Irregolare funzionamento attività Agenzia delle entrate: proroga dei termini


Pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici e proroga dei termini a seguito del ripristino dei servizi e dei collegamenti da parte di Sogei (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 01 aprile 2022, n. 103772 e Comunicato 01 aprile 2022)


 


Come comunicato da Sogei S.p.A., alle ore 18:30 del 31 marzo, sono stati ripristinati i servizi e i collegamenti telematici e telefonici dell’Agenzia delle Entrate. È stato, quindi, emanato un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici, pubblicato sul sito dell’Agenzia (pubblicità legale in luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
In virtù di questa norma, infatti, nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento.
Si precisa che i crediti emergenti dalle comunicazioni delle opzioni – cessioni e sconti – relative ai bonus edilizi (provvedimento del direttore dell’Agenzia del 3 febbraio 2022, punto 4), inviate entro il 5 aprile 2022, saranno comunque caricati entro il 10 aprile 2022 sulla Piattaforma cessione crediti, a disposizione dei fornitori che hanno praticato gli sconti e dei cessionari, al pari dei crediti emergenti dalle comunicazioni inviate entro il 31 marzo 2022.

Agricoli: comunicazione importi autorizzati di esonero contributivo


Con il Messaggio 1° aprile 2022, n. 1480, l’Inps fornisce istruzioni sugli adempimenti da eseguire per l’accesso all’esonero contributivo previsto in favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021, a seguito della comunicazione dell’importo dell’agevolazione effettivamente spettante

In favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è stato previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.
L’esonero interessa sia i datori di lavoro, sia i lavoratori autonomi.
In data 28 marzo 2022 l’Inps ha comunicato ai beneficiari l’importo dell’esonero autorizzato definitivamente, nonché gli esiti negativi.

Ai datori di lavoro l’importo dell’esonero autorizzato, ovvero il rigetto della domanda, è stato comunicato a mezzo PEC. A quelli non censiti tra i possessori di Pec è stata inviata comunicazione a mezzo posta elettronica (ordinaria) segnalando la disponibilità degli esiti dell’istanza nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResco”).
Per i datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata, inoltre, con specifica news individuale sono stati comunicati gli importi esonerati, distinti per categoria (OTI e OTD), trimestre di competenza ed emissione di riferimento.
Nei casi in cui l’importo dell’esonero richiesto in domanda è risultato superiore alla contribuzione da versare risultante negli archivi dell’Istituto, tenendo conto dei flussi accolti per il CIDA, gli importi relativi alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo sono stati rimodulati in diminuzione, in via prioritaria sull’importo richiesto ai sensi della sezione 3.12.

Ai lavoratori autonomi sono stati resi disponibili nei canali di “Comunicazione bidirezionale” gli esiti delle domande e l’importo dell’esonero autorizzato; con specifica news è stato comunicato altresì l’importo autorizzato per i mesi di novembre e dicembre 2020 con riferimento alla terza e alla quarta rata dell’emissione del 2020 e l’importo autorizzato per il mese di gennaio 2021 con riferimento alla prima rata dell’emissione 2021.

In caso di decesso del titolare della posizione contributiva la domanda è stata respinta. In tal ipotesi, gli eredi del titolare possono presentare domanda di accesso all’esonero alla Struttura territoriale Inps titolare della gestione della posizione contributiva del de cuius a mezzo PEC. Nell’oggetto della pec deve essere indicato “Domanda di esonero articoli 16 e 16-bis del DL 137/2020 – eredi del Sig. (indicare nome e cognome del soggetto deceduto) – codice fiscale (indicare il codice fiscale del soggetto deceduto)”. Alla messaggio di posta devono essere allegati:
– il modulo “SC99 – Domanda di esonero, ai sensi degli artt. 16 e 16-bis del D.L. n. 137/2020, degli eredi del titolare della posizione contributiva nella Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura”;
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’erede che presenta la domanda in cui sono indicati gli estremi dell’atto di morte, gli eredi e il tipo di successione (legittima o testamentaria);
– copia del documento di identità in corso di validità dell’erede che presenta la domanda di esonero.
La domanda da parte degli eredi deve essere presentata entro il 1° maggio 2022.


