Certificato di agibilità per il settore spettacolo: richiesta massiva tramite Pec

A decorrere dal 21 luglio 2022 l’Inps attiva una nuova modalità di richiesta massiva del certificato di agibilità per le imprese del settore spettacolo (Inps – Messaggio 19 luglio 2022, n. 2874).

Al fine di automatizzare i processi che riguardano i soggetti preposti alla richiesta del certificato di agibilità per il settore dello spettacolo, l’Inps ha disposto l’attivazione di una nuova procedura di richiesta massiva evitando l’accesso al portale.
La nuova modalità di richiesta può essere utilizzata a decorrere dal 21 luglio 2022; prevede l’utilizzo del sistema di Posta Elettronica Certificata (PEC) e si aggiunge all’attuale modalità, presente nell’applicazione on-line, che permette l’upload di un file per la richiesta massiva, tramite l’apposita funzione denominata “Importazione massiva certificati agibilità” del servizio “Richiesta certificato di agibilità”, disponibile sul portale dell’Istituto nell’area “Servizi per le aziende e consulenti”.
La procedura rende disponibile tramite Pec le informazioni di sintesi delle elaborazioni effettuate sul file di input (formato xml), che veicola le richieste di agibilità e i certificati risultanti, in un unico file compresso che l’utente può prelevare interfacciandosi con la propria casella Pec.


La nuova modalità di richiesta del certificato di agibilità è rivolta ai soggetti legittimati: datori di lavoro, committenti, professionisti mandatari del datore di lavoro.
I soggetti che intendono utilizzare la richiesta massiva tramite PEC, devono accreditarsi tramite l’apposita funzione presente all’interno dell’attuale applicazione telematica, ossia:
a) cliccare sul pulsante “Richiedi l’abilitazione del servizio Agibilità PEC”;
b) compilare opportunamente i campi presenti nella successiva maschera:
– codice fiscale e denominazione dell’impresa/intermediario abilitato che intende accreditarsi;
– indirizzo della casella PEC che verrà utilizzata per la richiesta/ricezione dei certificati di agibilità;
– completare l’invio della richiesta, cliccando sull’apposito pulsante.
Il sistema visualizza a video il messaggio di conferma della richiesta di accreditamento.
Successivamente la procedura invia un “codice di sicurezza” all’indirizzo PEC del richiedente, specificato in fase di accreditamento, che deve essere inserito nella maschera di conferma per il completamento della procedura di accreditamento.
Il codice di sicurezza ha una validità di 48 ore dalla data di invio della richiesta. Superato tale lasso di tempo è necessario ripetere la procedura dall’inizio.
Una volta ottenuto l’accreditamento è possibile inviare i flussi xml delle agibilità alla casella PEC dedicata richiestaagibilita@postacert.inps.gov.it.

Prodotti energetici: rideterminazione temporanea aliquote di accisa sui carburanti


Con riferimento ai prodotti energetici e alla rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022, si fornisco chiarimenti sugli adempimenti per gli esercenti (AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Circolare 11 luglio 2022, n. 27)

