Firmato l’accordo di rinnovo per i Laterizi – Industria



Sottoscritta l’Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Laterizi Industria – Manufatti Cementizi.


L’ipotesi di accordo decorre dall’1 aprile 2022 e scadrà il 30 settembre 2025
Gli aumenti dei minimi tabellari contrattuali definiti dal predetto accordo come TEM (Trattamento economico minimo), sono comprensivi degli aumenti dovuti all’inflazione e delle valutazioni dell’andamento storico specifico dei settori rappresentati (interessati da importanti innovazioni tecnologiche e organizzative), ciò ha consentito alle Parti, di individuare concordemente il montante retributivo di riferimento e il parametro medio di settore che vengono pertanto confermati.
Pertanto i minimi contrattuali sono incrementati a partire dalle date sotto indicate dei seguenti importi mensili:


I minimi contrattuali mensili, relativi a ciascuna Categoria e le relative decorrenze, sono riportati nella seguente tabella allegata.



















































Parametri

1/7/2022


1.a tranche

1/10/2023


2.a tranche

1/2/2025


3.a tranche

Totale

220 64,71 40,44 56,62 161,76
185 54,41 34,01 47,61 136,03
151 44,41 27,76 38,86 111,03
143 42,06 26,29 36,80 109,34
136 40,00 25,00 35,00 100,00
126 37,06 23,16 32,43 96,34
117 34,41 21,51 30,11 86,03
100 29,41 18,38 25,74 73,53


I nuovi minimi saranno:











































































Categorie

Minimi attuali

1.a tranche

Minimi dal 1/7/2022

2.a tranche

Minimi dal 1/10/2023

3.a tranche

Minimi dal 1/2/2025

AS 2.095,27 64,71 2.159,98 40,44 2.200,42 56,62 2.257,03
A 1.761,92 54,41 1.816,33 34,01 1.850,34 47,61 1.897,95
B 1.438,12 44,41 1.482,53 27,76 1.510,29 38,86 1.549,15
CS 1360,34 42,06 1.402,40 26,29 1.428,69 36,80 1.465,49
C 1294,23 40,00 1.334,23 25,00 1.359,23 35,00 1.394,23
D 1203,09 37,06 1.240,15 23,16 1.263,31 32,43 1.295,74
E 1115,27 34,41 1.149,68 21,51 1.171,19 30,11 1.201,30
F 954,28 29,41 983,69 18,38 1.002,07 25,74 1.027,81


Nei sei mesi precedenti la scadenza del presente contratto le Parti si incontreranno per valutare l’esito della rilevazione circa la significatività dello scostamento tra l’inflazione prevista e quella reale.


Gli aumenti del TEC (Trattamento economico complessivo) sono pari agli aumenti del TEM, come sopra definito, più i costi contrattuali con particolare riferimento agli art. 55 (previdenza complementare) e 55/Bis (assistenza sanitaria integrativa).


Contratto a tempo determinato
Il contratto a tempo determinato è una forma di assunzione che prevede una durata predeterminata del rapporto di lavoro. Questa forma di contratto è disciplinata dal c.d. codice dei contratti contenuta nel Jobs Act, D. Lgs 81/2015 che ha espressamente abrogato la precedente normativa.Il DI 87/2018 conosciuto come Decreto Dignità, entrato in vigore il 14 luglio 2018 e la successiva Legge 96/2018 dell’11 agosto di conversione del Decreto-Legge, hanno ulteriormente ritoccato la disciplina andando ad intervenire sulla durata massima, sulle proroghe, sulla causale, sui termini di impugnazione e sulla contribuzione.Durata massima del contratto a termine, stante l’attuale normativa si è stabilito che ai contratti di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Lo stesso può durare fino a 24 mesi, ma solo in presenza di determinate condizioni, ovvero attraverso l’apposizione di una causale giustificatrice. Dopo i 24 mesi si potrà ancora prorogare o rinnovare il contratto per ulteriori 12 mesi, ma solo con un presso le sedi territoriali dell’Ispettorato del Lavoro.Contratto a tempo determinato acausale fino a 12 mesi Nulla cambia per i contratti di lavoro a termine di durata inferiore ai 12 mesi, sarà quindi possibile assumere liberamente e senza dover dare giustificazione, se il rapporto avrà una durata fino ad un anno;lo stesso vale per le proroghe entro i primi 12 mesi. Invece già dal primo rinnovo, anche se previsto entro i primi 12 mesi andrà necessariamente indicata la causale.Le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato dopo il primo armo dovranno invece avere una causa per cui vengono stipulati. Lo stesso vale già dal primo rinnovo del contratto a termine. Quindi in linea generale il contratto a termine può avere una durata superiore ai 12 mesi (f fino ad un massimo di 24 mesi) solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;b. di sostituzione di altri lavoratori;c.  esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.In aggiunta alle causali sopra indicate, l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro – superiore a dodici mesi ma comunque non eccedente ventiquattro mesi – è consentita, conformemente alla Legge 23 luglio 2021 n. 106, nella seguente ipotesi:per fasi di avvio di nuove attività, intendendo per tali anche l’avvio di nuovi impianti e/o nuove linee/sistemi di produzione.In caso di ricorso a tale ulteriore causale, al termine di ciascun anno, l’Azienda ne darà opportuna informativa alla RSU presente in Azienda indicandone i mesi utilizzati in eccedenza rispetto al termine dei 12 mesi di cui alle normative vigenti.


