Pensione iscritti alle Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG: nuove aliquote di rendimento

L’INPS illustra le modifiche, per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, delle aliquote di rendimento e delle decorrenze per l’accesso alla pensione anticipata (INPS, circolare 3 luglio 2024, n. 78). 

L’articolo 1, commi 157 e 159, della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) prevede che le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995, sono calcolate con l’applicazione dell’aliquota prevista nella tabella di cui all’allegato II alla medesima legge. 

 

Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 161, della richiamata Legge di bilancio, le nuove aliquote di rendimento trovano applicazione per la liquidazione della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011 e della pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 4/2019, fermo restando che la nuova disciplina non può comportare un trattamento pensionistico di importo maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge in esame.

 

Alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024, dunque, nella circolare in oggetto l’INPS fornisce istruzioni per l’applicazione delle nuove aliquote di rendimento e in materia di decorrenza della pensione anticipata.

 

Per i trattamenti pensionistici degli iscritti alle Casse pensioni sopra richiamate, aventi decorrenza dal 2 gennaio 2024, le quote di pensione determinate con il sistema di calcolo retributivo, con anzianità contributiva utile ai fini della misura inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, sono liquidate con l’applicazione dell’aliquota del 2,5% annua, fermo restando quanto disposto dall’articolo 17, comma 1, della Legge n. 724/1994.

 

L’aliquota pensionistica relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995, utilizzata per il calcolo della quota di pensione di cui alla lettera b) dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 503/1992, è determinata sommando all’aliquota prevista dall’allegato II della Legge di bilancio 2024, in corrispondenza della contribuzione relativa al servizio utile ai fini della misura al 31 dicembre 1994, quella del 2% per l’anno 1995.

 

In tali fattispecie, pertanto, deve essere effettuato un doppio calcolo di pensione:

 

1) pensione calcolata applicando, con riferimento all’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della Legge di bilancio 2024;

2) pensione calcolata applicando per le quote di pensione retributive le aliquote di rendimento della tabella di cui all’allegato A della Legge n. 965/1965 e della tabella A allegata alla Legge n. 16/1986, quest’ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG.

 

L’importo più basso sarà quello messo in pagamento.  

 

Nei casi in cui trovino applicazione le nuove aliquote di rendimento, come detto, il relativo trattamento pensionistico non può essere superiore rispetto a quello calcolato secondo la normativa vigente al 31 dicembre 2023.

 

Sono poi previste alcune deroghe all’applicazione delle nuove aliquote di rendimento di cui all’allegato II della Legge di bilancio 2024, ovvero le stesse non si applicano: ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’Amministrazione.

 

Riguardo alla decorrenza della pensione anticipata e della pensione per i lavoratori precoci, secondo le disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 162 e 163, della Legge di bilancio 2024, la stessa è determinata come segue:

  • per i soggetti la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, i trattamenti pensionistici in esame decorrono trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi 4 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi 5 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028;

  • le nuove decorrenze non trovano applicazione per le pensioni anticipate e per i lavoratori precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.

Rapporto situazione personale maschile e femminile: prorogato il termine

La compilazione potrà avvenire entro il 20 settembre 2024 (D.I. 2 luglio 2024).

Il Decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 2 luglio 2024 ha spostato il termine di presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2022-2023, inizialmente fissato al 15 luglio 2024 al 20 settembre 2024.

Lo slittamento si è reso necessario al fine di consentire a tutti gli attori di poter accedere alla piattaforma in modo efficace, attese le modifiche introdotte dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 giugno 2024, adottato di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia.

Comunque, fin dal 4 giugno scorso è disponibile per la compilazione, sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Servizi Lavoro, il nuovo modello telematico per la presentazione del rapporto biennale da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti. Peraltro, da quest’anno è stata anche resa disponibile la funzionalità di upload con file in formato “.xls” dei dati richiesti dal modello.

