I chiarimenti del Fisco sul nuovo decreto ACE


I conferimenti di azienda/rami d’azienda operati in favore della conferitaria istante a fronte della corresponsione di un corrispettivo in natura non debbano comportare alcuna sterilizzazione della base ACE in capo alla società conferitaria. (Agenzia delle Entrate – Risposta 09 febbraio 2022, n. 82)

Il nuovo decreto ACE (DM MEF 03.08.2017) contiene un elenco di operazioni che il legislatore ha ritenuto potenzialmente elusive, in quanto idonee a realizzare una indebita moltiplicazione del beneficio ACE all’interno dei gruppi societari, attraverso movimentazioni di somme di denaro, effettuate al fine di creare base ACE in capo a più soggetti, a fronte di un’unica immissione di capitale di rischio.
La ratio delle disposizioni in commento è di natura antielusiva e consiste nell’evitare che, a fronte di un’unica immissione di capitale, si creino variazioni in aumento del capitale proprio in più soggetti appartenenti allo stesso gruppo.
Presupposto di tale “indebita moltiplicazione”, anche solo potenziale, è il trasferimento di somme di denaro all’interno del gruppo stesso attraverso cui “creare artificiosamente” base agevolabile ai fini ACE, utilizzando risorse che, in precedenza, hanno già determinato un’agevolazione in capo ad altri soggetti del gruppo.
In tale ottica il Nuovo Decreto ACE prevede espressamente che la variazione in aumento rilevante ai fini ACE (già ridotta per effetto di eventuali conferimenti in denaro operati nel gruppo) debba essere ulteriormente diminuita fino a concorrenza “dei corrispettivi per l’acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo”.
La norma fa evidentemente riferimento ai “corrispettivi in denaro” che, immessi nel gruppo, potrebbero essere utilizzati al fine di effettuare successivi conferimenti agevolabili.
In tale contesto, con riferimento alla sostanzialmente analoga fattispecie dell’acquisto di partecipazioni nel gruppo, contemplata dal precedente DM 2012 ed attualmente disciplinata dal nuovo DM ACE è stata chiarita l’esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina antielusiva speciale delle operazioni di acquisto infragruppo di partecipazioni nei casi in cui detto acquisto non si realizzi mediante un contratto di compravendita che preveda la corresponsione di un corrispettivo, ossia di un prezzo in denaro.
Ciò considerato, nel caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria l’istante ha beneficiato di un conferimento d’azienda che ha previsto l’apporto di un complesso di beni (ramo d”azienda) in capo allo stesso, il quale – in contropartita – ha ceduto una quota di partecipazione nella società conferitaria.
L’operazione ha presupposti simili alla cessione d’azienda con la differenza che in tale specifica operazione non vi è il pagamento di un corrispettivo in denaro ma un equivalente numero di quote nella società in cui si conferisce il complesso.
Tale circostanza (i.e. assenza di un corrispettivo in denaro), sulla base di quanto fin qui considerato, esclude che tale ipotesi possa rientrare, in capo al conferitario, nelle operazioni di acquisto di azienda/ramo d’azienda potenzialmente elusive di cui al nuovo DM ACE.
Ciò poiché in tale operazione (conferimento d’azienda/ramo d’azienda) viene a mancare il presupposto alla base della realizzazione del potenzialmente fenomeno duplicativo che la norma contrasta che, si ricorda, è il trasferimento di somme di denaro, che hanno già incrementato il capitale proprio di chi le ha ricevute, ad altri soggetti del gruppo potenzialmente legittimati ad usare tali somme per porre in essere ulteriori conferimenti in denaro.
Sulla base di quanto sopra osservato, si ritiene che i conferimenti di azienda/rami d’azienda operati in favore della conferitaria istante a fronte della corresponsione di un corrispettivo in natura non debbano comportare alcuna sterilizzazione della base ACE in capo alla società conferitaria.

Piano voucher fase 2 per la connettività delle PMI


Pubblicato nella G.U. 9 febbraio 2022, n. 33, il decreto 23 dicembre 2021 del Ministero dello sviluppo economico, che promuove il Piano voucher fase 2 per interventi di sostegno alla domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese.

