Scadenza domande per gli interventi 2021 all’Ente bilaterale Liguria

Scade il 30 aprile 2022 la possibilità di inviare, all’EBLIG – Ente bilaterale dell’artigianato Ligure, le domande per il contributo relativo agli interventi realizzati nel 2021

L’Ente bilaterale dell’artigianato ligure, costituito dalle associazioni artigiane e sindacali della Liguria,  ha stanziato circa 300 mila euro per le imprese e i loro dipendenti, in regola con i versamenti e con esclusione del contratto dell’edilizia, per gli interventi realizzati nel 2021. Le imprese e i lavoratori liguri appartengono alle seguenti categorie: Alimentazione, Artistico, Autoriparazione, Benessere, Comunicazione, Edilizia, Impianti, Legno e Arredo, Meccanica, Moda, Pubblici esercizi, Servizi e Terziario, Trasporti, Logistica e Mobilità e Turismo.
Per quanto riguarda le imprese, saranno erogati contributi:
– fino a 1.000 euro per “incremento e mantenimento occupazione”;
– 700 euro per la “maternità”
in misura percentuale per “eventi eccezionali”, “sicurezza”, “qualità e innovazione” e “riduzione premio Inail”.È stata confermata anche una misura di “incentivi a favore delle imprese colpite dal Covid-19”, per le imprese i cui titolari, soci e dipendenti siano risultati positivi al Covid-19 o sottoposti a quarantena e abbiano dovuto sospendere quindi l’attività.
Per i lavoratori dipendenti sono previsti contributi per la maternità, per la carenza dei primi tre giorni di malattia, ai quali sono stati aggiunti contributi d’iscrizione per asili nido e per scuola materna.
Le domande di contributo potranno essere presentate gratuitamente fino al 30 aprile 2022 agli sportelli dell’Ente presso le sedi territoriali di Confartigianato. Per maggiori informazioni è possibile mandare una mail a ufficiopaghe@confartigianatoimperia.it

Decreto PNRR: prevenzione infortuni e contrasto al lavoro nero


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso noto l’istituzione del Portale nazionale di contrasto al lavoro sommerso e l’adozione di ulteriori misure di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Le disposizioni saranno approvate con il Decreto attuativo del PNRR (Comunicato 13 aprile 2022).

Con l’istituzione del Portale unico del contrasto al lavoro sommerso saranno accentrati in un’unica banca dati i risultati delle attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso esercitate dai diversi organi ispettivi.
In particolare, al fine di un’efficace programmazione dell’attività ispettiva nonché del monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza sulle violazioni in materia di lavoro sommerso, nonché in materia di lavoro e legislazione sociale, confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro denominato “Portale Nazionale del Contrasto al Lavoro Sommerso”.
Il Portale Nazionale del Contrasto al Lavoro Sommerso andrà a sostituire e integrare le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.
Al Portale potranno accedere gli organi ispettivi che svolgono l’attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso.
Nel Portale confluiranno i verbali ispettivi, nonché ogni altro provvedimento consequenziale alla attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi istaurati sul medesimo verbale.


Il Ministero ha reso noto, inoltre, che sempre nell’ambito del Decreto di attuazione del PNRR sono previste disposizioni per assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, sarà affidata all’INAIL la promozione di appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR per l’attivazione, tra gli altri:
– di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
– di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
– di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
– di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la sottoscrizione di protocolli d’intesa da realizzare con aziende o grandi gruppi industriali pubblici o privati.

Compensi corrisposti da ASD ad addetti a mansioni di custodia e pulizia


Forniti chiarimenti sui compensi corrisposti da ASD ad addetti a mansioni di custodia e pulizia della struttura sportiva (Agenzia delle entrate – Risposta 12 aprile 2022, n. 189).

Nel caso di specie, l’Associazione Sportiva Dilettantistica, “riconosciuta dal CONI”, affiliata a una Federazione sportiva, eroga compensi “dilettantistici” a una pluralità di soggetti tra cui atleti, allenatori, massaggiatori, istruttori, dirigenti, amministratori.
Nell’ambito della candidatura alla gestione del palazzetto dello sport, oggetto di procedura di gara pubblica, l’ASD Istante intende valutare l’impatto delle somme che deve erogare al personale che si occuperà delle mansioni di custodia e pulizia del palazzetto, cura del giardino del palazzetto, servizi per cui l’ente appaltante prevede la gestione in capo all’appaltatore.
L’Istante chiede se le figure che esercitano le mansioni descritte possano essere inquadrate tra quelle che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e se, pertanto, le somme erogate nei loro riguardi rientrino tra quelle che generano per i percipienti redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR.

Con riguardo alla qualificazione dei compensi da corrispondere ai custodi, agli addetti al giardino del palazzetto e agli addetti alle pulizie, le prestazioni descritte non sembrano strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell’ASD Istante, apparendo piuttosto collegate all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo. In linea con i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le altre, Corte di Cassazione nella sentenza n. 41467 del 24 12.21), ferma restando la verifica delle altre condizioni quali, tra l’altro, che il percipiente non svolga l’attività con carattere di professionalità, la sussistenza del requisito che la prestazione non sia collegata all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo determina la possibilità di applicare la disposizione di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR.
L’Agenzia ritiene pertanto che i compensi che essa intende corrispondere ai custodi, agli addetti al giardino del palazzetto e agli addetti alle pulizie non siano riconducibili alla previsione normativa di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR.


