DL Aiuti convertito, compensazione dei crediti maturati dalle imprese verso la PA


Estesa la platea dei soggetti che possono compensare crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo; tale possibilità viene riconosciuta anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali (art. 20-ter, D.L. n. 50/2022, conv. Con modif. in L. n. 91/2022).

L’articolo 20-ter modifica l’articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
In particolare, anche per le prestazioni professionali (non solo nel caso di somministrazione, forniture e appalti) i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Le disposizioni sopra citate si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
Ai fini dell’applicazione delle norme in esame le certificazioni delle PA che attestano che il credito sia certo, liquido ed esigibile, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.
Si ricorda che su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.
Tale certificazione, invece, non può essere rilasciata, a pena di nullità, dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell’ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate dalle regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e già commissariate, nonché le certificazioni rilasciate nell’ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.


Garanzia Sace a sostegno delle imprese energivore


Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2022 n. 169, il DPCM 12 luglio 2022, recante disposizioni per l’attuazione del sostegno alle imprese energivore di interesse strategico attraverso le garanzie di Sace S.p.a.

La misura di sostegno, attraverso il rilascio di garanzie in favore di banche per l’erogazione di linee di credito a imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, prevista dall’art. 10, co. 1, D.L. n. 21/2022, conv., con modif., dalla L. n. 51/2022, è attuata da Sace S.p.a., ai sensi e nei limiti della sezione 2.2 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 1/01 e previa autorizzazione della medesima Commissione in esito alla procedura di notifica ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


A riguardo, costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale gli impianti siderurgici già in gestione del gruppo Ilva, gestiti, alla data di adozione del presente decreto, dal gruppo Acciaierie d’Italia.


Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere individuati ulteriori stabilimenti che, per le relative caratteristiche di strategicità, rientrano nel campo di applicazione della misura prevista.


Mobbing e provvedimenti disciplinari volti al discredito della dipendente


L’irrogazione da parte del datore di lavoro di numerosi provvedimenti disciplinari, volti a colpire la dipendente nella sua dignità, minandone gravemente l’autorevolezza ed il prestigio, integra l’ipotesi di mobbing (Corte di Cassazione, Ordinanza 15 luglio 2022, n. 22381).


Il principio è stato stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva accolto la domanda proposta da una lavoratrice nei confronti del Ministero dell’Istruzione e condannato lo stesso al risarcimento dei danni patiti dalla docente per effetto dell’illegittima condotta, integrante un’ ipotesi di mobbing, accertata con sentenza del TAR passata in giudicato ed emessa all’esito di vari giudizi proposti per l’annullamento di diversi provvedimenti adottati a suo carico.
La Corte territoriale, in particolare, a fondamento della sentenza, aveva valorizzato, ai fini dell’accoglimento della domanda della lavoratrice, la pronunzia del TAR che aveva accertato come la stessa fosse stata vittima di mobbing, sussistente la lamentata condotta persecutoria e l’intento vessatorio unificante tutti i comportamenti lesivi.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il MIUR, lamentando l’omesso accertamento della pretesa risarcitoria avanzata dalla lavoratrice, in quanto i giudici del gravame avevano erroneamente riconosciuto efficacia di giudicato all’accertamento compiuto sul punto dal giudice amministrativo.


La Corte di Cassazione, di contro, respingendo la doglianza del Ministero, ha posto in evidenza che i giudici di merito non avevano ritenuto formato, con riferimento alla sentenza del TAR, il giudicato sostanziale o formale sul diritto della dipendente al risarcimento del danno da mobbing, bensì si erano limitati a recepire la ricostruzione operata dal giudice amministrativo circa il rapporto di lavoro indubbiamente conflittuale intercorso tra le parti.
Ne era, pertanto, disceso il convincimento della medesima Corte d’appello circa l’illiceità della condotta posta in essere dall’amministrazione, volta a colpire la lavoratrice nella sua dignità, minandone gravemente l’autorevolezza ed il prestigio, piuttosto che a comporre il conflitto insorto nell’ambiente di lavoro, e circa la sua riconducibilità ad un’ ipotesi di mobbing.
Sulla scorta di tanto, il Supremo Collegio, condividendo le conclusioni della sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso, ritenuto sussistente il diritto al risarcimento del danno della lavoratrice in relazione al pregiudizio dalla stessa patito.

Bonus-facciate: sconto in fattura e nota di variazione


In materia di Bonus-facciate, non è ammessa l’eventuale possibilità di modificare, con una nota di variazione, la fattura originariamente emessa, al solo fine di integrare il documento con l’espressa indicazione dello “sconto” praticato (Agenzia delle entrate – Risposta 20 luglio 2022, n. 385).

Nel caso di specie, la società istante riferisce di aver emesso il 27/12/2021, una fattura per bonus facciata senza lo sconto in fattura del 90% e il cliente ha pagato via bonifico parlante il 10% dell’importo in data 31/12/2021.
Laddove dovesse emettere una nota di credito e rifatturazione datati dicembre 2021, pagando le sanzioni per invio tardivo, il bonifico già eseguito dal suo cliente farebbe comunque riferimento ad un’altra fattura, né sarebbe possibile chiedere un nuovo pagamento, che sarebbe comunque datato 2022 .
L’istante, in sede di documentazione integrativa, presentata su richiesta della scrivente, chiarisce che la comunicazione all’Agenzia delle Entrate non è stata mandata.
Non potendo istruire la pratica per la cessione del credito – chiede, dunque, come modificare la fattura originariamente emessa, allo scopo di integrare la stessa con l’espressa indicazione dello “sconto” praticato.

