Indennità per collaboratori sportivi: obblighi di certificazione fiscale


Chiarimenti fiscali sull’indennità per i collaboratori sportivi quale misura di sostegno alle difficoltà generate dal Covid-19 (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 giugno 2022, n. 345)

Nel caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria la Società istante è stata individuata quale entità del Governo deputata ad erogare nel 2021, l’indennità per i collaboratori sportivi quale misura di sostegno alle difficoltà generate dal Covid-19.
Il predetto emolumento è stato considerato dall’ Istante non imponibile ai fini delle imposte sui redditi ed è stato quindi dalla stessa erogato ai percettori senza esser assoggettato ad alcuna ritenuta. Tale indennità a sostegno dei collaboratori sportivi, come detto erogata nel 2021, non si presenta come una novità essendo una sorta di “riproposizione” di quella riconosciuta per il mese di marzo 2020 e per i mesi di aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020.
Ciò rappresentato l’ Istante chiede, nella sua qualità di sostituto di imposta, chiarimenti in ordine agli obblighi certificativi di cui all’articolo 4, comma 6- ter, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 riferibili all’indennità per i collaboratori sportivi qui in esame e dalla stessa ex lege erogata.
Per il Fisco, nel caso di specie, l’Istante dovrà trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle certificazioni di cui al richiamato articolo 4, comma 6- ter del d.P.R. n. 322 del 1998, gli emolumenti non imponibili ai fini delle imposte sui redditi erogati ai sensi dell’articolo 44 del decreto legge n. 73 del 2021 entro il entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2022.
In relazione alle indennità in esame erogate dall’ Istante dovrà essere compilata la Sezione ” Certificazione Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi”, indicando:
– nel punto 1, quale causale del pagamento effettuato, la lettera “N” – ” indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:
– nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
– in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici”;
– nel punto 2, l’anno “2021”;
– nel punto 4, va indicato l’importo complessivo delle indennità corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito, che deve essere riportato nel successivo punto 7, nel quale vanno indicate le somme che, per espressa disposizione di legge, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta;
– nel punto 6, è necessario indicare il codice “22”, utilizzato per individuare i redditi esenti ovvero somme che non costituiscono reddito.


Cassa Edile di Varese: contribuzione vigente



Si riporta la tabella contributiva vigente della Cassa Edile della provincia di Varese per le imprese che applicano il CCNL Edilizia Industria


























































Contributi vigenti

% a carico impresa

% a carico lavoratore

% totale

Previdenze sociali 1,875 0,375 2,25
Scuola professionale edile – CPT – prevenzione infortuni 0,90 0,90
Indumenti e calzature 0,40 0,40
Contributo RLST 0,15 0,15
Contributo APE (ordinaria) 3,91 3,91
Fondo Imprese e lavoratori 0,10 0,10
Fondo Nazionale Prepensionamento 0,20 0,20
Quote nazionali adesione contrattuale 0,222 0,222 0,444
Quote provinciale adesione contrattuale 0,883 0,883 1,766
Fondo incentivo all’Occupazione 0,10 0,10
Fondo Sanitario Nazionale 0,60 0,60

ISA: in arrivo le anomalie pubblicate nel cassetto fiscale del contribuente


L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 23 giugno 2022, n. 237932, ha individuato le irregolarità nei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il triennio 2018-2019-2020 che saranno pubblicate nel cassetto fiscale dei contribuenti interessati.

Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, che favoriscano un costante dialogo finalizzato a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, nonché a regolarizzare eventuali violazioni, l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i seguenti elementi ed informazioni:


– comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore o degli ISA, in allegato a REDDITI, rilevate dall’Agenzia delle entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili;


– risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle precedenti comunicazioni.


I contribuenti possono accedere agli elementi e alle informazioni, consultando il “Cassetto fiscale” mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.


Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni possono accedere agli elementi e alle informazioni consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.


Le comunicazioni sono anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.


