Tutela assicurativa per i lavoratori autonomi dello spettacolo: istruzioni


25 febb 2022 L’Inail fornisce indicazioni operative per l’estensione dell’assicurazione pubblica e obbligatoria gestita dall’Inail ai lavoratori autonomi dello spettacolo, finora esclusi dalla tutela.


Dal 1° gennaio 2022, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. In particolare, per l’individuazione dei nuovi soggetti assicurati dal 1° gennaio 2022 occorre fare riferimento alle categorie dei lavoratori indicate attualmente ai gruppi A e B del DM 15 marzo 2005.
Ai fini assicurativi, dalla stessa data, per le attività prestate dai lavoratori interessati vige una presunzione legale di pericolosità.
L’obbligo assicurativo si estende alle prestazioni rese dai medesimi lavoratori per le attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate e per le attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa alle esibizioni musicali dal vivo, in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria a una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dal limite di retribuzione annua lorda.


A ronte dell’indicazione nella denuncia di iscrizione della data del 1° gennaio 2022 come data di inizio dell’attività, qualora la denuncia stessa sia presentata entro il 18 marzo 2022 non devono essere applicate le sanzioni normalmente previste. In applicazione dei criteri ordinari, il premio anticipato dovuto per il 2022 sarà richiesto dall’Inail con il certificato di assicurazione che sarà emesso dalla Sede Inail competente in base alla sede legale del soggetto assicurante, dopo aver effettuato la classificazione tariffaria.
I soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative attive e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato derivante dall’estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione ai predetti lavoratori, presentano la denuncia di variazione con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023. A fronte dell’indicazione nella denuncia di variazione della data del 1° gennaio 2022 come data di decorrenza del rischio, qualora la denuncia stessa sia presentata entro il 18 marzo 2022 non devono essere applicate le sanzioni normalmente previste.
I soggetti assicuranti che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo e che alla medesima data sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori, versano i premi assicurativi dovuti per il 2022 con l’autoliquidazione 2022/2023, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2023, i compensi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e assimilati (soci lavoratori, ecc.) assicurati alla medesima voce di tariffa.
Per effetto dell’estensione della copertura assicurativa, i lavoratori autonomi dello spettacolo in caso di infortunio o di malattia professionale hanno diritto alle medesime prestazioni economiche, sanitarie e socio-sanitarie (tra cui le cure integrative riabilitative, l’assistenza protesica, gli interventi di sostegno per il reinserimento lavorativo e nella vita di relazione) e integrative previste per tutti gli altri lavoratori assicurati all’Inail.


 

Elenchi intrastat 2022: c’è tempo fino al 7 marzo


C’è tempo fino al 7 marzo per gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022 (AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Comunicato 24 febbraio 2022)

Ai modelli Intrastat sono state definite alcune modifiche e semplificazioni, applicabili a partire dal 1° gennaio 2022.
In relazione agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari riferiti a gennaio 2022, l’adempimento di cui al Decreto ministeriale 22 febbraio 2010 può essere regolarmente effettuato fino al 7 marzo 2022, come previsto da un apposito provvedimento direttoriale (che attualmente è in fase di definizione e che sarà pubblicato a breve sui siti istituzionali dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e dell’Agenzia delle entrate), in ragione della sussistenza di difficoltà tecniche relative alla regolare e tempestiva esecuzione della trasmissione telematica dei predetti elenchi.

Iva: servizi di manutenzione elicotteri territorialmente rilevanti


I servizi di manutenzione degli elicotteri resi dal costruttore comunitario ad acquirenti italiani tramite un centro servizi, anch’esso italiano, rappresentano un’unica prestazione Iva territorialmente rilevante (Agenzia Entrate – consulenza giuridica 23 febbraio 2022, n. 4).

