Accordo tra Ministero e Parti Sociali: confermato il Protocollo Anti-Covid nei luoghi di lavoro

Nell’incontro del 4/5/2022, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico, INAIL e Parti Sociali, hanno confermato l’applicabilità del Protocollo Sicurezza Anti Covid nei luoghi di lavoro privati

Nell’incontro del 4 maggio 2022 avente ad oggetto la “Valutazione del protocollo di aggiornamento della sicurezza Covid nei luoghi di lavoro”, hanno partecipato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico, INAIL, CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFSAL, CISAL, CONFINDUSTRIA, CONFAPI, CONFCOMMERCIO, CONFSERCENTI, CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, ALLEANZA DELLE COOPERATIVE, CONF AGRICOLTURA, COLDIRETTI, CONFSERVIZI, FEDERDISTRIBUZIONE, CONFPROFESSIONI, CONFIMI INDUSTRIA, CONFETRA, COPAGRI, UNIMPRESA, CLAAI, CSE, CONFLAVORO PMI, CONFASSOCIAZIONI.


Le Amministrazioni hanno ritenuto che le misure previste dal Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021, debbano continuare a trovare applicazione anche con il venir meno dell’emergenza pandemica, che non ha fatto venire meno l’esigenza di prevenzione dei contagi, che continuano a destare preoccupazione.


Pertanto, ciò premesso, le Amministrazioni, hanno confermato unanimamente di ritenere operante il Protocollo nella sua interezza e di impegnarsi a garantirne l’applicazione, proseguendo dunque lungo la direzione dell’importante funzione prevenzionale che l’Accordo ha consentito per prevenire e contenere la diffusione dei contagi dal virus nei luoghi di lavoro.


Infine, hanno convenuto di fissare un nuovo incontro entro il prossimo 30 giugno per verificare l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica e normativa.

Valutazione preventiva di sostenibilità finanziaria per ammortizzatori sociali in deroga


L’utilizzo delle risorse residue, disponibili per ciascuna Regione e Provincia autonoma, per il finanziamento di interventi di politica attiva del lavoro e di ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga in favore di aziende operanti in aree di crisi complessa è subordinato alla valutazione di sostenibilità finanziaria effettuata dall’Inps con apposita procedura (Messaggio 05 maggio 2022, n. 1919)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il decreto direttoriale 4 agosto 2021, n. 27, con il quale ha accertato risorse residue, disponibili per ciascuna Regione e Provincia autonoma, finalizzate al finanziamento di interventi destinati ad azioni di politica attiva del lavoro, nonché alla concessione di ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Si tratta di interventi di attuazione di piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni. Secondo la disposizione normativa la concessione di tali interventi da parte di Regioni e Province autonome è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.
Per consentire alle Regioni e alle Province autonome l’utilizzo delle risorse residue per le suddette finalità, dunque, l’Istituto ha attivato un procedura apposita per la valutazione preventiva della sostenibilità finanziaria dei provvedimenti di concessione di ammortizzatori sociali in deroga.


Prima di procedere all’autorizzazione dei trattamenti, le Regioni e le Province autonome devono richiedere la “verifica della disponibilità finanziaria”, inviando alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it, le specifiche contenenti i seguenti dati:
1. elenco nominativo;
2. codice fiscale dei lavoratori interessati;
3. riferimento alla motivazione della concessione a valere sulle somme accantonate (sentenza, ecc.);
4. durata del trattamento concesso;
5. costo della prestazione (in caso di mobilità in deroga utilizzando come parametro di stima l’importo medio mensile 2021, pari a € 1.929, corrispondente a un importo medio giornaliero di € 64,30, comprensivo di contributi figurativi e oneri, ove spettanti);
6. provvedimento che dà origine al trattamento (sentenza, ecc.);
7. nel caso di provvedimenti di CIGD: matricola INPS e denominazione azienda.
L’Inps ha precisato che i provvedimenti che danno origine ai trattamenti potrebbero quantificare direttamente la prestazione dovuta o in alternativa determinare solamente i periodi di concessione. In tale ultimo caso, il costo della prestazione deve essere stimato dalla Regione/Provincia autonoma (ad esempio, nel caso di mobilità in deroga, utilizzando i parametri sopra indicati).
Per permettere all’Istituto di effettuare il controllo sulla coerenza tra quanto concesso dalla Regione/Provincia autonoma e la sostenibilità finanziaria comunicata, l’Istituto verifica che l’importo stimato del singolo provvedimento di concessione sia coerente con l’importo complessivo a disposizione della Regione/Provincia autonoma, seguendo l’ordine cronologico di trasmissione dei singoli provvedimenti.
La documentazione inviata dalla Regione o dalla Provincia autonoma è oggetto di esame e valutazione da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, al solo fine della sostenibilità finanziaria del trattamento, sulla base delle risorse accantonate dalle stesse con propria dichiarazione in occasione della definizione della chiusura dei provvedimenti di concessione dei trattamenti in deroga.
Solo dopo avere ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, la Regione/Provincia autonoma può concedere il trattamento e inviare nel “Sistema Informativo Percettori” (SIP) il relativo provvedimento. Il controllo sulla sostenibilità finanziaria è effettuato dall’Istituto seguendo l’ordine cronologico di trasmissione delle singole richieste; non sono, quindi, prese in esame le richieste successive fino al completamento, con esito positivo, del suddetto iter.
Posto quanto sopra, rimane nei poteri della Regione e della Provincia autonoma annullare, con comunicazione a mezzo PEC al medesimo recapito sopra indicato, eventuali richieste di sostenibilità finanziaria che risultino non accoglibili o incomplete, al fine di poter prendere in esame le richieste pervenute successivamente.
Nel caso in cui l’importo cumulato superi la somma complessiva a disposizione della Regione o della Provincia autonoma, l’Istituto non procede al rilascio del nulla osta sulla sostenibilità finanziaria, dandone comunicazione alla Regione o alla Provincia autonoma.
Le risorse individuate a seguito della verifica di sostenibilità finanziaria si intendono come impegnate e, come tali, vengono sottratte dalle risorse a disposizione della Regione e della Provincia autonoma per i successivi provvedimenti di concessione.

Quota EBNA 2022 per le imprese artigiane

I rinnovi dei CCNL Area Legno-Lapidei Artigianato e del CCNL Area Tessile Moda – Chimica Ceramica Artigianato hanno recepito l’Accordo Interconfederale del 17/12/2021, a partire dalla competenza maggio 2022 compresa, scatta dunque la nuova quota mensile EBNA.

Per i suddetti CCNL, da maggio 2022 la nuova quota mensile EBNA è data dalla somma del fisso di euro 15,65 + il variabile dello 0,60% dell’imponibile previdenziale.
Segue la tabella da utilizzare per il calcolo del versamento su F24 del contributo mensile EBNA, aggiornato in base a quanto disposto dall’Accordo Interconfederale nazionale del 17 dicembre 2021 ed in vigore dall’1/1/2022. Il calcolo deve essere fatto per ciascun dipendente in forza all’azienda. Il contributo di solidarietà M980 va versato su DM10/UNIEMENS.
A gennaio 2022 i CCNL artigiani che hanno recepito l’Accordo Interconfederale nazionale del 17/12/2021 sono stati:
– Area Meccanica (il settore comprende la Metalmeccanica, l’Impiantistica, gli Odontotecnici, gli Orafi)
– Area Alimentazione e Panificazione
– Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

A febbraio 2022 l’Accordo Interconfederale nazionale del 17/12/2021 è stato recepito dal CCNL PMI Area Tessile Moda – Chimica Ceramica e Lavorazioni piastrelle in terzo fuoco.

A maggio 2022 l’Accordo Interconfederale nazionale del 17/12/2021 è stato recepito dal CCNL Area Legno-Lapidei e dal CCNL Area Tessile Moda – Chimica Ceramica.

L’unica modalità per effettuare il versamento EBNA e le eventuali sanatorie è versare su F24 con codice EBNA. E’ necessario verificare l’inquadramento dell’azienda nel cassetto previdenziale INPS. In base alla Circolare INPS n. 53 del 12-04-2019, le aziende artigiane nate dopo la data del 12 aprile 2019 devono richiedere all’INPS, tramite cassetto previdenziale, l’assegnazione del codice di autorizzazione 7B, senza il quale non è possibile richiedere le prestazioni di cassa integrazione FSBA; per le aziende nate prima di tale data l’assegnazione del codice 7B è stata invece automatica da parte dell’INPS.

Agricoltura Operai Oristano: le retribuzioni vigenti



Si riportano le le tabelle retributive in vigore dall’1/1/2022 per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Oristano come modificate dal CIPL 14/12/2021


Il 14 dicembre 2021, tra La CONFAGRICOLTURA Oristano, la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI, la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI e la FLAI-CGIL, la FAI-CISL, la UILA-UIL si è sottoscritto il CIPL per gli Operai Agricoli, Florovivaisti, Agro-Forestali e dipendenti da Aziende Agricole in Forma Singola o Associata, Cooperative di Conduzione e di Trasformazione dei Prodotti, della provincia di Oristano.
Il CIPL, che decorre dall’1 gennaio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2023, ha previsto l’aumento delle retribuzioni a partire dal 1 gennaio 2022 del 1,7 attenendosi ai parametri provinciali.


Tabella salariale operai agricoli – florovivaisti e agro forestali in vigore dal 1 gennaio 2022 a tempo indeterminato retribuzione mensile



















































Area

Livello

Qualifiche

Paga base contr. Naz.

Contingenza ed e.d.r.

Sal.integr.vo prov.le

Totale lordo

1 Ar 1 Spec. sup. a 661,22 542,73 294,52 1.498,47
1 Ar 2 Spec. sup. b 639,92 526,38 276,66 1.442,96
1 Ar 3 Special.ti 628,15 524,40 234,93 1.387,48
2 Ar 4 Qualif. super 584,48 521,65 225,83 1.331,96
2 Ar 5 Qualificati 539,13 521,44 215,92 1.276,49
3 Ar 6 Comuni 510,83 520,10 190,05 1.220,98


RITENUTE INPS 8,84% Sul salario effettivo per tutte le zone
RITENUTE FIMIOA 0,50% Sulla retribuzione effettiva lorda
RITENUTE CAC 0,70% Sulla retribuzione effettiva lorda


Tabella salariale operai agricoli – florovivaisti e agro forestali in vigore dal 1 gennaio 2022 a tempo determinato retribuzione giornaliera

























































Area/livello

Qualifiche

Paga b. Naz.le

Contin. Ed e.d.r.

Sal. Integ. Prov.le

3° elem. 30,44%

Totale lordo

Rit. prev.

1 Ar. / 1 Spec. super a 25,43 20,87 11,33 17,54 75,17 7,53
1 Ar./ 2 Spec. super b 24,61 20,24 10,64 16,89 72,38 7,23
1 Ar./ 3 Special.ti 24,16 20,16 9,04 16,24 69,60 7,03
2 Ar./ 4 Qualif. super 22,48 20,06 8,69 15,60 66,83 6,73
2 Ar./ 5 Qualificati 20,74 20,05 8,31 14,95 64,05 6,43
3 Ar./ 6 Comuni 19,65 20,00 7,31 14,30 61,26 6,12


RITENUTE INPS – 8,84% sul salario effettivo per tutte le zone
RITENUTE FIMIOA E CAC – rispettivamente 0,50% e 0,70% sul salario lordo giornaliero
T.F.R. – 8,63% su paga base + contingenza + salario integrativo provinciale

Istruzioni dal Fisco sulla nuova classificazione ATECO 2007


Dal 1° gennaio 2022 è in vigore la nuova classificazione Ateco 2007, recepita a livello amministrativo dal 1° aprile 2022 a decorrere del quale tutti gli operatori sono tenuti a utilizzare i nuovi codici attività negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’’amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione del 4 maggio 2022 n. 20, fornisce indicazione su come verificare il codice attività attualmente presente in Anagrafe tributaria e quando comunicare la variazione (Agenzia Entrate – risoluzione 04 maggio 2022, n. 20).

Le modifiche apportate alla classificazione Ateco 2007, realizzate in collaborazione con il Comitato Ateco, e successivamente approvate dalla Commissione europea, riguardano:
– l’eliminazione di codici Ateco e loro sostituzione con nuovi codici;
– l’istituzione di nuovi codici Ateco;
– la modifica descrizione/contenuto di codici Ateco esistenti.

Gli aggiornamenti interessano 11 sezioni della classificazione, sono introdotti 20 nuovi codici e aggiornate oltre 60 note di inclusione e di esclusione.
Le sezioni interessate dalla modifica sono le seguenti:
– Sezione A – Divisione 01;
– Sezione C – Classe 10.89 – Classe 16.23 – Classe 24.33 – Classe 27.40;
– Sezione F – Classe 43.21 – Classe 43.29;
– Sezione G – Classe 45.20 – Categoria 46.18.3 – Classe 46.90;
– Sezione I – Classe 55.20 – Classe 56.10;
– Sezione K – Classe 66.19;
– Sezione M – Classe 69.20 – Classe 71.20 – Classe 73.11 – Classe 74.90;
– Sezione N – Classe 77.39;
– Sezione R – Classe 90.01 – Classe 92.00 – Gruppo 93.2;
– Sezione S – Classe 96.01;
– Sezione T – Classe 97.00.

In tal senso, al fine di recepire la Tabella Ateco 2007 aggiornamento 2022, predisposta dall’ISTAT, l’Agenzia delle entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei modelli anagrafici di seguito riportati.

Come verificare il codice attività attualmente presente in Anagrafe Tributaria

I contribuenti possono verificare i codici Ateco, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria accedendo alla propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate utilizzando SPID, la Carta nazionale dei servizi (CNS) o la Carta d’identità elettronica (CIE). I professionisti, le imprese e le persone fisiche titolari di partita IVA possono accedere all’area riservata ancora con le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia.
All’interno dell’area riservata occorrerà selezionare il servizio “Cassetto fiscale” e aprire la sezione “Dati anagrafici” per verificare il codice Ateco prevalente e la sezione “Altre attività” per verificare i codici Ateco delle eventuali attività secondarie.

Comunicazione del nuovo codice attività

I contribuenti sono tenuti a valutare, in base alla nuova Classificazione Ateco 2007 pubblicata dall’ISTAT, se il codice comunicato in precedenza sia stato oggetto di variazione.
Tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate.
Inoltre, come già specificato in precedente documento di prassi, l’adozione della nuova Classificazione Ateco 2007 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35, 35-ter, D.P.R. n. 633/1972.


Qualora il contribuente presenti una dichiarazione di variazione dati deve ricordarsi che:
– se è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;
– se non è iscritto al Registro delle Imprese, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (AA7/10 per società, enti, associazioni, ecc.; AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ecc.; AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, ecc.).