Cassa Edile di Agrigento: la nuova contribuzione



La Cassa Edile della provincia di Agrigento pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dal 1° maggio 2022


Cassa Edile Agrigento: Contributi in vigore dall’1/5/2022









































































CONTRIBUTI :

A CARICO IMPRESA

A CARICO LAVORATORE

TOTALE

Cassa Edile 1,875% 0,375% 2,25%
APE 2,53% 2,53%
Quote di servizio Provinciali 0,775% 0,775% 1,55%
Quote di servizio Nazionali 0,225% 0,225% 0,45%
ESIEA : Formazione Professionale – Comitato Tecnico Paritetico – RLST 0,80% 0,80%
Diritto allo studio 0,05% 0,05%
Fondo Prepensionamento 0,20% 0,20%
Fondo Occupazione 0,10% 0,10%
TOTALI 6,555% 1,375% 7,93%
Fondo Sanitario Operai (minimo ore 120) 0,60%   0,60%
Fondo Sanitario Operai 0,26%   0,26%
Contributi associativi:      
Provinciali Sez. imprenditori 1,20% ANCE 0,50%   1,70%
Fuori Provincia Sez. imprenditori 0,80% ANCE 0,50%   1,30%


La presentazione della denuncia mensile dei contributi ed accantonamenti alla Cassa Edile di Agrigento deve essere effettuata entro l’ultimo storno utile del mese successivo a quello cui si riferiscono i salari, unitamente alla ricevuta di versamento.


I versamenti dei contributi ed accantonamenti alla Cassa Edile di Agrigento devono essere effettuati entro l’ultimo giorno utile del mese successivo a quello cui si riferiscono i salari.

Emissione dei MAV di maggio del Fondo Fast

  Entro il 31 maggio dovranno essere pagati i contributi per i lavoratori per i quali si sta procedendo al rinnovo dell’iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria FAST per i dipendenti da aziende del settore turismo.

Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fast è il fondo per i dipendenti da aziende del settore turismo al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti.
Il suddetto Fondo comunica alle aziende che la prossima la prossima emissione dei MAV avverrà il 17 maggio 2022 e riguarderà i MAV richiesti entro il 15 dicembre. I relativi pagamenti dovranno avvenire entro il 31 maggio 2022.
Le emissioni previste per l’intero 2022 sono:
– 17 giugno (richieste entro il 14);
– 15 luglio (richieste entro il 12);
– 11 agosto (richieste entro l’8);
– 16 settembre (richieste entro il 13);
– 21 ottobre (richieste entro il 18);
– 18 novembre (richieste entro il 15);
– 16 dicembre (richieste entro il 13).
Le precedenti emissioni sono avvenute il 22 aprile; il 22 marzo; il 18 febbraio; il 21 gennaio; il 17 dicembre; il 19 novembre


Nessun ostacolo per l’accesso al “regime impatriati” a fine distacco


Il giornalista che rientra in Italia allo scadere della sua posizione di distacco può usufruire dell’incentivo di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 se la permanenza fuori confine ha di fatto comportato un suo radicamento all’estero e se, a prescindere dalla sottoscrizione di un nuovo contratto, assumerà un ruolo non di continuità rispetto al passato (Agenzia Entrate – risposta 11 maggio 2022 n. 259).

Il regime speciale dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e per accedere è necessario che il lavoratore:
– trasferisca la residenza in Italia;
– non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.


Sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
– sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
– abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.


L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Per accedere al regime speciale, è necessario, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
Con riferimento ai contribuenti che rientrano a seguito di “distacco” all’estero, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti rientrati in Italia dopo essere stati in distacco all’estero non possono fruire del beneficio speciale in considerazione della situazione di “continuità” con la precedente posizione lavorativa in Italia.Tale posizione restrittiva, finalizzata ad evitare un uso strumentale dell’agevolazione, non preclude, tuttavia, la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il “rientro” in Italia “non sia conseguenza della naturale scadenza” del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa. Pertanto, l’attività lavorativa prestata all’estero in posizione di distacco consente al dipendente l’accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati, al verificarsi di tutte le condizioni, nei casi in cui il distacco, più volte prorogato e protrattosi nel tempo, ha determinato un affievolimento dei legami del lavoratore con il territorio italiano ed ha favorito, invece, un suo radicamento nel territorio estero; oppure se il dipendente al suo rientro in Italia assume un nuovo ruolo in ragione delle maggiori competenze acquisite e delle esperienze lavorative maturate all’estero. In linea di principio, quindi, il regime non spetta nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro.
Diversamente, nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa svolta al rientro costituisce una “nuova” attività, in virtù della sottoscrizione di un “nuovo” contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco e, quindi, l’impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia. Al riguardo, l’agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un “nuovo” contratto per l’assunzione di un “nuovo” ruolo aziendale al momento dell’impatrio, rientri in una situazione di “continuità” con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell’espatrio.
Ciò accade, ad esempio, quando i termini e le condizioni contrattuali, indipendentemente dal “nuovo” ruolo aziendale e dalla relativa retribuzione, rimangono di fatto immutati al rientro presso il datore di lavoro in virtù di intese di varia natura, quali la sottoscrizione di clausole inserite nelle lettere di distacco ovvero negli accordi con cui viene conferito un nuovo incarico aziendale, dalle quali si evince che, sotto il profilo sostanziale, continuano ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in essere prima dell’espatrio.
Diversamente, laddove le condizioni oggettive del nuovo contratto (prestazione di lavoro, termine, retribuzione) richiedano un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche cui segua un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione e del titolo del rapporto, l’impatriato potrà accedere al beneficio fiscale.
La preclusione all’accesso al regime agevolativo, inoltre, sussiste anche qualora, il distacco all’estero è stato disposto contestualmente all’assunzione del lavoratore stante la continuità delle originarie condizioni contrattuali in essere prima dell’espatrio.
Ciò posto, con riferimento al caso di specie, il giornalista che rientra in Italia allo scadere della sua posizione di distacco può usufruire dell’incentivo se la permanenza fuori confine ha di fatto comportato un suo radicamento all’estero e se, a prescindere dalla sottoscrizione di un nuovo contratto, assumerà un ruolo non di continuità rispetto al passato.


