Provvedimento disciplinare: legittime le indagini preliminari del datore


In tema di sanzioni disciplinari non sono illegittime quelle indagini preliminari che il datore di lavoro eventualmente svolga al fine di acquisire, anche mediante l’audizione del lavoratore, i necessari elementi per verificare la configurabilità o meno di un illecito disciplinare a carico di quest’ultimo, a condizione che, all’esito delle indagini, il datore di lavoro proceda alla rituale contestazione dell’addebito con possibilità per il lavoratore incolpato di difendersi, anche con l’assistenza di rappresentanti sindacali (Corte di Cassazione, Ordinanza 08 luglio 2022, n. 21771).


Il principio è stato ribadito dalla Suprema Corte nell’ambito del giudizio instaurato su ricorso proposto da un lavoratore, al quale era stato contestato di avere abusivamente e clandestinamente introdotto nel punto vendita di cui aveva la responsabilità la prassi delle c.d. fatture transitorie pro-forma a favore di clienti privilegiati in forza delle quali aveva consegnato della merce senza emettere alcun documento fiscalmente valido, concedendo sistematicamente una anomala dilazione nel pagamento anche di diversi mesi, in assenza di preventiva autorizzazione della direzione.


La Corte d’appello territoriale aveva confermato la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata l’impugnativa del licenziamento per giusta causa intimato dalla società alle cui dipendenze il predetto lavorava come direttore di punto vendita.
La condotta del lavoratore, in particolare, era stata qualificata come grave violazione degli obblighi previsti dall’art. 220, co. 1 e 2 del c.c.n.l. applicato, idonea a legittimare il licenziamento in tronco.


Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che il procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti fosse insanabilmente viziato dal comportamento dei rappresentanti aziendali, non conforme agli obblighi di correttezza e buona fede, in quanto questi ultimi, prima di incardinare il procedimento, avevano indotto il dipendente a sottoscrivere una dichiarazione contenente ammissioni di colpa rispetto ai comportamenti poi contestati a cui i giudici di merito avevano erroneamente attribuito un valore confessorio.
Gli stessi rappresentanti aziendali, inoltre, ad avviso del lavoratore, nel momento in cui avevano invitato il lavoratore a rendere una dichiarazione scritta sulla asserita irregolarità nella gestione delle fatture, avevano formulato una vera e propria contestazione disciplinare orale, in violazione del diritto di difesa del lavoratore e dell’articolo 7 St. Lav..


La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ribadendo il principio secondo cui, in tema di sanzioni disciplinari, non sono illegittime quelle indagini preliminari che il datore di lavoro eventualmente svolga al fine di acquisire, anche mediante l’audizione del lavoratore, i necessari elementi di giudizio per verificare la configurabilità o meno di un illecito disciplinare a carico di quest’ultimo, sempre che all’esito delle suddette indagini il datore di lavoro proceda alla rituale contestazione dell’addebito, ai sensi dell’art. 7, l. n. 300 del 1970, con possibilità per il lavoratore incolpato di difendersi, anche con l’assistenza di rappresentanti sindacali.
Inoltre, qualora in sede di indagini preliminari dirette ad accertare la commissione di un illecito disciplinare, il datore di lavoro riceva la spontanea confessione da parte del lavoratore, non si configura alcuna violazione dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970 in ordine alla preventiva contestazione dell’addebito, atteso che detto atto presuppone la conoscenza dei fatti e l’individuazione del soggetto cui attribuirli e non può, quindi, precedere, ma solo, eventualmente, seguire il compimento e la valutazione degli accertamenti preliminari.
Da tanto discende che debba escludersi che l’avvio delle indagini preliminari, nel corso delle quali venga convocato il lavoratore, valga ad integrare anche l’inizio del procedimento disciplinare a carico dello stesso.
Sulla scorta di tanto i Giudici di legittimità hanno evidenziato che nel caso in argomento nessuna violazione di legge potesse attribuirsi alla società datoriale, dal momento che il colloquio preliminare era stato seguito dalla rituale contestazione di addebito, a fronte della quale il lavoratore aveva esercitato il proprio diritto di difesa.

Compensazione prezzi materiali nei contratti pubblici: IVA sulle risorse finanziarie


Forniti chiarimenti circa il trattamento ai fini IVA applicabile all’erogazione delle risorse finanziarie ai fini della compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (Agenzia delle entrate – Risoluzione 13 luglio 2022, n. 39/E).

