I redditi percepiti dall’agente sportivo devono essere inquadrati in quelli di lavoro autonomo e, considerato che lo stesso agente, può fruire del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati, in quanto ha riportato la propria residenza in Italia nel 2022 dopo essere stato iscritto all’Aire per gli otto anni precedenti, concorreranno alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 30% dall’anno d’imposta in corso e per i successivi quattro (Agenzia Entrate – risposta 31 maggio 2022, n. 315).
Il regime speciale dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e per accedere è necessario che il lavoratore:
– trasferisca la residenza in Italia;
– non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
– sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
– abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Per accedere al regime speciale, è necessario, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
Relativamente al caso di specie, i redditi percepiti dall’agente sportivo, inquadrati nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del Tuir, rientrano nel regime agevolato e concorreranno alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 30% dall’anno d’imposta in corso e per i successivi quattro.