Definiti i costi massimi specifici agevolabili per i bonus edilizi


In materia di bonus edilizi, definiti i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici (Ministero della transizione ecologica – Decreto 14 febbraio 2022).

Fermo restando l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l’ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento.
Gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell’energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici rispettano i limiti di spesa specifici previsti dall’art. 119, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE), nonché per l’asseverazione.
Per le tipologie di intervento non ricomprese tra i costi massimi specifici (allegato A del D.M. 14 febbraio 2022), l’asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.
Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei costi di mercato.


Accertamento: prova contraria a carico del contribuente


Nell’ipotesi di un avviso di accertamento ai fini IRPEF emesso a seguito di verifica delle movimentazioni bancarie sui conti correnti, il contribuente ha l’onere di dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, e, a tal fine, deve fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Corte di cassazione – ordinanza 08 marzo 2022, n. 7489).

La Corte di Cassazione, in materia di accertamento fondato sulla verifica delle movimentazioni bancarie, ha avuto già modo di chiarire che la presunzione di cui all’art. 32, co. 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973 dettata in materia di imposte sui redditi (secondo la quale i prelevamenti e gli importi riscossi nell’ambito di rapporti bancari, in difetto di indicazione del soggetto beneficiario o in mancanza di annotazione nelle scritture contabili, sono considerati ricavi o compensi posti a base delle rettifiche operate ai sensi degli artt. 38-41 dello stesso decreto, ove il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto nella dichiarazione dei redditi ovvero che tali somme rimangono escluse dalla formazione dell’imponibile), omologa a quella stabilita dall’art. 51, co. 2, n. 2, D.P.R. n. 633/1972 in materia di IVA, consente di riferire a redditi (e, nel secondo caso, a ricavi) imponibili, conseguiti nell’attività economica svolta dal contribuente, tutti i movimenti bancari rilevati dal conto, qualificando gli accrediti (e, per le sole attività imprenditoriali, anche gli addebiti) come ricavi.


Trattasi di presunzione legale “juris tantum” che consente di considerare come ricavo riconducibile all’attività professionale o imprenditoriale del contribuente qualsiasi accredito riscontrato sul conto corrente del medesimo (ed anche a quello dei congiunti, in presenza di chiari elementi sintomatici di riferibilità allo stesso dei conti di questi ultimi), e comportante l’inversione dell’onere della prova, spettando a quest’ultimo di superare detta presunzione offrendo la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti (e gli addebiti) registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all’uopo che venga indicato e dimostrato dal contribuente la provenienza dei singoli versamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti.
E con specifico riferimento al contenuto dell’onere probatorio gravante sul contribuente, quest’ultimo ha l’onere di dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, e, a tal fine, deve fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili ed il giudice di merito è tenuto alla rigorosa verifica dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie, in quanto il giudizio di ragionevolezza dell’inferenza dal fatto certo a quello incerto è già stato stabilito dallo stesso legislatore con la previsione, in tale specifica materia, della presunzione legale.


Revoca delle prestazioni sociali illegittima per chi sconta la pena senza detenzione


Il contribuente condannato per alcuni reati collegati a terrorismo e ad associazioni di tipo mafioso conserva il diritto alle prestazioni (Naspi, pensione sociale e invalidità civile) se sconta la pena in modalità alternativa alla detenzione (INPS – messaggio 16 marzo 2022, n. 1197).