La contribuzione dovuta, al netto dell’importo dell’esonero autorizzato, deve essere versata entro il 27 aprile 2022.
Per i lavoratori autonomi l’Istituto ha elaborato e reso disponibile nel “Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura” il prospetto di calcolo della contribuzione relativa all’emissione dell’anno 2021. L’importo della contribuzione scaduta relativa a tale emissione 2021, al netto dell’importo dell’esonero autorizzato, deve essere versato entro la medesima data del 27 aprile 2022.


Per i datori di lavoro appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, incluse le aziende produttrici di vino e birra, che accedono all’esonero per il mese di febbraio 2021, previsto dal “Decreto Sostegni-Bis”, nelle more della presentazione e/o definizione delle relative istanze risulta differita la scadenza (16 settembre 2021) del versamento relativo all’emissione del primo trimestre 2021. Per i lavoratori autonomi che accedono al medesimo esonero è differita la scadenza delle somme di competenza dell’anno 2021 richieste con la prima rata dell’emissione 2021 (scadenza 16 luglio 2021).
Il pagamento dei contributi esclusi dall’esonero può essere effettuato in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni, ovvero mediante rateazione.
Sul debito regolarizzato con rateazione presentata entro il 27 aprile 2022 sono dovuti i soli interessi di dilazione.
Sulle somme versate o regolarizzate mediante rateazione oltre il termine del 27 aprile 2022, invece, sono dovute le sanzioni civili nella misura dell’omissione.


L’attestazione di irregolarità contributiva emessa in esito alla procedura “Durc On Line” (obbligatoria) comporta il recupero dell’esonero fruito.

Ai datori di lavoro beneficiari dell’esonero viene attribuito centralmente il codice di autorizzazione “8J”.
Al fine di esporre nel flusso Uniemens il recupero dell’esonero spettante per le mensilità di novembre e dicembre 2020 nonché gennaio 2021, deve essere indicato all’interno dell’elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale “L548”, e nell’elemento <ImportoACredito> il relativo importo.
La valorizzazione di tale codice causale può essere effettuata entro la denuncia di competenza del mese di giugno 2022.
Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di giugno 2022, nello stesso mese può essere esposto il complessivo importo residuo.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività, per fruire dell’esonero spettante devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Le istanze di riesame degli esiti delle domande, salvo diverse specifiche indicazioni contenute nella comunicazione dei medesimi esiti, devono essere presentate, tramite PEC, alla Struttura territoriale competente a gestire la posizione contributiva del datore di lavoro/lavoratore autonomo entro il 1° maggio 2022.
Nell’oggetto della Pec deve essere indicato: “Istanza di riesame domanda esonero contributivo articoli 16 e 16 bis del DL 137/2020 – C.F._____________ – matricola/cida/progressivo azienda ____________.”.

Contribuzione 1° trimestre 2022 del Fondo Arco

Con circolare n. 2/2022 del Fondo di previdenza complementare Arco è stata definita la regolamentazione della contribuzione relativa al 1° trimestre 2022 prevista per il 20/4/2022.

Il Fondo Arco di previdenza complementare dei settori legno, sughero, mobile, arredamento e Boschivi/forestali, Laterizi e manufatti in cemento, Lapidei, Maniglie, ha illustrato la regolamentazione e le modalità operative, al fine di facilitare gli adempimenti relativi alla prossima scadenza contributiva del 20/4/2022.

A. CCNL DEI LAVORATORI DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA (PMI) DEI SETTORI LEGNO- SUGHERO. MOBILE, ARREDAMENTO E BOSCHIVI FORESTALI
Il rinnovo contrattuale del settore, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2022 la contribuzione ad ARCO sarà pari al 2,30% (rispetto al 2,10% precedente) a carico dell’azienda, ferma restando all’1,30% la contribuzione a carico dell’iscritto.
Il rinnovo contrattuale del settore ha previsto altresì a carico dell’azienda. un contributo mensile di 5 euro. per dodici mensilità e per il periodo dal 01/07/2021 al 28/02/2023, a favore di tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e in forza all’1/7/2021.

B. CCNL DEI LAVORATORI DEI SETTORI LEGNO. SUGHERO. MOBILE. ARREDAMENTO E BOSCHIVI FORESTALI INDUSTRIA
Il rinnovo contrattuale del settore ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’aliquota a carico dell’Azienda sarà pari al 2,30% (rispetto al 2,20% precedente) ferma restando all’1,30% la contribuzione a carico dell’iscritto.
Il rinnovo contrattuale del settore ha previsto altresì con unica scadenza del 20/7/2021, il versamento di un contributo una tantum di 100,00 euro a carico delle aziende a favore di tutti i lavoratori dei settori rientranti nel CCNL, assunti con contratto a tempo indeterminato e in forza all’1/7/2021.
Le aziende che hanno già provveduto al versamento del contributo contrattuale di 100€ non hanno ulteriori obblighi contributivi a loro carico mentre le aziende che non hanno ancora provveduto al versamento possono effettuarlo in corrispondenza della contribuzione relativa al 1° trimestre 2022, in scadenza il 20/04/2022.

C. NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL CCNL DEI LAVORATORI DEI SETTORI LAPIDEI ESCAVAZIONE SABBIA INDUSTRIA
Il rinnovo contrattuale del settore ha previsto che a decorrere dall’1/7/2021 la contribuzione ad ARCO sarà pari al 2,50% (rispetto al 2,15% precedente) a carico dell’azienda, ferma restando all’1,30% la contribuzione a carico dell’iscritto.

Firmata l’ipotesi di accordo per i dipendenti Rai

Sottoscritta l’ipotesi di accordo di rinnovo per il triennio 2019-2022 del CCNL per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI-Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Com e Rai Way, la cui applicazione è subordinata all’approvazione dei competenti organi aziendali e dei lavoratori delle Società del Gruppo

L’Accordo, la cui durata è fino al 31 dicembre 2022, è stato attualmente approvato dalla maggioranza dei lavoratori.


PARTE ECONOMICA
In merito alla parte economica , per gli assunti “Post ‘95” l’aumento al livello 4 è di 65 € sui minimie una Una tantum di 1.000 €. Per gli assunti “Ante ’95”. al livello 4 l’ aumento è di 50 € (35 € sui minimi e 15 € in EDR) e un una tantum di 700 €. Continua il riequilibrio a favore degli assunti “Post ‘95”, che prevede un aumento reale in busta paga superiore agli 85€ richiesti in piattaforma, approvata dai lavoratori a inizio 2019. Sempre per i “Post ’95” viene introdotto un “sesto scatto” di 50 € in EDR al liv. 4 al 25° anno.


CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER LE SOCIETA’ DEL GRUPPO RAI (CONSOCIATE)
A partire dalla decorrenza contrattuale, verrà costituito un tavolo permanente per garantire ai lavoratori una concreta tutela in caso di eventuali problemi occupazionali, in ognuna delle società del Gruppo Rai, tutela che avverrà con “possibili sinergie infra Gruppo”.


TRASFERTE
–  Finalmente iniziato il superamento degli anacronistici importi delle indennità di trasferta, innalzati a 20 € al giorno (+33%), e del forfait omnicomprensivo che sale a 50 € (+20%);
– Ridotte a 8 le ore per optare al forfait giornaliero di 31 € esentasse;
– Estesa la gratifica semestrale a tutto il personale di Produzione, Radio e Sedi in trasferta fissata a 10 € al giorno oltre ad alcuni miglioramenti;
–  Incrementata del 50% l’indennità GAPC, per chi guida automezzi con patente C;
– Anticipati l’orario di inizio trasferta per i viaggi in Treno, Nave e Aereo.
– Giornata compensativa nel caso di più Riposi in Trasferta oppure in caso di viaggio superiore alle 4 ore in NL, Festivo, Superfestivo e Riposo.


CLASSIFICAZIONE OPERAI
– Attenzione nei confronti dei colleghi ai livelli più bassi, con percorsi di carriera portati a 24 mesi, stesso periodo previsto per l’iter del diplomato;
– Sbloccati i livelli per gli Ausiliari, superando finalmente gli inquadramenti a livello 9 e 8.


SEDI REGIONALI
– Ampliata da 6 a 8 risorse la platea, per ciascuna sede, dei lavoratori idonei e interessati a svolgere le “mansioni aggiuntive di ripresa”;
– Elevato a 20 € (+33%) il compenso previsto per ciascuna giornata per l’attività del c.d. zainetto;
– Istituito un tavolo di confronto entro maggio 2022 per individuare gli interventi utili a garantire lo sviluppo e la migliore operatività nelle SEDI REGIONALI, per analizzare la situazione degli organici necessari (sia in area impiegatizia che di produzione) e sulla riassegnazione dei livelli mancanti anche a seguito delle ultime incentivazioni all’esodo volontarie, incrementare le dotazioni tecniche/tecnologiche per rispondere in loco alle esigenze delle Sedi regionali, delle Testate Nazionali e delle Reti;


APPALTI


Implementazione del Protocollo Nazionale sugli Appalti che valorizza le professionalità interne, mediante reinternalizzazioni di attività e produzioni e al contempo migliora la salvaguardia dei diritti e delle tutele delle lavoratrici e dei lavoratori degli appalti.


