CCNL Scuola: incontro con il Ministero

Incremento dei minimi sulla base della legge di bilancio, maggiore formazione, nuovi ordinamenti ATA e nuove forme di welfare 

Lo scorso 4 luglio si è svolto l’incontro tra il ministro e le organizzazioni sindacali per un confronto sull’emanazione dell’Atto di indirizzo propedeutico al CCNL “Istruzione e Ricerca” 2022-2024.
Di seguito i punti salienti:
– destinare le risorse della legge di bilancio all’incremento tabellare;
– definire la figura del docente a favore di funzioni di collegamento per il supporto alle attività didattiche;
– stabilire i nuovi ordinamenti ATA;
– individuare forme di welfare contrattuale.
Secondo i sindacati, per quanto riguarda la questione salariale, i sindacati chiedono un aumento in quanto il potere d’acquisto degli stipendi del personale scolastico non è proporzionato all’inflazione ed ai salari dei colleghi stranieri. Per quanto riguarda il personale ATA è necessario un aumento dei salari, una rivisitazione dell’indennità dei DSGA; la riduzione a 35 ore settimanali.
Infine, per quanto riguarda le relazioni sindacali, i sindacati chiedono di discutere sul blocco della mobilità e su un rafforzamento della funzione di RSU. 

CCNL Farmacie Aziende Municipalizzate: con luglio previsti nuovi minimi in busta paga



Per le lavoratrici ed i lavoratori del settore sono previsti aumenti a partire da luglio


Con la sottoscrizione del CCNL del 7 luglio 2022, la Federazione Assofarm, la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (Filcams-Cgil), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo – Fisascat-Cisl, affiliata alla Fist-Cisl, l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uitucs-Uil) e Ugl Farmacie hanno definito nuovi minimi retributivi a decorrere da luglio 2024 per le lavoratrici ed i lavoratori del settore, ad eccezione dei dirigenti. Il contratto riguarda le imprese, in qualsiasi forma gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini all’ingrosso e laboratori farmaceutici. Nella tabella riportata di seguito i nuovi importi relativi ai minimi.






































Livello Minimo
1 Quadro 2.456,91
1 Super 2.372,46
1 C 2.266,38
1 2.109,97
1 oltre 12 anni 2.109,97
1 oltre 2 anni 2.109,97
2 1.872,16
3 1.777,29
4 1.652,61
5 1.522,17
6 1.421,48

Errata fatturazione e accesso all’agevolazione fiscale nella misura del 110%

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti su come sanare l’errore di errata fatturazione al fine di conservare l’agevolazione fiscale nella misura del 110% (Agenzia delle entrate, risposta 9 luglio 2024, n. 146).

In tema di detrazioni, l’Agenzia delle entrate ha più volte ribadito che per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo  pagamento.

In  caso di sconto ”integrale” in  fattura  (e,  dunque,  in  assenza  di  un  pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.

Laddove l’emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento indichi due diverse date, laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge, la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato.

 

Ai fini, dunque, dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione, sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ”Superbonus 110%”.

 

Nel caso di specie, la ditta fornitrice ha emesso tre fatture errate, praticando lo sconto sul solo imponibile, omettendo quindi di addebitare l’IVA in rivalsa.

Ai fini dell’applicazione dello sconto in fattura, per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell’IVA, e l’importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti.

Le successive note di debito prodotte per ”rettificare” le fatture errate sono state concretamente trasmesse allo SdI ed ”emesse” ben oltre il termine di 12 giorni. Tali nuove fatture hanno replicato pedissequamente le precedenti errate, ­salvo che per l’addebito dell’IVA in rivalsa, poi assorbito anch’esso dallo sconto  sicché le prime non sembrano essere state ”stornate” con una nota di credito ma solo duplicate, in violazione delle norme.

Stante quanto sopra, l’Agenzia ha chiarito che lo sconto in fattura sarà applicabile nella misura prevista per il 2024 (70%) osservando, tuttavia, che la sanatoria non consentirà di retrodatare l’efficacia delle fatture al fine di fruire dell’agevolazione in misura pari al 110%.

CCNL Istituti Investigativi: sottoscritto verbale economico



Per i dipendenti del settore previsti Una Tantum ed aumenti retributivi


Nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL del settore Sicurezza Ausiliaria il 24 giugno 2024 si sono incontrate AISS (Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria), FEDERTERZIARIO (Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana), e FEDERAZIONE NAZIONALE UGL SICUREZZA CIVILE, per definire gli aspetti economici per i dipendenti del settore. 
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, verrà corrisposto, a titolo di indennità di vacanza contrattuale, un importo “Una Tantum” lordo, erogato negli importi e con le modalità di seguito riportate. 


























Livello Una Tantum
1/7/2024
1 15,00
2 25,00
3 40,00
4 50,00
5 75,00
6 80,00
7 90,00

Gli importi verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 1/6/2020-30/6/2024. Non saranno conteggiati, ai fini dell’anzianità, i periodi di aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali ed i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Detti importi non saranno utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto. 
A partire dal 1° Gennaio 2025, le retribuzioni avranno i seguenti aumenti già comprensivi dei futuri aumenti contrattuali. I Livelli 6 e 7 saranno eliminati.























Livello Minimi
Quadri 1.865,00 
1 1.645,00 
2 1.440,00 
3 1.340,00 
4 1.280,00
5 1.195,00

Le Parti Sociali hanno inoltre definito le retribuzioni per il personale svolgente attività discontinue o di semplice attesa o custodia.

Convertito in legge il Decreto Coesione

Per quanto riguarda il lavoro modificate la disciplina dell’ISCRO, il Bonus Donne, le norme per i lavoratori portuali e le convenzioni per i LSU (Legge 4 luglio, 2024, n. 95).

La Legge n. 95/2024 di conversione del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Molteplici le modifiche apportate al testo del provvedimento originario che di seguito si prendono in considerazione.

L’ISCRO

Rispetto all’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), viene previsto che l’erogazione sia accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. All’atto della domanda, il soggetto beneficiario autorizzerà l’INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell’ambito del SIISL, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma.

Bonus Donne

In materia di Bonus per le assunzioni di donne, in fase di conversione è stato precisato che si rivolge (oltre che a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, residenti nella ZES unica per il mezzogiorno, e a donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti) anche a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, ovunque residenti, operanti nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno del 25% tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Lavoratori portuali

Introdotte disposizioni urgenti per i lavoratori portuali, che prorogano dagli 81 mesi attualmente previsti a 90 mesi l’istituzione dell’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che eseguono operazioni portuali ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessioni di aree e banchine. Si prevedono anche il finanziamento per ulteriori 6,6 milioni di euro per l’anno 2024, per il riconoscimento degli specifici strumenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa vigente in favore di alcune categorie di lavoratori del sistema portuale, per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

LSU

Proroga al 31 dicembre 2024 (in luogo dell’attuale data del 30 giugno) delle convenzioni tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regioni per l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.