Il Ministero dello sviluppo economico promuove il Piano voucher fase 2, come intervento di sostegno alla domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese a fronte dello step change, inteso quale incremento della velocità di connessione, realizzato con qualsiasi tecnologia.
La realizzazione dell’intervento è affidata ad Infratel Italia S.p.a. ad eccezione delle azioni di comunicazione, accompagnamento e valutazione di impatto della misura realizzate dalla Direzione generale servizi di comunicazioni elettroniche, radiodiffusione e postali che può provvedervi anche mediante affidamento a società in house.
Gli interventi sono finanziati a valere sulle risorse FSC relative al periodo di programmazione 2014-2020.
Il voucher è destinato solo alle imprese iscritte al registro delle imprese, di dimensione micro, piccola e media, alle quali è erogato un contributo variabile sulla base di diverse caratteristiche della connettività e dei relativi costi, in presenza di step change inteso quale incremento della velocità di connessione secondo le classi di ammissibilità previste dal manuale operativo sulla base dei tre importi di seguito indicati:
a. voucher di fascia A, distinti in A1 e A2: voucher con contributo connettività pari a euro 300, per un contratto della durata da un minimo di diciotto mesi a un massimo di trentasei mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download (V) compresa nell’intervallo 30 Mbit/s = V < 300 Mbit/s (voucher A1) oppure 300 Mbit/s = V =1 Gbit/s (voucher A2). Per connessioni che offrono V pari ad 1 Gbit/s, il valore del voucher può essere aumentato di un ulteriore contributo del valore massimo di euro 500, per la copertura di parte dei costi di rilevamento sostenuti dai beneficiari, a fronte di adeguata giustificazione da parte degli operatori fornitori. Per i voucher di fascia A non sono previste soglie di banda minima garantita. Al finanziamento dei voucher di fascia A viene destinato il 40% delle risorse stanziate distribuito per il 20% a favore dei voucher A1 e per il 20% a favore dei voucher A2;
b. voucher di fascia B: voucher con contributo connettività pari a euro 500, per un contratto della durata da un minimo di diciotto mesi fino ad un massimo di trentasei mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download (V) compresa nell’intervallo 300 Mbit/s = V =1 Gbit/s. Per connessioni che offrono V=1 Gbit/s, il valore del voucher può essere aumentato di un ulteriore contributo del valore massimo di euro 500, per la copertura di parte dei costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari, a fronte di adeguata giustificazione da parte degli operatori fornitori. Per i voucher di fascia B è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 30 Mbit/s. Al finanziamento di tali voucher viene destinato il 50% delle risorse stanziate;
c. voucher di fascia C: voucher con contributo connettività pari a euro 2.000 per un contratto della durata da un minimo di ventiquattro mesi fino ad un massimo di trentasei mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download superiore a 1Gbit/s. Il valore del voucher può essere aumentato di un ulteriore contributo del valore massimo di euro 500, per la copertura di parte dei costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari, a fronte di adeguata giustificazione da parte degli operatori fornitori. Per i voucher di fascia C è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 100 Mbit/s. Al finanziamento di tali voucher viene destinato il 10% delle risorse stanziate.
I voucher non sono riconosciuti in caso di cambio operatore fra servizi aventi prestazioni analoghe o in caso di meri passaggi di intestazione del contratto nella medesima sede di impresa.
A ciascun beneficiario può essere erogato un solo voucher.
In caso di portabilità è prevista la possibilità di trasferire l’ammontare residuo del voucher.
Il Piano per le imprese avrà durata fino ad esaurimento delle risorse stanziate, comunque non oltre ventiquattro mesi dall’avvio dell’intervento.
Le azioni di analisi di impatto, sono avviate nei sessanta giorni successivi l’avvio dell’intervento e durano per i successivi ventiquattro mesi con riferimento alle azioni di comunicazione e fino ai sei mesi successivi al termine massimo delle erogazioni a favore delle imprese beneficiarie per le azioni relative alla conformità della misura con la normativa sugli Aiuti di Stato ed alle analisi di efficacia della misura.


Covid-19: esenzione Iva per il noleggio di tendostrutturre adibite a vaccinazioni


Il noleggio di tendostrutture per ambulatori completi adibiti in parte all’effettuazione di tamponi ed in parte alla somministrazione di vaccini in modalità “drive in”, completi di servizi accessori il tutto per la gestione anti Covid-19, può beneficare del regime di esenzione Iva con diritto a detrazione di cui all’art. 1, co. 453 e 453 della Legge di Bilancio 2021 (Agenzia Entrate – risposta 09 febbraio 2022, n. 81).

L’art. 1, co. 452, L. n. 178/2020 (c.d. legge di Bilancio 2021), ha stabilito che le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19, co. 1, D.P.R. n. 633/1972, fino al 31 dicembre 2022.


Il successivo comma 453 prevede il medesimo regime di favore per le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.


Le suddette norme richiamate hanno, quindi, introdotto un regime che comporta l’esenzione IVA per le cessioni di strumentazione per diagnostica in vitro e di vaccini contro il COVID-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali cessioni, con diritto alla detrazione dell’IVA.


Tali disposizioni trovano la loro base giuridica nella Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020 (c.d. Direttiva Covid), che ha modificato la Direttiva 2006/112/CE (i.e. Direttiva IVA), al fine di rendere più accessibili i costi della fornitura di vaccini contro il COVID-19 e di dispositivi medico-diagnostici in vitro nonché di servizi strettamente connessi a tali dispositivi nell’Unione.


È stata dunque modificata la Direttiva IVA, introducendo nel Titolo VIII, dedicato alle Aliquote, il nuovo articolo 129-bis che concede, in via transitoria, agli Stati membri la possibilità di adottare misure, quali l’aliquota ridotta o l’aliquota zero, per la fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro e per la fornitura di vaccini contro il COVID-19, e per i servizi strettamente connessi a tali dispositivi e vaccini.


Si tratta in particolare di prestazioni di servizi “strettamente connesse” a tali dispositivi e vaccini anti-Covid senza le quali diventa difficile per uno Stato membro assicurare una capillare ed efficace campagna di prevenzione/diagnosi e vaccinale a costi sostenibili.


Nel caso di specie, l’operazione rilevante ai fini IVA consiste nella locazione dietro corrispettivo di tendostrutture per ambulatori completi, adibiti sia all’effettuazione di tamponi sia per la somministrazione di vaccini in modalità “drive in”, completi di servizi accessori per la gestione anti Covid-19. La successiva messa a disposizione di questi beni avviene a titolo di comodato gratuito, non dunque rilevante ai fini IVA.


In considerazione di ciò, le suddette prestazioni di servizi possono beneficiare del particolare regime di esenzione e quindi essere acquistati in esenzione da IVA, senza pregiudizio del diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19, co. 1, del Decreto IVA.

Aumento contribuzione e scadenza del versamento al Fondo Sanilog



Scade, il 16 maggio prossimo, il termine per il versamento del contributo a carico del datore di lavoro dovuto dall’1/1/2022 al Fondo Sanilog a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione


In base a quanto previsto nel rinnovo del CCNL, ricordano che dal 1/1/2022 è entrato in vigore l’aumento della contribuzione aziendale destinata a Sanilog pari a 2,5 euro mensili per dipendente, grazie al quale è stato possibile migliorare il piano sanitario per i dipendenti.
La contribuzione mensile a Sanilog conseguentemente passa da 10 a 12,50 euro per 12 mensilità.
Il suddetto aumento contrattuale a favore di Sanilog comporta un’integrazione di versamento obbligatoria pari a 15 euro per dipendente, sulla contribuzione già versata del primo semestre 2022 e un aggiornamento a 75 euro per dipendente della contribuzione semestrale dovuta a partire dal secondo semestre 2022.
Entrambi i versamenti, complessivamente pari a 90 euro per dipendente, dovranno essere corrisposti entro il 16 maggio p.v. contestualmente alla scadenza del versamento del 2 semestre 2022.
Il versamento dovrà avvenire, come di consueto, tramite il modello F24 utilizzando due righi separati della sezione INPS.


INTEGRAZIONE PRIMO SEMESTRE 2022 – SEZIONE INPS









CODICE SEDE

CAUSALE


CONTRIBUTO

MATRICOLA

PERIODO


COMPETENZA

IMPORTO

Indicare il codice di 4

cifre della sede


territorialmente


competente

FSL1 Indicare la

matricola INPS


dell’azienda

DAL

Indicare 10/2021


AL non valorizzare

Occorrerà integrare la

contribuzione del 1 semestre 2022


con ulteriori 15 euro (2,5 euro per i


6 mesi di competenza) per ciascun


dipendente presente nella distinta


semestrale.


 


CONTRIBUZIONE SECONDO SEMESTRE 2022 (e semestri successivi) – SEZIONE INPS









CODICE SEDE

CAUSALE


CONTRIBUTO

MATRICOLA

PERIODO


COMPETENZA

IMPORTO

Indicare il codice di 4

cifre della sede


territorialmente


competente

FSL1 Indicare la

matricola INPS


dell’azienda

DAL

Indicare 04/2022


AL non valorizzare

Occorrerà effettuare un

versamento di €75, per ogni


dipendente, non in prova a tempo


indeterminato compreso


l’apprendista, in forza alla data del


30 aprile 2022.


L’integrazione contributiva di 15 euro per il 1° semestre 2022 – fiduciariamente anticipata dal Fondo per permettere ai dipendenti di godere dal 1 gennaio delle prestazioni del nuovo piano sanitario – è condizione imprescindibile per il rinnovo della copertura del 2° semestre 2022; in caso di omissioni/difformità contributive sulle suddette integrazioni, saranno prioritariamente utilizzati come compensazione i contributi versati per il 2° semestre 2022 o eventuali versamenti in eccesso residuati dai precedenti semestri.

Edilizia Industria Genova: E.V.R. anno 2022



La Cassa Edile Genovese comunica gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione da corrispondere nel periodo 1/1/2022 – 31/12/2022 secondo le disposizioni contenute nel CIPL 13/12/2021 per i dipendenti delle imprese edili industriali della provincia di Genova


A seguito della verifica effettuata sui quattro indicatori previsti dal CIPL 13/12/2021 per le Imprese Edili Ance della provincia di Genova, ai fini della erogabilità dell’EVR, le Parti territoriali hanno determinato i seguenti importi da erogare nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2022 e pubblicati dalla Cassa Edile Genovese.


VALORI E.V.R. dall’1/1/2022 al 31/12/2022




















































Livello

Minimi

 

Valori mensili EVR impiegati

Valori orari EVR operai

30%

VII 1.630,71 2,50% 40,76775   12,23
VI 1.467,63 2,50% 36,69075   11,01
V 1.223,02 2,50% 30,5755   9,17
IV 1.141,51 2,50% 28,53775 0,16 8,56
III 1.059,96 2,50% 26,499 0,15 7,95
III 953,97 2,50% 23,84925 0,14 7,15
I 815,36 2,50% 20,384 0,12 6,12