Elemento di garanzia retributiva per i dipendenti del CCNL Autorimesse

Erogato, entro il mese di maggio, l’elemento di garanzia retributiva a i dipendenti da imprese esercenti autorimesse e noleggio

Ai dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di secondo livello, e sempreché gli stessi lavoratori non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal CCNL, verrà erogato un importo annuo, in cifra fissa pari a € 400 lordi, da corrispondere entro il 31/5/2022.
Laddove l’azienda non proceda alla contrattazione di secondo livello, ed eroghi importi a titolo individuai o collettivo unilateralmente, gli stessi saranno riallineati al valore dell’elemento di garanzia retributiva stabilita dal presente articolo, se inferiori.
In caso di importo inferiore derivante dall’applicazione di un accordo aziendale stipulato sulla contrattazione di secondo livello, il limite dell’elemento di garanzia retributiva non trova applicazione.


Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di maggio ed è corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.


Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro.


A livello aziendale potrà essere valutata la corresponsione di tale importo a cadenza mensile suddividendolo per dodicesimi.
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento della corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
Dall’adempimento dell’erogazione dell’elemento di garanzia” vengono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economica/produttiva e che abbiano attivato il ricorso agli ammortizzatori sociali.

Prestazioni straordinarie Covid-19 del Fondo San.Arti.

Confermate fino al 30 giugno 2022 le misure straordinarie Covid-19 del Fondo di Assistenza Sanitaria San.Arti.

Garantite dal Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato, San.Arti., le indennità per ricovero in caso di positività al Covid-19 e le indennità forfettarie post ricovero o post ricovero in terapia intensiva agli Iscritti.
Rimborso delle franchigie versate per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici effettuati fino al 30 giugno 2022 presso le strutture della rete convenzionata con UniSalute, a favore dei lavoratori dipendenti iscritti.
Indennità per ricovero a favore dei titolari non iscritti.
Le misure straordinarie Covid-19 sono:
– Indennità giornaliera per ricovero di 100 euro al giorno per massimo 50 giorni l’anno
– Indennità forfettaria post ricovero di 1.000 euro l’anno
– Indennità forfettaria post ricovero in terapia intensiva di 2.000 euro l’anno
– Rimborso delle franchigie

Violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria


Per l’omessa, errata, tardiva trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati sanitari, ai fini della precompilata, è prevista la sanzione di 100 euro per ogni singolo documento di spesa non inviato o inviato irregolarmente, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero di soggetti cui i documenti si riferiscono. (Agenzia Entrate – risoluzione 23 maggio 2022, n. 22).

Ai sensi dell’art. 3, co. 3, D.Lgs. n. 175/2014, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, devono inviare al Sistema tessera sanitaria, i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate che li utilizza per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
L’art. 7, co. 1, del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 19 ottobre 2020, come modificato dall’art. 2 del decreto 2 febbraio 2022, ha disposto che la trasmissione dei dati  deve essere effettuata:
– entro il 8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020;
– entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021;
– entro il 8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021;
– entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022;
– entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022;
– entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1 ° gennaio 2023.


Al riguardo, l’inoltro dei dati di spesa può avvenire secondo tre diverse modalità:
– utilizzo di una pagina web dedicata, data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it;
– invio di ogni singola spesa (c.d. web service sincrono);
– invio di un file zip, contenente un file xml, con uno o più documenti (c.d. web service asincrono).


In merito al trattamento sanzionatorio, l’art. 3, co. 5-bis, D.Lgs. n. 175/2014 prevede che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro


i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.
Nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 175/2014 è stato chiarito che al fine di ottenere il rispetto del termine previsto per la trasmissione e la qualità dei dati inviati, viene prevista l’applicazione di un’apposita sanzione in misura fissa, pari a 100 euro, nei casi di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, senza applicazione di quanto previsto dall’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.
Tanto premesso, tenuto conto delle diverse modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie, contenuti nei documenti fiscali, nonché della volontà del legislatore di valorizzare la “reazione sanzionatoria” in caso di inadempimento, al fine di perseguire una risposta punitiva adeguata e congrua, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria si riferisce ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono.


In altre parole, la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.


Fisco: nuove precisazioni sul Superbonus


In materia di Superbonus, forniti chiarimenti su limite di spesa per installazione di impianto fotovoltaico contestuale alla realizzazione di un ascensore per disabili riconducibile ad un intervento di “ristrutturazione edilizia”, accesso al Superbonus da parte del locatario di un appartamento e un box pertinenziale di proprietà di una società di gestione immobiliare, interventi antisismici e di efficientamento energetico su due edifici unifamiliari (demoliti parzialmente e successivamente ricostruiti con ampliamento), verifica del principio di prevalenza residenziale di un edificio con interventi che comportino il cambio di destinazione d’uso di unità immobiliari presenti (Agenzia delle entrate – Risposte 23 maggio 2022, nn. 287, 288, 289, 290).