A fronte degli eventi che, durante il primo semestre dell’anno 2021, hanno determinato l’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione e le conseguenti ripercussioni negative sia per gli operatori economici (soggetti appaltatori) sia delle stazioni appaltanti, il legislatore, all’articolo 1- septies, comma 8, del decreto legge n. 73 del 2021, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un apposito Fondo con una dotazione, per l’anno 2021, pari a 100 milioni di euro.
Ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici e segnatamente ai sensi del comma 27- ter dell’articolo 216, che fa salva la disciplina previgente di cui all’articolo 133 del d.lgs. n. 163 del 2006, il Ministero istante continua a rilevare con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei suddetti materiali da costruzione più significativi che concernono i contratti di lavori affidati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice e in corso di esecuzione.
Al fine dell’emanazione di detto decreto, la Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali appositamente istituita, sulla base dell’attività istruttoria effettuata dalla stessa Direzione generale, ha il compito di esprimere un parere in merito alla sussistenza delle circostanze eccezionali che hanno causato le variazioni di prezzo dei materiali.
In merito alle specifiche modalità di utilizzo del predetto Fondo e circa le modalità operative per il calcolo e il pagamento della richiamata compensazione sono stati emanati rispettivamente il decreto ministeriale n. 371 del 2021 e la circolare ministeriale n. 43362 del 2021.
In particolare, l’articolo 1 del predetto decreto ministeriale n. 371, stabilisce che, ai fini della compensazione delle istanze regolarmente pervenute ai soggetti indicati all’articolo 1- septies, comma 7, del decreto legge n. 73 del 2021 e ritenute ammissibili, il Fondo è ripartito tra le categorie piccola, media e grande impresa.
L’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto prevede che “entro sessanta giorni dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del suddetto decreto di cui all’articolo 7-septies, comma 1, decreto legge n. 73/2021, (…), ciascuno dei soggetti indicati all’articolo 1-septies, comma 7 del medesimo decreto legge n. 73/2021 (…) invia, a mezzo di posta elettronica certificata, al Ministero (…) – Direzione generale (…) – richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 8 del suddetto articolo 1-septies. La richiesta di cui al comma 2 del presente articolo riporta tutte le istanze di compensazione trasmesse dalle imprese, qualora ritenute ammissibili ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell’articolo 1-septies del decretolegge n. 73/2021 (…) e pervenute entro il termine di cui al comma 4 del medesimo articolo 1-septies. Per ciascuna delle istanze di compensazione di cui al comma 4 dell’art. 1-septies del decreto-legge n. 73/2021 (…), i soggetti indicati al comma 7 del predetto articolo 1-septies inviano, altresì: la documentazione giustificativa prodotta dall’impresa; l’attestazione relativa all’importo definitivo ammesso a compensazione (…); la dichiarazione comprovante l’insufficienza delle risorse finanziarie di cui all’articolo 1-septies, comma 6, del decreto-legge n. 73/2021 (…), risultanti dal quadro economico, per far fronte alla suddetta compensazione”.
Il successivo articolo 3 stabilisce che “nell’ambito della ripartizione del Fondo (…) la Direzione generale (…) assegna, a ciascuno dei soggetti indicati (…), le risorse in ragione dell’importo complessivo delle istanze di compensazione ammissibili, ripartite per piccola, media e grande impresa.”
L’articolo 4, comma 1, dispone che “nell’ambito della ripartizione del Fondo (…), i soggetti indicati all’articolo 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 (…) partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili. (…).” .
Infine, l’articolo 6 prevede che “la Direzione generale (…) provvede a comunicare ai soggetti indicati all’articolo 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 (…) l’assegnazione delle risorse, che saranno loro attribuite secondo le modalità di cui agli articoli precedenti, al fine della corresponsione a ciascuna impresa che ha presentato istanza di compensazione.”.
Con la successiva circolare ministeriale n. 43362 del 2021, esplicativa delle modalità operative di calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei predetti materiali da costruzione, il Ministero istante ha, tra l’altro, precisato che “gli appaltatori sono tenuti a presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto. L’istanza conterrà l’indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengano rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, richiedendo al direttore dei lavori di accertare le relative quantità contabilizzate. Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario (…) e a determinare l’ammontare della compensazione (…). Il direttore dei lavori calcola la maggiore onerosità subita dall’appaltatore, effettua i conteggi relativi alle compensazioni (…) e li presenta alla stazione appaltante. (…). La stazione appaltante avrà cura di procedere alle attività innanzi descritte in tempi compatibili con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 371 del 30 settembre 2021, (…). Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante in presenza di lavorazioni che contengano materiali da costruzione che hanno subito variazioni in diminuzione. In tal caso il responsabile del procedimento tempestivamente accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.”.
Secondo quanto rappresentato nell’istanza e alla luce delle norme e della prassi sopra richiamata, emerge che le somme costituenti la dotazione del predetto Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero per l’adeguamento dei prezzi vengono versate alle varie stazioni appaltanti una volta riscontrata l’insufficienza delle risorse a disposizione delle stesse, di cui al citato articolo 1- septies, comma 6, del decreto legge n. 73 del 2021, e a seguito della presentazione di apposita istanza di accesso al Fondo medesimo secondo la procedura prevista dal richiamato d.m. n. 371 del 2021.
Dette somme successivamente dovranno essere erogate agli appaltatori in relazione alle istanze pervenute entro il 9 dicembre 2021 e ritenute ammissibili, istanze che le stazioni appaltanti, come accennato, dovranno, tra gli altri documenti, allegare alle proprie dichiarazioni comprovanti l’insufficienza delle risorse finanziarie, ai sensi dell’articolo 1- septies sopra citato e degli articoli 1 e 2 del suddetto decreto ministeriale n. 371.
Nella fattispecie prospettata, quindi, l’erogazione delle predette somme facenti parte del Fondo risulta disciplinata da precise disposizioni di legge (quale l’articolo 1- septies del decreto legge n. 73 del 2021, oltre ai decreti ministeriali di attuazione), che prevedono sia i soggetti destinatari (i soggetti di cui al comma 7 dell’articolo 1- septies ossia le varie stazioni appaltanti interessate), sia le finalità per cui tali risorse sono state stanziate ed erogate, oltre che le puntuali modalità operative di calcolo delle predette somme, alla luce dello stanziamento effettuato.
Tenuto conto del descritto quadro giuridico di riferimento, si ritiene che l’erogazione delle predette somme non integri il presupposto oggettivo ai fini dell’IVA di cui all’articolo 3 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica; infatti, dette somme vengono erogate dal Ministero istante nei confronti dei soggetti di cui al richiamato articolo 1- septies, comma 7, del citato decreto legge n. 73 del 2021 (stazioni appaltanti), in assenza di alcuna controprestazione da parte di quest’ultimi e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi nei confronti dell’ente erogatore.
In mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, come innanzi precisato, dette somme si configurarsi “mere” movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.
Le medesime considerazioni sopra esposte valgono anche per le somme erogate alle stazioni appaltanti a valere sul medesimo Fondo di cui all’articolo 1- septies, comma 8, del decreto legge n. 73 del 2021, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (in corso di conversione).
Per quanto concerne la successiva corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all’appaltatore, l’Agenzia ritiene che le stesse assumano natura di integrazione dell’originario corrispettivo stabilito per l’esecuzione dell’opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l’aliquota già previste per l’originario contratto di appalto. Al riguardo, l’articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, sopra richiamato, che sancisce il principio di onnicomprensività del corrispettivo, dispone che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali ” aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.


