt. 10 e 13, D.Lgs n. 148/2015.
La Legge di Bilancio 2022 ha invece modificato l’art. 20, D.Lgs. n. 148/2015, stabilendo che oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS) anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Rimangono destinatarie delle integrazioni salariali, a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale e i partiti e movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.

Misura della contribuzione ordinaria

La legge di Bilancio 2022 ha confermato l’aliquota contributiva già prevista dall’art. 23, D.Lgs. n. 148/2015 e pertanto, i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dei datori di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.


L’art. 1, co. 220, della Legge di Bilancio 2022 dispone che l’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS (0,90%), per il solo anno 2022, è ridotta dello 0,63% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti Ne consegue che per l’anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie per i datori di lavoro interessati è pari allo 0,27% dell’imponibile contributivo (0,90 – 0,63).

Fondo di integrazione salariale (FIS)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 10, D.Lgs. n. 148/2015, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nell’ambito di applicazione del FIS, a prescindere dal requisito dimensionale, i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Inoltre, dalla medesima data, è previsto che il FIS sia finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, mentre, per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, la predetta aliquota ordinaria di finanziamento è fissata nella misura dello 0,80%.
Le suddette aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.
L’art. 1, co. 219, L. n. 234/2021 dispone, per l’anno 2022, la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del Fondo di integrazione salariale.
Nel dettaglio, per effetto della riduzione prevista, la misura della contribuzione di finanziamento del FIS, per il solo anno 2022, è articolata come segue:
– per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a cinque dipendenti è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50 – 0,35);
– per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,25);
– per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di quindici dipendenti è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,11);
– per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,56).

Contributo addizionale

Sia per la CIGO che per la CIGS è confermata la contribuzione addizionale nella misura già prevista dall’art. 5, D.lgs n. 148/2015.
Anche la misura della contribuzione addizionale connessa all’utilizzo delle prestazioni del FIS, non viene modificata dal nuovo impianto introdotto dalla L. n. 234/2021.
La stessa, infatti, rimane confermata nella misura del 4% delle retribuzioni perse.
Si evidenzia, tuttavia, che a decorrere dal 1° gennaio 2025, la predetta aliquota del contributo addizionale venga ridotta in misura pari al 40% a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
Pertanto, a fare data dal 1° gennaio 2025 il contributo addizionale per i suddetti datori di lavoro sarà pari al 2,4% della retribuzione persa (ossia il 4% ridotto del 40%).

Fondi di solidarietà bilaterali

L’art. 26, D.Lgs n. 148/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie di cui al Titolo I del medesimo decreto legislativo. L’istituzione di detti Fondi di solidarietà bilaterali è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
Analogamente, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e dei Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
Conseguentemente, i Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. n. 148/2015, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, dovranno adeguarsi alle predette nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022.
In caso di mancato adeguamento, i relativi datori di lavoro, a fare data dal 1° gennaio 2023, rientreranno nell’ambito di applicazione del FIS, cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.

Lavoratori della pesca

L’art. 1, co. 217, della legge di Bilancio 2022 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i trattamenti di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.
Tali trattamenti possono essere riconosciuti solo per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio dell’attività di pesca.


In mancanza di espressa disposizione, la contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale in argomento è quella dovuta per gli operai agricoli a tempo indeterminato.

Possibili patologie che possono eseguire il lavoro agile

Il Ministero della salute ha individuato le patologie per consentire ai lavoratori fragili di svolgere le prestazioni di lavoro in modalità agile fino al 28/2/2022

Sono individuate le seguenti patologie e condizioni, la cui esistenza deve essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore, alle quali è concesso di svolgere le prestazioni di lavoro in modalità agile fino al 28/2/2022:
a) indipendentemente dallo stato vaccinale
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
– trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
– trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
– attesa di trapianto d’organo;
– terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
– patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
– immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
– immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
– dialisi e insufficienza renale cronica grave;
– pregressa splenectomia;
– sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).
a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
– cardiopatia ischemica;
– fibrillazione atriale;
– scompenso cardiaco;
– ictus;
– diabete mellito;
– bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
– epatite cronica;
– obesità.
b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
– età >60 anni;
– condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021 citata in premessa.


LAZIO: Protocollo “Lavoro e sviluppo nel turismo”


 


Siglato l’1/2/2022, tra la Regione Lazio e la UNINDUSTRIA, la FEDERALBERGHI, la CONFCOMMERCIO, la CONFESERCENTI, la CNA e la FILCAMS-CGIL, la FISACAT-CISL, la UILTUCS, la CGIL Roma e Lazio, la CISL Lazio, la UIL Roma e Lazio, il protocollo d’intesa “Lavoro e sviluppo nel turismo”.

