Contribuzione 2024 per piccoli coloni e compartecipanti familiari



L’INPS fornisce indicazioni relative alla contribuzione dovuta dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2024, ricordando anche termini e modalità di pagamento dei contributi (INPS, circolare 4 luglio 2024, n. 80).


L’INPS, dopo aver ricordato il quadro normativo di riferimento per la contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari (art. 28 D.P.R. n. 488/1968, art. 7 Legge n. 233/1990, D.Lgs. n. 146/1997), si sofferma sui contributi relativi all’anno 2024.


 


Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti 


 


Per l’anno 2024 continua a trovare applicazione il disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della Legge n. 296/2006.


 


Pertanto, l’aliquota per l’anno 2024 risulta così determinata:


 











Aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024
Concedente Concessionario Totale
21,15% (esclusa la quota base pari a 0,11%) 8,84% 29,99%

Riduzione degli oneri sociali e del costo del lavoro


 


Per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti: 0,43% per gli assegni familiari; 0,03% per la tutela della maternità; 0,34% per la disoccupazione.


 


L’esonero di un punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della Legge n. 88/1988 previsto dalla Legge finanziaria 2006, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’articolo 120 della Legge n. 388/2000 e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.


 


Per i concedenti, pertanto, l’esonero di un punto percentuale opera sull’aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto:


 







Aliquota disoccupazione 2,75%
Esonero ex art. 1, co. 361/362, L. 266/2005 1,00%

Contributi INAIL


 


I contributi INAIL sono fissati nella misura del 10,125% per assistenza infortuni sul lavoro e del 3,1185% per addizionale infortuni sul lavoro.


 


L’INPS ricorda in merito che, per l’anno 2024, la riduzione dei premi e dei contributi di cui all’articolo 1, comma 128, della Legge n. 147/2013, è stata fissata nella misura pari al 15,11%. Tale riduzione è applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmessi dall’INAIL.


 


Agevolazioni per zone tariffarie – Anno 2024


 


Le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2024 risultano così quantificate:


 

















TERRITORI MISURA AGEVOLAZIONE DOVUTO
Non svantaggiati 100%
Montani 75% 25%
Svantaggiati 68% 32%

Termini e modalità di versamento dei contributi


 


L’INPS ricorda che i termini di scadenza per il pagamento delle 4 rate per la contribuzione relativa all’anno 2024 sono fissati al 16 luglio 2024, 16 settembre 2024, 18 novembre 2024 e al 16 gennaio 2025.


 


Infine, riguardo alle modalità di pagamento, si precisa che il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare tramite il sito istituzionale dell’INPS potrà visualizzare la lettera contenente il dettaglio contributivo e stampare la delega di pagamento F24, accedendo al servizio online “Modelli F24 – Rapporti di lavoro Piccoli coloni e CF”.


 

Accesso ai servizi telematici dell’INPS, niente più PIN

A partire dal 1° settembre 2024 si potranno utilizzare SPID di livello non inferiore a 2, CIE 3.0 o CNS (INPS, circolare 2 luglio 2024, n. 77).

L’INPS ha comunicato che dal 1° settembre 2024, l’accesso ai servizi telematici dell’Istituto da parte delle aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari sarà consentito esclusivamente mediante SPID di livello non inferiore a 2, CIE 3.0 o CNS.

In realtà, già con la circolare n. 95/2021, in attuazione dell’articolo 24, comma 4 del D.L. n. 76/2020, l’INPS ha avviato il processo di dismissione dell’accesso ai servizi online con il PIN a favore delle nuove identità digitali appena citate.

Tuttavia, con la circolare in commento, viene ora resa nota la data precisa dalla quale l’accesso anche da parte delle aziende e dei relativi intermediari di cui alla Legge n. 12/1979, sarà consentito esclusivamente mediante gli strumenti digitali sopra elencati.

CCNL Vigilanza Privata: nuovo incontro per il rinnovo

I temi trattati sono stati salario e sicurezza 

Si è tenuto il 1° luglio l’incontro tra le associazioni datoriali e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs per il rinnovo del CCNL Vigilanza privata e Servizi di Sicurezza.
Innanzitutto è stato trattato, con esito negativo, il tema dell’Una Tantum (l’ipotesi del 16 febbraio prevedeva che le parti si sarebbero dovute incontrare entro il 30 aprile 2024 al fine di definire le modalità di corresponsione della una tantum). Ad oggi però le Parti non sono riuscite ad arrivare ad un punto di incontro. 
Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, anche alla luce degli ultimi avvenimenti di cronaca, le Parti hanno deliberato di richiedere un incontro al Ministero dell’Interno.
Inoltre, è stato deciso di inviare un sollecito al Ministero del Lavoro per un incontro in riferimento agli impegni assunti a marzo 2024 sul tema del dumping contrattuale e per la pubblicazione delle tabelle aggiornate al rinnovo contrattuale.
Infine, le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto alle Associazioni Datoriali di emanare una circolare per la corretta applicazione del CCNL sottoscritto il 30 maggio 2023 e dell’ipotesi del 16 febbraio 2024.
Il prossimo incontro è fissato per il 31 luglio 2024.

CCNL Catering Aereo: con la retribuzione di luglio in arrivo nuovi minimi retributivi



Per il personale del trasporto aereo sono previste nuove retribuzioni 


Con il CCNL del 7 dicembre 2022 Federcatering, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-Trasporti hanno stabilito nuovi minimi retributivi a partire dal mese di luglio. I nuovi importi riguardano tutto il personale di terra e di volo per l’intera industria del Trasporto Aereo italiano le cui attività sono interessano i servizi di lavoro aereo con lavoratori e lavoratrici stabilmente operanti in Italia; i vettori aerei con lavoratori e lavoratrici stabilmente operanti in Italia; i servizi di manutenzione aeronautica; i servizi di gestione aeroportuale; i servizi aeroportuali di assistenza a terra (handling aeroportuale); i servizi di catering aereo e i servizi ATM diretti e complementari. Di seguito vengono riportati i nuovi minimi. 




















































Livello Minimo Contingenza Totale
Quadro A 1.889,56 542,70 2.432,26
Quadro B 1.714,60 537,59 2.252,19
Categoria C 1.469,63 537,59 2.007,22
Categoria D 1.231,72 531,59 1.763,31
Categoria E 1.161,73 528,26 1.689,99
Categoria F 1.091,74 524,94 1.616,68
Categoria G 881,77 522,37 1.404,14
Categoria H 790,80 520,51 1.311,31
Categoria I 699,83 518,45 1.218,28

Trattamento ai fini dell’imposta ipotecaria applicabile alle trascrizioni dei sequestri conservativi

L’Agenzia delle entrate ha risposto a una richiesta di consulenza giuridica relativa al trattamento ai fini dell’imposta ipotecaria, delle trascrizioni dei sequestri conservativi effettuate ai sensi degli articoli 74 e 75 del Codice di giustizia contabile (Agenzia delle entrate, risoluzione 2 luglio 2024, n. 33/E).

In risposta alla questione portata all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, viene chiarito che ai fini fiscali, l’articolo 1 del TUIC prevede che le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette all’imposta ipotecaria secondo le disposizioni presenti nel testo unico e nella tariffa allegata. Non sono soggette all’imposta le formalità eseguite nell’interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti.

L’agenzia rileva che, ai sensi dell’articolo 4, della tariffa allegata al citato decreto, è soggetta all’imposta ipotecaria nella misura di euro 200 la trascrizione di atti o sentenze che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari.

 

Per quanto riguarda i soggetti passivi delle imposte, l’articolo 11 del TUIC stabilisce che sono obbligati al pagamento dell’imposta ipotecaria e dell’imposta catastale coloro che richiedono le formalità e le volture e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalità o la voltura. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l’ipoteca, nonché l’utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria.

 

Ai sensi dell’articolo 15 del TUIC possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte:

  • le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell’interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge;

  • le formalità e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.

Il successivo articolo 16 prevede, altresì, che sono eseguite con prenotazione a debito dell’imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:

  • le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all’art. 316 del codice di procedura penale;

  • le iscrizioni e le trascrizioni di cui all’articolo 22 del D.Lgs. n. 472/1997;

  • le trascrizioni degli atti indicati nel comma 2 dell’art. 6;

  • le formalità e le volture richieste nei procedimenti civili nell’interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio;

  • le formalità e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali.

Tra le ipotesi tassative in cui è possibile utilizzare l’istituto della prenotazione a debito come modalità di riscossione differita dell’imposta, non è previsto, nell’ambito dell’articolo 16 predetto, il sequestro conservativo richiesto nel giudizio di responsabilità contabile, di cui agli artt. 74 e 75 del Codice della giustizia contabile.

Secondo il parere dell’Agenzia, l’applicazione dell’esenzione al sequestro conservativo in esame per le misure adottate nell’interesse dello Stato appare condivisibile allorquando l’azione erariale sia diretta a sanzionare e riparare un danno occorso alle entità territoriali centrali e nazionali, ma non può riguardare soggetti diversi, che pure possono avvantaggiarsi del procedimento cautelare posto in essere dalla Procura contabile.

 

La previsione agevolativa di cui all’articolo 1, comma 2 del TUIC, infatti, ha ad oggetto le sole formalità eseguite nell’interesse dello Stato, ove per Stato deve intendersi unicamente lo “Stato-persona” con esclusione di ogni interpretazione estensiva della definizione.

Come rilevato anche dalla Direzione istante, la giurisdizione contabile riguarda oltre che lo “Stato-persona” anche una serie di soggetti non statali di varia natura (enti pubblici territoriali e non territoriali, società partecipate etc.). Pertanto, in linea con il delineato impianto normativo e di prassi, l’Agenzia ritiene che la trascrizione dei provvedimenti di sequestro contabile, delle domande giudiziali e delle altre formalità a tutela delle ragioni del creditore, in procedure in cui non sia parte danneggiata lo Stato, non possano godere dell’esenzione.

Una volta eseguita la formalità, l’Ufficio procederà al recupero dei tributi contro gli obbligati al pagamento elencati all’articolo 11, comma 2, del TUIC, ovvero nei confronti del soggetto pubblico o privato a favore del quale è stata eseguita la formalità.