Rdc e Pdc: domanda telematica aggiornata dal 15 luglio


Dal 15 luglio 2022 sarà aggiornata la domanda telematica di Reddito di cittadinanza (Rdc) e Pensione di cittadinanza (Pdc), che recepisce le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022, al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26. L’ha reso noto l’INPS con il messaggio del 14 luglio 2022, n. 2820.


La domanda sarà disponibile ai seguenti indirizzi web:
– www.redditodicittadinanza.gov.it nella sezione “Richiedi o accedi”;
– www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-cittadinanza-e-pensione-di-cittadinanza.


La stessa, resa dall’interessato all’INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, equivale a Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID), ed è trasmessa dall’Istituto all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
La domanda di Rdc che non contiene tale dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro è improcedibile.
Pertanto, il richiedente, valorizzando con apposito flag le dichiarazioni contenute nei quadri F e G del modello disponibile in procedura, è reso edotto che la domanda di Rdc equivale a dichiarazione di immediata disponibilità per se stesso e per tutti i componenti del nucleo familiare sopra richiamati e che le integrazioni necessarie a completare la DID devono essere fornite entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio o, comunque, entro i tempi richiesti per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro o dei Patti per l’inclusione sociale.

Terzo Settore: il regolamento sul social bonus


Pubblicato nella G.U. 14 luglio 2022, n. 163 il regolamento concernente le modalità di attuazione del credito d’imposta denominato social bonus (Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Decreto 23 febbraio 2022, n. 89).

Possono fruire del credito d’imposta social bonus le persone fisiche, gli enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.
Sono ammesse al credito d’imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli enti del Terzo settore, in forma singola o in partenariato tra loro:
a) immobili pubblici inutilizzati;
b) beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.
I beni oggetto degli interventi di recupero sono quelli utilizzati da parte degli enti del Terzo settore in via esclusiva per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, con modalità non commerciali.
Per il recupero di beni immobili, le erogazioni liberali sono ammesse al credito d’imposta in ragione degli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, finalizzati ad assicurarne il riutilizzo e funzionali allo svolgimento di una o più attività di interesse generale. Le erogazioni liberali possono altresì sostenere le spese di gestione dei beni, anche al fine di assicurarne l’efficienza funzionale.
Alle erogazioni previste nel presente articolo non si applicano le disposizioni relative alle detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali di cui all’articolo 83 del Codice, né le agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge a titolo di deduzione o di detrazione di imposta.
Il credito d’imposta è riconosciuto:
– nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento, se effettuate da enti o società;
– alle persone fisiche, agli enti e alle società che non svolgono attività commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e spetta a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità, tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento. La causale del pagamento dovrà contenere il riferimento al social bonus, all’ente del Terzo settore beneficiario e all’oggetto dell’erogazione.
Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito d’imposta a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale.
La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’erogazione liberale, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, dell’importo annuale, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi. Con apposita risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta, da indicare nel modello F24, e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di fruizione dello stesso e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne esaurisce la fruizione.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste dalle norme vigenti in materia di imposte sui redditi.


 

Contribuzione 2° trimestre 2022 al Fondo Arco

Il 20 luglio 2022 è la prossima scadenza contributiva del 2° trimestre 2022 del Fondo complementare ARCO.

Al fine di facilitare gli adempimenti relativi alla prossima scadenza contributiva del 20 luglio 2022, il Fondo Nazionale di pensione complementare dei lavoratori dei settori Legno, sughero, mobile, arredamento e Boschivi/forestali, Laterizi e manufatti in cemento, Lapidei, Maniglie, ha illustrato la regolamentazione e le modalità operative da seguire.

– Il rinnovo contrattuale del settore maniglie ed accessori per mobili, ha previsto che a decorrere dal 1 maggio 2022 la contribuzione ad ARCO sarà pari al 2,20% (rispetto al 2,10% precedente) a carico dell’azienda, ferma restando all’1,30% la contribuzione a carico dell’iscritto.
Il rinnovo ha previsto altresì che a decorrere dal 1 gennaio 2024, l’aliquota a carico dell’azienda sarà pari al 2,30%, ferma restando l’aliquota a carico del Lavoratore (1,30%).