 

Formazione 4.0: potenziato il credito d’imposta per le imprese


Per garantire un sistema efficace di attività formative 4.0 e sviluppare nuove competenze digitali tra i lavoratori è riconosciuto alle imprese un credito d’imposta potenziato fino al 70% per le piccole e al 50% per le medie, nel caso in cui questi servizi siano eseguiti da soggetti certificati dal Ministero dello Sviluppo economico. (MISE – Comunicato 08 Luglio 2022)

È quanto stabilisce il decreto attuativo del Mise che rende operativo il nuovo regime fiscale agevolativo sulla formazione 4.0 – previsto nel Decreto legge “Aiuti” – al fine di rafforzare i percorsi formativi in modo che siano coerenti alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi e legati ai fabbisogni delle imprese nell’ambito del piano transizione 4.0.
Sostenere gli investimenti delle imprese in formazione e crescita delle competenze digitali dei lavoratori è uno dei pilastri, insieme a innovazione e ricerca, della strategia messa in campo dal Governo per modernizzare l’industria manifatturiera.
L’obiettivo è creare le condizioni per promuovere un modello di fare impresa in cui il fattore umano sia tutelato e valorizzato, anche attraverso un efficace sistema di certificazione delle attività formative. E’ infatti importante per il futuro del Paese fornire una risposta adeguata alla domanda di maggiori competenze professionali che dovranno accompagnare la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
In particolare, le nuove aliquote del credito d’imposta per la formazione 4.0 vengono incrementate:
– dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;
– dal 40% al 50 % delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese.
Per le grandi imprese il credito rimane al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro.
Le attività formative riguarderanno i settori delle vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, e dovranno essere svolte da soggetti qualificati esterni all’impresa, tra cui rientreranno anche i centri di competenza ad alta specializzazione e gli EDIH (European Digital Innovation Hubs).
A garanzia dell’effettivo svolgimento delle attività formative e del loro livello qualitativo sono inoltre introdotti specifici parametri che vincoleranno l’erogazione del contributo agevolativo alla certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori, sia in termini di acquisizione che di consolidamento di competenze professionali 4.0.
Il decreto è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed entrerà in vigore dopo pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Cassa Edile di Cosenza: nuova contribuzione



