Perdita di chance professionale: risarcimento esente da Irpef


La Corte di Cassazione ha affermato il principio che le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono imponibili soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e sono esenti nell’ipotesi in cui tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che ai fini della determinazione si faccia riferimento al c.c.n.l. di settore (Sentenza 10 maggio 2022, n. 14842).

La controversia trae origine dall’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione IRPEF, quale reddito di lavoro dipendente, le somme riconosciute al lavoratore dipendente, dirigente medico, a titolo di risarcimento del danno. Risarcimento riconosciuto in esecuzione di un accordo transattivo a conclusione di una causa, in cui il datore di lavoro era stato condannato a risarcire il proprio dipendente per il danno derivante dalla violazione degli obblighi contrattuali in materia di retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale, rimettendone la quantificazione ad un separato giudizio.
I giudici tributari hanno affermato l’illegittimità della pretesa tributaria, osservando che il risarcimento accertato dal giudice del lavoro, con sentenza passata in giudicato, riguardava il danno da perdita di chance di accrescimento professionale. Secondo i giudici, data la natura del danno risarcito, le somme percepite dal dipendente devono ritenersi prive di rilievo fiscale, in considerazione della disciplina (art. 6, co. 2, T.U.I.R.) secondo cui le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se risultino destinate a reintegrare un danno da mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa, come, appunto, quello da perdita di chance.
Inoltre, secondo i giudici, la circostanza che ai fini della quantificazione in termini monetari del pregiudizio le parti abbiano richiamato le norme del CCNL non incide sulla qualificazione giuridica del danno, poiché costituisce un semplice meccanismo di determinazione dell’importo dovuto.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione evidenziando che le somme percepite dal lavoratore dovessero ritenersi qualificabili a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante (o mancato guadagno), e perciò, soggette a tassazione Irpef; in particolare a tassazione separata, trattandosi di somme percepite in anni successivi a quelli di competenza.


La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari e l’illegittimità della pretesa tributaria.
In particolare, i giudici della Suprema Corte hanno osservato che dagli atti di causa risulta che la ripresa tributaria è correlata al contenzioso promosso davanti al giudice del lavoro da numerosi dirigenti a tempo indeterminato, appartenenti ai ruoli “Medico e Veterinario”, per l’accertamento dell’inadempimento contrattuale dell’Azienda sanitaria rispetto all’intero meccanismo della “retribuzione di risultato” (prescritto dalla contrattazione collettiva nazionale), e per il riconoscimento del relativo risarcimento del danno.
In breve, i dirigenti lamentavano la mancata attivazione del sistema prescritto dalla contrattazione collettiva, che avrebbe consentito la corresponsione di cd. “compensi incentivanti” in base ai risultati raggiunti in relazione a programmi predeterminati. Al riguardo, il giudice del lavoro (in alcune pronunce coperte da giudicato):
– ha dichiarato l’inadempimento contrattuale del datore di lavoro;
– ha riconosciuto il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno patito per effetto dell’inadempimento dell’ente;
– ha precisato che il danno deve ravvisarsi sia sotto il profilo della lesione alla professionalità, essendo evidente che l’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti comporti una perdita di chance di accrescimento professionale, sia sotto il profilo della perdita di chance relativa ad una componente, di natura accessoria, di retribuzione”, demandandone la quantificazione a un separato giudizio.
In materia di trattamento retributivo dei dirigenti: (a) la qualifica dirigenziale fonda la retribuzione base; (b) il livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione fonda la cd. retribuzione di posizione; (c) l’apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione fonda la cd. retribuzione di risultato.
La retribuzione di risultato non è una voce automatica, ma è soggetta, per ciascun dirigente, a determinazione annuale, da effettuarsi solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno, di cui al contratto collettivo.
Nel caso di specie, il giudice del lavoro aveva accertato l’omessa attivazione di obiettivi/percorsi professionali e di consequenziali valutazioni dei risultati. Dalla carenza di un programma e di obiettivi incentivanti scaturisce quella perdita di chance di miglioramento attitudinale/dirigenziale e di valutazione (eventualmente positiva) dei risultati conseguiti con ricadute economiche.
Secondo i giudici si realizza una situazione affine a quella del demansionamento o della precarizzazione, là dove l’attribuzione nummaria non è meramente sostitutiva della retribuzione, ma anzitutto ristora la lesione della capacità professionale del lavoratore. All’interno di questo perimetro giuridico, nel caso concreto, le parti hanno negoziato per transigere la vertenza in atto, donde la natura risarcitoria della somma attribuita per mancato accesso dei ricorrenti all’istituto della retribuzione di risultato a causa della omessa attivazione da parte dell’azienda di tale istituto. Pertanto, nel caso di specie, il Tribunale del lavoro ha qualificato il danno patito dagli esponenti come conseguenza di una lesione della professionalità, comportante una perdita di chance di accrescimento professionale.
Danno che non consiste, quindi, nell’immediata perdita di reddito, ma nella perdita della possibilità di conseguire quella maggiore qualificazione professionale, alla quale poi consegue anche una maggiore potenzialità reddituale. Il danno immediato e diretto dunque, ha colpito la posizione professionale dei lavoratori; mentre la futura minore percezione di reddito ne costituisce solo una ricaduta ulteriore.


