Come accedere al bonus wedding, intrattenimento, cerimonie e horeca


Pronte le regole per accedere al contributo a fondo perduto per i settori del wedding, dell’organizzazione di feste e cerimonie, e di hotel, ristoranti e catering (HO.RE.CA). Le domande possono essere presentate dal 09 giugno al 23 giugno 2022 (Agenzia delle Entrate – provvedimento 08 giugno 2022 n. 197396).

Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 1-ter, co. 1, D.L. n. 73/2021, conv., con modif. dalla L. n. 106/2021, ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’HO.RE.CA..
Le risorse finanziarie stanziate complessivamente ammontano a 60 milioni di euro e sono state suddivise tra i diversi settori, destinando 40 milioni di euro ai soggetti operanti nel settore del “wedding”, 10 milioni di euro ai soggetti operanti nel settore dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie, diverso dal wedding, e 10 milioni di euro ai soggetti operanti nel settore dell’HO.RE.CA..
Gli aiuti non possono essere erogati ai soggetti destinatari di sanzioni interdittive o che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative. Gli aiuti, inoltre, non possono essere richiesti dai soggetti che si trovino in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie nonché da imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle micro-imprese e delle piccole imprese, purché rispettino il requisito del mancato stato di liquidazione e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
I contributi spettano se le imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’HORECA hanno subito nell’anno 2020 una riduzione dei ricavi non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019 e un peggioramento del risultato economico di esercizio del 2020 di almeno il 30 per cento rispetto a quello del 2019. Per le imprese costituite nel corso del 2019 la determinazione del calo dei ricavi previsto dalla norma sarà calcolata in base ai valori degli imponibili delle fatture emesse e dei corrispettivi certificati nei periodi infrannuali di riferimento.
Con riferimento alle imprese con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, la riduzione dei ricavi e del risultato economico di esercizio sarà calcolata sulla base dei ricavi conseguiti nel periodo d’imposta precedente a quello dell’entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis (ovvero quello relativo all’esercizio 2019/2020), da rapportare al valore dei ricavi o del risultato economico di esercizio conseguiti nel secondo periodo d’imposta precedente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (ossia all’esercizio 2018/2019).
Le imprese, per accedere al contributo devono risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza e devono avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale. In particolare, per poter beneficiare del contributo, le imprese devono svolgere come attività prevalente, una di quelle individuate da uno dei codici ATECO 2007 indicati nelle tabelle A, B o C di cui all’Allegato 1 del decreto interministeriale del 30 dicembre 2021.
Per le imprese operanti nel settore del wedding in quanto svolgono una delle attività indicate nella tabella A, il contributo è spettante solo se l’ammontare dei ricavi del periodo di imposta del 2019 sia generato per almeno il 30 per cento da prodotti o servizi inerenti a matrimoni, feste e cerimonie.
Per la richiesta dei contributi, i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi.
Detto questo, ai fini della fruizione del bonus, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione, le specifiche tecniche e ogni altro elemento necessario all’attuazione della misura.
L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione che la riduzione dei ricavi dell’anno 2020 sia almeno del 30 per cento rispetto a quelli del 2019, che il peggioramento del risultato di esercizio del 2020 rispetto a quello del 2019 sia almeno del 30 per cento, l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente, identificato dal relativo codice fiscale, e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
L’Agenzia delle entrate determina i contributi sulla base delle informazioni contenute nell’istanza. I contributi sono erogati mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente. L’erogazione dei contributi di importo superiore a 150.000 euro sarà effettuata solo successivamente alla trasmissione della autocertificazione di regolarità antimafia.
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza.
Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A..

Tax credit strutture ricettive: modifica termini apertura piattaforma


Modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per la concessione del credito d’imposta alle strutture ricettive, di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Ministero del turismo – Avviso 07 giugno 2022).

L’avviso in oggetto, che aggiorna e sostituisce l’avviso del 26 maggio 2022, è rivolto alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, entro il massimo di 200.000 euro, per interventi di:
– manutenzione straordinaria
– restauro e di risanamento conservativo
– ristrutturazione edilizia
– eliminazione delle barriere architettoniche
– incremento dell’efficienza energetica
– adozione di misure antisismiche
– acquisto di mobili e componenti d’arredo
– realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali
– acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, per i soli stabilimenti termali.
Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili pari a 380 milioni di euro.
Le domande possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 13 giugno 2022 alle ore 12:00 del giorno 16 giugno 2022, accedendo alla piattaforma dedicata.