All’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi in cui possono essere rilasciate, con le credenziali Entratel/Fisconline) l’utente visualizza un avviso personalizzato e, se ha registrato i propri contatti, riceve tramite posta elettronica e/o SMS (Short Message Service), un messaggio con cui è data comunicazione che la sezione degli ISA del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con la pubblicazione delle comunicazioni.


I contribuenti, in relazione alle comunicazioni possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando lo specifico software gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale.


I contribuenti, anche in base alla conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate, possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.


Scuole Private Laiche – Aninsei: Accordo 13/6/2022


 

Il giorno 13 giugno 2022, si è riunita la Commissione Paritetica Nazionale, composta da ANINSEI e CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA RUA, SNALS-CONFSAL per la sottoscrizione dell’accordo in materia di contratti determinati relativi a docenti non abilitati

Le Parti dopo ampia e approfondita discussione, hanno concordato il testo definitivo della regolamentazione dei contratti a tempo determinato in deroga DLgs 81/2015, che quale allegato n. 8 fa parte integrante del CCNL 2021-2023.


Pertanto, hanno disposto che il rapporto a tempo determinato del personale docente non abilitato, comprensivo delle proroghe e/o dei rinnovi del contratto originario, potrà avere una durata massima di ottantaquattro mesi finalizzati all’espletamento e al superamento delle procedure abilitanti. Tali contratti a tempo determinato sono stipulati in funzione delle reali esigenze delle singole scuole.
Tali contratti sono stipulati per dare temporanea soluzione al problema del mantenimento dei livelli occupazionali del personale docente non abilitato.
Superati i primi trentasei mesi, ogni successivo contratto a tempo determinato stipulato in deroga si trasforma in contratto a tempo indeterminato al momento dell’effettivo completamento e superamento del percorso di abilitazione.


Infine, le Parti hanno corretto un refuso: all’art. 1 Parte II del CCNL 2021-2023, Sfera di applicazione del CCNL, per errore di trascrizione era stato omesso “Università private” nell’elenco delle attività svolte dalle imprese educative, formative o scolastiche destinatarie del CCNL. Si è così convenuto di reintegrare quanto omesso nel testo definitivo in via di stampa inserendo le parole “Università private” al termine dell’elenco dopo le parole “Scuole speciali per minori”.

Misure di sicurezza nelle Agenzie di Riscossione


 


Siglato il nuovo Protocollo per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19 in considerazione della cessazione dello stato di emergenza nell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con validità fino al 30 settembre 2022.

Con il suddetto protocollo è prevista la presenza dei dipendenti nelle sedi e sportelli dell’Ente sarà programmata nel rispetto delle norme vigenti sul distanziamento sociale, fermo restando l’obbligo di indossare mascherine di tipo chirurgico e con le limitazioni di capienza massima consentita, attualmente un metro, indicate nelle planimetrie sviluppate dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente in accordo con le Direzioni Regionali.
Fino al 31 luglio 2022 i lavoratori affetti dalle patologie individuate dal Decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2022, che hanno già prodotto la consegna della certificazione rilasciata dal medico di medicina generale che attesti la sussistenza delle condizioni, potranno continuare a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.
Sempre fino al 31 luglio 2022, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, sarà consentita anche ai lavoratori disabili destinatari diretti della situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992.
Restano limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno delle sedi che devono comunque avvenire indossando mascherine di tipo chirurgico fornite dall’Ente.
Il personale dell’Ente per le attività svolte in esterno o presso i locali di soggetti terzi deve rispettare le norme comportamentali di carattere generale vigenti sul territorio nazionale e quelle specifiche, tempo per tempo vigenti, dei diversi territori.
Al personale addetto alle attività in esterno, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanziamento, saranno forniti i seguenti dispositivi, come misura di prevenzione e protezione che si aggiungono al costante rispetto della distanza minima di sicurezza:
– visiera protettiva;
– mascherina filtrante del tipo FFP2;
– guanti monouso;
– flacone con gel disinfettante.
Le riunioni devono avvenire preferibilmente con forme di collegamento da remoto e, se sono necessarie riunioni in presenza, le stesse possono avvenire solo se è possibile garantire un adeguato distanziamento.