Compensazione crediti agevolativi e chiarimenti sull’obbligo d’apposizione del visto di conformità 

Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle entrate riguardo alla compensazione dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi e dal super-ACE e SUll’obbligo di apposizione del visto di conformità (Agenzia delle entrate, risposta 21 giugno 2024, n. 139).

L’articolo 17 del D.LGS. n. 241/1997 disciplina i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Nello specifico, al comma 2, elenca i crediti e i debiti interessati dal versamento unitario e dalla compensazione, includendovi, altresì, una previsione di chiusura del sistema, secondo cui “il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: hter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore”.

 

Al riguardo, l’Agenzia chiarisce, che se una somma può essere riscossa tramite Modello F24, allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti nel modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione.

 

Quando la riscossione di una entrata avviene tramite la sezione ”accise” del modello F24, i crediti ad essa relativi non possono essere utilizzati in compensazione, mentre i debiti ivi esposti possono comunque essere pagati utilizzando in compensazione i crediti relativi ad imposte e contributi da esporre nelle altre sezioni del modello F24.

 

Pertanto, in merito ai quesiti prospettati dall’istante, l’Agenzia ha osservato quanto segue:

  • il credito cd. SuperAce può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997

  • i crediti per interventi edilizi di cui all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 sono ammessi in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite;

  • la riscossione del prelievo erariale unico (cd. PREU) sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento AWP e VLT, avviene con le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tramite i rispettivi codici tributo da utilizzare esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ”importi a debito versati” nella specifica sezione ”Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello di versamento ”F24 Accise”.

Tanto premesso, l’Agenzia delle entrate afferma che è possibile compensare le somme a debito dovute a titolo di PREU e di canone di concessione con i crediti di imposta da SuperAce e da bonus per interventi edilizi, restando integro il potere di controllo da parte degli organi competenti considerate, altresì, le recenti disposizioni che hanno ristretto le ipotesi di cessione dei crediti emergenti da interventi agevolati.

Inoltre, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti da SuperACE e da bonus per interventi edilizi citati, non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della L. n. 388/2000 limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale e all’articolo 1, comma 53, della L. n. 244/2007 limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi pro-tempore vigenti.

 

Quanto, invece, al quesito concernente l’apposizione, sulla dichiarazione dei redditi in cui è indicato il credito SuperACE, del visto di conformità, l’articolo 1, comma 574 della Legge n. 147/2013, dispone che i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In considerazione dell’ampia previsione normativa che genericamente richiama i crediti ”relativi alle imposte sui redditi” e alla sua ratio ispiratrice, l’Agenzia è dell’avviso che tale obbligo di apposizione del visto di conformità riguardi tutti i crediti d’imposta il cui presupposto sia riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali.

Restano, invece, esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa.

 

Nel caso di specie, dunque, l’utilizzo in compensazione del credito da SuperACE non è soggetto all’obbligo di apposizione del visto.

CIRL Agricoltura Impiegati Trentino: rinnovato il contratto che prevede nuovi aumenti retributivi

Previsti incrementi del 9% sulla retribuzione e novità su lavoro flessibile e previdenza

Le OO.SS. Flai-Cgil e Fai-Cisl, insieme a Confederdia hanno reso noto, mediante un comunicato in data 20 giugno 2024, il rinnovo del CIRL per gli impiegati ed i quadri del settore ortofrutta trentino. Il rinnovo consiste in un aumento del 9% sui minimi tabellari per il triennio 2024-2026. Un dato ritenuto significativo dal momento che la percentuale supera l’IPCA, l’indice dei prezzi al netto del costo dei beni energetici, programmata per il triennio. L’ulteriore 2% aggiunto alla parte variabile va normato in accordi di secondo livello. Trovata l’intesa anche per la flessibilità dell’orario di lavoro, con particolare attenzione ai genitori con figli fino ai 12 anni, che possono entrare fino alle 9:00 del mattino. Inoltre, è previsto il +0,5% di contribuzione sulla previdenza complementare a carico, in forma paritetica, di datore di lavoro e lavoratore. 