Il danno risarcito, dunque, si qualifica come danno emergente e come tale deve ritenersi esente da tassazione, sulla base del seguente principio di diritto: “In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, T.U.I.R., le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto”.

Cooperative e consorzi agricoli: aliquote contributive 2022


L’Inps, con la circolare del 10 maggio 2022, n. 56 ridefinisce le aliquote contributive applicate, per l’anno 2022, alle cooperative agricole e ai loro consorzi.


Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022, dal 1° gennaio 2022 le cooperative agricole e i loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, inquadrati nel settore agricoltura, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento della NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con la qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data.
Le stesse cooperative non sono più assoggettate all’aliquota contributiva del 2,75% della disoccupazione agricola.


L’INPS, con la circolare n. 31/2022 aveva definito, con riguardo alla contribuzione da versare per l’anno 2022, rispettivamente per le cooperative agricole e per le cooperative agricole di tipo industriale, limitatamente agli operai a tempo indeterminato, un’aliquota complessiva pari, rispettivamente, al 29,2130% e al 31,8130%.


Con la circolare in oggetto l’Istituto informa che per le cooperative agricole di cui alla L. n. 240/1984 l’assoggettamento alla contribuzione di finanziamento della NASpI e il contestuale venire meno dell’obbligo di versamento della contribuzione della disoccupazione agricola dà luogo alla ridefinizione delle contribuzioni alle quali applicare le riduzioni.
Nella specie, la riduzione complessiva dell’ulteriore 0,40%, si applica nella misura dello 0,03% alla contribuzione per maternità dei datori di lavoro agricoli e per la parte residua dello 0,37% alle contribuzioni da versare con il flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”.
Pertanto, le nuove aliquote complessive sono determinate, rispettivamente, nella misura del 30,5830% e del 33,1830%.
Queste ultime si applicano anche per i lavoratori agricoli assunti dalle agenzie di somministrazione e per le assunzioni congiunte di lavoratori in agricoltura per i quali il datore di lavoro di riferimento rientra nelle categorie delle predette cooperative.
L’Inps evidenzia, altresì, che l’aliquota contributiva dello 0,30% per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, è gestita nella sezione del flusso Uniemens dei datori di lavoro privati.

Chiarimenti sugli strumenti finanziari derivati


In materia di strumenti finanziari derivati, forniti chiarimenti sul trattamento IRAP dei profitti e delle perdite da valutazione e realizzo dei contratti di acquisto e vendita a termine “physically-settled” rientranti nel portafoglio di trading (Agenzia delle entrate – Risposta 10 maggio 2022, n. 249).

