L’assenza ingiustificata non legittima il licenziamento del lavoratore


Si configura come illegittimo il licenziamento per giusta causa irrogato al dipendente per assenza ingiustificata o arbitraria dal servizio, se il fatto rientra tra le condotte considerate dalla contrattazione collettiva come punibili con una sanzione conservativa (Corte di Cassazione, Sentenza 26 aprile 2022, n. 13065).


La Corte di Appello territoriale ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva annullato il licenziamento per giusta causa intimato dalla società datrice di lavoro.
Nel caso di specie era stato addebitato alla dipendente di trovarsi in villeggiatura in un giorno di permesso ex lege n. 104 del 1992, concesso per assistere la madre disabile, che invece si trovava in altro luogo, violando i principi di correttezza e buona fede nonché gli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà e causando, inoltre, con l’ assenza dal servizio, disagi e disservizi nell’organizzazione del lavoro.
La lavoratrice, scusandosi dell’errore commesso, adduceva quali giustificazioni l’improvvisa indisponibilità espressa dalla madre soltanto nella tarda serata del giorno prima a raggiungerla presso la località di villeggiatura e motivava il mancato tempestivo rientro richiamando le proprie condizioni di salute, anche in relazione alla guida di notte per lunghi tragitti ed al traffico che avrebbe trovato; deduceva, poi, di non aver pensato di avvertire l’azienda del fatto che nella data stabilita non avrebbe potuto materialmente assistere la madre e comunque di essere ripartita per rientrare nel luogo di residenza nel pomeriggio dello stesso giorno, disdettando la prenotazione dell’albergo.
Alla luce di tanto la Corte ha condiviso la sentenza di primo grado, riportando il caso all’ipotesi d’insussistenza della giusta causa di licenziamento perché il fatto rientrava tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.


Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la società, ritenendo, in particolare che la Corte di merito non avesse interpretato correttamente la lettera di contestazione disciplinare indirizzata alla dipendente, con la quale la società aveva addebitato alla stessa non già l’assenza ingiustificata o arbitraria dal servizio, bensì la fruizione abusiva del permesso retribuito 104: ipotesi, questa, tale da integrare una giusta causa di licenziamento, conformemente a quanto previsto dalla contrattazione collettiva in caso di violazioni dolose.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ritenendo, invero, condivisibili le conclusioni rassegnate concordemente dai giudici del primo e del secondo grado, secondo cui la contestazione della società si qualificava come contestazione di assenza ingiustificata per un giorno e non come comportamento fraudolento e preordinato all’abuso della fruizione del permesso ex lege n. 104/92.
I Giudici di legittimità hanno, altresì, evidenziato come diretta conseguenza di tale ricostruzione fosse, nel caso in argomento, l’applicazione della tutela reintegratoria in favore della lavoratrice.
Sul punto la società aveva contestato l’applicazione della predetta tutela, sul presupposto che nella disciplina collettiva applicabile le sanzioni, sia conservative che espulsive, fossero previste per le assenze arbitrarie, mentre quella della dipendente non poteva considerarsi tale, avendo la stessa richiesto di astenersi dal servizio per usufruire del permesso ex art. 33, c. 3, l. n. 104 del 1992.
La Corte, viceversa, ha ritenuto che i giudici di merito, valutando il grado di gravità della condotta posta in essere, avessero correttamente ricondotto la stessa ad un’ ipotesi di assenza arbitraria, ricompresa nell’ambito delle previsioni collettive che stabiliscono sanzioni conservative, tenuto conto del loro carattere vincolante anche ai fini della individuazione della tutela applicabile.

Accesso alla Cigo per effetto della crisi Ucraina


Nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività dovute agli effetti della crisi internazionale russo-ucraina è possibile accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria. (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Decreto 31 marzo 2022, n. 67).

In considerazione della situazione internazionale determinata dalla crisi Russo-Ucraina e alle ricadute economiche sui mercati, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha modificato la disciplina delle fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO, con particolare riferimento ai casi di “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato” e di “mancanza di materie prime o componenti”.
Con riferimento ai casi di “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato”, il Ministero ha previsto che per l’anno 2022 integra la fattispecie di “crisi di mercato” la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilita di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina.
Inoltre, con riferimento all’ipotesi caso di “mancanza di materie prime o componenti”, ha previsto che la fattispecie si configura anche quando essa consegua a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. In tal caso, la relazione tecnica richiesta dal Decreto dovrà documentare le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse.

Accordo Trento “Area Legno Lapidei”: Premio di Risultato



Firmato il 16/2/2022, tra l’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI TRENTINO e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL del Trentino, il verbale di accordo per l’attuazione  del “PdR” per l’anno 2022 ai sensi del CCPL 13/6/2012 “Area Legno Lapidei”.


Le parti, visto l’indicatore relativo alla Redditività di cui all’Accordo provinciale “Area Legno Lapidei” del 13/6/2012, che registra nel triennio mobile di cui al P.d.R. per gli anni 2018, 2019, 2020 un indice pari ai 16,29%, concordano che a far data dal 1° marzo 2022 il valore dei Premio di Risultato per i lavoratori dipendenti le aziende artigiane è determinato nelle misure di cui alla Tabella sotto riportata:


AREA LEGNO LAPIDEO
































Livello

Livello

FASCIA 16% -16,50%

LEGNO

LAPIDEO

Valore mensile in Euro

AS-A 1 70,00
B 2 60,00
CS 3 58,00
C 4 55,00
D 5 52,00
E 6 49,00
F 7 46,00


I valori economici di cui al presente accordo entrano in vigore a far data dal 1° marzo 2022.

CCNL PMI Tessile/Chimico con le Associazioni Artigiane: una tantum ad aprile

Con la busta paga di aprile va erogato un importo una tantum ai dipendenti della PMI Tessile (fino a 249 addetti) e Chimico (fino a 49 addetti) con le Associazioni Artigiane

L’accordo sottoscritto lo scorso febbraio ha previsto, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 17/2/2022,  un importo forfetario “una tantum” pari ad euro 200, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza contrattuale interessato.
L’importo “una tantum” verrà erogato in due tranches: 100 euro ad aprile 2022, 100 euro a novembre 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti anche sulla base di specifiche procedure convenute tra le parti stesse.
L’importo dell’”una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Regime speciale per lavoratori impatriati


I chiarimenti del Fisco sul rientro in Italia di un medico con attività svolta in modalità smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, eseguendo anche una attività lavorativa occasionale non dipendente in USA (Agenzia delle entrate – Risposta 27 aprile 2022, n. 223)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria l’ Istante dichiara di aver trasferito la propria residenza negli Stati Uniti nel 2012, con relativa iscrizione all’AIRE, e che in tale Paese ha mantenuto ininterrottamente la stessa sino ad oggi. Il Contribuente evidenzia, inoltre, che:
– svolge la professione di medico psichiatra, con relativa specializzazione conseguita negli Stati Uniti nel 2015;
– svolge la propria attività lavorativa (medico psichiatra) presso una clinica psichiatrica, sul territorio americano, come lavoratore dipendente;
– svolge una seconda attività lavorativa (medico psichiatra) presso una struttura, sul territorio americano, come lavoratore occasionale non dipendente;
– intende far ritorno in Italia stabilmente con svolgimento di attività lavorativa sul territorio italiano a decorrere dall’anno d’imposta 2022.
Il Contribuente rappresenta che presenterà le proprie dimissioni nei confronti dell’attuale datore di lavoro nel mese di maggio 2022 e che dalla stessa data intende non accettare più le richieste di lavoro occasionale da non dipendente e iniziare dal 1° giugno 2022 una nuova attività lavorativa, consistente nella telepsichiatria, con un nuovo datore di lavoro. Nonostante il nuovo datore di lavoro (clinica di telepsichiatria) sia statunitense, con relativi pazienti negli Stati Uniti, per accordo tra le parti, tale attività potrà essere svolta in modalità smart working sul territorio italiano, con conseguente trasferimento della residenza fiscale in Italia.
Ciò posto, in relazione alla fattispecie prospettata, al fine di fruire del regime degli impatriati previsto dall’articolo 16 d.lgs.147 del 2015 e successive modifiche, l’Istante chiede:
1) se ” la semplice volontà e non l’obbligo del contribuente di svolgere la propria attività lavorativa sul territorio italiano”, sia condizione sufficiente a creare il nesso tra il rientro in Italia e l’inizio della nuova attività lavorativa;
2) se, il regime degli impatriati possa essere mantenuto, qualora negli anni successivi al 2022, al fine di non perdere il proprio status di medico ospedaliero americano, dovesse svolgere delle prestazioni occasionali, inferiori a 15 giorni per anno d’imposta, sul territorio americano nei confronti del vecchio datore di lavoro e se, in tal caso, l’eventuale reddito generato sia ammesso al beneficio del regime degli impatriati insieme al reddito di lavoro dipendente;
3) se, in relazione al reddito di lavoro dipendente svolto in modalità smart working e al reddito da lavoro occasione prodotto all’estero possa essere riconosciuto un credito ‘imposta in base alla convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e gli USA;
4) se il beneficio possa essere mantenuto nel caso in cui negli anni successivi dovesse cambiare datore di lavoro.
Per il Fisco, dagli elementi forniti dall’ Istante, emerge che il rientro in Italia è motivato esclusivamente dall’accettazione di un nuovo lavoro che preveda l’esecuzione della prestazione lavorativa in Italia, svolta in modalità smart working. Tale circostanza risulta indicativa della sussistenza di un collegamento fra il rientro in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa.
Il Fisco chiarisce che in linea generale l’esenzione non spetta per i redditi derivanti da attività di lavoro prestata fuori dai confini dello Stato, quale è quello derivante all’Istante dall’esecuzione in territorio americano di prestazioni occasionali di lavoro non dipendente.
Il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia dall’ Istante sarà soggetto a tassazione esclusiva in tale Paese. Ne deriva che in relazione a tale reddito non matura il credito per le imposte pagate all’estero finalizzato all’eliminazione della doppia imposizione.
Il reddito che il Contribuente ritrae dal lavoro occasionale non dipendente svolto in territorio americano, nel presupposto che sia svolto senza una base fissa, sarà soggetto a tassazione esclusiva in Italia, suo Paese di residenza. Ne deriva che in relazione a tale reddito non matura il credito per le imposte pagate all’estero finalizzato all’eliminazione della doppia imposizione.
Infine, per il Fisco non si ravvedono elementi preclusivi alla fruizione dell’agevolazione, nel caso in cui durante il periodo agevolabile il Contribuente cambi datore di lavoro.
In relazione alla fattispecie prospettata, laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dal beneficio in esame, non oggetto di verifica in sede di interpello, si ritiene che l’ Istante potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2022, nel quale trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i successivi quattro periodi di imposta.