Comporto
Le assenze debitamente documentate e certificate dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate che richiedano il ricorso a terapie salvavita (intensive, oncologiche o di emodialisi) non verranno computate ai fini dei termini di cui sopra per ulteriori 6 mesi e pertanto per un periodo complessivo di 20 mesi di calendario raggiunti anche con più periodi di assenza, nell’ambito dei 30 mesi di calendario immediatamente precedenti.


Maternità
L’integrazione conto azienda viene erogata fino al raggiungimento del 100% della retribuzione ordinaria


Fondo sanitario – Altea
La contribuzione sarà pari ad Euro 3,00 mensili a carico dei lavoratori che decidano di aderire e di Euro 7,00 mensili da parte delle aziende in favore degli stessi dipendenti che aderiscano al Fondo

Incentivi per le imprese creative: semaforo verde


Al via il Fondo del Ministero dello sviluppo economico che incentiva le piccole e medie imprese creative a promuovere investimenti in attività culturali e artistiche, anche relative all’audiovisivo (tv, cinema e contenuti multimediali), al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, al software e ai videogiochi, nonché all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei e all’artigianato artistico (Ministero Sviluppo Economico – comunicato 01 giugno 2022).

Per i nuovi incentivi sono disponibili risorse pari a 20 milioni di euro per ciascun anno 2021 e 2022, per un totale di 40 milioni di euro, e sono promossi dal ministro Giancarlo Giorgetti che punta a valorizzare sul territorio nuova imprenditorialità in settori in cui il Made in Italy eccelle per idee e creatività.
Sono finanziati anche interventi che prevedono la collaborazione delle Piccole e medie imprese creative con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le università e gli enti di ricerca per l’acquisizione di servizi specialistici.
A partire da giugno sarà possibile avviare le procedure funzionali alla presentazione delle domande per richiedere contributi a fondo perduto, l’agevolazione nell’accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, secondo il calendario delle date di apertura degli sportelli:


– l’accreditamento delle imprese non residenti nel territorio italiano sarà possibile a partire dalle ore 10 del 13 giugno 2022; per le imprese italiane non è necessario l’accreditamento;


– per l’avvio, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative la compilazione delle domande sarà possibile a partire dalle ore 10 del 20 giugno 2022 mentre l’invio è previsto a partire dalle ore 10 del 5 luglio 2022;


– per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori la compilazione delle domande sarà possibile a partire dalle ore 10 del 6 settembre 2022 mentre l’invio è previsto a partire dalle ore 10 del 22 settembre 2022.


Gli sportelli per la presentazione delle domande saranno gestiti da Invitalia per conto del Ministero dello sviluppo economico.


Scuola Pubblica – Fondo Espero – Ipotesi di accordo sulle modalità di adesione


 

Firmata presso l’Aran, l’ipotesi di accordo per la regolamentazione delle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso

Il 31 maggio 2022, presso l’Aran e tra le Parti che hanno istituito il Fondo pensione Espero, si è sottoscritta l’ipotesi di accordo per la regolamentazione delle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.


L’accordo si applica al personale assunto, dopo il 1° gennaio 2019, nelle amministrazioni pubbliche destinatarie del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola Fondo Pensione Espero, il fondo di previdenza complementare negoziale a cui possono aderire tutti i lavoratori della scuola e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
L’adesione al “Fondo” avviene:
a) mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, anche mediante sito web, nelle forme, con le modalità e con le garanzie di informazione e trasparenza disciplinate dalle leggi vigenti;
b) mediante silenzio-assenso.


“Per questo secondo caso, l’accordo definisce modalità e regole che assicurino una puntuale ed esaustiva informazione per i neo-assunti. Si prevede, infatti, che il lavoratore al momento dell’assunzione riceva una dettagliata informativa dalla propria amministrazione, contenente informazioni generali sulla previdenza complementare e informazioni specifiche sul Fondo Espero, anche mediante rinvio al sito web del Fondo o di siti web istituzionali, sulla possibilità di iscriversi e sul meccanismo del silenzio-assenso.


Nei nove mesi successivi, il lavoratore può iscriversi espressamente o dichiarare che non vuole iscriversi (in tale ultimo caso, naturalmente, non scatta il meccanismo del silenzio-assenso). Se non fa né l’una né l’altra cosa allo scadere dei nove mesi egli è iscritto. Riceverà, quindi, una seconda comunicazione, stavolta da parte del Fondo Espero, che lo informerà dell’avvenuta iscrizione evidenziando anche che, entro un mese, potrà esercitare il diritto di recesso. Solo dopo che è trascorso questo ulteriore periodo, senza che sia stata manifestata alcuna volontà, l’iscrizione si perfeziona.” (Fonte Aran)


La presente ipotesi di accordo avrà efficacia dal momento in cui saranno completate tutte le procedure previste per la contrattazione pubblica sottoscritta dall’Aran.

