Proroghe contrattuali nel settore Tessile Artigianato Veneto



Siglato il 21 marzo 2022, tra la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, la CNA Veneto, la CASARTIGIANI del Veneto e la Filctem-CGIL regionale del Veneto, la Femca-CISL regionale del Veneto, la Uiltec-UIL regionale del Veneto, l’accordo di proroga del CIRL per i dipendenti delle imprese artigiane del settore tessile, abbigliamento, calzature, bambole giocattoli, pulitintolavanderie, occhialeria ottica.


Le parti concordano di prorogare gli effetti del CIRL 14 dicembre 2016 e del protocollo aggiuntivo 9 ottobre 2017 e successive proroghe, sino al 28 febbraio 2023.
inoltre con il suddetto accordo è prevista la proroga della quota di 2,50 € di supporto ai costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell’artigianato a favore dei lavoratori (operai, impiegati, apprendisti professionalizzanti). Tale quota viene versata dal datore di lavoro in un’unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo (B01 mese di marzo).
La quota annua di cui sopra non è riducibile per i part time.
Per il 2022 i datori di lavoro che per le nuove assunzioni stipulate dall’1 gennaio 2022 e fino al 28 febbraio 2022 hanno già assolto al versamento della quota annua di 2,50 € nei B01 di gennaio o febbraio 2022 non sono tenuti a ripetere tale versamento nel B01 di marzo. Per i lavoratori assunti dall’1 aprile 2022 al 28 febbraio 2023 tale quota sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento (nel B01 del mese di assunzione);
Resta inteso che con il presente accordo s’intende prorogata l’erogazione dell’ERT negli importi e nelle modalità previste dall’art. 1.1 del CIRL 14 dicembre 2016 fino al 28 febbraio 2023
L’ERT sarà erogato esclusivamente ad operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti) per le ore effettivamente lavorate nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro.
 


Settore Tessile Abbigliamento Calzature Bambole e Giocattoli
 































Livello

Mensile

Orario

6S 25,80 0,14913
6 23,00 0,13295
5 19,40 0,11214
4 16,60 0,09595
3 15,00 0,08670
2 13,50 0,07803
1 11,80 0,06820


Settore Occhialeria Ottica
 



























Livello

Mensile

Orario

6 21,40 0,12370
5 18,60 0,10751
4 15,80 0,09133
3 13,80 0,07977
2 12,80 0,07399
1 11,50 0,06647


Settore Pulitintolavanderie
 































Livello

Mensile

Orario

6S 27,40 0,15838
6 24,60 0,14220
5 20,60 0,11907
4 17,40 0,10058
3 16,00 0,09248
2 14,40 0,08323
1 12,60 0,07283


L’ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione.
Ai fini dell’erogazione dell’ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l’esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro. Inoltre dovrà tener conto anche dell’ERT la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all’interno dell’azienda.

Metalmeccanica Industria – Fondo Metasalute: aggiornamento condizioni di assicurazione

Il Fondo Metasalute comunica a tutti gli Iscritti che nella sezione del sito “I Piani Sanitari” sono state pubblicate le Condizioni di Assicurazione 2022-2023 aggiornate.

Metasalute, il Fondo Sanitario Lavoratori Metalmeccanici, comunica l’aggiornamento delle Condizioni di Assicurazione 2022-2023, che è possibile visualizzare nella sezione del sito “I Piani Sanitari”.
Nello specifico, l’aggiornamento è relativo alla durata di validità del “VoucherSalute”.
Per garantire una migliore gestione della richiesta di prestazioni in regime di assistenza diretta da parte degli assicurati, a decorrere dal 31 marzo 2022, la validità del “VoucherSalute” viene fissata a 90 giorni a partire dalla data di emissione (non è più prevista la procedura di rinnovo voucher).
Trascorsi i 90 giorni, in caso di mancato utilizzo, il “VoucherSalute” non potrà essere rinnovato, ma sarà necessario richiedere una nuova emissione. Non subiscono cambiamenti le modalità di richiesta delle prestazioni.