Ferrovie dello Stato: una tantum a giugno



Spetta, con la retribuzione del mese di giugno, un importo una tantum  per i dipendenti delle attività ferroviarie


Ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie al 22/3/2022, ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021 – 30 aprile 2022 viene riconosciuto un importo lordo omnicomprensivo pro-capite una tantum nelle misure di seguito indicate:
Dette somme saranno corrisposte in un’unica soluzione con la retribuzione del mese dì giugno 2022, in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Per i lavoratori occupati negli appalti/subappalti, le modalità (eventuale rateizzazione e relative tempistiche) per la corresponsione dei suddetti importi potranno essere definite con accordo a livello aziendale da raggiungere entro giugno 2022.



















































Livello/Parametro

Importo Una tantum

Q1 670,54
Q2 589,15
A 569,77
B1 542,64
B2 519,38
B3 511,63
C1 500,00
C2 492,25
D1 484,50
D2 468,99
D3 461,24
E1 453,49
E2 434,11
E3 426,36
F1 395,35
F2 387,60

Escluso l’IRPEF per il lavoratore residente in Svizzera


9 giu 2022 Non è tenuto al pagamento dell’IRPEF il contribuente residente in Svizzera che presti la propria attività lavorativa in Italia (Corte di Cassazione, Ordinanza 06 giugno 2022, n. 18009).


La vicenda


Con avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate sottoponeva a tassazione i redditi da lavoro corrisposti ad un lavoratore da società italiana e quelli assimilati a redditi da lavoro dipendente corrisposti dall’INPS, sul presupposto che questi, cittadino italiano, residente in Svizzera ed iscritto all’AIRE, avesse domicilio fiscale in Italia.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Agenzia.
In particolare, la C.T.R. richiamava la norma convenzionale OCSE, secondo la quale, in caso di conflitto tra Stati circa la residenza fiscale di una persona fisica, il potere impositivo spetti preliminarmente allo Stato ove il soggetto abbia un’abitazione permanente, in subordine a quello in cui abbia il proprio centro di interessi vitali, e ancora in subordine a quello in cui esso abbia una dimora abituale; evidenziava poi che nel caso in argomento il lavoratore aveva dimostrato di essere effettivamente residente in Svizzera, di essere iscritto all’AIRE, unitamente a moglie e figlio, di essere titolare del mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione in Svizzera, di essere titolare di più utenze domestiche, che il figlio frequentava l’Università di Zurigo e la moglie lavorava in una scuola di Lugano; riteneva infine irrilevante, a fronte di tali elementi, che egli lavorasse presso una società con sede in Italia, avendo lo stesso dimostrato di recarsi quotidianamente al lavoro dalla propria abitazione in Svizzera, vista la breve distanza.
Avverso la sentenza della C.T.R. ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate.


La pronuncia della Corte


La Cassazione ha rigettato il ricorso, rilevando che nel caso di specie la Commissione tributaria aveva correttamente ritenuto che il lavoratore avesse adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico.
La stessa, difatti, dopo aver richiamato la circolare 140E del 1999 dell’Agenzia delle entrate, che indica gli elementi in base ai quali la parte possa dimostrare l’effettività della residenza nello Stato estero a fiscalità privilegiata, aveva ritenuto non fittizio il trasferimento della residenza all’estero del contribuente in questione.


La Corte ha, inoltre, rammentato che soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato e che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.
Atteso che nel caso di specie il lavoratore era residente in Svizzera ed iscritto all’A.I.R.E., il criterio di attribuzione della residenza fiscale in Italia invocato dall’ufficio tributario italiano era, dunque, rappresentato dal domicilio.
Secondo costante giurisprudenza, tuttavia, quest’ultimo deve essere inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi; in concreto, dunque, il domicilio va valutato in relazione al luogo in cui la persona intrattiene sia i rapporti personali che quelli economici.
Tanto premesso, nel caso di specie, la C.T.R., giungendo a conclusioni pienamente condivise dal Collegio, aveva negato che potesse attribuirsi al lavoratore un domicilio in Italia, adeguatamente valutando i vari elementi dedotti e provati dal lavoratore ai fini della residenza, attinenti alla sfera personale e familiare, evidenziando, in base ad essi, che da molti anni lo stesso contribuente aveva stabilito il proprio centro di interessi vitali in Svizzera, assieme al proprio nucleo familiare, e che non vi fossero altri elementi gravi, precisi e concordanti di segno contrario, restando del tutto irrilevante la vicinanza tra luogo di residenza e sede di lavoro dello stesso contribuente.

Bonus produzione videogiochi: in arrivo il codice tributo


Istituito i codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 08 giugno 2022, n. 26/E)

Il credito d’imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è stato previsto in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive. (art. 15, legge 14 novembre 2016, n. 220).
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
La Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato riconosciuto il credito d’imposta con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni, revoche e cessioni intervenute o accettate in detto mese.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta, è istituito il seguente codice tributo:
– “6977” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi – art. 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”.