Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: albo dei soggetti incaricati al controllo


In gazzetta il regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Decreto 03 marzo 2022, n. 75)

L’albo è istituito presso il Ministero della giustizia, individuato quale titolare del trattamento dei dati personali.


L’albo è articolato in due sezioni:
a) sezione ordinaria;
b) sezione componenti degli Organismi di composizione della crisi d’impresa (OCRI).
L’iscrizione nella sezione ordinaria comporta anche l’iscrizione nella sezione componenti dell’OCRI.
Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati e può prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformità alle previsioni del presente regolamento.
L’albo è tenuto con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.
L’albo è suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parte riservata. Nella parte pubblica sono inseriti: i dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’iscritto, la sezione dell’albo nella quale è iscritto e l’eventuale ordine professionale di appartenenza. Nella parte riservata sono inseriti: le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice; le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall’albo e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d’ufficio, dal responsabile.
Possono accedere alla parte riservata dell’albo i magistrati, i dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari civili, nonché, i referenti dell’OCRI.
L’accesso all’albo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
Nell’albo sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali e di onorabilità previsti dal Codice. Il responsabile approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.
Colui che richiede l’iscrizione nell’albo inoltra al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari interni, la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato, con i relativi allegati.
Il responsabile, se accerta l’insussistenza o il venir meno dei requisiti, ne dà comunicazione all’iscritto, assegnandogli, ove sia possibile regolarizzare la posizione, un termine non superiore a sei mesi per provvedervi. Qualora entro il termine assegnato l’iscritto non abbia provveduto, il responsabile dispone la cancellazione dall’albo.
L’iscritto all’albo può chiedere, per gravi e comprovate ragioni di salute, familiari o professionali, la sospensione dall’iscrizione per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi.L’iscritto può sempre chiedere la cancellazione dall’albo o da una delle sezioni in cui esso si articola.
Per l’iscrizione all’albo è dovuto un contributo di euro centocinquanta.
Per il mantenimento dell’albo è posto a carico dell’iscritto un contributo annuo di euro cinquanta. Il contributo è dovuto dall’anno successivo a quello dell’iscrizione.
Il pagamento del contributo è effettuato mediante:
a) versamento con modalità informatiche tramite la piattaforma tecnologica Pago PA;
b) versamento mediante bonifico bancario o postale;
c) versamento con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale;
d) versamento mediante conto corrente postale intestato alla Tesoreria dello Stato.


METALMECCANICA CONFIMI: contribuzione datoriale

Confimi Metalmeccanica ricorda che la prossima scadenza per il versamento della Contribuzione datoriale di cui all’art. 81 bis del CCNL 22/6/2016, è fissata al 20 luglio 2022

Il CCNL 22/6/2016 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.
L’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.
Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Pertanto


– per il trimestre aprile, maggio, giugno 2022: la scadenza è il 20 luglio 2022


E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma – Agenzia 72).


Si anticipa che


– per il trimestre luglio, agosto, settembre 2022: la scadenza è il 20 ottobre 2022
– per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2022: la scadenza è il 20 gennaio 2023.

Collaborazione AIC-AIAC sulla sicurezza in infrastrutture per grandi eventi sportivi


 


Ieri è stato siglato l’accordo di collaborazione sulla sicurezza in infrastrutture per grandi eventi sportivi, tra Associazione Italiana Calciatori -Associazione Italiana Allenatori Calcio e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle lavoratrici delle costruzioni.

