Redditi prodotti in remote working inclusi nel regime impatriati


Possono rientrare nel regime dei lavoratori impatriati di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia in modalità remote working a decorrere dal periodo d’imposta 2022 a condizione che venga trasferita la residenza fiscale in Italia e per i successivi quattro periodi di imposta (Agenzia Entrate – risposta 08 aprile 2022, n. 186).

Il regime speciale dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e per accedere è necessario che il lavoratore:
– trasferisca la residenza in Italia;
– non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.


Sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
– sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
– abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.


L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Per accedere al regime speciale, è necessario, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.


In relazione al caso di specie, con la circolare n. 33/E del 2020 l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che l’accesso all’agevolazione non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato. Pertanto, possono accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti, in caso di lavoro autonomo o di impresa, siano stranieri non residenti.


L’applicazione del regime agevolativo richiede però che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.


Ciò non esclude che l’accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati sia ammesso anche per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per proseguire, in modalità da remoto, l’attività lavorativa resa a beneficio del proprio datore di lavoro estero in virtù di un preesistente contratto di lavoro dipendente, a nulla rilevando la circostanza che durante gli ultimi due periodi d’imposta antecedenti il trasferimento in Italia l’attività lavorativa sia stata svolta in distacco presso una sede estera diversa dalla sede principale e che, anche attraverso tale modalità, venga esercitato il proprio ruolo apicale.

Spettacolo: prestazione di malattia a pagamento diretto


Si forniscono precisazioni sul pagamento diretto della prestazione di malattia ai lavoratori dello spettacolo.

L’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. L’obbligo di assicurazione per i lavoratori decorre dal 1° gennaio 2022.
Reltivamente alle modalità di erogazione della prestazione, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro, con conseguente conguaglio dei contributi dovuti all’Inps.
Il datore che anticipa la prestazione, nei casi in cui il lavoratore abbia maturato i requisiti contributivi richiesti a fronte di giornate effettuate presso altro datore di lavoro, è tenuto ad accertarne l’effettiva sussistenza, nonché la retribuzione percepita ai fini del calcolo della prestazione, mediante la piena collaborazione del lavoratore interessato che fornisce eventuale documentazione a supporto.
Quanto ai lavoratori a termine, l’Inps procede con il pagamento della prestazione in modalità diretta.
L’Istituto ricorda che il certificato di malattia, prodotto in modalità telematica o, laddove ciò non sia eccezionalmente possibile, in modalità cartacea, costituisce a tutti gli effetti l’istanza di prestazione.
In proposito si applicano le disposizioni normative valide per la generalità dei lavoratori sulla base delle quali il certificato viene redatto sin dal primo giorno dell’evento e viene trasmesso telematicamente dal medico curante mediante il canale SAC ovvero, se compilato in modalità cartacea, viene inviato direttamente dal lavoratore all’Inps e al datore di lavoro, entro il termine di due giorni dal rilascio, secondo quanto previsto dal legislatore.
Il certificato, che riporta i dati previsti dal disciplinare tecnico allegato al D.M. 18/4/2012, viene recepito dall’Inps e abbinato alle informazioni relative alla qualifica e al settore lavorativo di appartenenza del lavoratore, presenti nelle banche dati dell’Istituto.
Nei casi di pagamento diretto della prestazione di malattia, il lavoratore, al fine di indicare alla Struttura territoriale di competenza gli elementi informativi necessari al pagamento dell’indennità economica, ove non siano già in possesso della medesima Struttura, ha a disposizione il modello “SR188”, denominato “Modalità di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito” (disponibile sul sito www.inps.it), nel quale è presente un campo libero in cui è possibile specificare l’evento di malattia a cui si fa riferimento.
Il modello, al quale può essere allegata eventuale documentazione ritenuta utile all’istruttoria della pratica (ad esempio, il contratto di lavoro), deve essere trasmesso alla Struttura territoriale di riferimento – individuata sulla base della residenza o del domicilio abituale del lavoratore – mediante i consueti canali (posta ordinaria o raccomandata, posta elettronica, ecc.).
I datori di lavoro devono correttamente valorizzare, nell’ambito dei flussi mensili Uniemens, lo specifico campo finalizzato a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia sulla base del contratto di riferimento (messaggio del 7 aprile 2022, n. 1568).

IRAP: regime opzionale e dichiarazioni integrative


In materia di IRAP, forniti chiarimenti sulla fruizione di un regime opzionale per gli anni pregressi e la presentazione di dichiarazioni integrative (Agenzia delle entrate – Risposta 08 aprile 2022, n. 187).

