Sismabonus acquisti e leasing finanziario


In materia di Sismabonus acquisti, l’Agenzia delle entrate, con la risposta del 20 aprile 2022, n. 202, ha fornito chiarimenti sul leasing finanziario.

La società istante, che esercita l’attività di locazione di immobili propri o in leasing (codice ATECO 682001), ha acquistato, mediante un’operazione di leasing finanziario, a inizio 2021, dall’impresa costruttrice, tramite contratto di leasing, un’unità immobiliare ad uso commerciale al piano terra di un fabbricato ricostruito in sostituzione di un preesistente opificio industriale rispetto al quale presenta un miglioramento sismico di almeno 2 classi. Tale immobile ricade in una zona sismica 2.
La società evidenzia, inoltre, che detta unità immobiliare, in base alle informazioni e alla documentazione fornita dal costruttore permette di usufruire del c.d. «sismabonus acquisti» nel limite dell’85% del prezzo di acquisto o della minor somma di Euro. 96.000 in forza del comma 1-septies dell’articolo 16 del DL 63/2013.
In relazione al possesso dell’immobile di cui si tratta, l’istante precisa, innanzitutto, che il soggetto che “giuridicamente” acquisisce la proprietà immobiliare è la società di leasing mentre l’utilizzatrice è la società istante che diventerà proprietaria solo al termine del contratto pagando il riscatto contrattualmente predeterminato.
L’istante dopo avere premesso che disciplina agevolativa in argomento non richiama espressamente la proprietà ma l’acquirente delle unità immobiliari senza fornire ulteriori indicazioni, chiede di sapere, ai fini dell’agevolazione disciplinata dall’articolo 16, comma 1- septies del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. «Sismabonus acquisti»), se con il termine «acquirente» si «debbano intendere coloro che divengono titolari del diritto di proprietà, ovvero se il temine usato si possa riferire a tutti coloro che ottengono dal venditore un diritto reale (ad esempio usufruttuario) ovvero ancora se l’acquirente debba invece identificarsi con il soggetto che “acquisisce” l’immobile indipendentemente dalla forma tecnico-giuridica o finanziaria usata».
Con riferimento al caso prospettato nell’istanza di interpello, nel contratto di leasing finanziario si prevede che la società di leasing acquisti gli immobili oggetto degli interventi agevolabili, al prezzo già concordato tra l’istante e l’impresa di costruzioni che li ha effettuati, al solo scopo di concederli in locazione finanziaria alla società interpellante e, inoltre, che gli oneri di qualunque natura derivanti dalla distruzione o dalla perdita dei beni oggetto del contratto per qualsiasi ragione (sinistro, furto o altri eventi) sono sempre a carico dell’istante). Dunque, nel presupposto che la società che ha realizzato gli interventi agevolabili sia un’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare e che si provveda alla stipula dell’atto avente ad oggetto il leasing finanziario entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, l’utilizzatore può fruire delle detrazioni di cui all’articolo 16, comma 1- septies del decreto legge n. 63 del 2013. Proprio in considerazione dello schema contrattuale qui rappresentato che consente di operare una piena equiparazione con l’acquisto in proprietà, inoltre, l’ammontare della detrazione di cui al più volte citato comma 1- septies, fermo restando il limite massimo di spesa posto dalla disposizione qui in esame pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, dovrà essere commisurata al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita stipulato tra il soggetto che ha realizzato gli interventi agevolabili e la società di leasing.
Resta fermo, in ogni caso, che nel caso di specie la società di leasing concedente è esclusa dalla possibilità di fruire della detrazione qui in esame, al fine di considerare rispettato il principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.


Adeguamento IPCA per il CCNL Metalmeccanica Cooperative


 



Sottoscritto l’accordo di adeguamento per i dipendenti del CCNL della Metalmeccanica Cooperative


In adempimento di quanto stabilito nell’Accordo di rinnovo 31 maggio 2021, sulla base dei valori dell’IPCA,  sono stati definiti i nuovi importi al netto degli energetici importati sull’incremento retributivo complessivo e dell’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità in vigore dal 1° giugno 2021






























Livelli

Quota relativa all’IPCA

D1 7,34
D2 8,14
C1 8,32
C2 8,50
C3 9,10
B1 9,75
B2 10,46
B3 11,68
A1 11,96












Misura dell’indennità

Dal 1° giugno 2021

Trasferta intera 44,12
Quota per il pasto meridiano o serale 11,92
Quota per il pernottamento 20,28