Con riferimento alla eventuale possibilità di modificare, con una nota di variazione, la fattura originariamente emessa, al solo fine di integrare il documento con l’espressa indicazione dello “sconto” praticato, l’Agenzia rappresenta che non si ravvisano le condizioni ex articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per emettere una nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, una nuova fattura. Infatti, la mancata annotazione dello sconto di cui si discute non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa, che riporta l’imponibile – pari al corrispettivo pattuito – e l’IVA ad esso relativo, calcolata sull’intero corrispettivo pattuito al lordo dello sconto (che nel caso di specie, costituisce solo una modalità di pagamento del corrispettivo).
Ne deriva che, non avendo l’istante indicato nella fattura emessa a fronte della prestazione resa, l’ammontare dello sconto pattuito, l’opzione per il contributo sotto forma di sconto non può considerarsi perfezionata, non essendovi stato peraltro il pagamento dei lavori per l’intero.
Il committente potrà comunque recuperare, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti, il 10% delle spese effettivamente sostenute nel 2021 per l’esecuzione dell’intervento (il bonifico c.d “parlante” effettuato il 31 dicembre 2021 corrisponde esattamente al 10% della fattura emessa dall’istante il 27 dicembre 2021) mediante fruizione diretta della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 90% nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2021. In altre parole, il contribuente non può più beneficiare dello sconto in fattura e quel 10 per cento versato nel 2021 potrà essere detratto direttamente dal committente in misura pari al 90% nella sua dichiarazione dei redditi.
Detta detrazione non potrà essere ceduta non avendo il committente, beneficiario della detrazione, effettuato la comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022. Il restante 90% del corrispettivo documentato con la citata fattura, se pagato entro il 2022, potrà essere portato in detrazione direttamente dal committente – nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022 – dall’imposta lorda nella misura del 60% (articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), ovvero ceduto ad altri soggetti, compresi gli intermediari finanziari, nella misura corrispondente alla detrazione spettante, previa opzione per la cessione del credito.


Professionisti: il requisito dell’abitualità deve essere accertato in punto di fatto


Ai fini dell’iscrizione obbligatoria alla gestione separata INPS, il requisito dell’abitualità nello svolgimento dell’attività professionale deve essere accertato in punto di fatto e non può essere dedotto sulla base di sole presunzioni, quali l’iscrizione all’albo e l’accensione di partita IVA del professionista (Corte di Cassazione, Ordinanza 15 luglio 2022, n. 22335).


Il principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza di accoglimento del ricorso proposto da un avvocato avverso la pronuncia di secondo grado che aveva rigettato la domanda dello stesso, volta ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla gestione separata INPS, in relazione ai redditi prodotti nell’anno 2009 inerenti allo svolgimento dell’attività professionale, e l’insussistenza del relativo credito contributivo.
La Corte distrettuale, in particolare, aveva ritenuto obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata per gli esercenti la professione di avvocato che non fossero tenuti a iscriversi presso la Cassa Nazionale Forense ed aveva rilevato che il requisito dell’abitualità dell’attività professionale doveva presumersi, nel caso sottoposto ad esame, in ragione dell’ iscrizione dell’avvocato presso il relativo Albo, con apertura della partita IVA.


Nel ricorso per cassazione proposto il professionista sosteneva, di contro, che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS a carico del professionista avvocato che non ha l’obbligo di iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, nonostante non fosse stato raggiunto il limite di reddito di euro 5000.
Lo stesso censurava, altresì, la decisione nella parte in cui aveva presunto l’abitualità nello svolgimento dell’attività professionale per il solo fatto che egli era iscritto all’albo ed era titolare di partita Iva.


La Suprema Corte ha accolto ricorso sulla scorta dei principi affermati in fattispecie analoghe, secondo cui la produzione da parte del professionista di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa determinare l’iscrizione presso la Gestione Separata, restando invece irrilevante l’entità del reddito qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità.


Sul punto, i Giudici di legittimità hanno, dunque, evidenziato che il requisito dell’abitualità deve essere accertato in punto di fatto e, ai fini di detto accertamento, possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività oppure, in senso contrario, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00.
Tuttavia, nessuno dei detti elementi può di per sé imporsi all’interprete come univocamente significativo, trattandosi pur sempre di presunzioni, che non impongono conclusioni indefettibili.
Tanto premesso, la Corte di Cassazione ha ritenuto censurabile la sentenza di merito, avendo accertato che nel caso di specie la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente il requisito dell’abitualità per il sol fatto che il professionista era iscritto all’albo di appartenenza ed era titolare di partita Iva, trascurando di compiere l’accertamento in concreto, anche alla luce dell’entità del reddito prodotto, e deducendo da tali circostanze il fatto ignoto dell’abitualità della attività professionale.