Erogazione dei Servizi Welfare dell’Ente Bilaterale Turismo del Lazio

Scade, il al 22 aprile 2022, il termine per inviare la domanda per la richiesta di uno dei vari servizi Welfare dedicati ai dipendenti delle aziende del turismo del Lazio iscritte all’ Ente Bilaterale Turismo del Lazio.

L’Ente Bilaterale Turismo del Lazio è un organismo unitario e paritetico costituito dalle Associazioni dei datori di lavoro di comparto aderenti a Confcommercio, Confesercenti e Confindustria, nonché dalle Organizzazioni Sindacali di categoria Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL.
Ogni anno, ogni dipendente ha la possibilità di richiedere uno dei contributi per spese personali e sostegno alla genitorialità previsti.
Le  tipologie di contributi sono le seguenti:
–  Contributo spese per attività motorie e sportive 2022; la domanda può essere inviata oltre che fino al 22 aprile 2022 come detto pocanzi, anche dal 1° novembre 2022 al 16 gennaio 2023.


–  Contributo spese per trasporto pubblico urbano-extraurbano annualità 2022; la domanda può essere inviata dal 1° maggio al 15 luglio 2022 e dal 1° novembre 2022 al 16 gennaio 2023.
–  Contributo spese per iscrizione dei figli e delle figlie (di età compresa tra i 4 e i 14 anni) ai centri estivi 2022 o strutture analoghe nel periodo di sospensione dell’attività scolastica; la domanda può essere inviata dal 19 settembre al 02 dicembre 2022.
– Contributo spese per genitorialità: contributo riconosciuto a parziale copertura delle spese sostenute da dipendenti in relazione ad acquisto libri di testo scolastici e universitari (anno scolastico e accademico 2022/2023) per figli e figlie a carico; la domanda può essere inviata dal 19 settembre al 02 dicembre 2022.
I suddetti contributi saranno liquidati sino a concorrenza della spesa realmente sostenuta e certificata, con un tetto massimo di 150€ a contributo e fino a esaurimento del budget annualmente stanziato.


Bonus investimenti nel Sud: approvato il nuovo modello


Approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES) (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 06 aprile 2022, n. 107620)

È stato modificato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, del 9 agosto 2019, 9 marzo 2021 e 27 ottobre 2021.
Il modello di comunicazione, nella versione aggiornata che fa parte integrante del provvedimento in oggetto, sostituisce il precedente modello a partire dal 7 giugno 2022. A decorrere dalla predetta data, va utilizzata la versione aggiornata del modello sia per la fruizione dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle zone economiche speciali (ZES), istituiti, rispettivamente, dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, sia per la presentazione di comunicazioni di rettifica e di rinuncia ai predetti crediti d’imposta richiesti con precedenti versioni del modello.
A decorrere dalla sopra indicata data, il modello di comunicazione non può più essere utilizzato, con riferimento agli investimenti realizzati negli anni precedenti il 2021, per la richiesta di fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni del sisma del Centro-Italia, nonché per comunicare eventuali rettifiche o rinunce al predetto credito d’imposta richiesto con precedenti versioni del modello.
La trasmissione telematica del modello di comunicazione è effettuata utilizzando la versione aggiornata del software relativo al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it. La versione aggiornata del software è resa disponibile dal 7 giugno 2022.

PREVINDAPI: contribuzione dirigenti 2022



Con la Circolare n. 49 del 1° aprile 2022, il Fondo Previndapi ha fornito istruzioni sulle modalità e i termini di denuncia e pagamento dei contributi per i dirigenti del settore industria.


Nell’ambito del rinnovo del C.C.N.L. 2020-2023, Confapi e Federmanager hanno istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un contributo contrattuale annuo a carico del datore di lavoro da versare al Previndapi, pari allo 0,50% della retribuzione globale lorda, effettivamente percepita dal Dirigente in servizio.
Ne consegue che:
– per i “dirigenti iscritti” appartenenti alle classi A, B e C, il contributo contrattuale integra il contributo posto a carico del datore di lavoro e determina l’applicazione di un’aliquota contributiva pari al 4,5% del reddito globale lordo, fino al limite di 180.000,00 euro annui, fermo restando il contributo minimo annuo di € 4.800,00 a carico del datore di lavoro;
– per i “dirigenti iscritti” appartenenti alle classi X e Z è dovuto esclusivamente il contributo contrattuale dello 0,50% del reddito globale lordo fino al limite di 180.000,00 euro annui;
– per i “dirigenti non iscritti” è dovuto esclusivamente il contributo contrattuale dello 0,50% del reddito globale lordo fino al limite di 180.000,00 euro annui.