Indennità di reperibilità dal 1 giugno 2021



































b)COMPENSO GIORNALIERO

c) COMPENSO SETTIMANALE


LIVELLO 16 ORE (GIORNO LAVORATO) 24 ORE (GIORNO UBERO) 24 ORE FESTIVE 6 GIORNI 6 GIORNI CON FESTIVO 6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO UBERO
DI-D2-CI 4,95 7,45 8,05 32,20 32,80 35,30
C2-C3 5,90 9,26 9,93 38,76 39,43 42,79
SUPERIORE AL B1 1,78 11,15 11,74 45,05 45,64 50,01


Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal 21 febbraio e fino al 15 aprile 2022, comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL i sindacati stipulanti FIM, FIOM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 35,00 euro da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di aprile 2022.


Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga del mese di febbraio 2022, l’apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all’azienda entro il 15 aprile 2022.


Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le Associazioni Imprenditoriali, alle Organizzazioni Sindacali di FIM, FIOM e UILM territoriali, del numero delle trattenute effettuate.


Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul C/C BANCARIO intestato a FIM, FIOM e UILM – contratti aziende private presso la BNL, Roma, IBAN: IT 68G010 05032 000 000 000 45109.

Rinuncia al TFM: la tassazione è legittima

 



Il trattamento di fine mandato rinunciato dal socio amministratore è soggetto a tassazione in quanto da un lato costituisce un incasso in senso giuridico e dall’altro arricchisce il socio stesso sotto forma di aumento del valore della partecipazione sociale (Corte di Cassazione – ordinanza 14 aprile 2022, n. 12223).

Secondo i giudici della Corte, in tema di determinazione del reddito d’impresa, l’art. 88 del Tuir che esclude debbano considerarsi sopravvenienze attive le rinunce ai crediti operate dai soci nei confronti della società, non vale ad alterare il regime fiscale del credito che costituisce oggetto di rinuncia, per cui, ove si tratti di crediti da lavoro autonomo del socio nei confronti della società, i quali, sebbene materialmente non incassati, siano, mediante la rinuncia, comunque conseguiti ed utilizzati, sussiste l’obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell’art. 25, D.P.R. n. 600/1973 della ritenuta fiscale cui la società è tenuta quale sostituto d’imposta. La rinuncia al credito da parte del socio costituisce una prestazione che viene ad aumentare il patrimonio della società e può comportare anche l’aumento del valore delle sue quote sociali. In tale contesto, la rinuncia del credito da parte di un socio è espressione della volontà di patrimonializzare la società e pertanto non può essere equiparato alla remissione di un debito da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale. La rinuncia quindi presuppone, in tali casi, il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene, comunque, utilizzato.


La Corte, pronunciandosi su controversie analoghe, ha affermato con riferimento alla rinuncia ai compensi per royalties da parte del socio di maggioranza, che la stessa ne presuppone logicamente il conseguimento con ineludibile soggezione al proprio regime fiscale. Ciò in quanto tale rinuncia costituisce una prestazione che viene ad aumentare il patrimonio della società e può comportare anche l’aumento del valore delle sue quote sociali. Ne deriva che la rinuncia presuppone, in tali casi, il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene, comunque, utilizzato. Pertanto ne consegue la tassabilità in capo al socio rinunciatario del credito, anche se non materialmente incassato ma conseguito ed utilizzato, tramite la rinuncia, in favore della società e, quindi, la obbligatorietà in capo a quest’ultima di operare la ritenuta.


Nello stesso senso, con riferimento alle rinuncia effettuata dal socio amministratore al trattamento di fine mandato, la Corte ha riconosciuto la valenza della teoria dell’incasso giuridico sostenuta dall’Amministrazione finanziaria.


FEDERALBERGHI e FAITA FEDERCAMPING: Protocollo di collaborazione

Firmato il 15/2/2022, tra FEDERALBERGHI e FAITA FEDERCAMPING, un protocollo di collaborazione per migliorare i servizi che le due organizzazioni forniscono alle associazioni territoriali, alle imprese e agli imprenditori del settore turistico ricettivo

Finalità
FEDERALBERGHI e FAITA-FEDERCAMPING, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità e ferma restando la piena autonomia e indipendenza di ciascuna organizzazione, con il presente Protocollo d’intesa intendono promuovere la collaborazione, il raccordo e il confronto costanti al fine di realizzare sinergie volte a migliorare la qualità, l’efficacia e l’efficienza di ogni servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza che le due organizzazioni forniscono alle associazioni territoriali, alle imprese e agli imprenditori del settore turistico ricettivo.


Progetti speciali
Nel primo quadriennio di attuazione del presente Protocollo, FEDERALBERGHI e FAITA-FEDERCAMPING promuoveranno tre progetti speciali aventi ad oggetto i seguenti contenuti:


a) incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, anche in raccordo con il sistema dell’istruzione e formazione tecnica e professionale, con le università e con la rete degli enti bilaterali del settore turismo;


b) formazione continua dei lavoratori e degli imprenditori, anche mediante la realizzazione di materiali didattici e la promozione dell’accesso agli strumenti di finanziamento;


c) diffusione di buone prassi realizzate da imprese turistico-ricettive, con particolare riferimento alle soluzioni concernenti l’accessibilità, la sostenibilità e la digitalizzazione.


Le modalità di realizzazione di tali progetti potranno comportare delle sperimentazioni in territori da individuare congiuntamente, tenendo conto anche dei costi e dei tempi di sviluppo e delle forme di cooperazione già esistenti a livello territoriale.


Decorrenza
Il presente protocollo d’intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata a tempo indeterminato.
Potrà essere disdettato in qualunque momento, con un preavviso di dodici mesi, da inviare con posta elettronica certificata.
La disdetta del protocollo non modifica i termini concordati dalle parti per la realizzazione di attività o iniziative individuate dal protocollo stesso.

Scarto sul grado di invalidità: esclusa la lite temeraria


Scarto sul grado di invalidità: esclusa la lite temeraria



Per la Corte di Cassazione nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali lo scarto esistente tra la percentuale invalidante riscontrata in sede di accertamento tecnico preventivo e quella occorrente per ottenere la prestazione richiesta non è sufficiente a configurare la domanda come lite temeraria e non giustifica, pertanto, la condanna del richiedente non abbiente al risarcimento del danno nei confronti dell’Inps (Corte di Cassazione, Sentenza 19 aprile 2022, n. 12455).


Il Tribunale locale, decidendo in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo, ha rigettato la domanda della ricorrente volta al riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini dell’assegno mensile di assistenza e, pur riconoscendo che la ricorrente doveva essere tenuta esente dalla rifusione delle spese di lite, in quanto titolare di reddito utile ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, l’ha condannata per responsabilità aggravata a rifondere all’INPS la somma di € 1.800,00.
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che, a causa dello scarto esistente tra la percentuale invalidante riscontrata in sede di accertamento tecnico preventivo e quella occorrente per ottenere la prestazione richiesta, la domanda giudiziale dovesse reputarsi meramente speculativa e dannosa per il buon funzionamento del sistema processuale.
Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, sul presupposto che in tema di controversie previdenziali e assistenziali sia necessaria, ai fini della condanna per responsabilità aggravata, un’ esplicita istanza di parte, che nel caso di specie era affatto mancata, nonché un espresso addebito di grave negligenza, che non potrebbe ricondursi alla finalità erroneamente ritenuta speculativa con cui ella aveva coltivato la domanda giudiziale volta ad accertare una condizione di invalidità di cui era stata peraltro portatrice negli anni precedenti.


La Suprema Corte ha accolto il ricorso, evidenziando, in particolare, che nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze e onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile, pari o inferiore al doppio dell’importo del reddito stabilito ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio.
Da tanto deriva che la parte non abbiente, come nel caso di specie, è sanzionabile in caso di soccombenza solo in caso di responsabilità aggravata ossia se ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, a condizione che vi sia istanza dell’altra parte, specificamente volta, al risarcimento dei danni.
Deve, invece, escludersi che la stessa parte soccombente non abbiente possa essere condannata d’ufficio dal giudice al pagamento, a favore della controparte, di una somma determinata secondo equità.
Pertanto, tenuto conto che la sentenza impugnata nel caso in questione ha ritenuto di poter condannare la ricorrente per responsabilità aggravata e che non vi è stato nella specie né alcuna domanda dell’INPS finalizzata alla condanna né alcun accertamento dei requisiti necessari a configurare la lite temeraria, da tanto discende l’accoglimento del ricorso.