D.L. Fiscale, la legge di conversione in Gazzetta

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 9 dicembre 2024, n. 189, contenente la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 155/2024, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.

Con la pubblicazione della Legge n. 189/2024, a partire dal 13 dicembre 2024, viene anche stabilita l’abrogazione del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, mantenendone comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo.

 

Riguardo al decreto convertito in legge (D.L. n. 155/2024), si riportano le principali disposizioni di interesse fiscale.

 

L’articolo 7 del D.L. n. 155/2024 ha stabilito che all’articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024 vengano apportate le seguenti modificazioni:

  • dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

6-bis “I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

  1. a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell’articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

  2. b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b-bis) hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati”.

 

6-ter “Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a), b) e b-bis), ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

  1. a) la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

  2. b) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all’incremento di cui alla lettera a) l’aliquota del 12,5 per cento;

  3. c) la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

  4. d) l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando all’incremento di cui alla lettera c) l’aliquota del 3,9 per cento”.

6-quater “Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 6-ter, sono diminuite del 30 per cento, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 6-bis, lettera b-bis)”.

  • al comma 8 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati”.

In materia di concordato preventivo biennale, l’articolo 7-bis del Decreto Fiscale convertito in legge prevede che i soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al CPB, possano aderire entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa. L’esercizio di tale facoltà non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa siano indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024. In tali ipotesi, ai fini del ravvedimento speciale, l’adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

 

L’articolo 7- quater, poi, stabilisce, per il solo periodo d’imposta 2024, che le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro possano effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Sempre in tema di concordato, l’articolo 7-quinques, precisa inoltre che ai fini dell’esclusione e della cessazione dal concordato preventivo biennale (D.Lgs. n. 13/2024, articolo 11 e 21) rilevano solo le modifiche della compagine sociale che comportano l’aumento del numero di soci o associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

 

Infine, l’articolo 8 del D.L. n. 155/2024 convertito in Legge, in merito al credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, riconferma che mediante la comunicazione integrativa possano essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.

CCNL Rai: premio di risultato 2025

Disciplinata l’erogazione del Premio di Risultato relativo all’anno 2025

Con il Verbale di Accordo siglato il 5 dicembre 2024, le Parti Sociali Rai, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl Comunicazioni, Snater, Confsal-Libersind hanno definito le modalità di erogazione del Premio di risultato relativo all’esercizio 2025. 
Il valore complessivo ammonta a 1.579,27 euro, riferiti al livello 4 e verrà erogato solo a condizione che venga raggiunto nel bilancio del Gruppo Rai, un valore positivo.
La misura individuale del premio viene determinata valutando le assenze intervenute nell’anno solare secondo lo schema seguente:
– assenze nel mese di 2 giorni: riduzione del 25% di 1/12 del premio annuo;
– assenze nel mese di 3 giorni: riduzione del 50% di 1/12 del premio annuo;
– assenze nel mese superiori ai 3 giorni: riduzione di 1/12 del premio annuo.
Il premio di risultato verrà erogato con le competenze del mese di ottobre al personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno finanziario cui si riferisce il premio. Per il personale a tempo determinato, con la busta paga di ottobre (o con la prima busta paga utile) viene erogata una somma massima di 1.579,27 euro lordi (riferiti al livello 4). 
I lavoratori potranno richiedere la conversione dell’importo del premio di risultato (nella misura del 50% o del 100% dell’importo) in beni e servizi inclusi nel “Piano di welfare”. Per costoro, sarà riconosciuta una maggiorazione del valore di welfare del
– 12% in caso di conversione del 100% dell’importo del premio;
– 8% in caso di conversione del 50% dell’importo del premio.
Infine, l’azienda mette a disposizione dei propri dipendenti, in servizio al 1° gennaio di ciascun anno, 250,00 euro a titolo di welfare.