Attraverso il Modulo PREV/1 è effettuata la denuncia trimestrale dei dati relativi alla contribuzione da versare. Il modulo deve essere trasmesso, a cura dell’azienda, esclusivamente via internet – attraverso l’area riservata all’azienda del sito istituzionale del Fondo – utilizzando USERID e PASSWORD forniti dal Previndapi. Qualora vengano riscontrate inesattezze nei riferimenti già stampati, relativi all’azienda e al/ai dirigente/i, le stesse devono essere oggetto di specifica comunicazione scritta da parte dell’azienda al Fondo, per le conseguenti correzioni.


Termini e modalità di pagamento


Le modalità e i termini di pagamento dei contributi al Fondo Previndapi sono differenziate per dirigenti iscritti rispetto ai dirigenti non iscritti.


Per i “dirigenti iscritti” i contributi devono essere versati dall’azienda, per trimestri solari, entro i seguenti termini:
– Trimestre Gennaio-Marzo, il pagamento deve essere effettuato entro il 20 aprile;
– Trimestre Aprile-Giugno, il pagamento deve essere effettuato entro il 20 luglio;
– Trimestre Luglio-Settembre, il pagamento deve essere effettuato entro il 20 ottobre;
– Trimestre Ottobre-Dicembre, il pagamento deve essere effettuato entro il 20 gennaio dell’anno successivo.
Nel caso in cui tali date cadano in giorno festivo, il pagamento dei contributi deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Per i soli dirigenti classe “CC” il contributo contrattuale deve essere versato annualmente con il pagamento del contributo, in occasione del versamento del quarto trimestre (20 gennaio). Per i dirigenti neo assunti o neo nominati nel trimestre di riferimento si dovrà provvedere al pagamento dei contributi alla scadenza del primo trimestre utile.
Il pagamento deve essere effettuato consegnando alla propria banca il Modulo lettera d’ordine bonifico bancario, nel quale sono riportate le coordinate IBAN Previndapi.


Per i “dirigenti non iscritti” il contributo contrattuale deve essere versato annualmente con il pagamento del contributo, in occasione del versamento del quarto trimestre (20 gennaio).
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario, indicando nella causale di pagamento: 0,5 Cognome Nome CF dirigente CF datore lavoro.
Le coordinate IBAN Previndapi sono: IT43T0306903248100000003973 presso INTESA SANPAOLO SPA – Filiale di Roma – Via Flaminia, 482 – Roma.
Dopo il versamento l’azienda deve inviare, via mail, comunicazione su carta intestata contenente i dati anagrafici, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail e numero cellulare del beneficiario di tale contributo.


In caso di ritardato pagamento dei contributi, devono essere conteggiati e versati interessi di mora nella misura di 0,075 euro al giorno ogni € 516,46 di contributo versato in ritardo.


Tabella riepilogativa di contribuzione







































CLASSI


ISCRIZIONE

BASE DI CALCOLO

CONTRIBUTO A CARICO AZIENDA

CONTRIBUTO A CARICO DIRIGENTE

QUOTA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) DA VERSARE AL FONDO

“A” Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 180.000,00 l’anno. 4,50% Min. € 4.800,00 4,00% Quota dell’accantonamento annuale T.F.R. di ammontare pari al 3% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l’intero T.F.R. maturando.
“B” Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 180.000,00 l’anno 4,50% Min. € 4.800,00 4,00% Quota dell’accantonamento annuale T.F.R. di ammontare pari al 4% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l’intero T.F.R. maturando.
“C” Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 180.000,00 l’anno 4,50% Min. € 4.800,00 4,00% Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando
“X” Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 180.000,00 l’anno contributo

contrattuale


0,50%

Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando
“Z” Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 180.000,00 l’anno contributo

contrattuale


0,50%

Conferimento di tutto il T.F.R. maturando
“CC” Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 180.000,00 l’anno contributo

contrattuale


0,50%