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio-2 luglio 2021, n. 137, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 1a Serie speciale Corte Costituzionale n. 27 del 7 luglio 2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, co. 58 e 61, L. n. 92/2012, nella parte in cui prevedono la revoca delle prestazioni, quali l’indennità di disoccupazione, l’assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontano reati collegati a terrorismo e ad associazioni di tipo mafioso (artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422, c.p.) in regime alternativo alla detenzione in carcere.
Nella sentenza la Corte Costituzionale ha chiarito che la revoca dei trattamenti assistenziali di cui alla disposizione oggetto di censura può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell’istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza.
Secondo i giudici, l’illegittimità della revoca deriva dal pregiudizio al diritto all’assistenza per chi necessiti dei mezzi per sopravvivere, che deve essere comunque garantito a ciascun individuo, pur se colpevole di determinati reati.
In merito agli effetti delle pronunce di illegittimità costituzionale e, in specie, all’efficacia temporale della sentenza della Corte, l’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale costituisce principio generale dell’ordinamento giuridico, che trova un unico limite nei rapporti c.d. esauriti, vale a dire quei rapporti risolti in modo definitivo per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ossia per essersi verificate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia di incostituzionalità.
Pertanto, salvi i c.d. rapporti esauriti, la norma dichiarata incostituzionale perde efficacia ex tunc, con la conseguenza che, nella fattispecie qui regolata e con riferimento ai casi disciplinati dalla sentenza della Corte Costituzionale in oggetto, non può realizzarsi un effetto di giudicato sulla sanzione della revoca.
Ne consegue che, in ragione della pronuncia della Corte Costituzionale in oggetto, l’Inps non procederà più alla revoca dei trattamenti assistenziali e/o previdenziali nei confronti dei soggetti che, seppure condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all’art. 2, co. 58, L. n. 92/2012, scontano la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.
Con riferimento alle misure alternative alla detenzione in carcere, in questa fase di prima applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale, possono essere incluse tra le misure alternative alla detenzione, a titolo indicativo e non esaustivo, quelle di seguito elencate:
– l’affidamento in prova al servizio sociale;
– le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria;
– la detenzione domiciliare, trattamento alternativo per eccellenza alla detenzione;
– la detenzione domiciliare speciale per particolari ipotesi e riferita ai genitori con figli minori, al fine della tutela di questi ultimi;
– la liberazione anticipata teoricamente inquadrabile nelle ipotesi di misura alternativa alla detenzione;
– le misure adottate durante l’emergenza epidemiologica ai sensi dell’art. 2-bis, D.L. n. 28/2020, conv., con modif., dalla L. n. 70/2020.

Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

Le indennità di disoccupazione (NASpI/DIS-COLL), che sono state inizialmente accolte e, successivamente, decadute (revocate) per effetto delle disposizioni sopra richiamate, possono, su istanza di parte, essere “ripristinate” con erogazione della prestazione con decorrenza dalla data della revoca, sempre che, alla predetta data, il titolare della prestazione stesse scontando la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere, o da data successiva se la misura alternativa alla detenzione in Istituto penitenziario è stata disposta successivamente a quella della revoca.
In tali casi, al fine di procedere all’erogazione della prestazione, l’interessato è tenuto a produrre il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale il medesimo è stato ammesso a scontare la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.


Le domande di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) che sono state respinte esclusivamente perché è stata disposta, come sanzione accessoria, la revoca della prestazione di disoccupazione possono, sempre su istanza di parte, essere riesaminate e accolte con erogazione della prestazione con decorrenza dalla data in cui è stata disposta dalla competente Autorità giudiziaria l’esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.
Anche in tale ipotesi, al fine di procedere al riesame della domanda e all’accoglimento della stessa, è necessario che l’interessato produca il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale è stata disposta l’esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Domande di indennità di disoccupazione agricola

Sono oggetto di riesame:
– le domande di indennità di disoccupazione agricola presentate dai condannati che scontano la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere, respinte in ragione della sanzione accessoria della revoca della prestazione;
– le domande che, in quanto presentate antecedentemente alla notifica della sentenza da parte dell’Autorità giudiziaria, sono state inizialmente accolte e, successivamente, riesaminate d’ufficio e respinte con la motivazione specifica in argomento.


A tale fine i lavoratori interessati dovranno presentare all’Inps apposita istanza, unitamente al provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale è stata disposta l’esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Pensione sociale e assegno sociale

La prestazione può essere ripristinata con decorrenza dalla data della revoca o da data successiva se la misura alternativa alla detenzione in Istituto penitenziario è stata disposta successivamente a quella della revoca.
L’interessato è tenuto a presentare la richiesta di riesame allegando il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale è stato ammesso a scontare la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.