In tema di trattamento IVA delle operazioni complesse, la Corte di Giustizia UE, nella sentenza 4 settembre 2019, Causa C-71/18 ha chiarito che quando un’operazione è costituita da una serie di elementi e di atti, si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali essa si svolge per determinare se tale operazione comporti, ai fini IVA, due o più prestazioni distinte o un’unica prestazione. Infatti, in determinate circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dare così luogo separatamente a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti.


Un’operazione deve essere considerata unica, in particolare, quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. È questo il caso anche quando una o più prestazioni costituiscono una prestazione principale e la o le altre prestazioni costituiscono una o più prestazioni accessorie cui si applica lo stesso trattamento fiscale della prestazione principale. Segnatamente, una prestazione dev’essere considerata accessoria a una prestazione principale quando per la clientela non costituisce un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore.


Al fine di stabilire se le prestazioni fornite siano indipendenti o costituiscano una prestazione unica, è importante individuare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi. Tuttavia, non esistono regole assolute quanto alla determinazione dell’estensione di una prestazione dal punto di vista dell’IVA e occorre quindi, per determinare l’estensione di una prestazione, prendere in considerazione la totalità delle circostanze in cui si svolge l’operazione in questione.


In sede di tale valutazione globale delle circostanze, la dichiarata intenzione delle parti di assoggettare ad IVA un’operazione deve essere presa in considerazione, purché sia comprovata da elementi oggettivi.


Non esiste pertanto una norma che permetta di determinare quando ai fini IVA un’operazione è complessa piuttosto che autonoma. Secondo la Corte di Giustizia UE occorre a tal fine condurre una valutazione case by case, che consideri la totalità delle circostanze in cui si svolge l’operazione in questione, ivi compresa la dichiarata intenzione delle parti di assoggettare ad IVA un’operazione, comprovata da elementi oggettivi.


Nel caso di specie, i servizi di manutenzione degli elicotteri formano un’unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale.


Sostanziandosi in una prestazione generica, la stessa sarà territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’art. 7-ter del Decreto IVA, con applicazione dell’aliquota IVA ordinaria del 22%.


Nuovi minimi retributivi per il CCNL Legno e Arredamento (Confapi)



Siglato il 9/2/2022, tra UNITAL-CONFAPI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, l’accordo che ha definito dall’1/1/2022, l’incremento dei minimi retributivi per gli addetti del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento.


Come da tabella riportata i nuovi minimi retributivi sono stati definiti sulla base di un valore IPCA pari al 1,9%, che ha determinato un aumento a parametro 100 pari a € 29,05.
Gli incrementi relativi al mese di gennaio verranno erogati con la retribuzione di febbraio 2022.




































































Categoria

parametro

Aumenti dall’1/1/2022

Minimi dall’1/1/2022

AD3 215 62,46 2.707,79
AD2 200 58,10 2.553,84
AD1 185 53,74 2.403,20
AC4 170 49,39 2.252,58
AC3 155 45,03 2.096,29
AC2 155 45,03 2.096,29
AC1 142 41,25 1.965,76
AS3 155 45,03 2.096,33
AS2 140 40,67 1.945,67
AS1 134 38,93 1.881,19
AE3 126,5 36,75 1.805,89
AE2 119 34,57 1.727,52
AE1 100 29,05 1.534,20