Bonus prima casa under 36


In materia di agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani (c.d. “prima casa under 36”), forniti chiarimenti sull’atto soggetto ad IVA (Agenzia delle entrate – Risposta 11 maggio 2022, n. 261).

Il contribuente dichiara di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per beneficiare delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa” previste dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni bis”).
Al riguardo, riferisce che intende acquistare un immobile di nuova costruzione da un’impresa costruttrice, con applicazione dell’IVA al 4%.
È stato stipulato l’atto preliminare di compravendita tra il proprio padre e il rappresentante dell’impresa costruttrice.
Le fatture relative alla caparra e agli acconti, emesse dall’impresa costruttrice, sono state intestate a suo padre.
Alla stipula dell’atto definitivo, l’immobile verrà intestato all’istante, che vi trasferirà immediatamente la residenza e il saldo verrà pagato in parte con bonifico bancario ed in parte con un finanziamento da istituto bancario aperto in quella sede.
Ciò posto, il contribuente chiede se possa usufruire del credito d’imposta per l’intero ammontare dell’IVA sull’acquisto ovvero ” se abbia influenza l’intestazione a mio padre del compromesso e delle fatture di caparra e acconti”.

Il legislatore ha introdotto un’agevolazione in materia di imposte indirette per l’acquisto della casa di abitazione con la finalità di favorire l’autonomia abitativa dei giovani (c.d. ” prima casa under trentasei”), applicabile nelle ipotesi di acquisto della ” prima casa”, di cui alla Nota II- bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, al ricorrere dei seguenti ulteriori requisiti:
– requisito “anagrafico”, ovvero l’acquirente non deve aver ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
– requisito “economico”, l’acquirente deve avere un ” Indicatore della Situazione Economica Equivalente” non superiore a 40.000 euro annui.
In particolare, l’articolo 64 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto ad IVA, il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto.
È prevista, inoltre, al ricorrere dei medesimi presupposti, l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.
Con riferimento alla specifica questione rappresentata dall’ Istante si osserva che dall’esame del contratto preliminare in parola, stipulato tra l’impresa costruttrice e il padre dell’Istante e registrato presso l’Ufficio, emerge che quest’ultimo ” promette di acquistare, per sé o per persona fisica o giuridica da nominare, il diritto di piena ed esclusiva proprietà sulla porzione dell’edificio sito nel Comune di … da costruirsi sul terreno di cui in premessa i cui relativi dati catastali si intendono qui integralmente riportati e trascritti” e che ” La stipula dell’atto pubblico definitivo di vendita dovrà avvenire entro il xx/xx/2022.”.
Il contribuente ha, inoltre, precisato che le fatture relative alla caparra e agli acconti, con applicazione dell’IVA al 4 per cento, emesse dall’impresa costruttrice, sono state intestate al padre e che alla stipula dell’atto definitivo ” l’immobile verrà a me intestato e ci trasferirò immediatamente la mia residenza; verrà quindi pagato all’impresa il saldo, in parte con bonifico bancario ed in parte con un finanziamento da istituto bancario che sarà aperto in quell’occasione.”.
Al riguardo, si osserva che il ” Contratto per persona da nominare” è disciplinato dagli articoli 1401 e ss. del Codice Civile. In particolare:
– ” Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso” ( cfr. articolo 1401);
– ” La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all’altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso” ( cfr. articolo 1402, comma 1);
– ” La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall’accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto” ( cfr. articolo 1402, comma 2);
– ” Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato” ( cfr. articolo 1404).
Pertanto, affinché l’ Istante si sostituisca quale parte contrattuale del contratto preliminare originariamente stipulato dal padre ” per sé o per persona da nominare”, acquisendo i diritti ed assumendo gli obblighi derivanti dal contratto medesimo con effetto dal momento in cui questo fu stipulato (incluso avvalersi dei pagamenti di caparra e acconti già effettuati dal padre), è necessaria una dichiarazione di nomina validamente fatta alla luce delle predette disposizioni.
Inoltre, poiché è riconosciuto all’acquirente che fruisce dell’agevolazione ” prima casa under trentasei” un credito d’imposta ” di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto”, sarà necessario che dall’atto di compravendita dell’immobile, stipulato dall’ Istante in seguito alla sua nomina, risultino specificamente enunciati gli acconti già pagati dal padre, con indicazione dei relativi importi e delle modalità di pagamento nonché gli estremi delle fatture intestate allo stesso genitore con applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4 per cento.
In altri termini, deve risultare dall’atto di compravendita l’ammontare di IVA corrisposta in relazione all’acquisto agevolato, che andrà a costituire il credito d’imposta riconosciuto a favore dell’acquirente under trentasei.
L’Agenzia fa presente, infine, che il credito d’imposta spetta nella misura massima del 4 per cento; il comma 7 dell’articolo 64 sopra citato prevede, infatti, un credito d’imposta per gli atti soggetti ad IVA ” di cui al comma 6″ ovvero per ” Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di ‘prime case’ di abitazione”.
Ciò trova conferma anche nella circolare esplicativa 14 ottobre 2021, n. 12/E, paragrafo 3.1., nella quale è stato precisato che spetta all’acquirente, quando non trova applicazione il regime di esenzione di cui all’articolo 10, n. 8- bis, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto, applicata con aliquota nella misura del 4 per cento.


