INPS: indicazioni sugli importi e i limiti di reddito di ANF e assegno di maternità L’INPS comunica gli importi e i limiti di reddito per l’anno 2022 relativi all’ANF e all’assegno di maternità e l’abrogazione della norma istitutiva dell’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da applicarsi per l’anno 2022 alle prestazioni in oggetto è pari all’1,9%.
La Presidenza ha altresì ricordato l’avvenuta abrogazione, a decorrere dal 1° marzo 2022, della norma che ha istituito l’assegno per il nucleo familiare dei Comuni. Conseguentemente, per l’anno 2022, il suddetto assegno è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.
Gli importi delle prestazioni e i relativi requisiti economici sono, pertanto, aggiornati nel modo seguente.
L’importo dell’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2022 è pari, nella misura intera, a 147,90 euro.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a 8.955,98 euro.
Agli assegni di competenza del 2021, per i quali siano ancora in corso i relativi procedimenti, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2021.
L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 354,73 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.773,65 euro.
Il valore dell’ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 17.747,58 euro.
INPS: indicazioni sugli importi e i limiti di reddito di ANF e assegno di maternità
INPS: Dismissione del “Cassetto Previdenziale”
L’Inps, con il messaggio n. 771 del 16 febbraio 2022, comunica la dismissione del “Cassetto Previdenziale” a far data dal 1° marzo 2022
L’Inps con il presente messaggio, comunica la dismissione del “Cassetto Previdenziale” a decorrere dal 1° marzo 2022.
Il “Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente”, che si presenta con una nuova veste grafica, permette la verifica delle principali informazioni sulla posizione contributiva consentendo una ricerca in successione di diversi elementi di interesse, evidenziati su singole finestre, nonché la stampa dell’intero fascicolo (con la raccolta di tutte le caratteristiche aziendali rinvenibili nei vari archivi disponibili dell’Istituto).
Il menu viene creato dinamicamente in base alla profilazione dell’utente connesso e alla tipologia della posizione contributiva.
Per consentire un graduale passaggio al “Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente”, è rimasto operativo anche il “Cassetto Previdenziale”, il quale, tuttavia, non è stato oggetto delle nuove implementazioni.
Si segnala che il manuale utente del “Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente” è consultabile tramite l’apposito collegamento all’”HELP”, disponibile sul menu principale.
Trust non residente: come abilitarsi a Fisconline
Un trust non residente per ottenere l’abilitazione a Fisconline può presentare direttamente la domanda via Pec, firmata digitalmente, all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, specificando nell’oggetto “Divisione Servizi – Servizi on line – Richiesta di abilitazione al servizio Fisconline”, oppure tramite delega a un procuratore (Agenzia Entrate – risposta 16 febbraio 2022, n. 84).
Per fruire dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito web, occorre previamente richiedere l’abilitazione al servizio telematico Fisconline o Entratel, strumenti che consentono di trasmettere le dichiarazioni, effettuare versamenti, registrazioni e calcoli direttamente dal sito dell’Agenzia delle entrate.
Un soggetto diverso dalla persona fisica, invece, per ottenere l’abilitazione al servizio telematico Fisconline deve farne richiesta adottando una delle modalità di seguito specificate:
– presentazione diretta: l’interessato (il rappresentante legale in caso di Enti, Associazioni e Società) deve inviare la domanda, con allegato il modulo per la comunicazione del gestore incaricato, reperibile sul sito: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/strumenti/modelli, e trasmetterla a mezzo posta elettronica certificata (utilizzando, all’occorrenza, anche la PEC intestata ad un soggetto diverso), dopo averla compilata e sottoscritta con firma digitale basata su certificati qualificati rilasciati da certificatori accreditati in altri Stati membri dell’Unione europea. La domanda deve essere trasmessa all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it,, avendo cura di indicare nell’oggetto la dicitura “Divisione Servizi – Servizi on line – Richiesta di abilitazione al servizio Fisconline”, oppure
– presentazione tramite Procuratore: l’interessato (il rappresentante legale in caso di Enti, Associazioni e Società) deve conferire una procura speciale ad un soggetto terzo, specificando il tipo di operazione che intende affidare al Procuratore (art. 63, D.P.R. n. 600/1973). L’intera documentazione (domanda e procura) deve essere inviata dal Procuratore dalla propria casella di posta elettronica certificata nelle medesime modalità summenzionate.
Ciò detto, qualora il trust abbia trovato difficoltà ad acquisire le credenziali per presentare tempestivamente la dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi, l’ufficio competente, ai sensi dell’art. 10, co. 3, L. n. 212/2000 secondo cui “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta”, valuta la disapplicazione delle sanzioni laddove detta dichiarazione risulti comunque presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni e non vi sia alcun debito d’imposta.
Lavoratori dello spettacolo: pronte le modalità di estensione dell’obbligo assicurativo
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto 22 gennaio 2022, ha definito le modalità di attuazione dell’estensione dal 1° gennaio 2022, ai sensi art. 66, co. 4, D.L. n. 73/2021, conv. con modif., dalla L. n. 106/2021, dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
I soggetti assicurati sono i lavoratori autonomi obbligatoriamente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 708/1947) e sono tenuti al versamento all’Inail del premio assicurativo, in base al tasso di rischio corrispondente alle attività previste dalle Tariffe Inail in vigore, i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera.