Apprendisti professionalizzanti dall’1/6/2013

























































































































































































































































































































































































































































Livello

Da mese

A mese

Minimo dall’1/1/2022

AC1 1 12 1.881,19
13 24 1.945,67
25 36 1.965,76
AC2 1 12 1.965,76
13 24 2.096,33
25 36 2.096,29
AC3 1 12 2.096,33
13 24 2.096,29
25 36 2.096,29
AC4 1 12 2.096,29
13 24 2.096,29
25 36 2.252,58
AD1 1 12 2.096,29
13 24 2.252,58
25 36 2.403,20
AD2 1 12 2.252,58
13 24 2.403,20
25 36 2.553,84
AD3 1 12 2.403,20
13 24 2.553,84
25 36 2.707,79
AE2 1 10 1.534,20
11 24 1.727,52
AE3 1 12 1.534,20
13 24 1.727,52
25 36 1.805,89
AS1 1 12 1.727,52
13 24 1.805,89
25 36 1.881,19
AS2 1 12 1.805,89
13 24 1.881,19
25 36 1.945,67
AS3 1 12 1.945,67
13 24 1.965,76
25 36 2.096,33
Diploma AC1 1 9 1.881,19
10 18 1.945,67
19 26 1.965,76
Diploma AC2 1 9 1.965,76
10 18 2.096,33
19 26 2.096,29
Diploma AC3 1 9 2.096,33
10 18 2.096,29
19 26 2.096,29
Diploma AC4 1 9 2.096,29
10 18 2.096,29
19 26 2.252,58
Diploma AD1 1 9 2.096,29
10 18 2.252,58
19 26 2.403,20
Diploma AD2 1 9 2.252,58
10 18 2.403,20
19 26 2.553,84
Diploma AD3 1 9 2.403,20
10 18 2.553,84
19 26 2.707,79
Diploma AE3 1 9 1.534,20
10 18 1.727,52
19 26 1.805,89
Diploma AS1 1 9 1.727,52
10 18 1.805,89
19 26 1.881,19
Diploma AS2 1 9 1.805,89
10 18 1.881,19
19 26 1.945,67
Diploma AS3 1 9 1.945,67
10 18 1.965,76
19 26 2.096,33
Laurea AC1 1 10 1.881,19
11 20 1.945,67
21 24 1.965,76
Laurea AC2 1 10 1.965,76
11 20 2.096,33
21 24 2.096,29
Laurea AC3 1 10 2.096,33
11 20 2.096,29
21 24 2.096,29
Laurea AC4 1 10 2.096,29
11 20 2.096,29
21 24 2.252,58
Laurea AD1 1 10 2.096,29
11 20 2.252,58
21 24 2.403,20
Laurea AD2 1 10 2.252,58
11 20 2.403,20
21 24 2.553,84
Laurea AD3 1 10 2.403,20
11 20 2.553,84
21 24 2.707,79
Laurea AE3 1 10 1.534,20
11 20 1.727,52
21 24 1.805,89
Laurea AS1 1 10 1.727,52
11 20 1.805,89
21 24 1.881,19
Laurea AS2 1 10 1.805,89
11 20 1.881,19
21 24 1.945,67
Laurea AS3 1 10 1.945,67
11 20 1.965,76
21 24 2.096,33


 

Istruzioni operative sulla sospensione dei versamenti contributivi degli enti sportivi


L’Inps con il messaggio 23 febbraio 2022, n. 884 ha fornito le istruzioni operative della sospensione dei termini, di cui all’art. 3-quater, co. 1, D.L. n. 146/2021, conv., con modif. dalla L. n. 215/2021, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per il periodo di paga novembre 2021, i datori di lavoro con dipendenti devono inserire nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N978”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146” e le relative <SommeACredito>.
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza di novembre 2021 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro il 28 febbraio 2022, un flusso regolarizzativo, variando la sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.
L’Istituto, in base a tale esposizione, provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7M”, che assume il più ampio significato di “Organismo sportivo interessato alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8, D.L. n. 18/2020, Art. 61 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146”.
Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo a un credito in favore dell’INPS da versare con il modello F24 oppure a un credito in favore del datore di lavoro o un saldo pari a zero.
Il versamento dei contributi sospesi può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di nove rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo 2022.
Il contribuente dovrà compilare la “Sezione INPS” del modello “F24”, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola aziendale seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.


I soggetti destinatari della sospensione contributiva che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e fattispecie similari e che nel periodo di competenza di novembre 2021 hanno erogato compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata, devono riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “37”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva per federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche.


I datori di lavoro committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens afferente al mese in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione, provvederanno entro il 28 febbraio 2022 alla relativa modifica dei flussi telematici.


Il versamento dei contributi sospesi può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di nove rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo 2022.