INPS: pagamenti delle pensioni intestate ai residenti nel territorio ucraino


I pagamenti delle pensioni intestate ai residenti nel territorio ucraino che non abbiano completato il processo di accertamento dell’esistenza in vita, a partire dalla prossima rata di agosto 2022, non saranno sospesi.


 


La prima fase della campagna di accertamento dell’esistenza in vita, per gli anni 2022 e 2023, ha riguardato i pensionati residenti nel Continente americano, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi, tra i quali è compresa anche l’Ucraina. Tale fase è stata avviata da Citibank NA, dal mese di febbraio 2022, con l’invio ai pensionati, residenti nelle suddette aree geografiche, della modulistica necessaria all’attestazione di esistenza in vita. Le attestazioni, debitamente compilate, sottoscritte dal pensionato e avallate, in qualità di “testimone accettabile”, da un rappresentante di un ufficio consolare o da pubblici funzionari legittimati a tale adempimento, dovranno essere restituite alla banca stessa entro il 7 giugno 2022.
Per i casi in cui il processo di accertamento dell’esistenza in vita non è completato entro il detto termine, Citibank NA effettua il pagamento in contanti della sola rata di luglio 2022 attraverso le agenzie di Western Union del Paese di residenza del pensionato. In caso di mancata riscossione personale o di mancata produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 luglio 2022, il pagamento delle pensioni verrà sospeso a partire dalla rata di agosto 2022.
Ciò premesso, il Ministero del lavoro ha affermato che, in ragione del conflitto bellico, per i residenti in Ucraina risulta difficile effettuare gli specifici adempimenti previsti per accertare l’esistenza in vita, viste anche le difficoltà che incontrano le nostre Rappresentanze diplomatiche o i pubblici funzionari abilitati ad assolvere alla loro funzione di “testimoni accettabili”. Inoltre, anche i Patronati hanno segnalato che la grave situazione in cui si trova l’Ucraina ha determinato evidenti difficoltà operative da parte dei loro uffici locali.
Dunque, è necessario attuare tutte le iniziative volte ad agevolare i pensionati, residenti in Ucraina, interessati dalla campagna di accertamento dell’esistenza in vita iniziata a febbraio 2022, evitando contestualmente situazioni di rischio per la loro incolumità.
L’Inps non sospende i pagamenti delle pensioni intestate ai residenti nel territorio ucraino che non abbiano completato il processo di accertamento dell’esistenza in vita, a partire dalla prossima rata di agosto 2022; non si ricorre, quindi, neanche alla localizzazione del pagamento aggiuntivo della rata di luglio 2022 allo sportello delle locali agenzie di Western Union (Messaggio 1 giugno 2022, n. 2302).
 

Servizio online Inarconsulenza: contatto diretto con gli esperti per questioni prevideniali


L’Inarcassa ha attivato un nuovo servizio online che consente ad architetti, ingegneri e società un confronto diretto con gli esperti per la risoluzione di questioni previdenziali (Comunicato 01 giugno 2022).

Inarcassa ha attivato un nuovo servizio online denominato “InarConsulenza” che consente agli iscritti (professionisti e società) di confrontarsi in modo diretto con gli esperti, per risolvere situazioni complesse in materia previdenziale, con un’assistenza previdenziale personalizzata, esaustiva e qualificata.


Per utilizzare il nuovo servizio bisogna accedere all’area riservata “Inarcassa On Line” utilizzando le credenziali fornite dall’Ente.
Una volta selezionato il servizio InarConsulenza è sufficiente indicare l’oggetto del consulto e la modalità di contatto più gradita.
È possibile scegliere tra le seguenti modalità di contatto:
– telefono;
– videoconferenza (attualmente disponibile in 56 province, sarà estesa all’intero territorio italiano entro il 2022).
Non appena risolti gli effetti della pandemia, sarà possibile chiedere anche un incontro in presenza presso la sede di Roma, in Via Salaria, 229.


L’agenda degli appuntamenti InarConsulenza è aperta:
– agli associati, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.15 alle ore 17.00;
– alle Società, il martedì e il giovedì, dalle ore 9.15 alle ore 17.00.


Una volta effettuata la richiesta, segue entro due giorni una verifica telefonica da parte degli operatori del Call center sui quesiti indicati e una successiva conferma dell’appuntamento.
Successivamente, la richiesta viene trasmessa ai consulenti Inarcassa, che gestiscono direttamente gli incontri.
I consulenti hanno il compito di analizzare e valutare le prenotazioni pervenute, visionare preventivamente il fascicolo personale e formulare ipotesi di risoluzione delle specifiche esigenze.