Firmato il rinnovo contrattuale del CCNL Agricoltura – Operai



Sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti sottoscritto il 19 giugno 2018 e scaduto il 31 dicembre 2021.


L’ accordo decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025.
I salari contrattuali vigenti nelle singole province alla data del 23 maggio 2022 per ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti provinciali in applicazione del CCNL 19 giugno 2018, sono incrementati:
– a decorrere dal 1° giugno 2022 del 3 per cento;
– a decorrere dal 1° gennaio 2023 dell’1,2 per cento;
– a decorrere dal 1° giugno 2023 dello 0,5 per cento.
La suddetta percentuale del 3 per cento, relativa alla prima tranche di aumento, è finalizzata anche a ristorare i lavoratori per il periodo di carenza contrattuale.
I minimi salariali di area stabiliti a livello nazionale comprensivi degli aumenti di cui al precedente capoverso sono quelli di cui alle seguenti tabelle















OPERAI AGRICOLI

Aree professionali Minimi
Area 1 1.389,15
Area 2 1.266,90
Area 3 944,62















OPERAI FLOROVIVAISTI

Aree professionali Minimi
Area 1 8,41
Area 2 7,71
Area 3 7,24


I contratti provinciali non possono definire, per i livelli di ciascuna area professionale, salari contrattuali inferiori ai minimi di area, salvo quanto è previsto dall’articolo 18 e relativo accordo allegato del presente CCNL.
I minimi salariali di cui al primo comma trovano applicazione, per le province dove siano stati stipulati i contratti provinciali in applicazione del CCNL 19 giugno 2018, dalla data che sarà fissata nel rinnovo dagli stessi e non oltre il 1° gennaio 2025; per le altre province dal 1° giugno 2022.
In sede di rinnovo quadriennale il contratto nazionale, sulla base dei criteri di cui all’art. 2 e di una valutazione sull’andamento dell’inflazione, definisce gli incrementi da applicarsi ai minimi di cui al primo comma, nonché gli incrementi da applicarsi a tutti i salari contrattuali definiti dai contratti provinciali all’interno di ciascuna area professionale.
Nelle province in cui per effetto dei vigenti accordi, a seguito dell’aumento dei minimi salariali di area, i livelli salariali dovessero risultare inferiori a tale minimo, i Contratti provinciali provvedono a definire un programma che, nell’arco di vigenza del Contratto provinciale stesso, porti all’inserimento dei salari entro il minimo di area. Tale previsione non si applica nelle province che nell’ultima tornata contrattuale non hanno rinnovato il contratto provinciale.


Comporto Malattia e infortunio


Vengono stabilite in dettaglio tutte le  patologie oncologiche e i grandi interventi chirurgici, debitamente documentati per i quali è prevista, un’aspettativa non retribuita di durata non superiore a 6 mesi


Welfare integrativo a livello nazionale


Viene ampliata la lista delle prestazioni dell’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (E.B.A.N.), con l’inserimento di un’indennità in favore della lavoratrice dipendente con contratto a tempo indeterminato che usufruisce del congedo parentale (ex astensione obbligatoria), pari al 20% del minimo retributivo della II area per un massimo di cinque


Mensilità.

CCNL Panificazione Fippa: siglato il rinnovo



Siglato il 31 maggio 2022, tra la Federazione Italiana Panificatori, Panificatori Pasticcieri ed Affini e la FAl-CISL, la FLAI-CGIL, la UILA-UIL, l’accordo di rinnovo del CCNL per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, con scadenza 31 dicembre 2022.