Le domande di pensione sociale o di assegno sociale, rigettate solo per l’applicazione dell’art. 2, co. 58 e 61, L. n. 92/2012, possono, su istanza di parte, essere riesaminate e accolte con erogazione della prestazione con decorrenza dalla data in cui è stata disposta dalla competente Autorità giudiziaria l’esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.
Anche in tale ipotesi, al fine di procedere al riesame della domanda e all’accoglimento della stessa, è necessario che l’interessato produca il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale è stata disposta l’esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Prestazioni di invalidità civile

Le prestazioni di invalidità civile inizialmente erogate e successivamente revocate potranno essere ripristinate, con i relativi arretrati e nei limiti temporali del periodo trascorso in regime alternativo alla detenzione in carcere, nel caso in cui l’interessato presenti la relativa domanda di riesame.
Alla predetta istanza dovrà essere allegato il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale l’interessato è stato ammesso a scontare la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.


Le domande di prestazioni di invalidità civile respinte ab origine potranno essere erogate dalla data della domanda amministrativa qualora il cittadino condannato si trovi a scontare la pena detentiva in una modalità alternativa al carcere.
La domanda di riesame, presentata dall’interessato, deve essere corredata del relativo provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale è stata disposta l’esecuzione della pena mediante una misura alternativa alla detenzione in carcere.

Rientro lavoratore distaccato all’estero: esclusione del “regime impatriati”


Il lavoratore che rientra in Italia dopo il distacco all’estero intervenuto contestualmente all’inizio del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro non può beneficiare del regime fiscale agevolato degli impatriati. (Agenzia delle Entrate – Risposta 17 marzo 2022, n. 119).

Allo scopo di invertire la tendenza di espatrio dei lavoratori all’estero è stato introdotto un regime fiscale agevolato per i redditi di lavoro (dipendente e autonomo) di coloro che trasferiscono la residenza in Italia dopo un determinato periodo di permanenza all’estero.
In particolare, sono destinatari del regime agevolato i lavoratori che:
– trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato;
– non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolgono l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.


Con riferimento ai contribuenti che rientrano in Italia a seguito di distacco all’estero, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’agevolazione non può essere riconosciuta in presenza del medesimo contratto presso il medesimo datore di lavoro.
In altri termini il regime degli impatriati non è applicabile quando il rientro in Italia sia la conseguenza della naturale scadenza del distacco, ovvero vi sia continuità delle originarie condizioni contrattuali in essere al momento dell’espatrio.
Tale restrizione del campo di applicazione del regime agevolato risponde all’esigenza di evitare un uso strumentale dell’agevolazione, non in linea con le finalità attrattive della norma.


Secondo l’Agenzia delle Entrate tale condizione di esclusione del regime agevolato è ravvisabile nell’ipotesi di lavoratore che rientri in Italia a seguito di distacco all’estero disposto contestualmente all’assunzione con il medesimo datore di lavoro.

Disabili e collocamento mirato: rese note le linee guida


, il Ministero del Lavoro ha fornito le linee guida sul collocamento mirato delle persone con disabilità e sulla Banca dati dedicata, aventi come destinatari i giovani con disabilità non ancora in età da lavoro o ancora all’interno del sistema d’istruzione, coloro che accedono per la prima volta alle liste del collocamento obbligatorio o sono iscritti da non oltre 24 mesi nonché i disoccupati da oltre 24 mesi (Comunicato del 16 marzo 2022).


Il Ministro del Lavoro, di concerto con la Ministra per le Disabilità, ha presentato le linee guida in oggetto con l’obiettivo di delineare un percorso di collaborazione e condivisione interistituzionale orientato verso un sistema di inclusione lavorativa più efficiente e organico.
Tali linee guida prevedono, in particolare, interventi concreti specifici rivolti a: giovani con disabilità non ancora in età da lavoro o ancora all’interno del sistema d’istruzione; a coloro che accedono per la prima volta alle liste del collocamento obbligatorio o sono iscritti da non oltre 24 mesi; a disoccupati da oltre 24 mesi e persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo dimissioni, licenziamenti o lunghi periodi di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale o riabilitazione.
La Banca dati del collocamento obbligatorio mirato, istituita di recente dallo stesso Ministero del Lavoro quale strumento di indirizzo e coordinamento sul territorio nazionale, definisce, in particolare, le modalità attuative della raccolta di informazioni e la semplificazione degli adempimenti in materia di assunzioni mirate per persone diversamente abili.
Alle informazioni contenute nella Banca dati potranno accedere le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Anpal, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i datori di lavoro pubblici e privati e le persone iscritte presso il collocamento mirato.