– Il rinnovo contrattuale del settore della piccola e media industria (PMI) dei settori legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi forestali, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2022 la contribuzione ad ARCO sarà pari al 2,30% (rispetto al 2,10% precedente) a carico dell’azienda, ferma restando all’1,30% la contribuzione a carico dell’iscritto.
Il rinnovo contrattuale del settore ha previsto altresì a carico dell’azienda, un contributo mensile di 5 euro, per dodici mensilità e per il periodo dall’1/7/2021 al 28/2/2023, a favore di tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e in forza al 1/7/2021.

– Il rinnovo contrattuale del settore legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi forestali industria ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’aliquota a carico dell’Azienda sarà pari al 2,30% (rispetto al 2,20% precedente) ferma restando all’1,30% la contribuzione a carico dell’iscritto.
Il rinnovo contrattuale del settore ha previsto altresì con unica scadenza del 20/7/2021, il versamento di un contributo una tantum di 100,00 euro a carico delle aziende a favore di tutti i lavoratori dei settori rientranti nel CCNL, assunti con contratto a tempo indeterminato e in forza al 1/7/2021.
Le aziende che hanno già provveduto al versamento del contributo contrattuale di 100 € non hanno ulteriori obblighi contributivi a loro carico, mentre le aziende che non hanno ancora provveduto possono effettuarlo in corrispondenza di questo versamento trimestrale.

– Il rinnovo contrattuale del settore lapidei escavazione sabbia industria, ha previsto che a decorrere dall’1/7/2021 la contribuzione ad ARCO sarà pari al 2,50% (rispetto al 2,15% precedente) a carico dell’azienda, ferma restando all’1,30% la contribuzione a carico dell’iscritto.

Le novità in materia di lavoro nel DL Aiuti convertito

Con 172 voti favorevoli e 39 contrari, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente, nel testo licenziato dalla Camera, il ddl di conversione, con modificazioni, del cd. “DL Aiuti” (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50). Ecco in sintesi le novità in materia di lavoro.

INDENNITÀ PER I LAVORATORI A TEMPO PARZIALE CICLICO VERTICALE


Per l’anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori di NASpI o di un trattamento pensionistico, è attribuita un’indennità una tantum pari a 550 euro.
L’indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
L’indennità è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2022.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell’indennità.

INDENNITÀ PER IL PERSONALE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO


Al fine di dare riconoscimento all’impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’attuazione delle misure previste nel PNRR, ai dipendenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è attribuita, per l’anno 2022, un’indennità una tantum nelle misure e secondo i criteri da stabilire con decreto del direttore del medesimo Ispettorato Nazionale del Lavoro, adottato sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo.
A tale fine i fondi per le risorse decentrate del personale delle aree e per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sono incrementati, rispettivamente, di euro 10.455.680 e di euro 781.783 per l’anno 2022.

PROROGA DELL’INDENNITÀ PER I LAVORATORI DELLE AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA


È prorogata al 31 dicembre 2022 l’indennità, pari al trattamento di mobilità in deroga (comprensiva della contribuzione figurativa), riconosciuta ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali abbiano cessato di percepire l’indennità di disoccupazione NASpI nell’anno 2020 ed abbiano nel medesimo anno presentato la richiesta per la concessione dell’indennità.

OFFERTE DI LAVORO A BENEFICIARI DI RDC


I beneficiari del Reddito di cittadinanza sono tenuti, tra l’altro, ad accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015. In caso di rinnovo del beneficio deve essere accettata, a pena di decadenza, la prima offerta utile di lavoro congrua.
Con la conversione del DL Aiuti è introdotta la previsione che le offerte di lavoro congrue possono essere proposte ai beneficiari direttamente dai datori di lavoro privati. L’eventuale mancata accettazione dell’offerta congrua è comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l’impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del DL Aiuti, sono definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell’offerta congrua.

SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI SETTORE SPORTIVO


Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, la sospensione dei termini:
a) relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operati in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
b) relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
c) dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
d) relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022
è ulteriormente prorogata fino al 30 novembre 2022.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.


Area Metalmeccanica – Artigianato: una Tantum a luglio

Ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, e delle imprese del Settore Odontotecnica spetta, con la busta paga del mese di luglio 2022, la seconda e ultima tranche di una tantum

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, ai soli lavoratori in forza alla suddetta data, un importo forfetario “Una Tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 130 euro.
L’importo “Una Tantum” è stato  erogato in 2 soluzioni: la prima di 70 euro già erogato con la retribuzione del mese di marzo 2022, la seconda di 60 euro che sarà erogata con la retribuzione del mese di luglio 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L’importo dell'”una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.


L'”una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.