Il Mef, con il decreto 24 giugno 2022, all’art. 1, comma 1, lett. a), opera un’ulteriore rideterminazione, temporanea, di talune aliquote di accisa di cui all’Allegato I al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (TUA), senza soluzione di continuità e nelle misure fissate da precedenti analoghi interventi di riduzione.
A decorrere dal 9 luglio 2022 e fino al 2 agosto 2022 restano vigenti le aliquote di accisa specificate ai punti 1), 2), 3) e 4) del suddetto comma 1 per i seguenti prodotti energetici:
– benzina: euro 478,40 per mille litri;
– oli da gas o gasolio usato come carburante: euro 367,40 per mille litri;
 gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: euro 182,61 per mille chilogrammi;
– gas naturale usato per autotrazione: euro zero per metro cubo.
Le stesse fanno seguito a quelle previste da ultimo, con disposizione di rango primario, dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 21/22 per il periodo che va dal 3 maggio 2022 all’8 luglio 2022 (si rinvia alla circolare n. 23/2022 del 8 giugno 2022).
In esecuzione ed in conformità ai criteri sanciti dall’art. 1-bis, comma 8, del decreto-legge n. 21/22 che delimitano il campo di applicazione del decreto interministeriale, il D.M. 24 giugno 2022 con riguardo al periodo di vigenza della nuova rideterminazione delle aliquote di accisa reitera:
– all’art. 1, comma 2, per gli esercenti trasporto di merci e trasporto di persone (art. 24-ter del TUA), la disapplicazione fino al termine del 2 agosto 2022 della specifica aliquota ridotta prevista per il gasolio commerciale dal punto 4-bis della Tabella A allegata al TUA;
– all’art. 1, comma 3, l’obbligo di comunicazione, entro il 9 agosto 2022, delle giacenze degli stessi prodotti rilevate, alla fine della giornata del 2 agosto 2022, nei serbatoi dei depositi commerciali di cui all’art. 25, comma 1, del TUA nonché degli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lett. b), del medesimo art. 25. I dati dei quantitativi fisici sono trasmessi dagli esercenti al competente Ufficio delle dogane tramite PEC ovvero per via telematica. Si rinvia alle istruzioni operative emanate con la circolare n. 11/2022.

Fondo straordinario per il sostegno ETS: termini e modalità per le istanze


Fissati i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di contributo a valere sul Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Decreto 12 luglio 2022, n. 134).

L’articolo 13 – quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del lavoro e delle politiche sociali il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte nella relativa anagrafe.
L’articolo 14, comma 1, del decreto – legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2021, n. 69, ha incrementato il sopra citato Fondo di 100 milioni di euro per l’anno 2021.
L’articolo 1-quater del decreto – legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ha incrementato la dotazione del Fondo in questione di 60 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati al riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore degli enti non commerciali, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici.
In attuazione delle sopracitate previsioni normative, è stato adottato Decreto Interministeriale 10 gennaio 2022, recante l’attuazione dell’articolo 13-quaterdecies del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, per i criteri di ripartizione dell’importo di 20 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 1-quater del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.
I soggetti individuati dall’art. 1 quater del D.L. 73 del 25 maggio 2021 affinché possano ricevere il contributo a fondo perduto previsto, devono possedere i seguenti requisiti:
– essere titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;
– avere svolto prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, corrispondente alla durata dello stato emergenziale da Covid19;
– essere titolari di autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa regionale e provinciale di riferimento.
Le istanze devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica predisposta dalla Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione e denominata “Ristori Enti Terzo Settore – art. 1-quater del D.L. n. 73/2021” disponibile all’indirizzo istituzionale servizi.lavoro.gov.it a partire dalle ore 10.00 del 18 luglio 2022 fino alle ore 18.00 del 24 agosto 2022.
È ammessa da parte di ciascun ente la presentazione di una sola istanza di contributo.


Regime Impatriati: per la proroga serve il versamento per intero


Un cittadino che intende beneficiare della proroga del regime previsto per i lavoratori “impatriati” ma si è accorto che la somma versata, pari al 10%, per aderire al rinnovo dell’agevolazione è inferiore a quanto dovuto, non può effettuare il pagamento dell’integrazione ricorrendo al ravvedimento operoso. In tal caso, non è possibile fruire dell’estensione del regime di favore per ulteriori 5 anni (Agenzia Entrate – risposta 18 luglio 2022 n. 383).

L’art. 5, co. 1, lett. c), del decreto “Crescita”, ha inserito nell’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, il comma 3-bis, ai sensi del quale le disposizioni relative al regime speciale per lavoratori impatriati si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. La proroga è prevista anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.


Successivamente, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto che i cittadini che sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime degli impatriati, possono optare per l’estensione del regime speciale per ulteriori cinque periodi d’imposta, previo versamento di un importo pari al 10% ovvero al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.


Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353, sono state definite le modalità di esercizio dell’opzione. In particolare, il provvedimento prevede che i soggetti per i quali il primo periodo di fruizione dell’agevolazione si è concluso il 31 dicembre 2020, effettuano il versamento entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo. Pertanto, i soggetti, come quello del caso di specie, che terminavano il primo periodo di fruizione del regime agevolativo il 31 dicembre 2020, avrebbero dovuto effettuare il versamento entro il 30 agosto 2021.


Tanto premesso, laddove il versamento degli importi dovuti sia omesso o carente, il mancato adempimento preclude l’applicazione del beneficio, non essendo ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.


Resta però salva la possibilità di recuperare quanto versato ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 546/1992.


Licenziamento: il datore non è tenuto a motivarlo in comparazione a casi analoghi

Non è posto in capo al datore di lavoro l’onere di fornire, per ciascun licenziamento, una motivazione del provvedimento adottato che sia comparata con le altre assunte in fattispecie analoghe. Tuttavia, nel caso in cui, nel corso del giudizio non emergano le differenze che giustificano il diverso trattamento dei lavoratori, il giudice può correttamente valorizzare l’esistenza di soluzioni differenti per casi uguali, al fine di valutare la proporzionalità della sanzione adottata (Corte di Cassazione, Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22115).


Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza di rigetto del ricorso proposto da un lavoratore avverso la decisione di secondo grado, con la quale la Corte di appello territoriale aveva giudicato legittimo il licenziamento a lui intimato dalla s.p.a. datrice di lavoro, a seguito di un incidente nel corso del quale l’autovettura di servizio guidata dallo stesso andava a sbattere contro la trave del ponte situato sulla strada percorsa.
La società datrice di lavoro aveva valutato la grave inadempienza del dipendente, causativa dell’incidente, oltre che la mancata compilazione del disco orario obbligatorio e del cronotachigrafo, attestativo della velocità del mezzo, e aveva, quindi, irrogato il licenziamento per giusta causa.
I giudici di appello, confermavano la legittimità del provvedimento adottato, riconosciuta la gravità della condotta fortemente lesiva del vincolo fiduciario, ritenendo proporzionata la sanzione espulsiva.


Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, sostenendo, con riferimento alla proporzionalità del licenziamento, che la Corte distrettuale non avesse tenuto conto dell’eccezione sollevata con riguardo al diverso trattamento riservato ad altri dipendenti per inadempienze analoghe a quelle dello stesso.
Sul punto, il lavoratore ha richiamato i principi della giurisprudenza di legittimità, in virtù dei quali, seppur ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento sia irrilevante che un’analoga inadempienza commessa da altro dipendente sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro, quando risulti accertato che l’inadempimento del lavoratore sia tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, l’identità delle situazioni può privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa.


La suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, ponendo in evidenza che i menzionati principi statuiscono, altresì, che non si possa porre a carico del datore di lavoro l’onere di fornire, per ciascun licenziamento, una motivazione del provvedimento adottato che sia comparata con le altre assunte in fattispecie analoghe. Tuttavia, laddove nel corso del giudizio non emergano differenze giustificative del diverso trattamento dei lavoratori, correttamente può essere valorizzata dal giudice l’esistenza di soluzioni differenti per casi uguali al fine di valutare la proporzionalità della sanzione adottata.
Tale principio, letto nella sua interezza, evidenzia dunque come l’ eventuale disparità di trattamento debba emergere nel corso del giudizio attraverso elementi a tal riguardo significativi e tali da non richiedere, nell’ esplicitazione delle ragioni del licenziamento, una contestuale ricognizione da parte del datore di lavoro volta a giustificare la diversità di trattamenti adottati.
Da tanto consegue che la possibile valorizzazione da parte del giudice di situazioni similari, al fine di una valutazione di irragionevole disparità, deve fondarsi sulle allegazioni presenti nella causa, tali da consentire un’ indagine di fatto ed una possibile comparazione; all’uopo assume quindi valore essenziale il profilo allegatorio e probatorio.
Tanto premesso, la Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, una volta rilevato, nel caso in argomento, la genericità e carenza di specificazione del motivo di censura, privo di quelle necessarie indicazioni che avrebbero dovuto essere allegate nel giudizio di merito.