Nel caso di specie, l’ente istante afferma di avere determinato l’IRAP, per i periodi d’imposta anteriori al 2016, avvalendosi dell’opzione per il metodo c.d. “commerciale”, prevista dall’articolo 10- bis, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, vista la presenza di personale comunale impiegato – al 100% o promiscuamente – anche in servizi rilevanti ai fini IVA. Detta opzione ha consentito un notevole risparmio d’imposta, dato che i conti economici aggregati relativi alle attività considerate commerciali sono risultati sempre in perdita.
A decorrere dal mese di febbraio del 2016 – con effetto dalle retribuzioni del mese di gennaio – in seguito all’adozione di un nuovo gestionale, l’istante ha iniziato a versare l’IRAP sulle retribuzioni di tutti i dipendenti senza tener conto delle percentuali del personale impiegato nei servizi commerciali, e senza più predisporre il conto economico aggregato delle attività commerciali.
L’istante riferisce che la “nuova” modalità di determinazione dell’IRAP è stata «determinata dal cambio di gestionale informatico e da un’errata presunzione circa le potenzialità del nuovo sistema», e non da una precisa volontà di revocare l’opzione o dal venir meno dei presupposti per l’utilizzo del metodo c.d. “commerciale”, non essendoci stati mutamenti nei servizi commerciali resi all’utenza e nei risultati di conto economico, caratterizzati da una costante perdita.
Ciò detto, l’istante chiede se sia possibile recuperare l’IRAP versata in misura superiore – in applicazione del metodo c.d. “retributivo” – presentando, entro il 21 dicembre 2022, una dichiarazione integrativa a favore, ex articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, per ciascun periodo d’imposta dal 2016 al 2019.

Nel caso sopra esposto, l’adozione – a partire dal 2016 – del metodo retributivo anche per le attività commerciali (e, conseguentemente, la revoca del metodo commerciale) non sembra essere stata determinata esclusivamente dall’errata funzionalità del “nuovo sistema gestionale”, avendo l’istante scelto di versare gli acconti (rilevatori dell’esercizio dell’opzione), di omettere la predisposizione del conto economico aggregato delle attività commerciali, di presentare le dichiarazioni annuali IRAP in conformità con il metodo scelto, adottando, quindi, un “comportamento concludente” per ben quattro periodi d’imposta, ovvero fino alla nuova opzione esercitata solo nel 2020.
L’Agenzia non ravvisa, dunque, alcun “errore” da rettificare, ma solo una scelta per un metodo di calcolo dell’imposta che ora si vuole modificare, rispetto alla quale non è consentito il ricorso alla dichiarazione integrativa, destinata alla correzione di errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito.
A tal riguardo, con la risoluzione n. 325/E del 14 ottobre 2002, è già stato chiarito che le opzioni « anche se inserite in manifestazioni non dispositive o, per usare un termine comune in dottrina in “dichiarazioni di scienza” quali le dichiarazioni dei redditi, al pari di qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale non possono essere “rettificate” che in presenza di dolo, violenza o errore.
In particolare l’errore, quale vizio della volontà, deve possedere i requisiti della rilevanza e dell’essenzialità e non deve cadere sui “motivi” della scelta, vale a dire sulle mere finalità che hanno indotto il contribuente a porre in essere un determinato comportamento.».
La dichiarazione integrativa è, quindi, finalizzata a correggere errori od omissioni nell’indicazione di elementi funzionali alla determinazione del reddito imponibile e non anche a modificare scelte più o meno favorevoli; non essendo ammissibile la presentazione di una dichiarazione integrativa per ripensare una scelta rivelatasi a posteriori sfavorevole, non ravvisandosi, in tale ipotesi, un vizio della volontà determinato dalla presenza di un errore grave ed essenziale.


 

Risarcimento per perdita di chance da demansionamento: recupero ritenute fiscali


Con la Risposta n. 185 dell’8 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il risarcimento del danno per demansionamento, connesso alla “perdita di chance”, non ha natura reddituale, pertanto su tali somme non vanno operate le ritenute fiscali. In caso di restituzione al lavoratore di ritenute indebitamente applicate, le somme versate all’Erario possono essere recuperate dal datore di lavoro nel Modello 770.

Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, il datore di lavoro è stato condannato dal Tribunale a risarcire il dipendente per il danno alla sua professionalità quale conseguenza del demansionamento. L’importo stabilito dal tribunale a titolo di risarcimento del danno è stato determinato in via equitativa.
Sull’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno il datore di lavoro ha operato e versato le ritenute fiscali.
Su precetto del lavoratore, che ha rivendicato l’esenzione delle somme, il datore di lavoro gli ha corrisposto l’importo equivalente alle ritenute fiscali operate.
Si chiede, dunque, se sia corretta l’esenzione fiscale di tali somme e in che modo sia possibile recuperare le ritenute versate all’Erario.


In merito al trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di risarcimento danni, la disciplina di riferimento distingue in ragione della funzione risarcitoria: “lucro cessante” o “danno emergente”.
In particolare, devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente; in altri termini sono imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (cd. “lucro cessante”) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce.
Non assumono rilevanza reddituale, invece, le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (cd. danno emergente).


In tema di demansionamento, occorre distinguere il danno patrimoniale, derivante dall’impoverimento della capacità professionale del lavoratore o dalla mancata acquisizione di maggiori capacità, con la connessa “perdita di chances” (possibilità di guadagno), da quello non patrimoniale, comprendente sia l’eventuale lesione dell’integrità psico-fisica del lavoratore, accertabile medicalmente, sia il danno esistenziale, da intendersi come ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, sia infine la lesione arrecata all’immagine professionale ed alla dignità personale del lavoratore.