Nel caso di specie, la Società istante intende conoscere se i profitti e le perdite derivanti dalla valutazione e dal realizzo dei contratti di acquisto e vendita a termine “physically settled” di energia e di gas, rientranti nel portafoglio di trading, siano irrilevanti ai fini IRAP ove correttamente contabilizzati nella sezione D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie del conto economico, in particolare alle voci D.18.d (proventi su strumenti finanziari derivati) e D.19.d (oneri su strumenti finanziari derivati).
Atteso che, come già precisato, la qualificazione dei contratti oggetto di istanza viene assunta acriticamente, l’Agenzia rammenta che la riforma IRAP, attuata dalla legge finanziaria per il 2008, ha delineato un nuovo sistema di determinazione della base imponibile, fondato sul principio di presa diretta dal bilancio e conseguente sganciamento dalle regole di determinazione dell’IRES. In particolare, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (di seguito, decreto IRAP) « Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio». Il quinto comma del medesimo articolo 5 prevede inoltre che « Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa».
Nel caso di specie, la combinazione dei contratti physically-settled con i correlati cash-settled – per entrambi i quali si presuppone che non esista una relazione di copertura, così come riferito dall’interpellante senza formulare, al riguardo, alcun quesito – consente alla Società di conseguire un profitto da arbitraggio che viene integralmente contabilizzato tra i proventi di natura finanziaria. Sul punto, l’Agenzia evidenzia che, come rappresentato dall’Istante, la contabilizzazione della marginalità scaturente dai contratti physically-settled in rassegna nelle voci D.18.d e D.19.d del conto economico risulta analoga rispetto a quella dei contratti cash-settled, e ciò indipendentemente dall’esistenza di una connessione meramente gestionale tra tali strumenti finanziari.
Pertanto, ritiene che qualora detta contabilizzazione sia effettuata sulla base della corretta applicazione dei principi contabili, le componenti reddituali scaturenti dai contratti di trading physically-settled e classificate nella sezione D) del conto economico non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP ai sensi del sopra citato articolo 5, commi 1 e 5, del decreto IRAP.
Giova evidenziare che l’ipotesi in esame, tra l’altro, non rientra nell’ambito dell’applicazione del principio di correlazione previsto dall’articolo 5, comma 4, del Decreto IRAP, in base al quale “i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi”. Al riguardo, con la circolare n. 148/E del 26 luglio 2000 è stato evidenziato come il principio di correlazione, che anteriormente alle modifiche apportate legge finanziaria per il 2008 era contenuto tra le disposizioni comuni recate dall’articolo 11 del Decreto IRAP, rispondesse all’obiettivo – esplicitato nella relazione ministeriale – di “ristabilire una situazione di continuità e di omogeneità nella determinazione dell’imponibile”. Inoltre, con la risoluzione n. 294/E del 18 ottobre 2007 è stato precisato che il suddetto principio deve essere inteso “nel senso di attribuire rilevanza IRAP, prescindendo dalla classificazione contabile, a quei proventi o oneri che emergono in diretta conseguenza della imputazione a conto economico di componenti reddituali (di segno contrario) tra le voci che influenzano il valore della produzione oppure prendono il posto di componenti reddituali (dello stesso segno) che, per loro natura, concorrono a determinare il valore della produzione” (cfr. risoluzione n. 294/E del 2007).
Conseguentemente, l’Agenzia non ritiene applicabile al caso di specie il comma 4 dell’articolo 5 del Decreto IRAP, non essendo individuabile alcuna correlazione ai fini del tributo regionale tra componenti reddituali disomogenee quali sono, per l’appunto, quelle di natura finanziaria contabilizzate nella sezione D) del Conto Economico in conformità al principio OIC 32 rispetto a quelle di natura caratteristica generate dalla compravendita delle commodities sottostanti agli strumenti finanziari oggetto di istanza.


ACE: finanziamenti alle controllate


I conferimenti in denaro e l’incremento dei crediti da finanziamento infragruppo eseguiti da una controllante nei confronti di due società controllate, una residente in Austria l’altra nel Regno Unito, non rappresentano una duplicazione dell’agevolazione Ace in quanto non vi sono stati conferimenti né finanziamenti, né corrispettivi per cessioni di partecipazioni infragruppo e/o aziende e rami d’azienda da soggetti appartenenti al medesimo gruppo (Agenzia Entrate – risposta 10 maggio 2022, n. 250).