POLITICHE ATTIVE E FORMAZIONE
Le parti si incontreranno per monitorare i fabbisogni occupazionali e le dinamiche organizzative, anche alla luce delle uscite derivanti dalla campagna di incentivazioni all’esodo, con l’obiettivo di sottoscrivere un accordo organico di livello nazionale sulle politiche attive del lavoro.


INTEGRAZIONI CONTRATTUALI
– Nell’ambito delle Sedi Regionali riduzione a 2 anni per l’ottenimento del Quadro B per lo svolgimento contemporaneo di Building Manager e CSPP;
– Quadro B per i Coordinatori dei Reparti Videografici e Consulenti Musicali;
– Previsione del Livello 1 per Building Manager e CSPP nelle Sedi Regionali e per i Direttori di Palco;
– Previsione specifiche attività del Funzionario di Servizio (Palinsesto);
– Aggiornamento delle declaratorie dei profili professionali di Arredatore, Costumista e Specializzato dei costumi;
– Ulteriori richieste sindacali saranno oggetto di confronto entro fine anno.


ACCORDO SUL LAVORO AGILE
L’accordo introduce in RAI, per la prima volta, la possibilità per le Lavoratrici e i Lavoratori di operare in modalità “Lavoro Agile” anche alla fine dello stato emergenziale. L’accordo introduce una modalità innovativa di lavoro che per entrambe le Parti costituisce una sfida importante per il futuro. Quello che in fase di pandemia è stato impropriamente chiamato “smart working”, mentre invece non era niente altro che una misura di carattere sanitario per distanziare obbligatoriamente le persone e consentire alle aziende di continuare a operare, con effetti in parte positivi e in parte negativi nella vita delle persone, diventa ora una modalità organica di lavorare in Rai. L’accordo sperimentale avrà una durata di 12 mesi. Inizialmente previsto per il personale editoriale e amministrativo sarà successivamente esteso agli ambiti di produzione previo confronto con le OO.SS;

AUTOSTRADE PER L’ITALIA: Premio di Produttività



Firmato il 30/3/2022, si sono incontrate la Direzione di AUTOSTRADE PER L’ITALIA, anche in nome e per conto del Gruppo, e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL e UGL-VL, al fine di stabilire l’importo del Premio di Produttività per l’anno 2022 (anno di erogazione), relativo ai risultati dell’anno 2021


Le Parti si sono incontrate il 30 marzo 2022 per valutare, così come stabilito dal verbale di accordo del 15 aprile 2021, l’andamento degli indicatori stabiliti e misurare la loro incidenza al fine di quantificare il Premio di Produttività relativo ai risultati dell’anno 2021 e da erogare nell’anno 2022.
I valori degli indicatori stabiliti dalle parti portano ad un risultato complessivo del premio pari ad € 2.184 per un livello “C”, che verrà articolato per gli altri livelli sulla base dei parametri stabiliti dal CCNL.


Tabella del PDR riparametrata per livello di inquadramento































Parametri

Livello

Premio di Risultato 2021

235 A 3.467,84
210 A1 3.098,92
185 B 2.730,00
169 B1 2.493,89
148 C 2.184,00
135 C1 1.992,16
100 D 1.475,68


L’importo del premio verrà erogato in un’unica soluzione a seguito dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci di ASPI nelle competenze di maggio 2022.
Ai fini della detassazione e decontribuzione degli importi erogati le Parti si danno atto che quest’ultimi sono variabili e collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione così come previsto dalla normativa e dagli accordi vigenti in materia.
Le Parti concordano fin da subito di calendarizzare uno specifico incontro in relazione ai flexible benefit entro aprile 2022, alla presenza anche del fornitore del servizio, finalizzato a migliorarne le potenzialità.
Al fine di incentivare il ricorso ai flexible benefit, ferme rimanendo le maggiorazioni già previste dagli accordi in materia in caso di richiesta di conversione del Premio (pari al 15%), le Parti convengono che, sempre su base volontaria, il PDR potrà essere convertito con scaglioni pari al 25%, 50%, 75% o 100%.