Ebav Veneto: contributo alle aziende per i costi di trascrizione e/o variazione

Le aziende artigiane della categoria trasporto merci possono richiedere il contributo solo se in regola con Ebav alla data di decesso titolare/socio

Entro il 31 luglio 2024 le aziende artigiane della categoria trasporto merci possono richiedere un contributo per i costi di trascrizione e/o variazione, sostenuti nell’anno di competenza 2023, da comunicare agli Enti preposti nel caso in cui risulti necessario operare modifiche a causa del decesso di titolare/socio azienda. Il contributo è previsto solo nel caso in cui sia presentata contestualmente una domanda A85 per spese funerarie titolare. Per il servizio in questione, l’accesso alle prestazioni Ebav è considerato possibile solo se l’azienda risulta in regola con Ebav alla data di decesso titolare/socio.
Il contributo è pari al 100% dei costi sostenuti. Il massimo erogabile è:
1.500,00 euro se l’azienda è aderente a Ebav da meno di 5 anni; 
3.000,00 euro se l’azienda è aderente a Ebav da più di 5 anni.
I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
Ebav informa che potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

CCNL Alberghi Conflavoro-Confsal: sottoscritto il rinnovo contrattuale



Novità in arrivo su classificazione del personale, assunzioni, apprendistato e minimi retributivi


Il 18 giugno scorso Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, assistita da Confsal, hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL che interessa le lavoratrici ed i lavoratori che operano nei settori del turismo, pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e alberghi. Il CCNL, che decorre dal 1° giugno 2024 ed ha scadenza al 31 maggio 2027, prevede un ampliamento del campo di applicazione, estendendo gli effetti contrattuali anche alle sale bingo e gaming hall, stabilendo una classificazione del personale unica. 
Novità anche per quel che concerne le diverse forme di assunzione, con una revisione del part-time, dello smart working e l’estensione della proporzione numerica per l’attivazione dei contratti a tempo determinato. A tal proposito, l’appendice che contiene le causali per i contratti a tempo determinato superiori a 12 mesi stabilisce un passo avanti in questo senso e un miglioramento per il settore. Inoltre, viene inserito anche l’istituto della stagionalità con l’elenco delle attività e le casistiche. Posta a revisione anche la disciplina dell’apprendistato, estesa anche alle sale bingo e gaming hall. Ovviamente, il rinnovo non ha tralasciato l’aspetto retributivo, con una revisione in aumento delle tabelle retributive. Di seguito le tabelle retributive relative ai vari settori.

Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, rifugi alpini, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggio e turismo, tour operator e network di agenzie di viaggio e turismo




































































Livello Minimo al 1° giugno 2024 Minimo al 1° giugno 2025 Minimo al 1° giugno 2026 Minimo al 1° giugno 2027
Quadro A 2.331,55* 2.397,20* 2.463,00* 2.512,35*
Quadro B 2.153,05* 2.212,45* 2.271,85* 2.316,40*
1° livello 2.000,30  2.054,10 2.107,90 2.148,25
2° livello  1.821,70  1.869,15  1.916,55  1.952,15 
3° livello 1.713,70 1.757,30 1.800,90 1.833,55 
4° livello  1.612,70  1.652,70 1.692,70  1.722,70
5° livello  1.507,90 1.544,10 1.580,35  1.607,50
6° livello S 1.447,00 1.481,05 1.515,10 1.540,65
6° livello  1.425,30 1.458,55 1.491,80 1.516,75
7° livello  1.332,55 1.362,40 1.392,25  1.414,65 

*In aggiunta alla retribuzione, al Quadro A spetta un’indennità di funzione pari a 75,00 euro; al Quadro B un’indennità pari a 70,00 euro.


Pubblici esercizi e Stabilimenti balneari minori




































































Livello Minimo al 1° giugno 2024 Minimo al 1° giugno 2025 Minimo al 1° giugno 2026 Minimo al 1° giugno 2027
Quadro A  2.326,00*  2.392,00*   2.457,80* 2.507,15*
Quadro B 2.148,00* 2.207,60* 2.267,00* 2.310,55*
1° livello  1.995,00  2.049,25 2.103,05 2.143,40
2° livello  1.817,10 1.865,15 1.912,60  1.948,15 
3° livello 1.710,00 1.754,00 1.797,55 1.830,20
4° livello 1.610,00   1.650,05 1.690,05 1.719,05
5° livello  1.505,00 1.541,50 1.577,80 1.604,90 
6° livello S 1.444,10 1.478,70 1.512,75 1.538,30
6° livello 1.422,90 1.456,25  1.489,50 1.514,50
7° livello   1.328,70  1.358,55 1.388,40  1.410,80

*In aggiunta alla retribuzione, al Quadro A spetta un’indennità di funzione pari a 75,00 euro; al Quadro B un’indennità pari a 70,00 euro.