Nello specifico, il Fisco ha chiarito quanto segue:


– in relazione alla realizzazione di un nuovo vano ascensore per il superamento delle barriere architettoniche che rientra tra gli interventi di ” ristrutturazione edilizia” (aspetto che attiene alle prerogative del Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche), il limite di spesa ammesso al Superbonus per l’installazione contestuale dell’impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza. Ciò in quanto, ai fini della riduzione del limite di spesa previsto dalla norma, non assume rilievo l’eventuale collegamento funzionale tra l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico e l’intervento di ” ristrutturazione edilizia”, essendo a tal fine sufficiente la contestualità degli interventi;


– al contribuente non è preclusa la possibilità di accedere al Superbonus in relazione alle spese sostenute nel 2021 per interventi realizzati in qualità di locatario su immobili residenziali di proprietà di una società di gestione immobiliare della quale, in base ai dati del Registro delle Imprese, non risulta essere né socio né titolare di cariche sociali, sempreché lo stesso possa qualificarsi come persone fisica « al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni». A tal fine, è necessario, tra l’altro, che l’ Istante abbia sostenuto le spese per tali interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario) e che gli immobili in questione (che devono, in ogni caso, essere ad uso residenziale, incluse le relative pertinenze) siano dallo stesso detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio;


– per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, arti o professioni, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione, tuttavia, che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo;


– nel caso di interventi che comportino il cambio di destinazione di uso di una o più unità immobiliari all’interno di un edificio, la verifica che tale edificio abbia prevalentemente funzione residenziale va effettuata considerando la situazione esistente al termine dei lavori. Nel caso di specie, pertanto, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla normativa in oggetto e sempreché dal provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti il predetto cambio di destinazione d’uso, laddove al termine dei lavori l’edificio avrà prevalentemente funzione residenziale entrambi i condomini potranno usufruire del Superbonus per i lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico. Per quanto riguarda la modalità di determinazione dei limiti di spesa ammessi al Superbonus, in analogia a quanto precisato per le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico e per interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente disciplinati dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, anche ai fini del Superbonus, va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi. Nel caso di specie, pertanto, per quanto riguarda gli interventi di miglioramento sismico, il limite di spesa sarà pari a euro 192.000 (96.000 per due) e per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico, il limite di spesa sarà pari a euro 80.000 (40.000 per due).


Licenziato in tronco il lavoratore che svolge altra attività lavorativa durante la malattia


Licenziato in tronco il lavoratore che svolge altra attività lavorativa durante la malattia


E’ legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dipendente che svolga attività lavorativa presso terzi, incompatibile con le prescrizioni mediche, durante il periodo di assenza per malattia (Corte di Cassazione, Ordinanza 19 maggio 2022, n. 16208).


La vicenda


La Corte d’appello territoriale confermava il rigetto della domanda avanzata da un dipendente, direttore amministrativo di un centro di riabilitazione, nei confronti della società datrice di lavoro, tesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato, motivato, in particolare, dallo svolgimento di attività lavorativa presso terzi durante l’assenza per malattia, dalla violazione degli obblighi di lealtà e fedeltà in relazione al rapido recupero delle capacità di svolgere la prestazione e, inoltre, dall’assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità.


I Giudici di merito,invero, ritenevano che la condotta del lavoratore fosse idonea a integrare grave violazione degli obblighi contrattuali, tale da far venir meno la relazione di fiducia alla base del rapporto di lavoro. Risultava, difatti, provato che, in costanza di assenza per malattia, il lavoratore aveva svolto prestazioni presso altra ditta e si era dedicato ad altre attività fuori casa, anche durante le ore di reperibilità, senza dimostrare un’ urgente necessità di allontanarsi dal domicilio.
La Corte giudicava, inoltre, non provata dal lavoratore la compatibilità dell’attività svolta in favore di terzi con la malattia depressiva di cui era affetto, dal momento che le prestazioni espletate durante l’assenza risultavano inconciliabili con la specifica prescrizione di riposo e terapia farmacologica a questi indirizzata.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore.

La pronuncia della Corte


La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, condividendo la valutazione operata dai giudici di merito circa l’incompatibilità con la prescrizione medica di riposo dell’attività svolta dal dipendente durante il periodo di malattia.
La stessa ha posto, inoltre, in evidenza che l’origine della malattia, nel caso in oggetto sindrome ansioso-depressiva, non assumeva rilevanza in relazione alla natura degli addebiti contestati al lavoratore, i quali riguardano la violazione delle prescrizioni attinenti allo stato di malattia e non, dunque, la mancanza o simulazione della stessa.


I Giudici, infine, non hanno mancato di rilevare che il giudizio concernente la giusta causa di licenziamento era stato compiuto dalla Corte territoriale sulla base del complesso delle condotte addebitate al lavoratore e, innanzitutto, dello svolgimento presso terzi di attività lavorativa incompatibile con le prescrizioni mediche.
L’ allontanamento dal domicilio nelle fasce di reperibilità, in tale ottica, aveva dunque assunto rilevanza solo secondaria nell’ambito degli addebiti mossi al lavoratore e posti a fondamento della giusta causa di licenziamento, dovendosi pertanto ritenere adeguata la valutazione di proporzionalità della sanzione del licenziamento per giusta causa rispetto alla gravità della condotta.