Con tale accordo le Parti intendono avviare una collaborazione per condividere percorsi ed iniziative volti da un lato alla promozione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici delle costruzioni delle infrastrutture dei grandi eventi sportivi sia a livello globale sia nazionale, e dall’altro lato promuovere la cultura della dignità del lavoro regolare e della salute e sicurezza in generale.
Ai grandi eventi sportivi del calcio, come ad esempio le olimpiadi e i campionati internazionali, prima della discesa in campo dei giocatori e degli allenatori protagonisti, si antepone un pluriennale impegno di migliaia di lavoratori delle costruzioni per la realizzazione e l’ammodernamento delle infrastrutture quali stadi, strade, alberghi, necessarie per la realizzazione degli stessi eventi.
La realizzazione delle infrastrutture coinvolge molto spesso flussi di lavoratori migranti che proprio per il loro status sono troppo spesso in condizioni di particolare vulnerabilità.
La temporaneità del lavoro, la significativa differenza delle normative sul lavoro e sull’immigrazione nei diversi paesi che possono ospitare i grandi eventi sportivi, possono far ricadere sui lavoratori coinvolti nella realizzazione di questi grandi eventi, molti rischi con gravi conseguenze per la loro integrità fisica e per la loro dignità a causa del mancato rispetto dei loro diritti fondamentali.
Per questo le Parti condividono di collaborare per:
1. Promuovere la visione che ogni grande evento sportivo internazionale deve essere organizzato e realizzato come piattaforma per la promozione ed il rispetto dei diritti fondamentali di chi contribuisce alla loro realizzazione come stabilito dagli standard ILO (International Labour Organization) per le grandi competizioni sportive.
2. Organizzare iniziative di informazione e incontro tra rappresentanti dei calciatori e degli allenatori con i lavoratori delle costruzioni coinvolti.
3. Sostenere, ove possibile, tutte le iniziative promosse da FIFPRO e BWI per la realizzazione dei mega eventi sportivi.
Si ritiene utile focalizzare l’attenzione sulla promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla regolarità delle condizioni di lavoro, non solo per i lavoratori impegnati nella costruzione delle infrastrutture sportive, ma per tutti i lavoratori e le lavoratrici in generale, compresi quelli del settore del calcio.

INPS: nuovi chiarimenti sull’indennità una tantum


La retribuzione nella quale riconoscere l’indennità una tantum 200 euro è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022. Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022 (messaggio INPS 21 giugno 2022, n. 2505).


L’indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nel mese di luglio del corrente anno e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto chiarito in precedenza) risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA – o congedi).
I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore “N”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “06- 07/2022”;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per il recupero dell’indennità ad essi erogata, dovranno compilare nella denuncia del mese di luglio 2022 l’elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:
– nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;
– nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 06 o 07;
– nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “35” avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
– nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità pagata ai lavoratori in forza nel mese di luglio 2022 nelle denunce “Posagri” del mese di riferimento delle competenze, di giugno o luglio 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.
Il <CodiceRetribuzione> “9” potrà essere valorizzato:
– nei flussi di competenza del mese di giugno 2022 inviati entro il 31 agosto 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del secondo trimestre per la seconda emissione dell’anno 2022;
– nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 inviati entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del terzo trimestre per la terza emissione dell’anno 2022.


Firmato il nuovo CCNL per i Letturisti – Conflavoro



 


Sottoscritto il nuovo CCNL Conflavoro per i  Letturisti, Acqua, Gas E Energia Elettrica


 


Il CCNL, che decorre dall’1/4/2019 e scadrà il 31/3/2022, prevede le seguenti nuove retribuzioni






































Inquadramento

Retribuzione Base 1/6/2022

Retribuzione Base 1/6/2023

Retribuzione Base 1/6/2024

Quadri € 3.014,55* € 3.059,80* € 3.105,70*
Sesto Livello € 2.309,15 € 2.343,80 € 2.379,00
Quinto Livello € 2.101,05 € 2.132,60 € 2.164,60
Quarto Livello € 1.974,20 € 2.003,85 € 2.033,90
Terzo Livello € 1.847,30 € 1.875,05 € 1.903,20
Secondo Livello € 1.669,70 € 1.694,75 € 1.720,20
Primo Livello € 1.502,20 € 1.524,75 € 1.547,65


 


*Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad €62,00 EDR pari ad €10,33 compreso nei minimi tabellari sopra riportati


Periodo di prova
– Quadri e sesto livello: 6 mesi.
– Altri livelli: 3 mesi.


Retribuzioni di primo ingresso
In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli dal 1° al 6°, qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento pari al 7,5% per il primo anno e 5% per il secondo.  Le suddette riduzioni retributive possono essere applicate anche dalle aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, indipendentemente dal livello di inquadramento.


 


Sanità integrativa
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad euro 25,00 (€ venticinque/00) lordi per 14 mensilità.