Licenziata la cassiera che si appropria dei punti fedeltà


 


È legittimo il licenziamento in tronco della cassiera che, durante il suo turno di lavoro, aveva utilizzato la propria tessera, nel corso di transazioni effettuate con clienti che ne erano sprovvisti, al fine di accumulare illecitamente punti fedeltà, utilizzati per pagare i suoi acquisti personali (Corte di Cassazione, Sentenza 10 maggio 2022, n. 14760).


Il caso ha ad oggetto il licenziamento in tronco intimato dalla società datrice di lavoro alla propria dipendente, addetta con mansioni di cassiera, perché, a seguito di accertamenti effettuati dall’Ufficio Sicurezza, era emerso che la predetta, durante il suo turno di lavoro in cassa, aveva utilizzato la tessera fedeltà a lei in uso, ripetutamente nella stessa giornata, nel corso di transazioni effettuate con clienti privi di tessera.
In tal modo la dipendente aveva accumulato illecitamente punti fedeltà, poi utilizzati per pagare i suoi acquisti personali, erogando, altresì, sconti non dovuti a clienti non aderenti al programma fedeltà.


La Corte di appello territoriale, riformando la pronuncia di primo grado, rigettava l’impugnativa di licenziamento proposta dalla lavoratrice, giudicando particolarmente gravi i fatti accertati, tali da ledere in modo irreversibile il rapporto fiduciario, deducendone, dunque, la proporzionalità della sanzione espulsiva.


Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, sostenendo, in particolare, che tutti i fatti ad essa addebitati dalla società non risultassero provati, anche tenuto conto della circostanza che, in caso di sostituzione, altri addetti operavano senza cambiare il codice operatore e che non fosse stata raggiunta la prova circa la riconducibilità alla stessa lavoratrice delle presunte operazioni oggetto della contestazione.


La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo che la Corte di merito avesse correttamente ritenuto provato che la lavoratrice, nei giorni e negli orari oggetto della contestazione disciplinare, era addetta alla cassa.
Sul punto la stessa ha specificato che non fosse sufficiente ad escludere la sua responsabilità per i fatti addebitati l’affermazione che la dipendente in questione si fosse alzata dalla postazione della cassa, occorrendo, piuttosto, che la stessa dimostrasse chi l’avesse sostituita, essendo a suo carico l’obbligo di fornire una prova contraria, rispetto a circostanza già ritenute comprovanti la sua colpevolezza.
I Giudici, hanno, inoltre, ritenuto condivisibili le conclusioni dalla Corte territoriale, che aveva reputato i fatti commessi dalla lavoratrice tanto gravi da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, indipendentemente dal valore dei beni da questa acquistati personalmente.
La sanzione espulsiva del licenziamento è stata, in conclusione, valutata proporzionata anche alla luce della prognosi futura di comportamenti improntati al rispetto e alla correttezza degli obblighi aziendali discendenti dal particolare rapporto di lavoro esistente tra le parti.