Il presente Protocollo ha ad oggetto la realizzazione di un Piano di Interventi per la promozione e valorizzazione della qualità del lavoro nel settore turistico della regione Lazio.
Il Piano di intervento si pone l’obiettivo di costruire strumenti in favore dei lavoratori e delle aziende del settore del turismo attraverso l’introduzione di misure di sostegno volte a favorire un lavoro stabile, regolare, di qualità e una crescita sostenibile.
In questo contesto, la Regione Lazio promuove il coinvolgimento dei soggetti attivi per la definizione e realizzazione del piano d’intervento. L’Assessorato al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale di concerto con l’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione e l’Assessora al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali riconosciute e maggiormente rappresentative, nonché con la collaborazione degli organi Ispettivi, procede alla definizione di strumenti e misure per favorire un lavoro di qualità nel settore turistico.
Nell’ambito della governance dell’intervento viene istituito un Gruppo di Coordinamento composto dalla Regione Lazio e dalle Organizzazioni sindacali e datoriali al fine di favorire il raccordo fra tutti gli attori coinvolti.
Al gruppo di coordinamento è demandato il compito di realizzare le seguenti attività:
– coinvolgimento, in base alla fase di attuazione dell’intervento, di ulteriori soggetti che per competenza, potranno contribuire alla riuscita dell’intervento;
– individuazione delle risorse da attivare per le misure e condivisione delle modalità di attivazione;
– definizione e condivisione dei dettagli del piano di intervento;
– rilevazione di eventuali criticità e tempestiva adozione di misure correttive in corso d’opera;
– coordinamento e monitoraggio dell’intervento.
Al fine di valorizzare la qualità del lavoro nel settore del turismo della regione Lazio, le Parti condividono l’opportunità di agire prioritariamente in relazione alle seguenti misure di intervento:
1) Ruolo CPI per facilitare l’incontro tra domanda e offerta anche con l’individuazione di forme di integrazione tra i Servizi pubblici del lavoro e gli Sportelli gestiti dall’Ente Bilaterale di riferimento.
2) Formazione e riqualificazione delle lavoratrici e dei lavoratori inseriti in percorsi di politica attiva del lavoro sperimentando la misura inserita nel Patto Politiche Attive del Lavoro “Reddito del cittadino in formazione” uno strumento per garantire a chi è impegnato in un percorso formativo, un sostegno economico per il tempo dedicato alla riqualificazione e all’aggiornamento professionale, misure queste da attuare anche per il tramite dell’Ente Bilaterale di riferimento.
3) Contrasto al dumping contrattuale attraverso la promozione dei contratti leader al settore del turismo sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in tutti i segmenti di attività riconducibili al settore turistico ricettivo, anche attraverso la previsione di premialità specifiche e condizioni di accesso alle misure di sostegno finanziate dalla Regione Lazio.
4) Mantenimento dei livelli occupazionali attraverso la messa in atto di tutte le azioni utili allo scopo, anche attraverso clausole di salvaguardia previo accordo tra le parti o incentivi alle aziende che non procedono a licenziamenti nel settore e che scelgono di mantenere la gestione diretta di tutti i propri servizi.
5) Campagna di informazione e promozione delle iniziative a sostegno del settore e delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.

Bonus borse di studio per corsi di management


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 33/2022), il decreto con il quale il Ministero dell’Università e della Ricerca ha approvato le disposizioni di attuazione del credito d’imposta in favore delle imprese che finanziano borse di studio per corsi finalizzati allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promossi da università, istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale (decreto 19 novembre 2021, n. 1253)

L’agevolazione


La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 536 a 539, L. n. 178 del 2020) prevede il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che finanziano attraverso borse di studio iniziative formative promosse da università, istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali.
L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti agli aiuti «de minimis». A tal fine l’aiuto è espresso in termini di equivalente sovvenzione lorda, che coincide con l’importo dell’aiuto se fosse erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
Il credito d’imposta è commisurato alle donazioni effettuate nell’anno 2021 o nell’anno 2022, fino all’importo massimo di 100.000 euro annui.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle condizioni e delle intensità massime di aiuto previste dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.