Aumenti retributivi (panifici artigianali)


Alle scadenze di seguito indicate, verranno erogati i seguenti aumenti retributivi sulle paghe base nazionali, con le seguenti decorrenze a tutto il personale qualificato da riparametrare:
Qualifica A2 incremento retributivo a regime: 69,50 euro
Prima tranche dal 1 maggio 2022 di 40,00 €; seconda tranche dal 1° settembre 2022 di 29,50 €











































Qualifiche

Aumento 1/5/2022

Aumento 1/9/2022

A1 Super 51,81 38,21
A1 45,64 33,66
A2 40,00 29,50
A3 34,36 25,34
A4 30,34 22,37
B1 50,47 37,22
B2 33,83 24,95
B3 Super 31,68 23,36
B3 30,07 22,17
B4 26,85 19,80











































Qualifiche

Minimo 1/5/2022

Minimo 1/9/2022

A1 Super 1299,47 1337,68
A1 1143,91 1177,57
A2 1006,26 1035,76
A3 858,79 884,13
A4 761,42 783,79
B1 1263,23 1300,45
B2 850,17 875,11
B3 Super 792,54 815,90
B3 755,32 777,49
B4 671,64 691,43


Copertura del periodo di carenza contrattuale ai soli lavoratori in forza alla data della sottoscrizione del presente Accordo, verrà corrisposta un’indennità di euro 200,00 lorde suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, da corrispondersi nella misura di euro 70,00 unitamente alla retribuzione del mese di maggio 2022, di euro 70,00 unitamente alla retribuzione del mese di ottobre 2022 e di euro 60,00 unitamente alla retribuzione del mese di dicembre 2022. Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. L’indennità di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di Una Tantum l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di Una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa Una tantum fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2022.


Aumenti retributivi (panifici ad Indirizzo produttivo industriale)


Alle scadenze di seguito indicate, verranno erogati i seguenti aumenti retributivi sulle paghe base nazionali, con le seguenti decorrenze a tutto il personale qualificato, da riparametrare:
Qualifica 3°B incremento retributivo a regime: 97,00 euro
Prima tranche dal 1 maggio 2022 di 60,00 € e seconda tranche dal 1 °settembre 2022 di 37,00 €.































Qualifiche

Aumento 1/5/2022

Aumento 1/9/2022

1 76,43 47,13
2 70,32 43,36
3A 64,59 39,83
3B 60,00 37,00
4 50,83 31,34
5 45,48 28,04
6 38,22 23,57































Qualifiche

Minimo 1/5/2022

Minimo 1/9/2022

1 1514,40 1561,54
2 1396,14 1439,50
3A 1285,99 1325,81
3B 1196,40 1233,40
4 1009,96 1041,30
5 899,40 927,44
6 757,73 781,29


Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale ai soli lavoratori in forza alla data della sottoscrizione del presente Accordo, verrà corrisposta un’indennità di euro 400,00 lorde suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, da corrispondersi nella misura di euro 140,00 unitamente alla retribuzione del mese di maggio 2022, di euro 140,00 unitamente alla retribuzione del mese di ottobre 2022 e di euro 120 nel mese di dicembre 2022.
Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. L’indennità di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di Una tantum l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.


Bilateralità


Il finanziamento della bilateralità è stabilito in € 20,00 per 12 mensilità per ogni dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato uguale o superiore a 9 mesi nell’arco dell’anno solare e a € 10,00 mensili per ogni dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato inferiore a 9 mesi nell’anno solare (e salvo conguagli in caso di proroghe e/o rinnovi che conducano a superare i 9 mesi).
I suddetti contributi sono così ripartiti:
A) 20 € complessivi in: 10 € come contributo al Fondo sanitario integrativo (Fonsap) 5 € all’Ente Bilaterale Nazionale (Ebipan) di cui 1 € agli Enti Bilaterali territoriali costituiti e 5 € come contributo di assistenza contrattuale.
B) 10 € complessivi in: 5 € come contributo all’Ente Bilaterale Nazionale (Ebipan) di cui 1 € agli Enti Bilaterali territoriali costituiti e 5 € come contributo di assistenza contrattuale.
In caso di inadempimento contributivo, il datore di lavoro è obbligato a erogare a favore di ciascun lavoratore un importo pari a Euro 20,00 lordi mensili da corrispondere per 14 mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) che incide sugli istituti retributivi di legge e contrattuali, a esclusione del TFR.


Contributo associativo sindacale


II contributo associativo sindacale nazionale per le aziende che occupano dipendenti viene fissato nella misura di 5 €, di cui 2,50 € a carico del datore di lavoro e 2,50 € a carico del lavoratore.
La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro all’atto del pagamento della retribuzione.
Tale quota rientra nel contributo omnicomprensivo previsto nel capitolo Bilateralità, con particolare riferimento all’art. 4/bis: “Bilateralità, welfare contrattuale, promozione della panificazione, formazione” paragrafo “Finanziamento della bilateralità” e all’Art. 4/ter, “Welfare Contrattuale”.