 

CIPL Edilizia Industria Salerno: firmato il rinnovo

Al centro del rinnovo la formazione e sicurezza per i lavoratori ed un sistema di premialità per le imprese virtuose 

Il 3 giugno 2024 è stato sottoscritto, dopo dodici anni, da Ance Aies Salerno e dai sindacati provinciali di Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil il rinnovo del CIPL per i lavoratori delle imprese edili industriali della provincia di Salerno.
Di seguito le novità più rilevanti.
Norme premiali 
Le Parti Sociali hanno istituito le norme premiali a favore delle Imprese, con l’obiettivo di premiare con rimborsi annuali le aziende che si sono contraddistinte sul versante della legalità, della regolarità, della puntualità e della sicurezza.
Fondo Incentivo Occupazione 
Istituito un fondo Incentivo Occupazione finanziato con un contributo a carico delle Imprese pari allo 0,10% .
Elemento Variabile della Retribuzione 
Definito l’EVR nella misura del 4% dei minimi alla data del 1° gennaio dell’anno di erogazione. In caso di un indicatore negativo, l’Imprese eroga il 65% della somma eccedente.
Edilsicura
Previsto un contributo per l’Associazione Edilsicura pari allo 0,30% a carico delle imprese destinato a finanziare le attività dei rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza.
Lavoratori stranieri
Assegnato all’ente Scuola Edile di Salerno il compito di predisporre programmi formativi di alfabetizzazione concernente la lingua italiana.

Ebinter Toscana: riapre il bando per il buono che ti meriti

Previsti voucher da spendere in negozi convenzionati fino ad esaurimenti risorse

L’Ente bilaterale del terziario della Toscana ha riaperto il bando per il sostegno al reddito delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende iscritte all’Ente mediante l’emissione di voucher da spendere in un circuito di negozi convenzionati. I voucher vengono assegnati fino ad esaurimento fondi e possono essere spesi entro il 28 febbraio 2025. Per accedere alle 14 misure di aiuto alle famiglie, è possibile farlo tramite gli infopoint delle organizzazioni sindacali. 
I buoni possono essere richiesti dai lavoratori a tempo indeterminato, determinato che abbiano svolto almeno 4 mesi di lavoro negli ultimi 12 mesi presso aziende iscritte e in regola con il pagamento della quota associativa e dagli apprendisti. Inoltre, è possibile richiedere i buoni entro il 15 gennaio 2025. Ciascun lavoratore può richiedere fino ad un massimo di 3 voucher e le pratiche per l’accesso al buono devono contenere la documentazione relativa all’anno 2024. 

Aree di crisi industriale complessa: proroga dei trattamenti

Rifinanziati anche per l’anno 2024 l’integrazione salariale straordinaria e la mobilità in deroga (INPS, messaggio 20 giugno 2024, n. 2304).

L’INPS ha comunicato che sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 170 della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l’anno in corso i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (articolo 44, comma 11-bis, D.Lgs. n. 148/2015 e articolo 1, commi 140 e 141, Legge 27 dicembre 2017, n. 205), nonché i trattamenti di mobilità in deroga (articolo 25-ter, D.L. n. 119/2018) per le aree di crisi industriale complessa.

In effetti, il comma 170 dell’articolo 1 della Legge n. 213/2023, ha stanziato ulteriori risorse – per un importo pari a 70 milioni di euro per il 2024 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione – finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazionale, nonché per le finalità di cui all’articolo 53-ter del D.L. n. 50/2017, specificando al secondo periodo che le regioni possono utilizzare tali risorse in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti.

Inoltre, il messaggio in commento riporta anche la tabella di ripartizione delle risorse in questione tra le diverse regioni.

Nello specifico, l’INPS rammenta che la normativa in materia di trattamenti di mobilità in deroga prevede che a ogni singolo lavoratore possa essere concesso un periodo massimo di 12 mesi di mobilità, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Pertanto, a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria possono essere concessi ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.