Soggetti beneficiari


Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ovvero tutte le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che sostengono finanziariamente, tramite donazioni, effettuate nell’anno 2021 o nell’anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.
Il credito d’imposta non è riconosciuto alle “imprese in difficoltà”, ovvero alle imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

Attività formative agevolabili


Sono ammissibili al credito d’imposta le donazioni effettuate dai soggetti beneficiari ai soggetti promotori, nella forma di borse di studio, relative ad iniziative formative finalizzate, quali corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento, master di I livello, master di II livello e altri corsi formativi, deliberati dai competenti organi accademici di Ateneo, nell’ambito del Regolamento didattico di Ateneo e dei regolamenti di Ateneo dei singoli corsi di studio, ai quali sono riconosciuti n. 60 crediti formativi universitari, riconducibili alla sottocategoria ATECO da istituirsi.
Sono ammessi come i soggetti promotori le università pubbliche e private, gli istituti di formazione avanzata o le scuole di formazione manageriale pubbliche.
Le iniziative erogate da Università pubbliche o private, devono garantire almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore.
Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi da quelli precedenti, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.
Al fine di identificare i soggetti titolati ad erogare attività formative ammissibili, all’interno della sezione di attività economica 85 «Istruzione» del codice ATECO, l’Istituto nazionale di statistica istituisce la sottocategoria 85.43 “Istruzione post universitaria; formazione manageriale, master post lauream, master executive”.

Procedura di accesso al beneficio


L’agevolazione è riconosciuta previa verifica, da parte del Ministero dell’università e della ricerca (MUR), dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nel rispetto del limite di spesa.
A tal fine, le università pubbliche e private, gli istituti di formazione avanzata, le scuole di formazione manageriale pubbliche o private comunicano al MUR ogni iniziativa formativa agevolabile, deliberata e sostenuta da donazioni effettuate nel 2021 o da donazioni effettuate nel 2022, sotto forma di borse di studio.
Tali comunicazioni devono pervenire al MUR:
– entro il 28 febbraio 2022, per le donazioni ricevute nel 2021;
– entro il 28 febbraio 2023, per le donazioni ricevute nel 2022.
A tal fine, il MUR controlla la conformità dei percorsi formativi erogati e sostenuti dalle suddette donazioni rispetto ai requisiti previsti. Verificata la corrispondenza tra la donazione di ogni singola impresa e la destinazione ai fini del sostegno delle iniziative formative focalizzate sullo sviluppo e sull’acquisizione di competenze manageriali, il MUR emana un decreto di individuazione delle imprese che possono richiedere il credito d’imposta per le donazioni effettuate, per ciascun anno di riferimento.


Il credito d’imposta è concesso, nel limite delle risorse stanziate;
– fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese;
– fino al 90 per cento per le medie imprese;
– fino all’80 per cento per le grandi imprese.
L’importo massimo delle donazioni sul quale è riconosciuto il credito d’imposta è di 100.000 euro annui, nell’anno 2021 o nell’anno 2022.
Il limite di spesa annua previsto per finanziare il credito d’imposta è pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022 (per le donazioni effettuate nell’anno 2021) e 2023 (per le donazioni effettuate nell’anno 2022).
Qualora l’ammontare dei crediti d’imposta complessivamente richiesti alle imprese per uno specifico anno solare risultasse superiore alle somme stanziate, l’agevolazione verrà riconosciuta integralmente fino all’esaurimento delle risorse disponibili, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
I soggetti beneficiari, successivamente al decreto del MUR che individua le imprese che possono richiedere il credito d’imposta, formulano al MUR istanza di accesso all’agevolazione fornendo tutti i documenti giustificativi. In base alle istanze ricevute e alle risorse finanziarie complessivamente disponibili, il MUR predispone l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione. Detto elenco è trasmesso all’Agenzia delle Entrate prima della comunicazione ai soggetti beneficiari.
L’istanza di accesso all’agevolazione deve contenere la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con i seguenti dati:
a) elementi identificativi del soggetto beneficiario e del soggetto promotore;
b) ammontare della donazione;
c) ammontare del credito d’imposta richiesto.

Modalità di fruizione del credito d’imposta


Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è ammesso a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del MUR. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo riconosciuto dal MUR, pena lo scarto del modello F24.
Per le imprese che rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, l’utilizzazione in compensazione del credito d’imposta è sospesa fino alla data dell’avvenuta restituzione o deposito delle somme oggetto del recupero.
Il MUR comunica all’Agenzia delle Entrate le eventuali decisioni relative alla sospensione del credito.