Adempimenti nei confronti della Cassa Edile Cosentina: tabella contributiva in vigore dall’1/7/2022


Si riporta di seguito la tabella con i contributi da versare alla Cassa Edile della provincia di Cosenza, in vigore dal 1° luglio 2022.































































CONTRIBUTI

QUOTA CONTRIBUTIVA IMPRESA (%)

QUOTA CONTRIBUTIVA LAVORATORE (%)

TOTALE(%)

A) Contributi Cassa Edile 1,875 0,375 2,25
B) Contributo A.P.E. 2,53 2,53
C) Contributo ESEC 0,40 0,40
D) Contributo CPT 0,10 0,10
E) Fondo Sicurezza 0,05 0,05
F) Quote adesione contrattuale (Prov.+ Naz.) 1,272 1,272 2,544
G) Fondo Prepensionamento 0,20 0,20
H) Fondo Incentivo Occupazione 0,10 0,10
Totale Contributi 6,527 1,647 8,174
I) Contributo Territoriale dovuto esclusivamente dalle ditte iscritte all’ANCE territoriale. 0,936 0,936
L) Fondo Sanitario Nazionale 0,26 (impiegati) 0,26
0,60 (operai) 0,60

Una Tantum a luglio per il CCNL Autoferrotranvieri



13 LEG 2022 Erogata, nel mese di luglio, la prima tranches di una tantum per i dipendenti del CCNL Autoferrotranvieri


Lo scorso maggio, le parti firmatarie hanno sottoscritto un accordo che ha previsto, ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2022, una somma una tantum di € 500,00 lordi al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100-250).


Dette somme vengono riconosciute in due tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022 pari a € 250 euro e la seconda con la retribuzione del mese di novembre 2022 pari € 250, quest’ultima verrà erogata a condizione che sia assicurata dai Governo la copertura dei mancati ricavi relativi al periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022.


La somma una tantum:


– è rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni) svolta nel periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2022;


– è riproporzionata nei casi di lavoro part-time, sulla base dell’orario convenuto nel contratto individuale;


– è erogata anche al personale a tempo determinato in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo. Per questi lavoratori, l’una tantum verrà rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni) svolta all’interno del periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2022 nell’ambito del contratto a termine ivi comprese eventuali proroghe;


– non ha alcun effetto o incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non rientra nella base di computo dei T.F.R. e della contribuzione al Fondo Priamo.


 


























































































































































































































P

A


R

VALORE

COMPLESSIVO


UNA TANTUM

UNA TANTUM

1° TRANCHES


con la retribuzione


LUG-22

UNA TANTUM

2° TRANCHES


con la retribuzione


nov-22

VALORE

COMPLESSIVO


UNA TANTUM  SOGGETTO A


TASSAZIONE SEPARATA

A B C D= (A : 18 x 12)
250 714,28 357,14 357,14 476,19
230 657,14 328,57 328,57 438,09
210 600,00 300,00 300,00 400,00
207 591,42 295,71 295,71 394,28
205 585,72 292,86 292,86 390,48
202 577,14 288,57 288,57 384,76
193 551,42 275,71 275,71 367,61
190 542,86 271,43 271,43 361,91
188 537,14 268,57 268,57 358,09
183 522,86 261,43 261,43 348,57
180 514,28 257,14 257,14 342,85
178 508,58 254,29 254,29 339,05
175 500,00 250,00 250,00 333,33
170 485,72 242,86 242,86 323,81
165 471,42 235,71 235,71 314,28
160 457,14 228,57 228,57 304,76
158 451,42 225,71 225,71 300,95
155 442,86 221,43 221,43 295,24
154 440,00 220,00 220,00 293,33
153 437,14 218,57 218,57 291,43
151 431,42 215,71 215,71 287,61
145 414,28 207,14 207,14 276,19
143 408,58 204,29 204,29 272,39
140 400,00 200,00 200,00 266,67
139 397,14 198,57 198,57 264,76
138 394,28 197,14 197,14 262,85
135 385,72 192,86 192,86 257,15
130 371,42 185,71 185,71 247,61
129 368,58 184,29 184,29 245,72
123 351,42 175,71 175,71 234,28
121 345,72 172,86 172,86 230,48
116 331,42 165,71 165,71 220,95
110 314,28 157,14 157,14 209,52
100 285,72 142,86 142,86 190,48