 

Iva ridotta per gli scatti d’autore


Prevista l’aliquota Iva al 10% per le cessioni di fotografie considerate oggetti d’arte eseguite da un professionista che ha provveduto alla loro tiratura e numerazione nei limiti di trenta esemplari di qualsiasi formato e supporto. È prevista invece l’aliquota ordinaria per il servizio omnicomprensivo di foto, video e con l’eventuale presenza di ulteriori operatori (Agenzia Entrate – risposta 12 aprile 2022, n. 188).

Il numero 127- septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata D.P.R. n. 633/1972 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d’arte ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari.
Rientrano tra gli oggetti d’arte le fotografie eseguite dell’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto.
A riguardo, la direttiva Iva tratta le fotografie come oggetti d’arte mediante criteri oggettivi che sono, in sostanza, relativi all’identità e alla qualità dell’autore della fotografia, alla modalità di tiratura, alla firma, alla numerazione e alla limitazione del numero di esemplari. Tali criteri sono sufficienti per garantire che l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta alle sole fotografie che soddisfano i criteri medesimi costituisce l’eccezione rispetto all’applicazione dell’aliquota normale a qualsiasi altra fotografia.
Per essere considerate oggetti d’arte che possono beneficiare dell’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), le fotografie devono essere eseguite dal loro autore, tirate da lui o sotto controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, ad esclusione di qualsiasi altro criterio, in particolare la valutazione, da parte dell’amministrazione tributaria nazionale competente, del loro carattere artistico.
Qualora invece venga fornito un servizio omnicomprensivo, ad esempio, di foto, video e anche dell’eventuale presenza di ulteriori operatori, detta prestazione sarà assoggettata all’aliquota IVA ordinaria.


Mobbing del datore di lavoro come stalking “occupazionale”


Costituisce stalking la condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti ostili verso il lavoratore dipendente, volti alla sua mortificazione ed isolamento nell’ambiente di lavoro – che possono essere rappresentati dall’abuso del potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivi – tali da limitare la libera autodeterminazione dello stesso (Cassazione, Sentenza 05 aprile 2022, n. 12827).


La Corte di appello territoriale ha condannato per il delitto di atti persecutori il presidente di una società di servizi, titolare di una posizione di supremazia nei confronti delle persone offese, dipendenti della stessa società e svolgenti funzioni di ausiliari del traffico, il quale, tramite reiterate minacce, anche di licenziamento, e denigratorie, nonché attraverso il ripetuto recapito di ingiustificate e pretestuose contestazioni di addebito disciplinare, aveva causato negli stessi lavoratori un duraturo e perdurante stato di ansia e di paura così da costringerli ad alterare le loro abitudini di vita.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso lo stesso datore di lavoro.


La Corte di cassazione, rigettando il ricorso, ha riaffermato il principio per cui il delitto di atti persecutori si ritiene integrato dalla condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere, reiteratamente, plurimi atteggiamenti ostili verso il lavoratore dipendente, preordinati alla sua mortificazione ed isolamento nell’ambiente di lavoro – che possono concretarsi nell’abuso del potere disciplinare e giungere fino ai licenziamenti ritorsivi – tali da limitare la sua libera autodeterminazione.
La stessa Corte ha, inoltre, precisato che anche nel caso di stalking «occupazionale», come quello in esame, per la sussistenza del delitto di atti persecutori è richiesta la mera volontà di attuare reiterate condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, mentre non occorre che tali condotte siano dirette ad un fine specifico.
Nel caso di specie il datore di lavoro ha ripetutamente minacciato i lavoratori, li ha sottoposti a pubblici rimproveri inutilmente mortificanti e ad una serie di provvedimenti disciplinari culminati anche in un licenziamento al fine di creare terrore tra i dipendenti iscritti ad una associazione sindacale.
Tali comportamenti, secondo quanto accertato dai giudici del merito, sono stati voluti e reiteratamente attuati nella consapevolezza che da essi ben poteva derivare, proprio per la loro reiterazione e per le loro modalità, uno degli eventi alternativamente previsti dall’art. 612-bis cod. pen.
Prive di rilievo sono risultate nel caso in esame le circostanze addotte dal datore, in particolare, quella di aver agito allo scopo di rendere più efficiente la società e quella che le iniziative da lui assunte nei confronti dei dipendenti erano condivise dal consiglio di amministrazione della società.
Sul punto la Suprema Corte ha, difatti, affermato che l’efficienza della società non può essere raggiunta attraverso la persecuzione e l’umiliazione dei dipendenti ed in genere mediante la commissione di delitti ai danni della persona, dovendo la tutela del lavoratore in ogni caso prevalere sugli interessi economici, e che la condivisione da parte degli altri componenti del consiglio di amministrazione della scelta di compiere atti persecutori caratterizzati anche da gravi minacce ai danni dei dipendenti non giustificherebbe l’assoluzione dell’imputato, ma, al contrario potrebbe comportare una condivisione da parte di tali soggetti della penale responsabilità per le condotte poste in essere.