Obblighi documentali e dichiarativi


Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta alle imprese, i soggetti promotori devono comunicare al MUR l’esatta denominazione sociale delle imprese donatrici, le donazioni ricevute e i correlati corsi di formazione sostenuti dalle borse di studio attivate a seguito delle donazioni. Tale dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, in forma riepilogativa e deve essere accompagnata dalla delibera degli organi accademici competenti e dall’asseverazione del Collegio dei Revisori dei conti, e fa fede ai fini dell’individuazione delle imprese che possono richiedere il credito d’imposta.
Ai fini dei successivi controlli (di competenza del MUR), il soggetto promotore è tenuto a rendere disponibile, oltre alla relazione illustrativa delle attività svolte:
a) l’asseverazione del Collegio dei Revisori dei conti, che deve attestare la corrispondenza tra il versamento effettuato dall’impresa a favore del soggetto promotore, le borse di studio attivate e il costo sostenuto dal soggetto promotore a fronte della donazione ricevuta;
b) copia del bonifico effettuato dall’impresa a favore del soggetto promotore in cui nella causale risulti espressamente «versamento effettuato ai sensi dell’art. 1, co. 536 a 539, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l’inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo»;
c) la convenzione e la lettera d’intenti sottoscritta tra il soggetto promotore e l’impresa donatrice ai fini della regolazione del rapporto di donazione contenente il numero di borse di studio da attivare, la tipologia del percorso formativo, il programma ditisco, eventuali periodi di tirocinio, i progetti formatici dei tirocini, i docenti del corso, gli esami finali e i lavori di esame finale (project work o tesina) e ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell’agevolazione in esame, sottoscritta da ambo le parti e successivamente approvata dai competenti organi accademici di Ateneo;
d) la documentazione di cui al percorso formativo relativa all’avviso in cui vengono riportate le borse di studio finanziate dalle donazioni dell’impresa, al verbale di selezione e di assegnazioni delle borse di studio, al registro presenza, se le lezioni si sono tenute on-line, alla registrazione delle stesse, ai verbali del collegio scientifico e del collegio didattico, ai lavori finali di PW e di tesina, ai verbali degli esami finali e alle attestazioni di frequenza del corso con il rinascimento di n. 60 CFU;
Ai fini dei controlli, il MUR può richiedere, sia ai soggetti promotori che ai soggetti beneficiari, ulteriore documentazione probatoria.

Cause di revoca del credito d’imposta


Il credito d’imposta è revocato dal MUR:
a) nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti soggettivi o oggettivi;
b) nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta;
c) in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.

Estensione del regime dell’adempimento collaborativo


Ulteriori contribuenti sono ammissibili al regime dell’adempimento collaborativo (MEF – Decreto 31 gennaio 2022)

Per gli anni 2022, 2023 e 2024, i contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro, possono essere ammessi al regime di adempimento collaborativo (artt. da 3 a 7, d.lgs n. 128/2015).
Al fine di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, è stato istituito il regime di adempimento collaborativo fra l’Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario.
L’adesione al regime comporta la possibilità per i contribuenti di pervenire con l’Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell’anticipazione del controllo.
L’adesione al regime comporta altresì per i contribuenti una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l’interpellante ravvisa rischi fiscali. L’Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica e conferma l’idoneità della domanda presentata, nonché la sufficienza e l’adeguatezza della documentazione prodotta con la domanda. Il termine per la risposta all’interpello è in ogni caso di quarantacinque giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda ovvero della documentazione integrativa richiesta, anche se l’Agenzia delle entrate effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone con loro i tempi, per assumervi elementi informativi utili per la risposta. I contribuenti comunicano all’Agenzia il comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello oggetto della risposta da essa fornita. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità applicative del presente articolo in relazione alla procedura abbreviata di interpello preventivo.
Per i rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle entrate prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, se l’Agenzia non condivide la posizione dell’impresa, le sanzioni amministrative applicabili sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale. La loro riscossione è in ogni caso sospesa fino alla definitività dell’accertamento.
In caso di denuncia per reati fiscali, l’Agenzia delle entrate comunica alla Procura della Repubblica se il contribuente abbia aderito al regime di adempimento collaborativo, fornendo, se richiesta, ogni utile informazione in ordine al controllo del rischio fiscale e all’attribuzione di ruoli e responsabilità previsti dal sistema adottato.
Il contribuente che aderisce al regime è inserito nel relativo elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.
I contribuenti che aderiscono al regime non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette.