Bonus rientro docenti in Italia: l’aspettativa non incide


Il professore di una università italiana, che ha insegnato all’estero fruendo di un periodo di aspettativa non retribuita, può accedere nel momento in cui rientra e riprende la sua attività in Italia e in presenza degli altri requisiti richiesti, al regime agevolativo di cui all’art. 44, D.L. n. 78/2010, conv. con modif. in L. n. 122/2010, previsto per incentivare il trasferimento in Italia di docenti e ricercatori non residenti, e può farlo anche se nel passato ha già beneficiato dello stesso trattamento di favore (Agenzia Entrate – risposta 29 aprile 2022, n. 239).

L’agevolazione prevista dal D.L. n. 78/2010, consistente in una tassazione Irpef agevolata, risponde alla duplice esigenza di porre rimedio al c.d. fenomeno della ” fuga dei cervelli” e di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico dell’Italia.
In tal senso, l’agevolazione non si rivolge soltanto ai cittadini italiani o europei emigrati che intendano far ritorno in Italia ma interessa, in linea generale, tutti i residenti all’estero, sia italiani che stranieri, i quali per le loro particolari conoscenze possono favorire lo sviluppo della ricerca e la diffusione del sapere in Italia, trasferendovi il know how acquisito attraverso l’attività svolta all’estero.
Per quanto concerne i requisiti soggettivi, i docenti e ricercatori possono beneficiare della tassazione agevolata al verificarsi delle seguenti condizioni:
– essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
– essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
– aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno 2 anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
– svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia;
– acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Condizione necessaria per l’applicazione dell’agevolazione, tra le altre, è che il ricercatore acquisisca e mantenga la residenza in Italia.
Le condizioni appena indicate sono tra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
In un precedente documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che per integrare il requisito della attività all’estero, la norma richiede che essa sia stata svolta presso una università o un centro di ricerca, pubblico o privato.
La stessa norma, però, per quanto riguarda l’attività da svolgere in Italia non dispone nulla in merito ai requisiti dei datori di lavoro e dei committenti dei docenti e ricercatori. Si deve, pertanto, ritenere che non assuma rilievo la natura del datore di lavoro o del soggetto committente, che, per l’attività di ricerca, può essere una università, pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato o una impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca.
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha avuto già modo di chiarire che un docente universitario trasferitosi all’estero ed iscritto all’AIRE per lo svolgimento dell’attività di ricerca e di didattica a seguito di collocamento in aspettativa senza assegni, può una volta rientrato in Italia, acquisendovi la residenza fiscale, avvalersi delle agevolazioni, sussistendo le altre condizioni richieste.
Pertanto, il docente presso un’Università in Italia, che ha svolto all’estero l’attività di docenza e/o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita può avvalersi della tassazione Irpef agevolata, a partire dall’anno di imposta di rientro in Italia.


Bonus edilizi: dal 9 al 13 maggio le correzioni per comunicazioni opzioni


Le comunicazioni delle opzioni per i bonus edilizi (sconto in fattura o cessione) relative alle spese del 2021 e alle rate residue delle spese 2020 trasmesse dal 1° al 29 aprile, scartate o contenenti errori, potranno essere inviate nuovamente o corrette dal 9 al 13 maggio 2022 (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 05 maggio 2022, n. 21/E).

In particolare, dal 9 al 13 maggio 2022 sarà possibile:
– inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021;
– ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della spesa.
I crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e alle spese del 2021, correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 e dal 9 al 13 maggio 2022 (per quest’ultimo periodo, solo se si tratta di comunicazioni sostitutive o ritrasmissione di scarti), saranno caricati entro il 17 maggio 2022 sulla Piattaforma accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, a beneficio dei fornitori e dei primi cessionari, applicando le disposizioni vigenti per le comunicazioni ricevute nel mese di aprile 2022.
I crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese 2022, correttamente ricevute nel mese di aprile 2022, saranno caricati sulla stessa Piattaforma entro il 10 maggio 2022.


 

Firmato il CCNL Tessile, Abbigliamento, Chimica Confartigianato


 



 


Sottoscritto il rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per i dipendenti dalle imprese Artigiane dei settori Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, Pulitintolavanderia, Occhialeria, Chimica e Ceramica.


L’accordo, che decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022, confluisce nella nuova macro area Manifatturiero, condividendo la volontà di ricomprendere nella sfera di applicazione il settore della Concia artigiana. A tal fine entro il mese di giugno 2022 verrà costituita una Commissione tecnica propedeutica alla ricognizione del settore. Le Parti in base a quanto condiviso dalla Commissione concorderanno la Parte normativa ed economica di riferimento delle imprese artigiane della Concia.
Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi, così come da tabelle che seguono, da erogarsi in due diverse tranches a partire dal 1° ottobre 2022 e dal 1° dicembre 2022. Gli incrementi retributivi saranno riparametrati per gli altri livelli di inquadramento.


Settore Abbigliamento








Livello

Prima tranche dal 1/10/2022

Seconda Tranche dal 1/12/2022

Incremento salariale a regime

3 35 euro 31 euro 66 euro


Settore Tessile Calzaturiero








Livello

Prima tranche dal 1/10/2022

Seconda Tranche dal 1/12/2022

Incremento salariale a regime

3 35 euro 30,05 euro 65,05 euro


Settore Lavorazioni a mano e su misura








Livello

Prima tranche dal 1/10/2022

Seconda Tranche dal 1/12/2022

Incremento salariale a regime

3 35 euro 30,27 euro 65,27 euro


Settore Pulitintolavanderie








Livello

Prima tranche dal 1/10/2022

Seconda Tranche dal 1/12/2022

Incremento salariale a regime

3 35 euro 30,67 euro 65,67 euro


Settore Occhialeria








Livello

Prima tranche dal 1/10/2022

Seconda Tranche dal 1/12/2022

Incremento salariale a regime

3 35 euro 31,64 euro 66,64 euro


Settore Chimica, Gomma Plastica, Vetro








Livello

Prima tranche dal 1/10/2022

Seconda Tranche dal 1/12/2022

Incremento salariale a regime

3 35 euro 35,09 euro 70,09 euro


Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione piastrelle








Livello

Prima tranche dal 1/10/2022

Seconda Tranche dal 1/12/2022

Incremento salariale a regime

E 35 euro 31,26 euro 66,26 euro


Una Tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1 gennaio 2019 / 31 agosto 2022), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro. L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di maggio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di giugno 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.


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Diritto alle prestazioni della bilateralità
L’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claai insieme a CGIL, CISL e UIL si intende integralmente recepito all’interno del CCNL e pertanto ne costituisce parte integrante con decorrenza dal 1° maggio 2022.


 


Contratto a tempo determinato
Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, è consentita l’assunzione di 3 lavoratori a termine.  Per le imprese con più di 5 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l’assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza. Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Ai sensi della legislazione vigente i predetti limiti percentuali si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d’impresa, nuovo reparto, nuovo appalto o nuova linea di produzione, ovvero per quelle aree geografiche e per le esigenze che saranno individuate dalla contrattazione collettiva regionale.  Inoltre, sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui sopra le ipotesi di assunzione a termine previste dall’art. 23 citato, nonché le seguenti ulteriori casistiche individuate dal presente CCNL.
– attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store;
– attività connesse alla realizzazione di eventi fieristici e promozionali per la presentazione delle collezioni;
– attività connesse alla stagionalità legata ai flussi turistici.
I contratti a termine stagionali, come qui definiti, hanno una durata massima di 5 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi nell’arco di 12 mesi.
Le parti concordano che in aggiunta alle ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato previste dall’art. 19, c. 1, lett. a) e b), del D.lgs. 81/2015 vengono individuate le seguenti specifiche esigenze che costituiscono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato:


– punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
– incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
– esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
– esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all’esecuzione di commesse particolari.
II termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino le specifiche esigenze previste nei punti precedenti fino al 30 settembre 2022 salvo successive modifiche e integrazioni. Tutte le causali previste dalla legge e dal presente CCNL sono alternative tra loro.


Trasformazione apprendistato duale in contratto di apprendistato professionalizzante
Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n.226/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, il contratto di apprendistato di primo livello può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante. In caso di trasformazione non sarà ammesso il periodo di prova. Ai fini della determinazione della durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante, le durate previste dal presente ccnl per l’apprendistato professionalizzante saranno ridotte per pari periodo e fino ad un massimo di 12 mesi con riferimento alla durata del rapporto di apprendistato duale instaurato. L’anzianità del rapporto di apprendistato duale verrà riconosciuta in caso di mantenime servizio al termine dell’apprendistato professionalizzante.

Esenzione d’imposta solo sugli atti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio


L’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa prevista per gli atti relativi a procedimenti di sciogliemto del matrimonio non si applica ai conviventi di fatto. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 04 maggio 2022, n. 244)

Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa (art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74).
Dal punto di vista oggettivo, questa esenzione si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici “relativi” al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso. Inoltre, l’esenzione in esame trova la sua ratio nell’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l’imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale.
Ne consegue che al trasferimento della quota di metà dell’immobile adibito a residenza dei ” conviventi di fatto” a favore di uno dei due non può essere applicata l’esenzione in oggetto.


INPS: precisazioni sull’esonero dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF


L’Inps ha fornito alcuni chiarimenti sull’esonero dell’obbligo di versamento del contributo Cassa unica assegni familiari.

Dal 1° marzo 2022, è istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo.
Da tale data sono cessate, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, le prestazioni degli assegni per il nucleo familiare (ANF) e degli assegni familiari (AF). Continuano a essere riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare (ANF) e di assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari senza figli composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Possono, inoltre, continuare a beneficiare del regime di esenzione dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF, i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro, qualora garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell’assegno unico e universale.