Contratto a tempo determinato


In conformità a quanto previsto dall’art. 19, comma 1 del DLgs 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni, i contratti a termine – in ogni caso di rinnovo o quando di durata superiore a 12 mesi – dovranno essere stipulati in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51 DLgs 81/2015.
La durata del patto di prova non potrà eccedere il 50% della durata iniziale del contratto a termine e il patto non potrà essere apposto in successivi contratti a termine aventi ad oggetto il medesimo livello contrattuale prima che siano decorsi 24 mesi dalla scadenza del contratto di iniziale previsione del patto.
La durata complessiva del contratto a termine, anche per l’ipotesi di proroghe e/o rinnovi è regolata dall’ art. 19, comma 2, DLgs n. 81 del 15 giugno 2015.
In deroga a quanto disposto dal punto sub b) che precede, ai sensi dell’art. 19, comma 3 del DLgs n. 81/2015, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 12 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la ITL competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato (c.d. deroga “assistita”).
Il termine del contratto può essere consensualmente prorogato solo quando la durata iniziale sia inferiore a 24 mesi e comunque per un massimo di n. 4 volte entro tale arco temporale massimo, a prescindere dal numero dei contratti.
Il contratto a termine può essere prorogato liberamente per la durata complessiva non eccedente i 12 mesi. Ogni qualvolta, anche per effetto di proroga intervenuta entro il termine dei 12 mesi, lo stesso sia superato, la proroga dovrà essere giustificata con la espressa previsione della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, lett. a), b) e b-bis).
I limiti nella successione di contratti a tempo determinato tra le medesime parti di cui all’art. 19, comma 2, del DLgs 81/2015, nonché la disciplina dei limiti quantitativi di utilizzo di cui all’art. 23 comma 1 del DLgs 81/2015, non trovano applicazione, per le attività stagionali.


Somministrazione di lavoro


Ai sensi della vigente normativa le imprese possono ricorrere a contratti di somministrazione a tempo determinato di durata non superiore a n. 12 mesi. I contratti di somministrazione a tempo determinato di durata complessiva superiore a n. 12 mesi potranno essere stipulati solo in presenza delle condizioni indicate di cui alle lettere a) b) e b-bis, comma 1, dell’art. 19 del DLgs n. 81/2015.
Pertanto il ricorso a contratti di lavoro somministrato a tempo determinato è ammesso per:
– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
– esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;
– specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51 DLgs 81/2015.
Fermi i limiti percentuali del ricorso al lavoro somministrato previsti dall’art. 31 del DLgs n. 81/2015 e delle prerogative della contrattazione collettiva ex art. 51 del DLgs n. 81/2015 e ferme le deroghe di legge, nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 5 contratti per il settore della panificazione industriale e 3 per il settore non industriale.


Disciplina dell’apprendistato


Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatti salvi i contratti stagionali, ai sensi dell’art. 43, comma 8 e 44, comma 5 DLgs n. 81/2015.
Per le aziende con attività stagionali, così definibili anche ai sensi della qualificazione operata nell’articolo del presente CCNL che disciplina il contratto a tempo determinato, le Aziende, ai sensi dell’art. 43, comma 8, e art. 44, comma 5, DLgs n. 81/2015, in deroga alla durata minima prevista dall’art. 42, comma 2, del DLgs n. 81/2015 potranno operare assunzioni con contratto di apprendistato di durata minima trimestrale.
In tali casi le ore di formazione annua saranno riproporzionate in relazione alla durata del contratto a termine, fermo il limite minimo di 20 ore per singolo contratto.
La durata massima del periodo di prova non può superare, in relazione al livello iniziale di assunzione, quella prevista dal CCNL per i lavoratori non apprendisti di analogo livello.
E’ possibile stipulare contratti di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali con soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del DLgs n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel gruppo A e nel gruppo B, dal primo al terzo livello delle rispettive classificazioni del personale, nonché dal I al V livello delle imprese con indirizzo industriale, con esclusione delle figure professionali A4 e B4 e VI livello.
Il rapporto di apprendistato ha le seguenti durate massime in relazione alle qualifiche da conseguire:
























