Scadenza del terzo trimestre al Fondo Easi previsto dal CCNL CED


 


Scade  il 16 luglio il termine entro il quale va effettuato il versamento al Fondo di assistenza sanitaria EASI relativo al terzo triemestre (1° luglio – 30 settembre) per i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED)

La quota da corrispondere per la copertura sanitaria del dipendente è fissata in euro 17,00 mensili per 12 mensilità di cui euro 15,00 a carico del datore lavoro e euro 2,00  a carico di ciascun lavoratore iscritto al Fondo Easi.
Il datore di lavoro che ometta il versamento è tenuto a corrispondere al lavoratore in busta paga un elemento distinto della retribuzione di euro 36,00 per quattordici mensilità, utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali, compreso il Tfr.
La quota una tantum per l’iscrizione è pari a euro 40,00 a totale carico dell’azienda.
Il versamento dei contributi avviene con cadenza trimestrale anticipata alle date:
-16 gennaio: trimestre 1° gennaio – 31 marzo
-16 aprile: trimestre 1° aprile – 30 giugno
-16 luglio: trimestre 1° luglio – 30 settembre
-16 ottobre: trimestre 1° ottobre – 31 dicembre
Ad ogni scadenza il Fondo provvede in maniera automatica a generare le distinte di pagamento che verranno inoltrate all’indirizzo e-mail  specificato al momento dell’iscrizione dell’azienda e che saranno disponibili anche on-line accedendo al portale alla sezione “Gestione Pagamenti”.  La distinta di pagamento darà l’importo esatto da versare e la causale da utilizzare per ogni trimestre di riferimento e dovrà obbligatoriamente essere riportata in maniera precisa e puntuale all’atto del versamento.


Il Fisco risponde sull’esterometro


L’Agenzia delle entrate con la circolare 13 luglio 2022, n. 26/E fornisce chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), introdotte dalla legge di bilancio 2021 a decorrere dal 1° luglio 2022.

I quesiti riguardano l’ambito di applicazione dell’esterometro, le regole di compilazione dei file xml per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere e la conservazione.
La trasmissione dei dati deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori, in quest’ultimo caso, peraltro, solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento.
L’evoluzione normativa del c.d. “esterometro” dimostra come la ratio dell’adempimento non sia più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”.
Dal 1° luglio 2022 la nuova modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere prevede che, per ogni operazione, venga trasmesso al Sistema di Interscambio il file xml conforme alle Specifiche Tecniche versione 1.7  e, di conseguenza, su tale file lo SdI effettuerà gli usuali controlli formali previsti nelle medesime specifiche, tra cui la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura.
In tema di conservazione l’Agenzia chiarisce che l’integrazione via SdI delle fatture/documenti ricevuti da soggetti esteri per mezzo di altro canale non esclude che anche questi vadano correttamente conservati (in forma analogica od elettronica).
Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle entrate.
Ne deriva che, usufruendo del servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dall’Agenzia, per tutti i documenti informatici transitati via SdI i relativi obblighi di conservazione “a norma” saranno automaticamente rispettati.

Lavoratori dello spettacolo: disegno di legge lelega di riordino della disciplina


Via libera definitivo del Parlamento al disegno di Legge recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”, che modifica radicalmente l’attuale disciplina, grazie al riconoscimento in favore dei lavoratori del settore di tutele e diritti, nonché di una maggiore stabilità e qualità dei percorsi professionali.


Tra le numerose novità:
– il riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;
– la previsione di un’indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;
– specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;
– tutele specifiche per l’attività preparatoria e strumentale all’evento o all’esibizione artistica;
– riconoscimento della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli;
– l’incremento a 120 euro, con effetto dal 1° luglio 2022, del limite massimo di importo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali;
– l’introduzione di disposizioni per il riconoscimento dei Live Club, quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, nonché disposizioni per il sostegno di tali attività;
– l’istituzione del Registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali, al fine di conferire maggiore identità agli appartenenti alle categorie di lavoratori operanti nel campo dello spettacolo; dell’Osservatorio dello spettacolo, diretto a promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, completezza e affidabilità; del Sistema nazionale a rete degli Osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l’Osservatorio dello spettacolo e gli Osservatori regionali; del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo, con lo scopo di favorire il dialogo fra gli operatori, nell’ottica di individuare e risolvere le criticità del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia da Covid-19;
– la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano di promuovere l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo (Ministero lavoro, comunicato 13 luglio 2022).

Prorogate le misure Covid-19 San.Arti

Confermate dal Fondo di Assistenza Sanitaria San.Arti., le misure straordinarie Covid-19 fino al 30 settembre 2022.

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato, San.Arti., ha prorogato ai propri iscritti, fino al 30 settembre 2022, il rimborso delle franchigie versate per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici effettuati presso le strutture della rete convenzionata con UniSalute.
Prorogata anche l’indennità per ricovero dedicata ai Titolari non iscritti.
Le prestazioni che rientrano nelle misure straordinarie Covid-19 sono:
– Indennità Giornaliera per Ricovero di 100 euro al giorno per massimo 50 giorni l’anno
– Indennità Forfettaria Post Ricovero di 1.000 euro l’anno
– Indennità Forfettaria Post Ricovero in Terapia Intensiva di 2.000 euro l’anno
– Rimborso delle Franchigie

Iva al 22% per il mero noleggio di ponteggi


Sono assoggettate ad Iva ordinaria le prestazioni che consistono nella messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi, senza che sia svolta alcuna attività edile nel cantiere (Agenzia Entrate – risposta 12 luglio 2022, n. 373).

Il caso di specie si riferisce ad una società che opera nel settore edile ed effettua in particolare:


– lavori di costruzione, pitture, cartongessi ecc. con utilizzo di propri ponteggi;


– messa a disposizione, montaggio e smontaggio in cantiere di ponteggi.


Con riferimento alla prima attività, la società applica alle prestazioni fatturate l’aliquota IVA prevista per la tipologia di intervento (manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, ecc.) e di immobile (abitativo, non abitativo, ecc.), sull’intero importo dell’appalto.


Per quanto riguarda la seconda attività, la società ha sempre applicato l’aliquota IVA ordinaria al 22%, non svolgendo direttamente alcuna attività edile e annoverandola tra le prestazioni di noleggio di beni a servizio del cantiere e non tra le prestazioni di servizi edili.


A riguardo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando il contratto di appalto usufruisce dell’aliquota agevolata, quest’ultima è applicabile anche alle relative prestazioni di subappalto, ad eccezione dei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in cui l’aliquota IVA ridotta si applica solo per le prestazioni eseguite nei confronti del consumatore finale e non per le prestazioni eseguite dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore.


Ciò posto, in merito alle prestazioni che consistono nella “mera” messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (ed in generale di ogni altra attrezzatura, incluse le gru), senza altra diretta attività edile in cantiere, è applicabile l’aliquota ordinaria del 22% a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato e senza applicazione del riverse charge.