Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, la domanda è procedibile se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Secondo il pacifico e consolidato orientamento della Suprema Corte, perché un provvedimento costituente esercizio della giurisdizione civile possa essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione, deve presentare due caratteristiche: anzitutto, deve avere carattere decisorio, cioè essere idoneo ad incidere su situazioni giuridiche soggettive sostanziali con efficacia di giudicato; in secondo luogo, deve avere carattere definitivo, cioè non deve essere altrimenti impugnabile.
Il provvedimento di diniego (di rigetto o di inammissibilità) dell’istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile per cassazione, dal momento che esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, sicché il ricorrente è legittimato a proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto.
Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, la domanda è procedibile se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l’accertamento del diritto, anche se l’istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all’espletamento del richiesto accertamento tecnico (Cassazione, ordinanza 4 aprile 2022, n. 10753).