Livello

Durata

A1 super, A1 60 mesi
A2, 50 mesi
A3 e B3 super 48 mesi
B1, B2, B3 36 mesi
Livelli I, II, IIIA, IIIB, 36 mesi
livello IV 30 mesi
livello V 24 mesi


Per i panifici ad indirizzo produttivo industriale le Parti concordano che la contrattazione di secondo livello potrà fissare diversa e maggiore durata dell’apprendistato per le figure professionali riconosciute come aventi contenuti competenziali analoghi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane.
Le retribuzioni degli apprendisti sono pari alle percentuali di seguito specificate in corrispondenza agli archi temporali di applicazione delle stesse. Ai fini della determinazione della retribuzione, la percentuale si applica sugli elementi retributivi di seguito specificati, propri del lavoratore non apprendista avente inquadramento corrispondente a quello al cui conseguimento è finalizzato il contratto: paga base, ex indennità di contingenza, E.D.R., eventuali elementi derivanti dalla contrattazione di secondo livello:
– 70% primi dodici mesi;
– 80% dal tredicesimo al ventiquattresimo mese;
– 90% dal venticinquesimo al quarantottesimo mese;
– 95% dal quarantanovesimo fino alla cessazione del contratto.
Dette percentuali non si applicano nel caso in cui alla retribuzione percentuale si prevede un inquadramento iniziale del lavoratore apprendista fino a due livelli inferiori a quello proprio dei lavoratori corrispondenti alla qualificazione cui è finalizzato il contratto, con passaggio all’eventuale livello intermedio alla data di esecuzione del 50% dell’arco temporale complessivo del contratto di apprendistato.

Agenti finanziari e mediatori creditizi: vigilanza Enasarco


Scambio di informazioni tra Fondazione Enasarco e Organismo degli Agenti e Mediatori (OAM) e svolgimento di accertamenti contributivi da parte degli ispettori della Fondazione nei confronti degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Cooperazione siglata per verificare il rispetto della normativa nel settore (Enasarco – Comunicato 06 giugno 2022)

Il 6 giugno 2022, con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa, Enasarco e OAM hanno disciplinato le reciproche forme di collaborazione per verificare il rispetto delle norme da parte degli operatori del settore.
In particolare, è previsto:
– lo svolgimento e la condivisione degli esiti degli accertamenti ispettivi condotti dalla Fondazione per conto dell’OAM in relazione a soggetti che esercitano l’attività di intermediazione del credito, iscritti negli Elenchi gestiti da quest’ultimo;
– lo scambio di informazioni presenti nei rispettivi database sempre con riferimento ai soli agenti in attività finanziaria ed ai loro collaboratori, per i quali ricorre l’obbligo di iscrizione o comunicazione nei confronti dell’OAM.
Grazie alla cooperazione ed allo scambio dei dati, gli Enti verificano il rispetto della normativa e la persistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione dei soggetti controllati dall’OAM, nonché il rispetto degli obblighi di iscrizione e contribuzione Enasarco per tutti i soggetti operanti in forza di un rapporto riconducibile al contratto d’agenzia.
Lo scopo è rilevare eventuali criticità o anomalie, cui seguono iniziative anche di carattere sanzionatorio.
In particolare, nello svolgimento dell’attività di vigilanza esercitata nei confronti di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi, gli ispettori della Fondazione, oltre ad effettuare le consuete verifiche di competenza, provvederanno altresì a verificare, per conto dell’OAM, il rispetto di alcune prescrizioni normative vincolanti per gli operatori del settore.