Il risarcimento per “perdita di chances” conseguente a demansionamento non è soggetto a imposizione fiscale ai fini IRPEF, in quanto non rappresenta alcuna reintegrazione di reddito patrimoniale non percepito, ma piuttosto il risarcimento del danno alla professionalità e all’immagine derivato dal demansionamento. In particolare, non sono imponibili le somme che trovino titolo nella necessità di ristorare la perdita delle cosiddette “chance professionali”, ossia connesse alla privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell’attività lavorativa. Secondo la giurisprudenza la “perdita di chance” da demansionamento configura un danno attuale e risarcibile (consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di possibilità attuale), a condizione che il soggetto che agisce per il risarcimento ne provi, anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni, la sussistenza.
A tal fine, la perdita di chance può essere dedotta, ad esempio, dall’esercizio di un’attività soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all’esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo.


Dunque, le somme liquidate a titolo di perdita di chance professionali possono essere correttamente qualificate alla stregua di risarcimento di danno emergente solo ove l’interessato fornisca prova concreta dell’esistenza e dell’ammontare di tale danno. In tal caso, il risarcimento del danno non ha natura reddituale, poiché consiste nel ristoro del danno emergente dalla perdita di una possibilità attuale.
L’eventuale quantificazione del danno facendo ricorso al criterio di valutazione equitativa basato sul maggior stipendio non conseguito, non fa mutare la natura del risarcimento, attesa la funzione meramente quantitativa di tale criterio.


Nel caso esaminato, la sentenza di condanna al risarcimento del danno ha accertato la lesione della capacità professionale del lavoratore, derivante dall’attribuzione di mansioni (archivista) inferiori rispetto a quelle professionalmente spettanti, accertate da una precedente sentenza. Le somme corrisposte al lavoratore, dunque, hanno la funzione di risarcire la lesione della sua capacità professionale; sulla base delle precedenti considerazioni, pertanto, sono da considerarsi non imponibili, in quanto configurabili come danno emergente.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il recupero delle ritenute indebitamente operate e versate, e poi restituite al lavoratore deve essere effettuato tramite la dichiarazione dei sostituti d’imposta – Modello 770.
Qualora i termini di presentazione del Modello 770 siano decorsi, il recupero deve essere effettuato presentando una dichiarazione integrativa.

Edilizia – Circolare Ance Padova Treviso: riconoscimento dell’E.V.R.



In attuazione di quanto previsto dal vigente CCNL Edilizia Industria e di quanto disposto dall’Accordo territoriale del 15/12/2021 per le province di Padova Treviso e Vicenza, è stata disposta la determinazione e l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione ai lavoratori del settore per l’anno 2022


Il giorno 28 marzo 2022, Ance Padova e Assindustria Veneto Centro – Sezione autonoma ANCE, (come riportato nella circolare n. 34 del 5/4/2022) congiuntamente con le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali, sulla base dei dati degli indicatori forniti dalla Cassa Edile Interprovinciale Veneto – C.E.I.V., hanno proceduto alle verifiche e determinazioni previste dal citato dall’accordo territoriale 15 dicembre 2021 relativamente all’E.V.R. di competenza 2021 da corrispondere nel 2022, per il territorio delle province di Padova e Treviso.
In particolare, è stato accertato che, ai sensi di quanto previsto dall’accordo territoriale 15 dicembre 2021 citato, ci sono i presupposti per il riconoscimento dell’E.V.R. di competenza 2021 per il territorio delle province di Padova e di Treviso, che verrà corrisposto dalle imprese, previa verifica a livello aziendale sulla base di due indicatori aziendali, nella misura oraria corrispondente:


– al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173 (Valori orari dell’EVR riportati nelle Tabelle 1), qualora dalla verifica aziendale le variazioni dei due indicatori aziendali risultino entrambe pari o positive (entrambi pari; uno pari e uno positivo; entrambi positivi);


– al 2,6% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173 (Valori orari dell’EVR riportati nelle Tabelle 2), qualora dalla verifica aziendale la variazione pari o positiva interessi solo uno degli indicatori aziendali.


L’E.V.R. da corrispondere è pari al valore orario moltiplicato per il numero di ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate nel 2021 (con un massimo di 173 ore mensili).


TABELLA 1 – Operai e Impiegati



























Livelli

EVR Orario

7Q 0,41
7 0,41
6 0,37
5 0,31
4 0,29
3 0,27
2 0,24
1 0,21


TABELLA 2 – Operai e Impiegati



























Livelli

EVR Orario

7Q 0,27
7 0,27
6 0,24
5 0,20
4 0,19
3 0,17
2 0,16
1 0,13


Gli importi dell’E.V.R. saranno corrisposti a consuntivo in unica soluzione con la retribuzione del mese di competenza di agosto 2022, o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei mesi da aprile 2022 a luglio 2022, con la retribuzione di competenza del mese di cessazione del rapporto di lavoro.
Le imprese non corrisponderanno l’E.V.R. se le variazioni dei due indicatori aziendali risultino entrambe negative.