CCNL Autoferrotranvieri: sottoscritta la pre-intesa per il rinnovo contrattuale

All’interno dell’accordo sono previsti 200,00 euro di aumenti retributivi, 500,00 euro di arretrati e 40,00 euro di trattamento integrativo

La Filt-Cgil ha comunicato la sottoscrizione della pre-intesa preliminare per il rinnovo contrattuale del CCNL Autoferrotranvieri 2024-2026. Il documento arriva a seguito della mobilitazione dell’8 novembre 2024. Per quanto riguarda l’aspetto economico, la pre-intesa prevede un aumento complessivo a regime pari a 200,00 euro nel parametro medio. L’incremento è previsto in due tranche: marzo 2025 e agosto 2026.
Inoltre, viene corrisposta una Una Tantum di arretrati pari a 500,00 euro a febbraio 2025. È previsto anche un trattamento integrativo dell’importo di 40,00 euro mensili in caso di definizione di accordi aziendali; in assenza di accordo verranno erogati 20,00 euro mensili, convertibili in 2 giornate di permesso retributivo. Questo equivale a circa al 13% di aumento medio del trattamento economico complessivo. Rinviato ad un ulteriore confronto l’adeguamento normativo sulle relazioni industriali e sul mercato del lavoro. La pre-intesa verrà portata all’attenzione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come concordato nell’ambito dell’incontro del 12 novembre scorso. 

Approvato in via definitiva il DDL Lavoro

Il provvedimento introduce norme di semplificazione e regolazione della disciplina dei contratti, dell’adempimento degli obblighi contributivi e degli ammortizzatori sociali (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 11 dicembre 2024).

Il Disegno di legge Lavoro, cosiddetto Collegato Lavoro in quanto collegato alla Legge di bilancio 2025, è stato approvato in via definitiva dal Senato.  I 33 articoli del provvedimento introducono norme di semplificazione e regolazione, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti, dell’adempimento degli obblighi contributivi e degli ammortizzatori sociali.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel comunicato in commento, segnala inoltre le molteplici interconnessioni tra le misure contenute nel disegno di legge e altri provvedimenti, tra i quali entrano di diritto il Decreto Lavoro, le norme di contrasto al lavoro sommerso e al caporalato nel Decreto Agricoltura, ma anche le misure per aumentare i controlli e qualificare le imprese attraverso la patente a crediti del Decreto Pnrr-bis e quelle di revisione del sistema di ingresso di lavoratori stranieri in Italia attraverso le quote del Decreto Flussi, senza dimenticare l’azione a sostegno dell’occupazione, soprattutto di giovani e donne, contenuta nel Decreto Coesione.

Tra i temi affrontati nel Disegno di legge ci sono: il tema delle dimissioni, la somministrazione di lavoro, la sicurezza sul lavoro, i contratti a causa mista, il lavoro da remoto e l’apprendistato. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Detrazioni Superbonus 2022, ripartizione in dieci quote annuali

In tema di Superbonus, l’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito alla possibilità di avvalersi per una parte di spese della ripartizione della detrazione in dieci quote annuali e per altre della detrazione in quattro anni (Agenzia delle entrate, risposta 9 dicembre 2024, n. 252).

L’articolo 119 del Decreto Rilancio ha introdotto specifiche disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, spettante a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici effettuati su unità immobiliari residenziali. 

 

L’articolo 2 del D.L. n. 11/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 38/2023, ha introdotto nel citato articolo 119, il comma 8-quinquies secondo cui: “per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi”.

Con riferimento a tale disposizione, la circolare n. 13/E/2023 ha chiarito che la ripartizione su un periodo più ampio ha la finalità di agevolare la fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di ”incapienza fiscale”. L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 ed è irrevocabile.

La predetta opzione è esercitabile a condizione che la spesa relativa al periodo d’imposta 202 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

 

Al riguardo, l’Agenzia ritiene che sia possibile optare per tale ripartizione della detrazione in dieci quote annuali anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022, non essendo previsto che tale opzione debba riguardare tutte le spese sostenute in tale anno.

 

Nel caso di specie, pertanto, l’istante può presentare il Modello Redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023, indicando le spese sostenute nel 2022 da ripartire in quattro quote annuali di pari importo ed optare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo, della detrazione spettante con riferimento alle altre spese sostenute nel 2022.