Il DM 03 agosto 2017 (Nuovo Decreto ACE) ha operato la revisione delle disposizioni di attuazione della disciplina concernente l’agevolazione di cui all’art. 1, D.L. n. 201/2011, conv. con modif. dalla L. n. 214/2011, recante “Aiuto alla crescita economica (Ace)”.
In tale contesto è stato ampliato il perimetro di osservazione delle ipotesi di duplicazione del beneficio ACE nell’ambito del gruppo, ponendo attenzione anche alle operazioni intercorse con soggetti residenti in Paesi diversi dall’Italia.
La circolare n. 21/E del 21 giugno 2015, par. 3.3, in relazione al procedimento di analisi per la disapplicazione della disciplina antielusiva speciale, precisa che, nel caso di base ACE derivante solo da utili accantonati a riserva, l’istanza può trovare accoglimento se la società non ha ricevuto da soggetti appartenenti al gruppo somme di denaro (a titolo di finanziamento) che abbiano in precedenza provocato un beneficio ACE all’interno dello stesso a titolo di conferimenti in denaro.
Nel caso di specie, l’istante fa presente di non aver ricevuto conferimenti né finanziamenti, né corrispettivi per cessioni partecipazioni infragruppo e/o aziende e rami d’azienda da soggetti appartenenti al medesimo gruppo.
La circostanza suddetta, quindi, esclude che possa essersi verificato l’effetto duplicativo che la norma tende a contrastare.
Alla luce delle suesposte riflessioni, l’Agenzia delle Entrate ritiene, quindi, accoglibile l’istanza di disapplicazione della disciplina antielusiva speciale con riferimento ai conferimenti in denaro infragruppo e con riferimento all’incremento dei crediti da finanziamento infragruppo.


Disponibile la procedura per la campagna REDEST 2022


Dal 9 maggio scorso, è disponibile la procedura per la Campagna REDEST 2022 relativa all’anno reddito 2021.

Gli Enti di Patronato e le Strutture territoriali possono accedere alla suddetta procedura: in ambiente internet, per i Patronati e i Consolati, attraverso le pagine loro dedicate sul sito www.inps.it; in ambiente intranet, per le Strutture dell’Istituto, nell’area “Processi” > “Assicurato pensionato” > “Campagna RedEst”.
La procedura “REDEST 2021”, relativa all’anno reddito 2020, è ancora accessibile, diversamente la procedura “REDEST 2020”, relativa all’anno reddito 2019, è stata definitivamente chiusa il 31 marzo 2022. Eventuali dichiarazioni relative all’anno reddito 2019 giacenti, o che perverranno successivamente, dovranno essere acquisite mediante ricostituzione.
Inoltre – precisa l’Istituto – nella sezione “Statistiche ed elenchi redditi esteri” della procedura “Campagna RedEst” sono presenti gli elenchi delle segnalazioni di variazioni anagrafiche, di indirizzo, di stato civile e di rientro in Italia, per le quali è necessario l’intervento diretto delle Strutture territoriali, che dovranno provvedere alle opportune operazioni di aggiornamento degli archivi e di eventuale ricostituzione.


A giugno vengono inviati i modelli cartacei REDEST ai pensionati residenti all’estero interessati alla Campagna REDEST 2022. Gli Enti di Patronato e i Consolati, al momento della consegna da parte dei pensionati dei modelli reddituali allegati alla lettera di richiesta, devono: accertare l’identità personale del dichiarante; ricevere i modelli REDEST 2022 opportunamente compilati e firmati; verificare la conformità della documentazione presentata ai dati indicati nei modelli; provvedere all’acquisizione dei dati attraverso il collegamento via internet con il sito web dell’INPS, secondo le indicazioni fornite nell’apposito manuale tecnico richiamabile attraverso la procedura di acquisizione (Messaggio Inps 10 maggio 2022, n. 1997).