Attribuzione del codice fiscale ai minori stranieri non regolari e non accompagnati


I minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale ed usufruiscano dell’assistenza sanitaria in condizione di parità con i cittadini italiani. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 07 giugno 2022, n. 25/E)

L’iscrizione è obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale dei minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale.
Sulla base di tali disposizioni normative a tutela dei minori stranieri, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità, e considerato che, allo stato attuale, il codice fiscale è il codice identificativo ritenuto indispensabile per l’iscrizione al SSN a cura delle strutture ASL, si rende necessaria l’attribuzione del codice fiscale a tale tipologia di minori stranieri, ancorché privi di un regolare permesso di soggiorno.
Al fine di uniformare il comportamento degli Uffici dell’Agenzia delle entrate su tutto il territorio nazionale, si forniscono, pertanto, le seguenti indicazioni operative qualora al minore non sia stato già attribuito un codice fiscale.
Le richieste di attribuzione del codice fiscale relative ai minori stranieri devono essere presentate agli uffici dell’Agenzia delle entrate dalla struttura ASL tenuta all’iscrizione al SSN dei soggetti stranieri in oggetto. La ASL richiede il codice fiscale in qualità di soggetto terzo obbligato all’indicazione del codice fiscale di altri soggetti.
Le sopraindicate richieste devono essere presentate dalla struttura ASL competente tramite il modello anagrafico AA4/8 – Domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati e richiesta tesserino/duplicato tessera sanitaria (persone fisiche) come richiesta per soggetto terzo, indicando come tipologia richiedente il codice 17 – Soggetti tenuti agli obblighi di indicazione del codice fiscale di soggetto terzo, come ad esempio enti previdenziali, banche, associazioni sportive, ecc. ovvero, se relative a più minori, tramite un’unica istanza contenente tutte le informazioni previste dal suddetto modello per ogni minore. Deve essere allegata, inoltre, una dichiarazione della struttura ASL richiedente che attesti la motivazione della richiesta del codice fiscale e la corrispondenza dei dati indicati nella stessa con quelli desunti dagli atti in base ai quali effettua l’iscrizione al SSN.
L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che riceve la domanda deve acquisire agli atti l’eventuale documentazione prodotta dalla struttura ASL ed effettuare preventivamente la ricerca del soggetto negli archivi dell’Anagrafe Tributaria, anche per dati anagrafici parziali; ciò al fine di verificare che questi non sia già titolare di un codice fiscale, registrato sulla base di dati anagrafici difformi da quelli dichiarati dalla struttura ASL.
Una volta generato il codice fiscale, l’Ufficio lo comunica all’ASL richiedente: sarà cura di tale struttura comunicare il codice fiscale a chi ne ha la responsabilità genitoriale o al responsabile della struttura di prima accoglienza.
Le strutture ASL interessate potranno stipulare con le rispettive Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate appositi protocolli d’intesa volti a concordare modalità operative efficaci ed agevoli per lo scambio delle suddette informazioni.

IRAP: l’assenza dell’autonoma organizzazione va provata


Qualora il professionista affidi a terzi in modo occasione le incombenze tipiche dell’attività professionale, è tenuto a provare l’insussistenza dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell’Irap (Corte di cassazione – – ordinanza 20 maggio 2022, n. 16391).

Secondo i giudici della Corte, in tema di IRAP, l’impiego non occasionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell’esistenza di un’autonoma organizzazione, che costituisce, a sua volta, presupposto dell’imposta, può essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purché correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti all’esercizio dell’attività del soggetto passivo.
Sempre in tema di IRAP, il promotore finanziario è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.
Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
– impieghi beni strumentali eccedenti, secondo “l’id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.


Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.
Pertanto, nel giudizio d’impugnazione della cartella di pagamento emessa dall’Amministrazione finanziaria per omesso versamento dell’imposta nella misura indicata nella dichiarazione dei redditi, spetta al contribuente che ritratti la propria dichiarazione provare il fatto impedivo dell’obbligazione tributaria (asserita mancanza dell’autonoma organizzazione), determinandosi, altrimenti, un’irrazionale disparità di trattamento tra coloro che chiedono il rimborso di un’imposta versata e non dovuta, onerati di fornire la prova del diritto alla restituzione, e coloro che, dopo essersi dichiarati soggetti ad imposizione ed averne indicato l’ammontare in dichiarazione, ne omettono, in tutto o in parte, il versamento.