In particolare, il premio assicurativo deve essere versato:
– con riferimento alle attività retribuite di insegnamento o di formazione, dagli enti accreditati o dalle amministrazioni pubbliche che organizzano le medesime attività di insegnamento e formazione;
– con riferimento alle attività remunerate di carattere promozionale, dai soggetti pubblici o privati nei cui confronti le stesse vengono espletate;
– per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, dai committenti che ne utilizzano le prestazioni.
Per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo si assume come retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo l’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.
In sede di prima applicazione dell’obbligo assicurativo, i soggetti assicuranti:
– che non sono titolari di posizioni assicurative attive all’Inail e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, devono presentare la denuncia di iscrizione con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023;
– titolari di posizioni assicurative attive e che si avvalgano alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato derivante dall’estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione ai predetti lavoratori, devono presentare la denuncia di variazione con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023.
I soggetti assicuranti che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo e che alla medesima data sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori, devono versare i premi assicurativi dovuti per il 2022 con l’autoliquidazione 2022/2023, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2023, i compensi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e assimilati assicurati alla medesima voce di tariffa.
Rinnovato il CCNL delle Scuole non statali Agidae
Firmato il rinnovo del CCNL 2021-2023 per il personale dipendenti delle istituzioni aderenti all’Associazione degli istituti dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica Agidae.
La retribuzione tabellare a regime (dicembre 2023) vedrà un aumento – rapportato al livello 5 – di 103 euro, che in percentuale si attesta al 6% per tutti i livelli di inquadramento.
Livello |
31/12/2018 |
01/12/21 |
01/12/2021 |
01/09/2022 |
01/09/2022 |
01/12/2023 |
01/12/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.513,13 | 29,05 | 1.542,18 | 30,69 | 1.572,87 | 30,67 | 1.603,54 |
2 | 1.554,90 | 29,85 | 1.584,75 | 31,54 | 1.616,29 | 31,52 | 1.647,81 |
3 | 1.598.40 | 30,69 | 1.629,09 | 32,42 | 1.661,51 | 32,40 | 1.693,91 |
4 | 1.646,60 | 31,61 | 1.678,21 | 33,40 | 1.711,61 | 33,38 | 1.744,99 |
5 | 1.726,80 | 33,00 | 1.759,80 | 35,00 | 1.794,80 | 35,00 | 1.829,80 |
6 | 1.915,51 | 36,78 | 1.952,29 | 38,85 | 1.991,14 | 38,83 | 2.029,97 |
Ai dipendenti a tempo indeterminato assunti anteriormente al 30 giugno 1994, delle categorie ex I, ex II, ex III, competono e vengono mantenuti i relativi superminimi come elemento della retribuzione, maturati al 31/12/2005 e non riassorbibili.
Livello |
Ex I Cat. |
Ex II Cat |
Ex III Cat |
---|---|---|---|
Superminimo al 31/12/2005 | Superminimo al 31/12/2005 | Superminimo al 31/12/2005 | |
I | 125,88 | 93,39 | 58,55 |
II | 153,51 | 122,57 | 72,88 |
III | 207,64 | 165,61 | 75,98 |
IV | 214,72 | 150,85 | 72,21 |
V | 273,61 | 198,75 | 100,36 |
VI | 396,07 | 309,12 | 151,07 |
Contratto a tempo determinato
Nell’ottica di garantire anche al personale docente non ancora abilitato la possibilità di acquisire, in costanza di rapporto di lavoro, il titolo abilitante, la durata del contratto a tempo determinato è stata estesa fino all’espletamento delle procedure concorsuali che ne premettono il conseguimento. E’ stato riconfermato l’impianto del contratto a tempo determinato che prevede il consolidamento del 70% dell’orario di lavoro supplementare
Ferie
Il nuovo CCNL accoglie e regolamenta l’istituto delle ferie solidali per consentire al personale in difficoltà di poter assistere, con il contributo dei colleghi, i figli minorenni e i familiari di primo grado in linea diretta che si trovino in condizioni di salute gravi e che richiedono assistenza continua. La cessione delle ferie deve essere a titolo gratuito.
Maternità e della paternità
La materia riguardante la tutela della maternità e della paternità è stata oggetto di aggiornamento e di positive novità: durante il periodo di astensione obbligatoria l’indennità dell’80% è elevata al 90% della retribuzione media giornaliera.
Contratti di prossimità
In caso di crisi accertata, la possibilità di ricorrere ai contratti di prossimità in funzione della tutela occupazionale
Assistenza santaria integrativa
La sanità integrativa entra a pieno titolo tra i costi contrattuali, il cui importo – proprio perché parte integrante della retribuzione – è a totale carico dei datori di lavoro, per la cui copertura è dovuto un contributo mensile, per ogni lavoratore, pari a € 7.
Incentivo economico di produttività
E’ confermato l’incentivo economico di produttività nella misura massima di 220 euro una tantum che, se conseguito per tre anni consecutivi, è attribuito nella misura del 70% come salario accessorio.
Coordinatore didattico
La figura del Coordinatore didattico, già oggetto di interessanti e produttivi interventi di aggiornamento professionale attuati da AGIQUALITAS, è stata ampiamente regolamentata.
Banca ore
Nell’alveo del precedente CCNL è stato regolamentato l’istituto della banca delle ore il cui utilizzo è limitato al solo personale non docente.