Aziende alberghiere, complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta, porti e approdi turistici




































































Livello Minimo al 1° giugno 2024 Minimo al 1° giugno 2025 Minimo al 1° giugno 2026 Minimo al 1° giugno 2027
Quadro A 2.316,51*  2.401,55*  2.486,55* 2.550,45* 
Quadro B 2.144,65* 2.223,35* 2.302,05* 2.361,25* 
1° livello 1.998,20 2.071,55 2.144,90  2.200,05
2° livello 1.826,35 1.893,40 1.960,40 2.010,80 
3° livello 1.722,45  1.785,70  1.848,95 1.896,50
4° livello 1.625,30 1.684,95 1.744,60 1.789,45
5° livello 1.524,30 1.580,25 1.636,20 1.678,25
6° livello S 1.465,70 1.519,50 1.573,30  1.613,75
6° livello 1.444,95  1.498,00 1.551,05 1.590,95
7° livello 1.354,05 1.403,75 1.453,45 1.490,80

*In aggiunta alla retribuzione, al Quadro A spetta un’indennità di funzione pari a 75,00 euro; al Quadro B un’indennità pari a 70,00 euro.

Aziende alberghiere minori




































































Livello Minimo al 1° giugno 2024 Minimo al 1° giugno 2025 Minimo al 1° giugno 2026 Minimo al 1° giugno 2027
Quadro A  2.303,15* 2.394.35*  2.479,60*  2.543,10*
Quadro B  2.132,60* 2.217,05* 2.296,00* 2.354,80*
1° livello 1.986,05 2.064,70 2.138,20 2.192,95 
2° livello  1.816,00  1.887,95 1.955,20 2.005,25
3° livello 1.713,35  1.781,20 1.844,65 1.891,90
4° livello 1.617,45 1.681,50  1.741,40   1.786,00
5° livello  1.517,00 1.577,10  1.633,25 1.675,10
6° livello S 1.459,05 1.516,85 1.570,85 1.611,10
6° livello 1.438,30 1.495,25 1.548,50 1.588,15
7° livello 1.348,05 1.401,45  1.451,35 1.488,50

*In aggiunta alla retribuzione, al Quadro A spetta un’indennità di funzione pari a 75,00 euro; al Quadro B un’indennità pari a 70,00 euro.

Rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per l’attività sportiva praticata dai figli

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità di far rientrare le spese sostenute dai dipendenti per l’attività sportiva praticata dai figli nell’ambito applicativo delle iniziative di welfare aziendale escluse da imposizione fiscale (Agenzia delle entrate, risposta 3 luglio 2024, n. 144).

L’articolo 51, comma 1, del TUIR prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Lo stesso articolo, al comma 2, lettera fbis), dispone che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari

Successivamente il comma 190 della Legge n. 208/2015 ha esteso l’esenzione IRPEF per le somme, i servizi e le prestazioni per: la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi anche se non inerenti alla frequenza degli asili nido; per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali.

La menzione delle borse di studio a favore dei familiari dei dipendenti completa la gamma dei benefit con finalità didattiche e di istruzione, per la cui definizione tornano utili i chiarimenti forniti dall’Agenzia con la circolare n. 23/2000, con la quale è stato precisato che rientrano nella lettera fbis) le erogazioni di somme corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio a favore di familiari.

In tale nozione possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico.

Data l’ampia formulazione della lettera fbis), sono riconducibili alla norma il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d’istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l’offerta anche sotto forma di rimborso spese di servizi di babysitting.

 

In generale, con riferimento ai rimborsi per le spese sostenute per l’attività sportiva praticata dai familiari, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che detti rimborsi non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera fbis), del TUIR.

In altri termini, tale disposizione riguarda i servizi di educazione e istruzione resi nell’ambito scolastico e formativo, compresi i relativi ”servizi integrativi”.

Ne consegue che le spese per l’attività sportiva praticata dai familiari, solo se svolte nell’ambito di iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica possono rientrare nell’esclusione prevista dalla suddetta lettera fbis).

 

Pertanto, nel caso di specie, in cui una società dichiara l’intenzione di voler rimborsare le spese per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti, non svolte nell’ambito di iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica, le somme rimborsate dal datore di lavoro dovranno essere assoggettate a tassazione ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR.